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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1669/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliata in VENEZIA MESTRE, VIA DANIELE MANIN n. 46, con il patrocinio degli avv.ti FLORIO CHIARA, FLORIO VINCENZO e BARBIERI MARCO, contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata - elettivamente domiciliata in , VIA VASCO DE GAMA n. 7, con il patrocinio CP_1
dell'avv. CINALLI ALESSANDRA.
pagina 1 di 5 Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 524/2024, pubblicata in data
1.3.24.
Conclusioni della appellante: come da note d'udienza depositate per via telematica in data 25.11.25.
Conclusioni della appellata: come da note d'udienza depositate per via telematica in data 21.11.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado promosso avanti al Tribunale di Verona,
[...]
ha esperito azione avverso la volta ad ottenere il Pt_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta verificatasi all'interno dell'anfiteatro scaligero, poi respinta in forza della sentenza n. 524/2024, pubblicata in data 1.3.24.
Proposto appello da parte dell'originaria attrice, ritualmente costituita in giudizio la e procedutosi all'esperimento di CTU medico-legale, veniva quindi formulata CP_1
proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del Consigliere Istruttore con ordinanza del
30.10.25, prevedente la conciliazione della controversia:
- con il pagamento in favore della appellante da parte della di Controparte_1 CP_1
della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno attualizzato ad oggi e di quella di € 10.000,00 a titolo di contributo alle spese legali (già comprensivo di spese generali, IVA, accessori di legge e contributo unificato),
- nonché con l'addossamento a carico di parte appellata delle spese di CTU, concordemente accolta dalle parti come da rispettive note d'udienza del 21 e del 25.11.25 depositate per via telematica.
Ciò posto, dovendosi procedere alla definizione della causa, ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice pagina 2 di 5 civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368,
Cass. Sezioni Unite 8.1.03 n. 78, Cass.
6.7.05 n. 14250).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che a tale tipo di pronuncia non osta nemmeno la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione
(Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
E d'altronde, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere la pronuncia di una sentenza risulta necessaria giacché il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti viene a sostituirsi alla regolamentazione pagina 3 di 5 datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n. 1048, Cass.
3.3.06 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche non specificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 11.4.18 n. 8980)
In riforma di quest'ultima va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione pagina 4 di 5 è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 524/2024, pubblicata in data 1.3.24, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1669/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliata in VENEZIA MESTRE, VIA DANIELE MANIN n. 46, con il patrocinio degli avv.ti FLORIO CHIARA, FLORIO VINCENZO e BARBIERI MARCO, contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata - elettivamente domiciliata in , VIA VASCO DE GAMA n. 7, con il patrocinio CP_1
dell'avv. CINALLI ALESSANDRA.
pagina 1 di 5 Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 524/2024, pubblicata in data
1.3.24.
Conclusioni della appellante: come da note d'udienza depositate per via telematica in data 25.11.25.
Conclusioni della appellata: come da note d'udienza depositate per via telematica in data 21.11.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado promosso avanti al Tribunale di Verona,
[...]
ha esperito azione avverso la volta ad ottenere il Pt_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta verificatasi all'interno dell'anfiteatro scaligero, poi respinta in forza della sentenza n. 524/2024, pubblicata in data 1.3.24.
Proposto appello da parte dell'originaria attrice, ritualmente costituita in giudizio la e procedutosi all'esperimento di CTU medico-legale, veniva quindi formulata CP_1
proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del Consigliere Istruttore con ordinanza del
30.10.25, prevedente la conciliazione della controversia:
- con il pagamento in favore della appellante da parte della di Controparte_1 CP_1
della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno attualizzato ad oggi e di quella di € 10.000,00 a titolo di contributo alle spese legali (già comprensivo di spese generali, IVA, accessori di legge e contributo unificato),
- nonché con l'addossamento a carico di parte appellata delle spese di CTU, concordemente accolta dalle parti come da rispettive note d'udienza del 21 e del 25.11.25 depositate per via telematica.
Ciò posto, dovendosi procedere alla definizione della causa, ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice pagina 2 di 5 civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368,
Cass. Sezioni Unite 8.1.03 n. 78, Cass.
6.7.05 n. 14250).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che a tale tipo di pronuncia non osta nemmeno la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione
(Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
E d'altronde, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere la pronuncia di una sentenza risulta necessaria giacché il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti viene a sostituirsi alla regolamentazione pagina 3 di 5 datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n. 1048, Cass.
3.3.06 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche non specificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 11.4.18 n. 8980)
In riforma di quest'ultima va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione pagina 4 di 5 è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 524/2024, pubblicata in data 1.3.24, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
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