Cass. civ., sez. VI, sentenza 04/06/2014, n. 12516
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Sentenza 4 giugno 2014

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Solo la comunicazione al creditore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione, con effetto permanente fino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa, ai sensi dall'art. 410, secondo comma, cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. VI, sentenza 04/06/2014, n. 12516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12516
    Data del deposito : 4 giugno 2014

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