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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4854/2021, riservata in decisione il 26 febbraio 2025 ed avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 - bis c.p.c. del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4535/2021, depositata il 2 novembre 2021, vertente
TRA
, (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Marco Mancini (c.f.: , in virtù di procura in atti, presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Caserta, alla via Roma n. 11 Europa;
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Rosita Leone (c.f.:
), con la quale elettivamente domicilia in Napoli, presso la Filiale di C.F._3
sita alla Piazza Matteotti n.2; Controparte_1
Appellata
1 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato l'ordinanza ex Parte_1
art. 702 - bis del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4535/2021, depositata il
2/11/2021, con la quale è stata rigettata la sua domanda ed è stata condannata al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate in euro 3.972,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a., come dovute per legge.
Si è costituita ritualmente l'appellata indicata in epigrafe resistendo all'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 febbraio 2025 nessuno è comparso e la
Corte ha rinviato la causa all'udienza del 26 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 26/02/2025
Il consigliere estensore
Dott. ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott.Giulio Cataldi
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