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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3405/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lara Grassi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Angelo Guglielmello presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: (Cod. Fisc. ), nato a [...], il Parte_3 C.F._3
27/03/2015,, cittadino italiano, residente a [...]
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18/03/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Pt_3
e residenza anagrafica presso la madre.
2) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà genitoriale sul figlio disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Il padre, previo congruo avviso, potrà vedere il figlio quando vorrà durante la settimana compatibilmente con gli impegni di e quelli personali e lavorativi della madre, previo Pt_3 congruo avviso e accordo tra i genitori.
4) Il minore trascorrerà i weekend presso i genitori con cadenza alternata. Nel weekend di sua competenza il padre avrà la facoltà di prendere con sé il venerdì all'uscita da scuola e Pt_3 tenerlo sino alle ore 19.00 della domenica, quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
5) Per quanto concerne le festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, il Sig. Pt_2 avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno della Vigilia di Natale, con Pt_3 pernottamento presso la propria abitazione. Il papà riaccompagnerà a casa della mamma Pt_3 il giorno di Natale alle ore 10.00. I restanti giorni di vacanza saranno disciplinati con congruo anticipo dai genitori.
6) Il 31 dicembre ed il 1° di Gennaio sarà trascorso ad anni alterni presso i genitori. Pt_3 rientrerà dall'altro genitore il giorno 1 alle ore 21.00, salvo diverso e migliore accordo fra i genitori.
7) Il giorno dell'Epifania sarà trascorso da ad anni alterni con la mamma e con il papà. Pt_3
8) I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi ad anni alterni presso i genitori.
9) In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno Pt_2
15 (quindici) giorni consecutivi. Detto periodo dovrà essere comunicato alla madre entro il giorno 10 maggio di ogni anno. Durante le vacanze estive sarà onere dei genitori rendersi reperibili ed informarsi a vicenda relativamente al luogo di villeggiatura prescelto.
10) Il padre, a partire da mese di marzo 2025, contribuirà al mantenimento del figlio, versando alla signora l'importo mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), a mezzo bonifico Pt_1 bancario, entro il giorno 15 di ogni mese partendo dal 15 marzo 2025 e per 12 mensilità, con aggiornamento ISTAT annuale (prima rivalutazione al mese di Febbraio 2026).
11) Le spese straordinarie per il figlio, fintantoché lo stesso non raggiunga l'indipendenza economica, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo lo schema di cui alle linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, previa esibizione di documenti giustificativi:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo raccomandata o email o tramite applicazione WhatsApp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario, dovrà inviare all'altro genitore (a mezzo raccomandata o email o tramite applicazione WhatsApp), la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
12) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra l'importo di Euro 2.200,00 Pt_2 Pt_1
(duemiladuecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio per le 11 Pt_3 mensilità pregresse non pagate (Settembre, Ottobre e Novembre 2023 e quelle da Febbraio a
Settembre 2024). Tale versamento avverrà in 10 rate mensili di euro 220,00 ciascuna a partire dal 15 marzo 2025. Il mancato pagamento anche solo di una rata determinerà la decadenza dal beneficio della dilazione.
13) Le spese legali della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
14) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e documenti di identità.
15) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto la medesima domanda o domande connesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lara Grassi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Angelo Guglielmello presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: (Cod. Fisc. ), nato a [...], il Parte_3 C.F._3
27/03/2015,, cittadino italiano, residente a [...]
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18/03/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Pt_3
e residenza anagrafica presso la madre.
2) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà genitoriale sul figlio disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Il padre, previo congruo avviso, potrà vedere il figlio quando vorrà durante la settimana compatibilmente con gli impegni di e quelli personali e lavorativi della madre, previo Pt_3 congruo avviso e accordo tra i genitori.
4) Il minore trascorrerà i weekend presso i genitori con cadenza alternata. Nel weekend di sua competenza il padre avrà la facoltà di prendere con sé il venerdì all'uscita da scuola e Pt_3 tenerlo sino alle ore 19.00 della domenica, quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
5) Per quanto concerne le festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, il Sig. Pt_2 avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno della Vigilia di Natale, con Pt_3 pernottamento presso la propria abitazione. Il papà riaccompagnerà a casa della mamma Pt_3 il giorno di Natale alle ore 10.00. I restanti giorni di vacanza saranno disciplinati con congruo anticipo dai genitori.
6) Il 31 dicembre ed il 1° di Gennaio sarà trascorso ad anni alterni presso i genitori. Pt_3 rientrerà dall'altro genitore il giorno 1 alle ore 21.00, salvo diverso e migliore accordo fra i genitori.
7) Il giorno dell'Epifania sarà trascorso da ad anni alterni con la mamma e con il papà. Pt_3
8) I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi ad anni alterni presso i genitori.
9) In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno Pt_2
15 (quindici) giorni consecutivi. Detto periodo dovrà essere comunicato alla madre entro il giorno 10 maggio di ogni anno. Durante le vacanze estive sarà onere dei genitori rendersi reperibili ed informarsi a vicenda relativamente al luogo di villeggiatura prescelto.
10) Il padre, a partire da mese di marzo 2025, contribuirà al mantenimento del figlio, versando alla signora l'importo mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), a mezzo bonifico Pt_1 bancario, entro il giorno 15 di ogni mese partendo dal 15 marzo 2025 e per 12 mensilità, con aggiornamento ISTAT annuale (prima rivalutazione al mese di Febbraio 2026).
11) Le spese straordinarie per il figlio, fintantoché lo stesso non raggiunga l'indipendenza economica, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo lo schema di cui alle linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, previa esibizione di documenti giustificativi:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo raccomandata o email o tramite applicazione WhatsApp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario, dovrà inviare all'altro genitore (a mezzo raccomandata o email o tramite applicazione WhatsApp), la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
12) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra l'importo di Euro 2.200,00 Pt_2 Pt_1
(duemiladuecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio per le 11 Pt_3 mensilità pregresse non pagate (Settembre, Ottobre e Novembre 2023 e quelle da Febbraio a
Settembre 2024). Tale versamento avverrà in 10 rate mensili di euro 220,00 ciascuna a partire dal 15 marzo 2025. Il mancato pagamento anche solo di una rata determinerà la decadenza dal beneficio della dilazione.
13) Le spese legali della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
14) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e documenti di identità.
15) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto la medesima domanda o domande connesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai