Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8790/2022 r.g. proposta da
a mezzo della procuratrice Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresen-
[...]
tato e difeso dall'Avv. ANTONIO SCHIAVONE, domiciliatario,
giusta mandato in atti
-parte attrice-
contro e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
-parti convenute, contumaci-
CONCLUSIONI
L'attrice conclude come da verbale dell'udienza del
31/10/2024, che qui si intende riportato.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Il Giudice 1
A. Ruffino
I.1.- Nell'ambito del procedimento di esecuzione immo- biliare iscritto al n. 151/2019 RGE, cui venivano riuniti i procc. nn. 208/2020 e 285/2020 RGE, era stata assoggettata all'esecuzione forzata un'unità immobiliare (terreno sito nel Comune di Modugno (BA), con entrostante fabbricato in corso di costruzione, confinante con le particelle 2017,
2230, 1569, 1936, 1935, 1934, 2156 e 2075 del foglio 35 e via Torre: riportato nel catasto terreni del Comune di Mo-
dugno al foglio 35, particella 199, are 4,43), dalla quale avevano preso vita nuove unità immobiliari come periziate in sede esecutiva (v. relazione di stima dell'Arch. Per_1
depositata in data 19/3/2020), già di proprietà esclu-
[...] siva dei coniugi (deceduta il 22/12/2005) Persona_2
e di (deceduto il 31/7/2017). Persona_3
Di tale unità immobiliare, la creditrice procedente (
[...]
cessionaria della mutuante, Banco di Napoli Pt_1
s.p.a.), in forza di mutuo fondiario del 5/8/2008 aveva progressivamente pignorato:
a) le quote indivise di 2/18 ciascuna in danno di
[...]
e tutte Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
succedute alla madre (atto di pignoramento Persona_2 notificato in data 5-8 febbraio 2019, originante il proc.
n. 151/2019 R.G.E.);
b) la sola quota indivisa di 6/18 facente complessivamente capo a succeduta per 2/18 alla madre Controparte_2 [...]
e per gli ulteriori 4/18 al padre Persona_4 Persona_3
(atto di pignoramento notificato in data 9 marzo
[...]
2020, originante il proc. n. 208/2020 R.G.E., poi riunito al 151/2019);
Il Giudice 2
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c) la sola quota indivisa di 6/18 facente capo a CP_3
, parimenti succeduta per 2/18 alla madre
[...] Per_2
e per gli ulteriori 4/18 al padre
[...] Persona_3
(atto di pignoramento notificato in data 3 luglio 2020, originante il proc. n. 282/2020 R.G.E., poi riunito al n.
151/2019).
Pertanto, considerando che, nell'ambito delle predette pro- cedure esecutive riunite, risultavano pignorate quote per complessivi 14/18 di proprietà esclusiva (di cui 6/18 di
, 6/18 di e 2/18 di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, il G.E., non constando la possibilità di Persona_5
separazione, aveva sospeso il processo esecutivo e disposto il giudizio di divisione ai sensi dell'art. 600 c.p.c. (or- dinanza del 9/3/2022).
In adempimento della suddetta ordinanza, la creditrice pi- gnorante ha introdotto l'odierno giudizio nei confronti delle medesime esecutate, allegando e documentando che
[...]
risultava aver rinunciato in data 17 ottobre Persona_5
2018 all'eredità del padre (comprendente i Persona_3
4/18 dell'unità immobiliare assoggettata all'espropriazione forzata per i restanti 14/18), senza che in tale eredità fossero succedute neppure le sue figlie minori ( Persona_6
e , dichiarate decadute dal di-
[...] Persona_7
ritto di accettare all'esito di actio interrogatoria (prov- vedimento del Tribunale di Bari in data 14.1.2022). Pertan- to, invocando l'automatico acquisto per accrescimento in favore delle germane e Controparte_2 Controparte_3
della suindicata quota dei 4/18 del diritto di proprietà dell'eredità non accettata, ha concluso chiedendo proceder-
Il Giudice 3
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si alla divisione (in natura o mediante vendita) del sopra descritto compendio immobiliare in comunione, relativamente ai lotti n. 1, n. 2 e n. 3, che, sul presupposto della di- visibilità del compendio pignorato secondo le presunte pari quote delle condividenti germane (6/18 ciascu- CP_2
na), erano stati formati dall'Esperto nominato dal G.E.
(atto di citazione notificato il 7-11/7/2022 e successivi).
I.2.- Contumaci tutte le convenute, all'udienza del
13/4/2023 l'attrice ha reiterato l'istanza di divisione me- diante la vendita;
è seguita l'ordinanza del 16/5/2023, con la quale il Giudice ha assegnato all'attrice il termine
(120 gg. dalla comunicazione) per produrre la documentazio- ne idonea a dimostrare la continuità delle trascrizioni.
Con successiva ordinanza del 9/10/2023, rilevato l'omesso adempimento dell'incombente predetto, peraltro confermato dalle stesse deduzioni svolte da parte attrice con l'istanza del 29/6/2023 (nella quale si dava atto di non essere in possesso di un atto utile alla trascrizione della titolarità della residua quota ereditaria di 4/18), la cau-
sa è stata rimessa alla fase decisoria;
pertanto, all'udienza del 31/10/2024, sulle conclusioni precisate co- me in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per le memorie, cui non
è seguito il deposito di comparsa conclusionale alcuna.
II.- Va anzitutto richiamata la ricostruzione di cui al precedente par. I.1 circa la titolarità pro quota del compendio immobiliare pignorato sulla base delle attuali risultanze dei registri immobiliari (6/18 di Parte_3
, 6/18 di e 2/18 di
[...] Controparte_3 Controparte_5
Il Giudice 4
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lia), come confermata dalla stessa parte attrice con l'istanza del 29/6/2023.
Può dunque dirsi acclarato, in quanto ammesso dall'attrice, che gli immobili pignorati risultino attualmente in pro- prietà comune delle germane debitrici esecuta- CP_2
te, non per l'intero, ma solo per 14/18, e che la residua quota non pignorata di 4/18 (già di proprietà del de cuius
e non acquistata mortis causa dalla condi- Persona_3
vidente , rinunciante) sia bensì automati- Controparte_4 camente devoluta per accrescimento in capo alle coeredi ac- cettanti e (artt. 522 e Controparte_2 Controparte_3
676 c.c.), senza che, tuttavia, tale acquisto sia supporta- to da corrispondenti risultanze della documentazione ipoca- tastale prodotta, non avendo l'attrice inteso agire al fine di procurarsi un titolo da trascrivere nel termine assegna- tole in sede istruttoria (ord. 16/5/2023).
E' pacifico che la domanda di divisione endoesecutiva, ten- dente ad attribuire al debitore esecutato la porzione di sua proprietà del bene in comunione oggetto di pignoramento
(ovvero, previa liquidazione, la somma di denaro corrispon- dente), comporti, appunto, lo scioglimento della comunione dominicale omogenea e che al relativo giudizio debbano par-
tecipare, anche a mente dell'art. 784 c.p.c., “tutti gli eredi o condomini”. Tale “totalità” dev'essere evidentemen- te intesa in senso non solo soggettivo, ma anche oggettivo, nel senso che il coinvolgimento nel giudizio di divisione di tutti i condomini deve riguardare ciascuno dei soggetti che risultino contitolari del diritto in comunione e per quote che, nell'insieme, ne rappresentino l'intero.
Il Giudice 5
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Nella specie si è verificato che, per un verso, il giudizio di divisione è stato instaurato nei confronti di soggetti che, secondo la prospettazione di parte attrice e le con- formi risultanze ipocatastali, sono titolari non dell'intero, ma soltanto di una parte della proprietà comu-
ne, corrispondente complessivamente ai 14/18; e, per altro verso, che l'attrice, nonostante il termine concessole in corso di istruttoria (ord. 16/5/2023), da intendersi rife-
rito al difetto di titolarità piena in capo alle condivi- denti convenute dei cespiti in divisione e da ritenersi pe- rentorio a mente dell'art. 102 co. 2 c.p.c., non ha posto in essere, per non meglio chiarite e comunque irrilevanti ragioni di celerità, l'attività occorrente ad integrare il contraddittorio.
Ne consegue che, non potendosi pronunciare lo scioglimento della comunione se non nei confronti dei titolari dell'intera proprietà dei beni pignorati, il processo, a fronte dell'ingiustificata inerzia della parte onerata, va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c. e tale declaratoria va pronunciata con sentenza (cfr. Cass.
n. 20977/2018).
III.- Non v'è da disporre sulla cancellazione della domanda di divisione, non rinvenendosi negli atti la tra- scrizione di cui era onerata l'attrice.
IV.- Stante la contumacia delle convenute, non v'è da statuire sulle spese processuali.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
Il Giudice 6
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zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato il 7-
11/7/2022 e successivi, da e, per essa, da Parte_1
contro e altre, ogni con- Controparte_1 Controparte_2
traria istanza disattesa, così provvede:
a) DICHIARA l'estinzione del processo;
b) nulla per le spese.
Bari, 31/03/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 7
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