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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
26/11/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3201/2020 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Carozza
Parte_1 presso il cui studio, sito in Napoli Centro Direzionale Is. F10, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Raffaele Miele
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.6.2019 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_1 chiedendo il riconoscimento di un inquadramento lavorativo di livello superiore, nello
[...] specifico DS del CCNL del Comparto Sanità del 7.4.1999, art. 13, a partire dal 12.7.2007, rispetto all'attuale inquadramento al livello D6, deducendo di aver svolto, sin appunto dal luglio 2007, attività e mansioni comprendenti il coordinamento degli infermieri e dei loro turni nell'ambito dell'Unità Operativa Dipartimentale di Cardiologia Riabilitativa Intensiva
e Scompenso, Unità composta da più unità Operative complesse;
deduceva di essersi occupata direttamente e con autonomia dispositiva dell'organizzazione del rifornimento dei medicinali a mezzo credenziali fornite dall' stessa, della coordinazione degli CP_1 infermieri per la partecipazione ai corsi di formazione, della gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sale operatorie e, infine, lo smistamento degli esami istologici per tutti i reparti.
Tanto premesso, concludeva chiedendo:
- il riconoscimento del trattamento economico previsto dalla categoria DS del CCNL del
Comparto Sanità del 7.4.1999, art. 3, a partire dal 12.7.2007;
- la condanna della convenuta a pagare le differenze economiche risultanti dalla comparazione tra la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per il livello D e quella prevista per il livello DS, da quantificarsi in separato giudizio. Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo CP_1
l'improponibilità/improcedibilità/inammissibilità della domanda “per frazionamento del credito-abuso del processo”, avendo l'istante proposto, con ricorso n. 13877/2019 R.G.,
l'ulteriore domanda avente ad oggetto il pagamento in proprio favore di somme a titolo di indennità di coordinamento;
la nullità della domanda per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.; - la prescrizione: annuale di cui all'art. 2955 n. 2 c.c., triennale di cui all'art. 2956 c.c.; quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Nel merito, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 3627/2020, il Tribunale rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite. In particolare, riteneva che, sul piano delle allegazioni introdotte dal ricorrente, mancasse un'adeguata descrizione degli elementi concreti da cui poter desumere il grado di autonomia e di discrezionalità operativa con cui la ricorrente avrebbe operato, nonché l'eventuale responsabilità dei risultati, oltre che la predisposizione di obiettivi da raggiungere. Il difetto allegatorio precludeva l'ammissione della prova orale e le prove documentali risultavano comunque insufficienti ad asseverare i profili decisivi e qualificanti del livello rivendicato.
Avverso la sentenza, con ricorso depositato presso questa Corte il 29.12.2020, proponeva appello la lavoratrice, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto infondata la domanda, senza dar luogo ad istruttoria orale, e denunciando un'errata valutazione delle allegazioni dal momento che lo spessore ed il grado di autonomia e di discrezionalità – elemento altrimenti astratto e, quindi, impossibile da commisurare con fatti concreti, salvo voler rendere giudizi arbitrari e, quindi, illegittimi come fatto dal giudice di prime cure - dai contraenti collettivi parametrato ad un elemento oggettivamente verificabile quale la struttura in cui i compiti di coordinamento vengono svolti;
lamentava dunque in particolare che il Tribunale non avesse tenuto conto della struttura complessa nella quale la prestava le sue mansioni. Parte_1
Ricostituito il contraddittorio, l' resisteva al gravame, riportandosi altresì alle CP_1 eccezioni formulate in primo grado.
La Corte, ammessa ed espletata la prova testimoniale, ritenuta superflua dal primo
Giudice, ha deciso come da dispositivo.
*****
L'appello deve essere parzialmente accolto.
Secondo il Tribunale, il ricorso di primo grado presenterebbe delle carenze allegatorie rilevanti, poiché sarebbe stato onere della indicare nell'atto introduttivo le Parte_1 caratteristiche della struttura nonché fornire un'adeguata descrizione degli elementi concreti da cui desumere il grado di autonomia e di discrezionalità operativa con cui la ricorrente avrebbe operato, nonché l'eventuale responsabilità dei risultati, oltre che la predisposizione di obiettivi da raggiungere.
La prospettiva, peraltro preclusiva di qualsiasi istruttoria anche solo documentale, non
è condivisibile. Invero, l'atto introduttivo appare completo, contenendo anche l'indicazione, in relazione ai periodi per i quali è dedotto l'inesatto adempimento da parte della convenuta delle obbligazioni retributive sulla stessa gravanti, le caratteristiche strutturali ed organizzative della struttura per la quale la appellante aveva offerto la propria regolare prestazione.
Risulta elemento fattuale pacifico tra le parti, oltrechè fornito di sostegno probatorio documentale, che l'appellante sia dipendente della Controparte_2 assegnata all'Unità Operativa Dipartimentale Controparte_3
[...]
Oggetto dell'accertamento demandato è la verifica della rispondenza delle attività svolte dall'appellato alle mansioni superiori rivendicate.
L'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 dispone:
“
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali
o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
Tanto accertato, è fondamentale ai fini della decisione della causa, esaminare quanto previsto dal contratto collettivo di categoria al fine di verificare se effettivamente sono state svolte mansioni superiori alla categoria assegnata.
Orbene, la declaratoria della categoria D del CCNL recita: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Quella della categoria DS recita: “Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Tra i profili professionali del livello economico D Super è previsto il Collaboratore professionale sanitario esperto che è colui che “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo.
Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnicopratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.”
Ciò che contraddistingue il profilo professionale DS da quello D non è solo la diversità di funzioni e responsabilità, ma anche le caratteristiche della struttura presso la quale vengono svolte le attività.
Deve chiarirsi che non si tratta di una condizione da sola sufficiente e che non ricorre biunivocità tra struttura complessa e diritto all'inquadramento rivendicato. Non basta dedurre di aver svolto mansioni di coordinamento in una struttura complessa per invocare il diritto al superiore trattamento retributivo, occorrendo invece dimostrare lo svolgimento concreto, con pienezza e prevalenza, delle mansioni proprie della qualifica superiore, come analiticamente descritte nella declaratoria, in ossequio al disposto dell'art. 52 d. lgs.
165/2001. Part D'altro canto, secondo quanto osserva l'appellante le strutture semplici, nell'organizzazione delle , possono essere sia articolazioni di Dipartimenti Controparte_4 che articolazioni di strutture complesse.
In ogni caso, il dato della qualificazione della struttura di appartenenza non è dirimente, alla luce del principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui nel sistema delineato dal d.lgs. n. 165 del 2001 le mansioni di fatto svolte assumono rilevanza solo nei limiti delle previsioni dell'art. 52 d. lgs. 165 cit. (cfr., fra le tante, Cass. 18808/2013; Cass.
796/2014; Cass. SSUU 10454/2008; Cass. SSUU 25837/2007), dovendosi, in particolare, sempre procedere al raffronto delle mansioni stesse con le qualifiche contrattuali.
Ad ulteriore sostegno della motivazione può richiamarsi, altresì, una recente pronuncia della S.C. che ha esaminato il rapporto tra indennità di coordinamento e posizione organizzativa, rilevando, appunto (come già Cass. 27 aprile 2010, n. 10008) che nella declaratoria della categoria D si fa riferimento a "posizioni di lavoro... che richiedono... capacità organizzative, di coordinamento e gestionali", mentre nel livello economico D super della stessa categoria si fa riferimento a posizioni di lavoro che "richiedono... funzioni di direzione e coordinamento".
Ciò che contraddistingue il profilo professionale Ds da quello D, in definitiva, è la diversità di funzioni e responsabilità. Dalla lettura della norma e del CCNL applicabile, si evince che in ogni caso, il lavoratore che abbia di fatto svolto mansioni superiori al suo livello di inquadramento, ha diritto al riconoscimento delle spettanze previste per le effettive mansioni svolte.
Nel caso di specie la operava con mansioni di coordinatrice all'interno una Parte_1 unità organizzativa Semplice Dipartimentale.
La stessa è accomunabile ad una struttura complessa come evincibile dalla pagina 55 dell'atto aziendale che all'art.41 così dispone: “La complessiva organizzazione tecnico funzionale si basa sui seguenti elementi strutturali:
1. centro di responsabilità complessiva dell'integrazione, del coordinamento CP_5
e dell'economicità dei processi assistenziali e della efficienza ed efficacia della continuità operativa nella erogazione delle prestazioni;
2. Dipartimento: centro di responsabilità sui risultati di efficienza, efficacia ed economicità complessiva nei percorsi assistenziali inerenti alle unità operative di cui si compone, nonché sulla trasparenza, imparzialità ed eticità nell'erogazione delle prestazioni ed accesso alle cure, oltre che sul miglioramento quali-quantitativo per intensità di cure ed appropriatezza delle prestazioni e sullo sviluppo scientifico ed etico dei comportamenti professionali, all'interno ed all'esterno del Dipartimento;
3. Unità operativa complessa: responsabilità connessa ad autonomia tecnico professionale;
risponde della presa in carico del paziente e dell'appropriatezza delle prestazioni fornite, oltre che degli obiettivi assegnati al dipartimento, con specifico riferimento alla parte di propria competenza;
risponde, inoltre, del budget assegnato al centro di responsabilità;
4. Unità operativa semplice dipartimentale: responsabilità analoga a quella dell'unità operativa complessa, nei limiti della propria attività;
5. Unità operativa semplice: le Unità Operative semplici sono dotale di autonomia operativa che comporta l'utilizzazione e/o la gestione di risorse dedicate o condivise con la U.O.C. di appartenenza. Tali strutture operano nell'ambito dei principi e delle direttive generali formulate dalla struttura complessa sovraordinata, di cui rappresentano articolazione interna. …
Ritiene il Collegio, dunque, che l'attribuzione del superiore profilo invocato non possa prescindere dall'accertamento, in concreto, delle mansioni svolte, non essendo dirimente il dato della natura semplice o complessa della struttura di appartenenza.
È pacifico, in primo luogo, che l'appellante è inquadrata nella categoria D e che le è stata assegnata la funzione di caposala con mansioni di coordinamento del personale nell'ambito dell'Unità Operativa Dipartimentale di , Controparte_3
Unità Dipartimentale dell' Parte_3
Ammessa ed espletata in questo grado la prova testimoniale, i testi escussi atti hanno reso dichiarazioni convergenti e significative. Il teste dichiarava: “conosco Testimone_1
l'appellante in quanto collega di lavoro, lavoravamo insieme da circa 10 anni presso
l' Unità Operativa cardiopatici congeniti adulti per me, Controparte_2 mentre la presso l'Unità Operativa Scompenso Cardiaco. Più precisamente Parte_1 lavoriamo insieme all'incirca dal 2013. L'appellante si occupa di organizzare tutta la rete assistenziale partendo dall'ambulatorio, i ricoveri in day-hospital, le liste di attesa, procurare il materiale sanitario e di farmaci nonché i presidi. Condividiamo lo stesso reparto nel quale lavorano sette infermieri nel suo ed otto nel mio;
inoltre la ricorrente ha quattro infermieri nell'aria ambulatorio. E' l'appellante ad occuparsi della predisposizione dei turni di lavoro.
A metà mese, mettiamo a disposizione degli infermieri un foglio nel quale indicano le richieste di ferie che poi la ricorrente si occupa di verificare autorizzare ferie o congedi. Prima all'autorizzazione era verbale mentre adesso, con la sua matricola personale, l'appellante autorizza con un documento informatico. Per quanto riguarda l'approvvigionamento di farmaci e presidi la verifica della necessità di un nuovo ordine viene effettuata dalla ricorrente. Abbiamo poi una piattaforma informatica e con le sue credenziali, fornite dall'azienda, inserisce la richiesta e l'ordine viene inoltrato… ».
La teste dichiarava: “sono Infermiera ed ho lavorato presso l'azienda dei Tes_2 colli dal 2000 dapprima in rianimazione e poi dal 2013 ho iniziato a lavorare nel CP_2 reparto di cardiologia scompenso dove il gruppo di infermieri era coordinato dalla signora
, l'unica che aveva già esperienza. Il primario dottor l'aveva indicata a Parte_1 Per_1 noi infermieri come coordinatrice, ricordo che c'era una nota scritta in questo senso.
L'appellante si occupava di pianificare i turni di tutti noi infermieri che inizialmente eravamo in quattro perché era solo un ambulatorio. Poi è stato aggiunto il day-hospital e solo dopo venne aggiunto il reparto, dove eravamo una decina di infermieri oltre gli OSS. Era
l'appellante ad occuparsi della farmacia, cioè dell'individuazione dei farmaci necessari e all'ordine degli stessi controllava anche il funzionamento dell'apparecchiature elettromedicali e se c'era qualche malfunzionamento lo segnalava per la riparazione;
era lei che si occupava di organizzare anche i turni per le ferie, risolvendo eventuali accavallamenti.
… Voglio precisare che l'appellante aveva una sua stanza dove vi era una targhetta con
l'indicazione coordinatrice UO Scompenso che condivideva con Parte_1 l'altra coordinatrice …”. Controparte_6
In sintesi dalle dichiarazioni dei due testi escussi è emerso senza alcun dubbio che la appellante, nel periodo dedotto in giudizio, svolgeva le funzioni di coordinamento del personale del blocco operatorio (turni, ferie, assenze e relative giustificazioni, straordinario, coordinamento della frequentazione dei corsi di formazione, oltre ad occuparsi di tutto quanto riguardava l'approvvigionamento dei farmaci occorrenti al blocco, e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari del blocco). Dalle circostanze riferite può certamente dirsi provata la sussistenza dei poteri di direzione e delle maggiori responsabilità richiesti dalla previsione contrattuale per il profilo invocato. In particolare,
è dimostrata l'ampiezza della discrezionalità operativa;
l'esercizio di una funzione di direzione, coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane;
il coordinamento delle attività didattiche;
l'iniziativa di programmazione e proposta.
È provato, altresì, che la appellante aveva come diretto referente il primario, e che la stessa si occupava di programmare l'utilizzazione delle risorse umane assegnate, verificando l'espletamento delle attività del personale medesimo;
che collaborava alla formulazione dei piani operativi;
che assumeva responsabilità diretta per le attività professionali cui era preposta.
Tali mansioni esorbitano, indubbiamente, da quelle attribuite ad un collaboratore professionale con mere mansioni di coordinamento di livello D.
Le mansioni come ricostruite dai testi escussi trovano conferma nella documentazione depositata dall'appellante, in particolare dai turni di servizio predisposti.
Tali elementi provano lo svolgimento da parte della di mansioni Parte_1 riconducibili alla categoria DS sopra richiamata, avendo la lavoratrice svolto attività di coordinamento degli infermieri dell'UO Dipartimentale, occupandosi anche dell'approvvigionamento dei medicinali occorrenti alle sale, della manutenzione delle sale operatorie, dunque, conseguendo, a mente dell'art. 52 DLgs 165/2001, il diritto al trattamento economico del profilo superiore DS.
In proposito va richiamata e fatta propria dal Collegio la giurisprudenza che (cfr. Cass.
n.22470/2016, che richiama Cass. S.U. 11.12 2007 n. 25837), sulla base dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, ha rilevato come l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della qualità del lavoro effettivamente prestato prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale a mansioni superiori e come il mantenere, da parte della pubblica amministrazione, l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determini una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto "con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento", e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore
(Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296). La Corte Costituzionale ha, infatti, ripetutamente affermato l'applicabilità anche al pubblico impiego dell'art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'art. 2126 c.c.,
l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza (cfr. Corte Cost. sent n. 57/1989,
n. 296/1990, n. 236/1992, n. 101/1995, n. 115/2003, n. 229/2003). Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore devono essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente (cfr. Cass. n. 27887 del 2099), o, infine, qualora la prestazione sia stata resa in violazione di principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. 29.11.2016 n. 24266), ma dette ipotesi, pacificamente, qui non ricorrono.
Deve, dunque, dichiararsi il diritto dell'appellante al trattamento economico corrispondente alle superiori mansioni espletate nel periodo dedotto in giudizio, nei limiti della compiuta prescrizione quinquennale.
Deve essere infatti accolta l'eccezione di prescrizione parziale dei crediti formulata da parte resistente e reiterata in questo grado. Il primo atto interruttivo della prescrizione del credito è rappresentato, infatti, dalla notifica del ricorso giudiziario di primo grado avvenuto in data 12.7.2019 e, pertanto, le differenze retributive posso essere riconosciute solo a far data dal 12.7.2014, considerandosi estinte per prescrizione quelle maturate nel periodo precedente.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado va riformata, con accoglimento del gravame nei limiti fin qui espressi. In riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto della appellante a percepire le differenze retributive maturate con riferimento al livello retributivo DS a decorrere dal 12.07.2014 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso), con condanna della convenuta al pagamento delle stesse, da quantificarsi CP_1 in separata sede, oltre accessori.
Le spese del doppio grado possono essere compensate per un terzo in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda. Per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della appellante a percepire le differenze retributive maturate con riferimento al livello retributivo DS a decorrere dal 12.07.2014 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso), con condanna della convenuta al pagamento delle stesse, da quantificarsi CP_1 in separata sede e da maggiorare di interessi legali dalla data di maturazione delle singole differenze stipendiali al saldo;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado nella misura di un terzo e pone la residua parte a carico dell'appellata, liquidando in favore dell'appellante per il primo grado, in tale già ridotta misura, la somma di euro 1.800,00, oltre Iva, CPA e rimborso spese forfettarie, e per il presente grado, in tale ridotta misura, la somma di euro 1.920,00 oltre
Iva, CPA e rimborso spese forfettarie, con attribuzione.
Così deciso in Napoli in data 26.11.2024
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Chiara De Franco dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
26/11/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3201/2020 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Carozza
Parte_1 presso il cui studio, sito in Napoli Centro Direzionale Is. F10, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Raffaele Miele
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.6.2019 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_1 chiedendo il riconoscimento di un inquadramento lavorativo di livello superiore, nello
[...] specifico DS del CCNL del Comparto Sanità del 7.4.1999, art. 13, a partire dal 12.7.2007, rispetto all'attuale inquadramento al livello D6, deducendo di aver svolto, sin appunto dal luglio 2007, attività e mansioni comprendenti il coordinamento degli infermieri e dei loro turni nell'ambito dell'Unità Operativa Dipartimentale di Cardiologia Riabilitativa Intensiva
e Scompenso, Unità composta da più unità Operative complesse;
deduceva di essersi occupata direttamente e con autonomia dispositiva dell'organizzazione del rifornimento dei medicinali a mezzo credenziali fornite dall' stessa, della coordinazione degli CP_1 infermieri per la partecipazione ai corsi di formazione, della gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sale operatorie e, infine, lo smistamento degli esami istologici per tutti i reparti.
Tanto premesso, concludeva chiedendo:
- il riconoscimento del trattamento economico previsto dalla categoria DS del CCNL del
Comparto Sanità del 7.4.1999, art. 3, a partire dal 12.7.2007;
- la condanna della convenuta a pagare le differenze economiche risultanti dalla comparazione tra la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per il livello D e quella prevista per il livello DS, da quantificarsi in separato giudizio. Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo CP_1
l'improponibilità/improcedibilità/inammissibilità della domanda “per frazionamento del credito-abuso del processo”, avendo l'istante proposto, con ricorso n. 13877/2019 R.G.,
l'ulteriore domanda avente ad oggetto il pagamento in proprio favore di somme a titolo di indennità di coordinamento;
la nullità della domanda per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.; - la prescrizione: annuale di cui all'art. 2955 n. 2 c.c., triennale di cui all'art. 2956 c.c.; quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Nel merito, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 3627/2020, il Tribunale rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite. In particolare, riteneva che, sul piano delle allegazioni introdotte dal ricorrente, mancasse un'adeguata descrizione degli elementi concreti da cui poter desumere il grado di autonomia e di discrezionalità operativa con cui la ricorrente avrebbe operato, nonché l'eventuale responsabilità dei risultati, oltre che la predisposizione di obiettivi da raggiungere. Il difetto allegatorio precludeva l'ammissione della prova orale e le prove documentali risultavano comunque insufficienti ad asseverare i profili decisivi e qualificanti del livello rivendicato.
Avverso la sentenza, con ricorso depositato presso questa Corte il 29.12.2020, proponeva appello la lavoratrice, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto infondata la domanda, senza dar luogo ad istruttoria orale, e denunciando un'errata valutazione delle allegazioni dal momento che lo spessore ed il grado di autonomia e di discrezionalità – elemento altrimenti astratto e, quindi, impossibile da commisurare con fatti concreti, salvo voler rendere giudizi arbitrari e, quindi, illegittimi come fatto dal giudice di prime cure - dai contraenti collettivi parametrato ad un elemento oggettivamente verificabile quale la struttura in cui i compiti di coordinamento vengono svolti;
lamentava dunque in particolare che il Tribunale non avesse tenuto conto della struttura complessa nella quale la prestava le sue mansioni. Parte_1
Ricostituito il contraddittorio, l' resisteva al gravame, riportandosi altresì alle CP_1 eccezioni formulate in primo grado.
La Corte, ammessa ed espletata la prova testimoniale, ritenuta superflua dal primo
Giudice, ha deciso come da dispositivo.
*****
L'appello deve essere parzialmente accolto.
Secondo il Tribunale, il ricorso di primo grado presenterebbe delle carenze allegatorie rilevanti, poiché sarebbe stato onere della indicare nell'atto introduttivo le Parte_1 caratteristiche della struttura nonché fornire un'adeguata descrizione degli elementi concreti da cui desumere il grado di autonomia e di discrezionalità operativa con cui la ricorrente avrebbe operato, nonché l'eventuale responsabilità dei risultati, oltre che la predisposizione di obiettivi da raggiungere.
La prospettiva, peraltro preclusiva di qualsiasi istruttoria anche solo documentale, non
è condivisibile. Invero, l'atto introduttivo appare completo, contenendo anche l'indicazione, in relazione ai periodi per i quali è dedotto l'inesatto adempimento da parte della convenuta delle obbligazioni retributive sulla stessa gravanti, le caratteristiche strutturali ed organizzative della struttura per la quale la appellante aveva offerto la propria regolare prestazione.
Risulta elemento fattuale pacifico tra le parti, oltrechè fornito di sostegno probatorio documentale, che l'appellante sia dipendente della Controparte_2 assegnata all'Unità Operativa Dipartimentale Controparte_3
[...]
Oggetto dell'accertamento demandato è la verifica della rispondenza delle attività svolte dall'appellato alle mansioni superiori rivendicate.
L'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 dispone:
“
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali
o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
Tanto accertato, è fondamentale ai fini della decisione della causa, esaminare quanto previsto dal contratto collettivo di categoria al fine di verificare se effettivamente sono state svolte mansioni superiori alla categoria assegnata.
Orbene, la declaratoria della categoria D del CCNL recita: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Quella della categoria DS recita: “Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Tra i profili professionali del livello economico D Super è previsto il Collaboratore professionale sanitario esperto che è colui che “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo.
Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnicopratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.”
Ciò che contraddistingue il profilo professionale DS da quello D non è solo la diversità di funzioni e responsabilità, ma anche le caratteristiche della struttura presso la quale vengono svolte le attività.
Deve chiarirsi che non si tratta di una condizione da sola sufficiente e che non ricorre biunivocità tra struttura complessa e diritto all'inquadramento rivendicato. Non basta dedurre di aver svolto mansioni di coordinamento in una struttura complessa per invocare il diritto al superiore trattamento retributivo, occorrendo invece dimostrare lo svolgimento concreto, con pienezza e prevalenza, delle mansioni proprie della qualifica superiore, come analiticamente descritte nella declaratoria, in ossequio al disposto dell'art. 52 d. lgs.
165/2001. Part D'altro canto, secondo quanto osserva l'appellante le strutture semplici, nell'organizzazione delle , possono essere sia articolazioni di Dipartimenti Controparte_4 che articolazioni di strutture complesse.
In ogni caso, il dato della qualificazione della struttura di appartenenza non è dirimente, alla luce del principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui nel sistema delineato dal d.lgs. n. 165 del 2001 le mansioni di fatto svolte assumono rilevanza solo nei limiti delle previsioni dell'art. 52 d. lgs. 165 cit. (cfr., fra le tante, Cass. 18808/2013; Cass.
796/2014; Cass. SSUU 10454/2008; Cass. SSUU 25837/2007), dovendosi, in particolare, sempre procedere al raffronto delle mansioni stesse con le qualifiche contrattuali.
Ad ulteriore sostegno della motivazione può richiamarsi, altresì, una recente pronuncia della S.C. che ha esaminato il rapporto tra indennità di coordinamento e posizione organizzativa, rilevando, appunto (come già Cass. 27 aprile 2010, n. 10008) che nella declaratoria della categoria D si fa riferimento a "posizioni di lavoro... che richiedono... capacità organizzative, di coordinamento e gestionali", mentre nel livello economico D super della stessa categoria si fa riferimento a posizioni di lavoro che "richiedono... funzioni di direzione e coordinamento".
Ciò che contraddistingue il profilo professionale Ds da quello D, in definitiva, è la diversità di funzioni e responsabilità. Dalla lettura della norma e del CCNL applicabile, si evince che in ogni caso, il lavoratore che abbia di fatto svolto mansioni superiori al suo livello di inquadramento, ha diritto al riconoscimento delle spettanze previste per le effettive mansioni svolte.
Nel caso di specie la operava con mansioni di coordinatrice all'interno una Parte_1 unità organizzativa Semplice Dipartimentale.
La stessa è accomunabile ad una struttura complessa come evincibile dalla pagina 55 dell'atto aziendale che all'art.41 così dispone: “La complessiva organizzazione tecnico funzionale si basa sui seguenti elementi strutturali:
1. centro di responsabilità complessiva dell'integrazione, del coordinamento CP_5
e dell'economicità dei processi assistenziali e della efficienza ed efficacia della continuità operativa nella erogazione delle prestazioni;
2. Dipartimento: centro di responsabilità sui risultati di efficienza, efficacia ed economicità complessiva nei percorsi assistenziali inerenti alle unità operative di cui si compone, nonché sulla trasparenza, imparzialità ed eticità nell'erogazione delle prestazioni ed accesso alle cure, oltre che sul miglioramento quali-quantitativo per intensità di cure ed appropriatezza delle prestazioni e sullo sviluppo scientifico ed etico dei comportamenti professionali, all'interno ed all'esterno del Dipartimento;
3. Unità operativa complessa: responsabilità connessa ad autonomia tecnico professionale;
risponde della presa in carico del paziente e dell'appropriatezza delle prestazioni fornite, oltre che degli obiettivi assegnati al dipartimento, con specifico riferimento alla parte di propria competenza;
risponde, inoltre, del budget assegnato al centro di responsabilità;
4. Unità operativa semplice dipartimentale: responsabilità analoga a quella dell'unità operativa complessa, nei limiti della propria attività;
5. Unità operativa semplice: le Unità Operative semplici sono dotale di autonomia operativa che comporta l'utilizzazione e/o la gestione di risorse dedicate o condivise con la U.O.C. di appartenenza. Tali strutture operano nell'ambito dei principi e delle direttive generali formulate dalla struttura complessa sovraordinata, di cui rappresentano articolazione interna. …
Ritiene il Collegio, dunque, che l'attribuzione del superiore profilo invocato non possa prescindere dall'accertamento, in concreto, delle mansioni svolte, non essendo dirimente il dato della natura semplice o complessa della struttura di appartenenza.
È pacifico, in primo luogo, che l'appellante è inquadrata nella categoria D e che le è stata assegnata la funzione di caposala con mansioni di coordinamento del personale nell'ambito dell'Unità Operativa Dipartimentale di , Controparte_3
Unità Dipartimentale dell' Parte_3
Ammessa ed espletata in questo grado la prova testimoniale, i testi escussi atti hanno reso dichiarazioni convergenti e significative. Il teste dichiarava: “conosco Testimone_1
l'appellante in quanto collega di lavoro, lavoravamo insieme da circa 10 anni presso
l' Unità Operativa cardiopatici congeniti adulti per me, Controparte_2 mentre la presso l'Unità Operativa Scompenso Cardiaco. Più precisamente Parte_1 lavoriamo insieme all'incirca dal 2013. L'appellante si occupa di organizzare tutta la rete assistenziale partendo dall'ambulatorio, i ricoveri in day-hospital, le liste di attesa, procurare il materiale sanitario e di farmaci nonché i presidi. Condividiamo lo stesso reparto nel quale lavorano sette infermieri nel suo ed otto nel mio;
inoltre la ricorrente ha quattro infermieri nell'aria ambulatorio. E' l'appellante ad occuparsi della predisposizione dei turni di lavoro.
A metà mese, mettiamo a disposizione degli infermieri un foglio nel quale indicano le richieste di ferie che poi la ricorrente si occupa di verificare autorizzare ferie o congedi. Prima all'autorizzazione era verbale mentre adesso, con la sua matricola personale, l'appellante autorizza con un documento informatico. Per quanto riguarda l'approvvigionamento di farmaci e presidi la verifica della necessità di un nuovo ordine viene effettuata dalla ricorrente. Abbiamo poi una piattaforma informatica e con le sue credenziali, fornite dall'azienda, inserisce la richiesta e l'ordine viene inoltrato… ».
La teste dichiarava: “sono Infermiera ed ho lavorato presso l'azienda dei Tes_2 colli dal 2000 dapprima in rianimazione e poi dal 2013 ho iniziato a lavorare nel CP_2 reparto di cardiologia scompenso dove il gruppo di infermieri era coordinato dalla signora
, l'unica che aveva già esperienza. Il primario dottor l'aveva indicata a Parte_1 Per_1 noi infermieri come coordinatrice, ricordo che c'era una nota scritta in questo senso.
L'appellante si occupava di pianificare i turni di tutti noi infermieri che inizialmente eravamo in quattro perché era solo un ambulatorio. Poi è stato aggiunto il day-hospital e solo dopo venne aggiunto il reparto, dove eravamo una decina di infermieri oltre gli OSS. Era
l'appellante ad occuparsi della farmacia, cioè dell'individuazione dei farmaci necessari e all'ordine degli stessi controllava anche il funzionamento dell'apparecchiature elettromedicali e se c'era qualche malfunzionamento lo segnalava per la riparazione;
era lei che si occupava di organizzare anche i turni per le ferie, risolvendo eventuali accavallamenti.
… Voglio precisare che l'appellante aveva una sua stanza dove vi era una targhetta con
l'indicazione coordinatrice UO Scompenso che condivideva con Parte_1 l'altra coordinatrice …”. Controparte_6
In sintesi dalle dichiarazioni dei due testi escussi è emerso senza alcun dubbio che la appellante, nel periodo dedotto in giudizio, svolgeva le funzioni di coordinamento del personale del blocco operatorio (turni, ferie, assenze e relative giustificazioni, straordinario, coordinamento della frequentazione dei corsi di formazione, oltre ad occuparsi di tutto quanto riguardava l'approvvigionamento dei farmaci occorrenti al blocco, e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari del blocco). Dalle circostanze riferite può certamente dirsi provata la sussistenza dei poteri di direzione e delle maggiori responsabilità richiesti dalla previsione contrattuale per il profilo invocato. In particolare,
è dimostrata l'ampiezza della discrezionalità operativa;
l'esercizio di una funzione di direzione, coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane;
il coordinamento delle attività didattiche;
l'iniziativa di programmazione e proposta.
È provato, altresì, che la appellante aveva come diretto referente il primario, e che la stessa si occupava di programmare l'utilizzazione delle risorse umane assegnate, verificando l'espletamento delle attività del personale medesimo;
che collaborava alla formulazione dei piani operativi;
che assumeva responsabilità diretta per le attività professionali cui era preposta.
Tali mansioni esorbitano, indubbiamente, da quelle attribuite ad un collaboratore professionale con mere mansioni di coordinamento di livello D.
Le mansioni come ricostruite dai testi escussi trovano conferma nella documentazione depositata dall'appellante, in particolare dai turni di servizio predisposti.
Tali elementi provano lo svolgimento da parte della di mansioni Parte_1 riconducibili alla categoria DS sopra richiamata, avendo la lavoratrice svolto attività di coordinamento degli infermieri dell'UO Dipartimentale, occupandosi anche dell'approvvigionamento dei medicinali occorrenti alle sale, della manutenzione delle sale operatorie, dunque, conseguendo, a mente dell'art. 52 DLgs 165/2001, il diritto al trattamento economico del profilo superiore DS.
In proposito va richiamata e fatta propria dal Collegio la giurisprudenza che (cfr. Cass.
n.22470/2016, che richiama Cass. S.U. 11.12 2007 n. 25837), sulla base dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, ha rilevato come l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della qualità del lavoro effettivamente prestato prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale a mansioni superiori e come il mantenere, da parte della pubblica amministrazione, l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determini una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto "con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento", e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore
(Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296). La Corte Costituzionale ha, infatti, ripetutamente affermato l'applicabilità anche al pubblico impiego dell'art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'art. 2126 c.c.,
l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza (cfr. Corte Cost. sent n. 57/1989,
n. 296/1990, n. 236/1992, n. 101/1995, n. 115/2003, n. 229/2003). Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore devono essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente (cfr. Cass. n. 27887 del 2099), o, infine, qualora la prestazione sia stata resa in violazione di principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. 29.11.2016 n. 24266), ma dette ipotesi, pacificamente, qui non ricorrono.
Deve, dunque, dichiararsi il diritto dell'appellante al trattamento economico corrispondente alle superiori mansioni espletate nel periodo dedotto in giudizio, nei limiti della compiuta prescrizione quinquennale.
Deve essere infatti accolta l'eccezione di prescrizione parziale dei crediti formulata da parte resistente e reiterata in questo grado. Il primo atto interruttivo della prescrizione del credito è rappresentato, infatti, dalla notifica del ricorso giudiziario di primo grado avvenuto in data 12.7.2019 e, pertanto, le differenze retributive posso essere riconosciute solo a far data dal 12.7.2014, considerandosi estinte per prescrizione quelle maturate nel periodo precedente.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado va riformata, con accoglimento del gravame nei limiti fin qui espressi. In riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto della appellante a percepire le differenze retributive maturate con riferimento al livello retributivo DS a decorrere dal 12.07.2014 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso), con condanna della convenuta al pagamento delle stesse, da quantificarsi CP_1 in separata sede, oltre accessori.
Le spese del doppio grado possono essere compensate per un terzo in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda. Per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della appellante a percepire le differenze retributive maturate con riferimento al livello retributivo DS a decorrere dal 12.07.2014 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso), con condanna della convenuta al pagamento delle stesse, da quantificarsi CP_1 in separata sede e da maggiorare di interessi legali dalla data di maturazione delle singole differenze stipendiali al saldo;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado nella misura di un terzo e pone la residua parte a carico dell'appellata, liquidando in favore dell'appellante per il primo grado, in tale già ridotta misura, la somma di euro 1.800,00, oltre Iva, CPA e rimborso spese forfettarie, e per il presente grado, in tale ridotta misura, la somma di euro 1.920,00 oltre
Iva, CPA e rimborso spese forfettarie, con attribuzione.
Così deciso in Napoli in data 26.11.2024
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Chiara De Franco dott. Gennaro Iacone