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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 2501/2018
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott. Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurato da
, (C.F. ) con 'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VA NA
contro
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
HI DR
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, nel merito:
1. in via principale, dichiarare il sig. CP_1 tenuto al pagamento in favore della sig.ra dell'assegno di mantenimento Parte_1
pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) o della somma maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario o
vaglia postale o altro strumento tracciabile, nonché
sempre in favore della sig.ra del diritto di abitazione sulla ex casa Parte_1
coniugale posta in Massa Marittima (GR), Viale Martiri della Niccioleta n. 4, dove
tutt'ora essa abita senza soluzione di continuità dal tempo della separazione ad oggi;
2.
ancora in via principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970,
riconoscere il diritto al TFR della sig.ra e, conseguentemente, Parte_1
condannare il sig. al pagamento del 40% dell'indennità di fine rapporto, CP_1
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la “Amministrazione Provinciale di
Grosseto (c.f. ”, da calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di P.IVA_1
matrimonio (a decorrere dal 1984 sino alla sentenza di divorzio);
3. in subordine, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, riconoscere il diritto della sig.ra
e, per l'effetto, condannare, il sig. al pagamento del 40% Parte_1 CP_1
dell'indennità di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da
calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di durata del matrimonio (a decorrere dal
1984 alla sentenza di divorzio), ordinando all'INPS di Grosseto, visto il pensionamento
del sig. per i motivi sopra ampiamente dedotti, di calcolare e corrispondere in via CP_1
diretta alla sig.ra detta quota;
Parte_1
4. con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi di
giudizio.”
per parte convenuta: come da comparsa di costituzione del 15.10.2024, ossia,
“Voglia il Tribunale di Grosseto, contrarie domande disattese, in tesi respingere e, in
Pag. 2 di 15 ipotesi, accogliere nei limiti di giustizia, le domande svolte nei confronti del
conchiudente. Spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 03/10/2018, ha adito questo Parte_1
Tribunale di Grosseto per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 29/04/1984, (trascritto presso CP_1
l'Ufficio di Stato civile del Comune di comune di massa marittima: serie A,
Parte II, atto n. 8), e sentire “stabilire a carico del sig. ed in favore CP_1
della sig.ra il pagamento dell' assegno di divorzio per Euro Parte_1
500,00 mensili (salvo diverso importo che il Tribunale di Grosseto riterrà
conforme ad equità) rivalutabili annualmente sulla base degli induci Istat;
nonché l'attribuzione sempre in favore della sig.ra del diritto di Parte_1
abitazione sulla ex casa coniugale posta in Massa Marittima (GR), Viale Martiri
della Niccioleta n. 4”.
L'udienza presidenziale, così come larga parte del giudizio dinanzi al giudice istruttore, si è svolta nella contumacia del convenuto, il quale si è costituito solo a fronte della notifica (disposta con ordinanza del 4.4.2024) della memoria integrativa, con cui - modificando le richieste di cui al ricorso introduttivo - la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, di “riconoscere il diritto al TFR della sig.ra e, Parte_1
conseguentemente, condannare il sig. al pagamento del 40% CP_1
dell'indennità di fine rapporto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la “Amministrazione Provinciale di Grosseto (c.f. )”, da P.IVA_1
calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di matrimonio (a decorrere dal
1984 sino alla sentenza di divorzio)”, ovvero, in subordine, ai sensi e per gli
Pag. 3 di 15 effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, di “riconoscere il diritto della sig.ra e, per l'effetto, condannare, il sig. al pagamento Parte_1 CP_1
del 40% dell'indennità di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di durata del matrimonio (a decorrere dal 1984 alla sentenza di divorzio), ordinando al datore di lavoro “Amministrazione Provinciale di Grosseto (c.f. ”, P.IVA_1
al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il sig. per i CP_1
motivi sopra ampiamente dedotti, di calcolare e corrispondere in via diretta alla sig.ra detta quota”. Parte_1
Nella propria comparsa di costituzione il ha, come sopra accennato, CP_1
chiesto al Tribunale “in tesi [di] respingere e, in ipotesi, [di] accogliere nei limiti di
giustizia, le domande svolte nei confronti del conchiudente. [con] Spese compensate” e,
di fatto, proposto “che, ove la insista nel chiedere di mantenere la possibilità di Pt_1
abitare l'immobile di proprietà del l'assegno divorzile sia determinato in una CP_1
somma non superiore a € 200,00 mensili (posto che la giurisprudenza esclude che
l'assegno divorzile possa consistere in una rendita di carattere puramente parassitario”.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ad opera del Presidente del
Tribunale (con conferma anche in sede divorzile dell'assegno previsto in sede di separazione), emessa la sentenza parziale sullo status in data 16.11.2019 e ulteriormente istruito il giudizio documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** ***
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Pag. 4 di 15 Come detto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata pronunciata con sentenza parziale del 16.11.2019; null'altro deve pertanto statuirsi sul punto.
2. Sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere “l'attribuzione … del diritto di
abitazione sulla ex casa coniugale posta in Massa Marittima (GR), Viale Martiri della
Niccioleta n. 4 attribuzione del diritto di abitazione della casa familiare”
Sul punto occorre osservare che nel giudizio di separazione, all'udienza del
16.12.2015, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiesto la
“consensualizzazione della separazione alle seguenti condizioni: 1) l'appartamento
posto in viale Martiri della Niccioleta n. 4, Massa Marittima (GR) di proprietà
esclusiva del sig. è concesso in diritto d'abitazione alla sig.ra ; 2) il CP_1 Parte_1
sig. si impegna si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma di euro CP_1 Pt_1
400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, a decorrere dal 05/01/16, assegno
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 01/01/17; la sig.ra
rinuncia alla richiesta di addebito nei confronti del sig., Pt_1 CP_1
La separazione personale dei coniugi alle citate condizioni è stata omologata dal
Tribunale di Grosseto con provvedimento del 12.1.2016.
Su questa scorta deve osservarsi che la possibilità di abitare presso l'immobile in precedenza adibito ad abitazione familiare risulta già riconosciuta alla ricorrente proprio in ragione dell'appena citato accordo (omologato in sede di separazione), giustificandosi, per ciò solo, la permanenza della stessa Pt_1
presso il citato appartamento.
Di talché la domanda oggetto del presente paragrafo risulta inammissibile perché non sostenuta da un concreto interesse ad agire.
Pag. 5 di 15 In ogni caso, il diritto di abitazione evocato dalla ricorrente non avrebbe potuto essere oggetto di attribuzione in questa sede, poiché nessuna norma, ad eccezione dell'art. 337 sexies c.c., attribuisce al giudice civile il potere di disporre dei diritti delle parti, sostituendosi alla loro libertà negoziale.
A tal proposito deve in particolare evidenziarsi che “l'assegnazione della casa
coniugale [di cui all'art. 337 sexies c.c.] non può costituire una misura assistenziale
per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la
convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione
relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile
esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il
giudizio di cognizione ordinaria” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1.08.2013, n. 18440)
La domanda volta ad ottenere “l'attribuzione … in favore della sig.ra Pt_1
del diritto di abitazione sulla ex casa coniugale posta in Massa
[...]
Marittima (GR), Viale Martiri della Niccioleta n. 4”, dunque, non può che essere dichiarata inammissibile.
Della situazione di fatto venutasi a creare in ragione degli accordi di separazione, dovrà, in ogni caso, tenersi conto nell'analisi delle ulteriori richieste attoree.
3. sull'assegno divorzile
La domanda sul punto dispiegata dalla ricorrente deve essere accolta, seppure con il riconoscimento di un assegno di importo inferiore rispetto a quello richiesto.
Invero, nessun dubbio può sorgere rispetto alla debenza dell'emolumento, la quale, infatti, neppure è stata contestata dal resistente, che, anzi, suggerendo la
Pag. 6 di 15 previsione di un assegno minore rispetto a quello richiesto dalla controparte, ha implicitamente confermato i presupposti per il suo riconoscimento e, in particolare, l'esistenza di un rilevante squilibrio tra le condizioni economiche delle parti.
In proposito deve inoltre osservarsi che, nel costituirsi in giudizio, lo stesso resistente non ha in alcun modo contestato (a.) che la ricorrente abbia solo un diploma di terza media, (b.) che dopo la separazione la stessa abbia svolto attività lavorativa meramente saltuaria e mal retribuita e, ancora (c.) che la abbia prestato un continuo contributo al ménage familiare (durato Pt_1
trent'anni e da cui sono nate due figlie), sia come casalinga sia prestando anche attività lavorativa presso terzi.
Ancora il resistente, costituitosi con comparsa del 14.10.2024, non ha contestato gli assunti della controparte, secondo cui
- la “ in costanza di matrimonio si è sacrificata nell'interesse della famiglia Pt_1
occupandosi delle loro due figlie, una nata nel 1985 e l'altra nel 1987”;
- “non avendo altri aiuti, i coniugi decisero che la moglie si sarebbe occupata della casa,
dell'educazione ed istruzione delle loro figlie, rinunciando ad una indipendenza
economica, mentre il avendo un impiego presso la Pubblica Amministrazione, si CP_1
sarebbe occupato dell'aspetto economico familiare “ (vds. pag. 3 e 4 memoria depositata il 2.3.2020, da parte ). Pt_1
Su questi presupposti debbono ritenersi sussistenti gli elementi per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa e ciò a prescindere – per le ragioni che si vanno a spiegare - dal fatto che, circa dal 2001, la abbia ripreso una Pt_1
Pag. 7 di 15 attività lavorativa e che la stessa ricorrente abbia ammesso di aver percepito nel
2018 una consistente somma di circa 173.000 euro per un risarcimento del danno legato alla morte della madre.
In tal senso deve in particolare osservarsi che nelle proprie difese la ricorrente ha dato atto di aver consumato tale somma in ragione del pagamento di debiti contratti dalla famiglia in costanza di matrimonio (che però trovano un riscontro documentale per soli euro 8.195,25 - vds. doc. 24 ricorrente) nonché
per le cure sanitarie all'anno 2019 ad oggi.
Tra gli allegati offerti in comunicazione a conferma di tali spese sanitarie (ossia gli allegati alla memoria istruttoria n. 2, e quelli di cui alle note di deposito del
21.11.2022 e del 20.10.2023), non è possibile però rintracciare alcuna quietanza o diverso documento di pagamento.
Su questa scorta è possibile affermare, seppure in via presuntiva., che, stante il consistente risarcimento ricevuto, la resistente, pur nelle difficoltà lavorative descritte nella perizia depositata come doc. 21, abbia avuto la disponibilità di somme che le hanno permesso, tenuto anche conto del percepimento dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, di godere di un tenore di vita omogeneo rispetto a quello goduto nel corso della vita matrimoniale.
Venute meno tali risorse (risarcitorie), però, è venuta meno anche la possibilità
di mantenere un tenore di vita adeguato (non solo a quello goduto nel corso del matrimonio, ma anche semplicemente) al consistente contributo fornito al ménage familiare sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
Pag. 8 di 15 In proposito si impone, infatti, di osservare che, sebbene consistente, ove confrontato con la attuale aspettativa di vita media di una donna nata nel 1961
(che si attesta - per dato notorio – in circa 83 anni) il citato risarcimento,
percepito nel 2018 (allorché la ricorrente aveva 57 anni) non può essere ritenuto di entità tale da garantire alla stessa una vita dignitosa sino alla fine dei suoi giorni.
Utilizzando il dato della aspettativa media di vita quale dividendo della predetta somma risarcitoria, infatti, si ottiene una somma di circa 550 euro mensili, da cui, comunque dovrebbero ulteriormente scomputarsi le somme sostenute per la citata rottamazione di cartelle esattoriali e per spese mediche.
A fronte di ciò, deve osservarsi che non è posto, poi, in discussione – e peraltro ciò è confermato dall'attuale percepimento dell'assegno di inclusione da parte della ricorrente – che le somme percepite a titolo di risarcimento del danno siano di fatto (in un modo o nell'altro) venute ad esaurimento: in proposto, il resistente si limita ad affermare, da ultimo, con la comparsa conclusionale, che un simile capitale, se investito, avrebbe potuto produrre un reddito, o comunque garantire un'ampia tranquillità economica, ben al di là della soglia dell'inadeguatezza dei mezzi.
Invero, tale affermazione, se letta alla luce del citato dato sull'aspettativa di vita,
non appare condivisibile, posto che - come visto - la avrebbe potuto Pt_1
contare su di una somma (minima) di circa cinquecento cinquanta euro mensili;
somma che, di fatto, è oggi sostituita dalla percezione da parte della stessa ricorrente dell'assegno di inclusione (emolumento che non avrebbe potuto essere riconosciuto in presenza delle somme risarcitorie citate).
Pag. 9 di 15 A fronte di quanto precede e tenuto conto della disparità reddituale e patrimoniale riscontrabile tra le parti, considerato anche il valore economico della disponibilità dell'immobile già adibito a casa familiare, risulta congruo fissare a carico del resistete un assegno divorzile di importo pari ad euro trecentocinquanta.
Tale assegno risulta ben sostenibile in ragione dei redditi emergenti dalla documentazione versata in atti dal dal cui esame emerge che lo stesso CP_1
percepisce circa millesettecentocinquanta euro di pensione mensile ed ha entrate cicliche che svariano dalle duecento alle cinquecento euro mensili (si vedano in particolare gli estratti conto depositati in data 20.12.2024) di cui il resistente in alcun modo dà giustificazione nelle proprie allegazioni,
limitandosi nelle proprie difese a dedurre che “la sua unica fonte di reddito è
l'assegno pensionistico”.
Ciò, unitamente al contegno processuale del resistente (che non ha sentito la necessità di attivarsi autonomamente per sentire ridurre l'assegno previsto in sede di separazione) e alla rappresentazione dallo stesso fornita, secondo cui – a prescindere dall'entità dell'assegno di mantenimento versato in favore della moglie, si è fatto carico di numerose altre spese nell'interesse di quest'ultima,
“in primo luogo, quelle condominiali che sarebbero spettate invece alla (cfr. Pt_1
pag. 2 comparsa di costituzione e risposta , conferma la sostenibilità, da CP_1
parte del resistente, di un assegno divorzile di euro 350,00; somma che assume natura tanto assistenziale quanto compensativa e perequativa del contributo
(non specificamente contestato) dato dalla al ménage familiare e, Pt_1
dunque, seppure indirettamente, al patrimonio familiare e del coniuge.
Pag. 10 di 15 Sul punto preme ulteriormente affermare che la , dotata soltanto del Pt_1
diploma di terza media, poiché priva di specifiche competenze lavorative e ormai dell'età di sessantaquattro anni, non può che risultate difficilmente inseribile nel mondo del lavoro.
4. sulla domanda volta al riconoscimento in favore della ricorrente del “diritto alla
percentuale sul TFR/TFS del coniuge ex art. 12 bis Legge 898/1970”
Com'è noto, l'art. 12 bis della legge 898 del 1970 stabilisce che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità
di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che non è passata a nuove Parte_1
nozze e che la stessa è titolare –in ragione della presente sentenza - di un assegno divorzile.
E' poi incontestato che il sia stato collocato in pensione a far data dal CP_1
01.05.2022.
A ciò deve aggiungersi che il è stato assunto il 01.09.1982 (vds doc. 17 CP_1
memoria integrativa ), che il matrimonio è stato celebrato il 29.4.1984 e Pt_1
che la sentenza di divorzio risulta essere passata in giudicato trascorsi sei mesi e
64 giorni (di sospensione straordinaria per l'emergenza sanitaria da COVID-
19) della sua emissione e, dunque, in data 20.7.2020.
Pag. 11 di 15 Su questa scorta occorre poi rilevare che la ricorrente ha depositato, in data
21.11.2022, la comunicazione ricevuta dall'INPS per il conteggio del TFS dovuto in favore del resistente, di cui di seguito si riporta l'estratto (vds. doc. 6 parte ricorrente del 21.11.2022):
Su tale conteggio il resistente non ha mosso osservazioni. Il diritto riconosciuto alla ricorrente dall'art. 12 bis sopra citato risulta, dunque, attuale e concretamente azionabile.
Spettando al coniuge divorziato, secondo quanto disposto dall'art.12 bis L.
898/1970, la percentuale del 40% dell'indennità riferibile al periodo lavorativo coincidente con il vincolo coniugale, il calcolo da effettuarsi è il seguente.
Il tfs va in primo luogo suddiviso per il numero delle mensilità di servizio;
essendo il rapporto di lavoro del durato complessivamente 39 anni e 7 CP_1
mesi (pari a 475 mensilità), la media mensile del tfs medesimo risulta pari ad €.
88,34.
Tale importo va poi moltiplicato per il numero delle mensilità del periodo lavorativo coincidente con il matrimonio.
Pag. 12 di 15 Avendo il “trattamento di fine rapporto carattere retributivo e sinallagmatico” tanto da poter essere definito “come istituto di retribuzione differita (per tutte: Cass. 8
gennaio 2016, n. 164; Cass. 14 maggio 2013, n. 11479)” (cfr. Corte di Cassazione
Sez. U, Sentenza n. 6229 del 2024), da tale moltiplicazione debbono essere esclusi i due anni in cui, pacificamente, il resistente ha fruito di una aspettativa non retribuita (e, dunque, in cui, non può aver generato accantonamenti per il
TFS).
Nessun rilievo può invece assumere, ai fini del calcolo appena descritto,
l'ulteriore periodo di lavoro part-time a 18 ore del posto che, in CP_1
mancanza del deposito del contratto di lavoro ovvero (anche semplicemente)
dell'allegazione delle ore lavorate nel periodo full time, deve ritenersi che la parte non abbia offerto la prova necessaria a parametrare al ribasso la relativa spettanza retributiva.
Su questa scorta moltiplicando la somma media di TFS sopra ricavata per il numero di mensilità (435) intercorrenti tra il matrimonio, celebrato il 29.4.1984
(quando il resistente aveva già instaurato il suo rapporto lavorativo) e quella in cui il vincolo matrimoniale è definitivamente cessato (coincidente con la data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato il divorzio,
avvenuto in data 16.5.2020) e previa decurtazione delle citate 24 mensilità di aspettativa, si giunge al risultato di euro 36.307,74, che rappresenta il valore del
TFS maturato nel corso della vita matrimoniale.
Su tale somma va calcolato il 40%, che è quindi pari ad €. 14.523,09. Tale
importo va riconosciuto alla ex art. 12bis L. 898/70. Pt_1
In accoglimento della domanda della ricorrente, va, quindi, riconosciuto il suo diritto a percepire dal resistente il predetto importo di € 14.523,09.
Pag. 13 di 15 A fronte di ciò deve in ogni caso darsi atto che la ricorrente, con la comparsa conclusionale (evidenziato che a far data dall'1.7.2025 è maturato il termine a partire dal quale l'INPS avrebbe potuto provvedere al versamento del TFS in favore del ha formalizzato la rinuncia alla richiesta, svolta in via CP_1
subordinata, di onerare l'INPS al pagamento diretto della quota di TFS in favore dell'odierna ricorrente.
Non v'è dunque ragione per prendere posizione in proposito.
5. Spese di giudizio
Le ragioni della decisione, la soccombenza reciproca riportata dalle parti nelle domande rispettivamente dispiegate, in uno all'interesse comune alla pronuncia sullo status, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa inscritta al ruolo generale del contenzioso civile al n. 2501/2018 promossa da Pt_1
nei confronti di osì provvede:
[...] CP_1
- dichiara inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'attribuzione del diritto di abitazione sulla casa coniugale posta in Massa
Marittima;
- dispone che il resistente, versi entro il 5 di ogni mese, alla CP_1
ricorrente, , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Parte_1
Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat,
Pag. 14 di 15 - accerta il diritto di di percepire la quota del 40% del tfs Parte_1
spettante a per l'importo di € 14.523,09, e, per l'effetto, CP_1
condanna a pagare a la somma di € 14.523,09, CP_1 Parte_1
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 2501/2018
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott. Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurato da
, (C.F. ) con 'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VA NA
contro
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
HI DR
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, nel merito:
1. in via principale, dichiarare il sig. CP_1 tenuto al pagamento in favore della sig.ra dell'assegno di mantenimento Parte_1
pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) o della somma maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario o
vaglia postale o altro strumento tracciabile, nonché
sempre in favore della sig.ra del diritto di abitazione sulla ex casa Parte_1
coniugale posta in Massa Marittima (GR), Viale Martiri della Niccioleta n. 4, dove
tutt'ora essa abita senza soluzione di continuità dal tempo della separazione ad oggi;
2.
ancora in via principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970,
riconoscere il diritto al TFR della sig.ra e, conseguentemente, Parte_1
condannare il sig. al pagamento del 40% dell'indennità di fine rapporto, CP_1
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la “Amministrazione Provinciale di
Grosseto (c.f. ”, da calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di P.IVA_1
matrimonio (a decorrere dal 1984 sino alla sentenza di divorzio);
3. in subordine, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, riconoscere il diritto della sig.ra
e, per l'effetto, condannare, il sig. al pagamento del 40% Parte_1 CP_1
dell'indennità di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da
calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di durata del matrimonio (a decorrere dal
1984 alla sentenza di divorzio), ordinando all'INPS di Grosseto, visto il pensionamento
del sig. per i motivi sopra ampiamente dedotti, di calcolare e corrispondere in via CP_1
diretta alla sig.ra detta quota;
Parte_1
4. con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi di
giudizio.”
per parte convenuta: come da comparsa di costituzione del 15.10.2024, ossia,
“Voglia il Tribunale di Grosseto, contrarie domande disattese, in tesi respingere e, in
Pag. 2 di 15 ipotesi, accogliere nei limiti di giustizia, le domande svolte nei confronti del
conchiudente. Spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 03/10/2018, ha adito questo Parte_1
Tribunale di Grosseto per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 29/04/1984, (trascritto presso CP_1
l'Ufficio di Stato civile del Comune di comune di massa marittima: serie A,
Parte II, atto n. 8), e sentire “stabilire a carico del sig. ed in favore CP_1
della sig.ra il pagamento dell' assegno di divorzio per Euro Parte_1
500,00 mensili (salvo diverso importo che il Tribunale di Grosseto riterrà
conforme ad equità) rivalutabili annualmente sulla base degli induci Istat;
nonché l'attribuzione sempre in favore della sig.ra del diritto di Parte_1
abitazione sulla ex casa coniugale posta in Massa Marittima (GR), Viale Martiri
della Niccioleta n. 4”.
L'udienza presidenziale, così come larga parte del giudizio dinanzi al giudice istruttore, si è svolta nella contumacia del convenuto, il quale si è costituito solo a fronte della notifica (disposta con ordinanza del 4.4.2024) della memoria integrativa, con cui - modificando le richieste di cui al ricorso introduttivo - la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, di “riconoscere il diritto al TFR della sig.ra e, Parte_1
conseguentemente, condannare il sig. al pagamento del 40% CP_1
dell'indennità di fine rapporto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la “Amministrazione Provinciale di Grosseto (c.f. )”, da P.IVA_1
calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di matrimonio (a decorrere dal
1984 sino alla sentenza di divorzio)”, ovvero, in subordine, ai sensi e per gli
Pag. 3 di 15 effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, di “riconoscere il diritto della sig.ra e, per l'effetto, condannare, il sig. al pagamento Parte_1 CP_1
del 40% dell'indennità di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di durata del matrimonio (a decorrere dal 1984 alla sentenza di divorzio), ordinando al datore di lavoro “Amministrazione Provinciale di Grosseto (c.f. ”, P.IVA_1
al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il sig. per i CP_1
motivi sopra ampiamente dedotti, di calcolare e corrispondere in via diretta alla sig.ra detta quota”. Parte_1
Nella propria comparsa di costituzione il ha, come sopra accennato, CP_1
chiesto al Tribunale “in tesi [di] respingere e, in ipotesi, [di] accogliere nei limiti di
giustizia, le domande svolte nei confronti del conchiudente. [con] Spese compensate” e,
di fatto, proposto “che, ove la insista nel chiedere di mantenere la possibilità di Pt_1
abitare l'immobile di proprietà del l'assegno divorzile sia determinato in una CP_1
somma non superiore a € 200,00 mensili (posto che la giurisprudenza esclude che
l'assegno divorzile possa consistere in una rendita di carattere puramente parassitario”.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ad opera del Presidente del
Tribunale (con conferma anche in sede divorzile dell'assegno previsto in sede di separazione), emessa la sentenza parziale sullo status in data 16.11.2019 e ulteriormente istruito il giudizio documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** ***
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Pag. 4 di 15 Come detto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata pronunciata con sentenza parziale del 16.11.2019; null'altro deve pertanto statuirsi sul punto.
2. Sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere “l'attribuzione … del diritto di
abitazione sulla ex casa coniugale posta in Massa Marittima (GR), Viale Martiri della
Niccioleta n. 4 attribuzione del diritto di abitazione della casa familiare”
Sul punto occorre osservare che nel giudizio di separazione, all'udienza del
16.12.2015, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiesto la
“consensualizzazione della separazione alle seguenti condizioni: 1) l'appartamento
posto in viale Martiri della Niccioleta n. 4, Massa Marittima (GR) di proprietà
esclusiva del sig. è concesso in diritto d'abitazione alla sig.ra ; 2) il CP_1 Parte_1
sig. si impegna si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma di euro CP_1 Pt_1
400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, a decorrere dal 05/01/16, assegno
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 01/01/17; la sig.ra
rinuncia alla richiesta di addebito nei confronti del sig., Pt_1 CP_1
La separazione personale dei coniugi alle citate condizioni è stata omologata dal
Tribunale di Grosseto con provvedimento del 12.1.2016.
Su questa scorta deve osservarsi che la possibilità di abitare presso l'immobile in precedenza adibito ad abitazione familiare risulta già riconosciuta alla ricorrente proprio in ragione dell'appena citato accordo (omologato in sede di separazione), giustificandosi, per ciò solo, la permanenza della stessa Pt_1
presso il citato appartamento.
Di talché la domanda oggetto del presente paragrafo risulta inammissibile perché non sostenuta da un concreto interesse ad agire.
Pag. 5 di 15 In ogni caso, il diritto di abitazione evocato dalla ricorrente non avrebbe potuto essere oggetto di attribuzione in questa sede, poiché nessuna norma, ad eccezione dell'art. 337 sexies c.c., attribuisce al giudice civile il potere di disporre dei diritti delle parti, sostituendosi alla loro libertà negoziale.
A tal proposito deve in particolare evidenziarsi che “l'assegnazione della casa
coniugale [di cui all'art. 337 sexies c.c.] non può costituire una misura assistenziale
per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la
convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione
relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile
esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il
giudizio di cognizione ordinaria” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1.08.2013, n. 18440)
La domanda volta ad ottenere “l'attribuzione … in favore della sig.ra Pt_1
del diritto di abitazione sulla ex casa coniugale posta in Massa
[...]
Marittima (GR), Viale Martiri della Niccioleta n. 4”, dunque, non può che essere dichiarata inammissibile.
Della situazione di fatto venutasi a creare in ragione degli accordi di separazione, dovrà, in ogni caso, tenersi conto nell'analisi delle ulteriori richieste attoree.
3. sull'assegno divorzile
La domanda sul punto dispiegata dalla ricorrente deve essere accolta, seppure con il riconoscimento di un assegno di importo inferiore rispetto a quello richiesto.
Invero, nessun dubbio può sorgere rispetto alla debenza dell'emolumento, la quale, infatti, neppure è stata contestata dal resistente, che, anzi, suggerendo la
Pag. 6 di 15 previsione di un assegno minore rispetto a quello richiesto dalla controparte, ha implicitamente confermato i presupposti per il suo riconoscimento e, in particolare, l'esistenza di un rilevante squilibrio tra le condizioni economiche delle parti.
In proposito deve inoltre osservarsi che, nel costituirsi in giudizio, lo stesso resistente non ha in alcun modo contestato (a.) che la ricorrente abbia solo un diploma di terza media, (b.) che dopo la separazione la stessa abbia svolto attività lavorativa meramente saltuaria e mal retribuita e, ancora (c.) che la abbia prestato un continuo contributo al ménage familiare (durato Pt_1
trent'anni e da cui sono nate due figlie), sia come casalinga sia prestando anche attività lavorativa presso terzi.
Ancora il resistente, costituitosi con comparsa del 14.10.2024, non ha contestato gli assunti della controparte, secondo cui
- la “ in costanza di matrimonio si è sacrificata nell'interesse della famiglia Pt_1
occupandosi delle loro due figlie, una nata nel 1985 e l'altra nel 1987”;
- “non avendo altri aiuti, i coniugi decisero che la moglie si sarebbe occupata della casa,
dell'educazione ed istruzione delle loro figlie, rinunciando ad una indipendenza
economica, mentre il avendo un impiego presso la Pubblica Amministrazione, si CP_1
sarebbe occupato dell'aspetto economico familiare “ (vds. pag. 3 e 4 memoria depositata il 2.3.2020, da parte ). Pt_1
Su questi presupposti debbono ritenersi sussistenti gli elementi per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa e ciò a prescindere – per le ragioni che si vanno a spiegare - dal fatto che, circa dal 2001, la abbia ripreso una Pt_1
Pag. 7 di 15 attività lavorativa e che la stessa ricorrente abbia ammesso di aver percepito nel
2018 una consistente somma di circa 173.000 euro per un risarcimento del danno legato alla morte della madre.
In tal senso deve in particolare osservarsi che nelle proprie difese la ricorrente ha dato atto di aver consumato tale somma in ragione del pagamento di debiti contratti dalla famiglia in costanza di matrimonio (che però trovano un riscontro documentale per soli euro 8.195,25 - vds. doc. 24 ricorrente) nonché
per le cure sanitarie all'anno 2019 ad oggi.
Tra gli allegati offerti in comunicazione a conferma di tali spese sanitarie (ossia gli allegati alla memoria istruttoria n. 2, e quelli di cui alle note di deposito del
21.11.2022 e del 20.10.2023), non è possibile però rintracciare alcuna quietanza o diverso documento di pagamento.
Su questa scorta è possibile affermare, seppure in via presuntiva., che, stante il consistente risarcimento ricevuto, la resistente, pur nelle difficoltà lavorative descritte nella perizia depositata come doc. 21, abbia avuto la disponibilità di somme che le hanno permesso, tenuto anche conto del percepimento dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, di godere di un tenore di vita omogeneo rispetto a quello goduto nel corso della vita matrimoniale.
Venute meno tali risorse (risarcitorie), però, è venuta meno anche la possibilità
di mantenere un tenore di vita adeguato (non solo a quello goduto nel corso del matrimonio, ma anche semplicemente) al consistente contributo fornito al ménage familiare sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
Pag. 8 di 15 In proposito si impone, infatti, di osservare che, sebbene consistente, ove confrontato con la attuale aspettativa di vita media di una donna nata nel 1961
(che si attesta - per dato notorio – in circa 83 anni) il citato risarcimento,
percepito nel 2018 (allorché la ricorrente aveva 57 anni) non può essere ritenuto di entità tale da garantire alla stessa una vita dignitosa sino alla fine dei suoi giorni.
Utilizzando il dato della aspettativa media di vita quale dividendo della predetta somma risarcitoria, infatti, si ottiene una somma di circa 550 euro mensili, da cui, comunque dovrebbero ulteriormente scomputarsi le somme sostenute per la citata rottamazione di cartelle esattoriali e per spese mediche.
A fronte di ciò, deve osservarsi che non è posto, poi, in discussione – e peraltro ciò è confermato dall'attuale percepimento dell'assegno di inclusione da parte della ricorrente – che le somme percepite a titolo di risarcimento del danno siano di fatto (in un modo o nell'altro) venute ad esaurimento: in proposto, il resistente si limita ad affermare, da ultimo, con la comparsa conclusionale, che un simile capitale, se investito, avrebbe potuto produrre un reddito, o comunque garantire un'ampia tranquillità economica, ben al di là della soglia dell'inadeguatezza dei mezzi.
Invero, tale affermazione, se letta alla luce del citato dato sull'aspettativa di vita,
non appare condivisibile, posto che - come visto - la avrebbe potuto Pt_1
contare su di una somma (minima) di circa cinquecento cinquanta euro mensili;
somma che, di fatto, è oggi sostituita dalla percezione da parte della stessa ricorrente dell'assegno di inclusione (emolumento che non avrebbe potuto essere riconosciuto in presenza delle somme risarcitorie citate).
Pag. 9 di 15 A fronte di quanto precede e tenuto conto della disparità reddituale e patrimoniale riscontrabile tra le parti, considerato anche il valore economico della disponibilità dell'immobile già adibito a casa familiare, risulta congruo fissare a carico del resistete un assegno divorzile di importo pari ad euro trecentocinquanta.
Tale assegno risulta ben sostenibile in ragione dei redditi emergenti dalla documentazione versata in atti dal dal cui esame emerge che lo stesso CP_1
percepisce circa millesettecentocinquanta euro di pensione mensile ed ha entrate cicliche che svariano dalle duecento alle cinquecento euro mensili (si vedano in particolare gli estratti conto depositati in data 20.12.2024) di cui il resistente in alcun modo dà giustificazione nelle proprie allegazioni,
limitandosi nelle proprie difese a dedurre che “la sua unica fonte di reddito è
l'assegno pensionistico”.
Ciò, unitamente al contegno processuale del resistente (che non ha sentito la necessità di attivarsi autonomamente per sentire ridurre l'assegno previsto in sede di separazione) e alla rappresentazione dallo stesso fornita, secondo cui – a prescindere dall'entità dell'assegno di mantenimento versato in favore della moglie, si è fatto carico di numerose altre spese nell'interesse di quest'ultima,
“in primo luogo, quelle condominiali che sarebbero spettate invece alla (cfr. Pt_1
pag. 2 comparsa di costituzione e risposta , conferma la sostenibilità, da CP_1
parte del resistente, di un assegno divorzile di euro 350,00; somma che assume natura tanto assistenziale quanto compensativa e perequativa del contributo
(non specificamente contestato) dato dalla al ménage familiare e, Pt_1
dunque, seppure indirettamente, al patrimonio familiare e del coniuge.
Pag. 10 di 15 Sul punto preme ulteriormente affermare che la , dotata soltanto del Pt_1
diploma di terza media, poiché priva di specifiche competenze lavorative e ormai dell'età di sessantaquattro anni, non può che risultate difficilmente inseribile nel mondo del lavoro.
4. sulla domanda volta al riconoscimento in favore della ricorrente del “diritto alla
percentuale sul TFR/TFS del coniuge ex art. 12 bis Legge 898/1970”
Com'è noto, l'art. 12 bis della legge 898 del 1970 stabilisce che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità
di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che non è passata a nuove Parte_1
nozze e che la stessa è titolare –in ragione della presente sentenza - di un assegno divorzile.
E' poi incontestato che il sia stato collocato in pensione a far data dal CP_1
01.05.2022.
A ciò deve aggiungersi che il è stato assunto il 01.09.1982 (vds doc. 17 CP_1
memoria integrativa ), che il matrimonio è stato celebrato il 29.4.1984 e Pt_1
che la sentenza di divorzio risulta essere passata in giudicato trascorsi sei mesi e
64 giorni (di sospensione straordinaria per l'emergenza sanitaria da COVID-
19) della sua emissione e, dunque, in data 20.7.2020.
Pag. 11 di 15 Su questa scorta occorre poi rilevare che la ricorrente ha depositato, in data
21.11.2022, la comunicazione ricevuta dall'INPS per il conteggio del TFS dovuto in favore del resistente, di cui di seguito si riporta l'estratto (vds. doc. 6 parte ricorrente del 21.11.2022):
Su tale conteggio il resistente non ha mosso osservazioni. Il diritto riconosciuto alla ricorrente dall'art. 12 bis sopra citato risulta, dunque, attuale e concretamente azionabile.
Spettando al coniuge divorziato, secondo quanto disposto dall'art.12 bis L.
898/1970, la percentuale del 40% dell'indennità riferibile al periodo lavorativo coincidente con il vincolo coniugale, il calcolo da effettuarsi è il seguente.
Il tfs va in primo luogo suddiviso per il numero delle mensilità di servizio;
essendo il rapporto di lavoro del durato complessivamente 39 anni e 7 CP_1
mesi (pari a 475 mensilità), la media mensile del tfs medesimo risulta pari ad €.
88,34.
Tale importo va poi moltiplicato per il numero delle mensilità del periodo lavorativo coincidente con il matrimonio.
Pag. 12 di 15 Avendo il “trattamento di fine rapporto carattere retributivo e sinallagmatico” tanto da poter essere definito “come istituto di retribuzione differita (per tutte: Cass. 8
gennaio 2016, n. 164; Cass. 14 maggio 2013, n. 11479)” (cfr. Corte di Cassazione
Sez. U, Sentenza n. 6229 del 2024), da tale moltiplicazione debbono essere esclusi i due anni in cui, pacificamente, il resistente ha fruito di una aspettativa non retribuita (e, dunque, in cui, non può aver generato accantonamenti per il
TFS).
Nessun rilievo può invece assumere, ai fini del calcolo appena descritto,
l'ulteriore periodo di lavoro part-time a 18 ore del posto che, in CP_1
mancanza del deposito del contratto di lavoro ovvero (anche semplicemente)
dell'allegazione delle ore lavorate nel periodo full time, deve ritenersi che la parte non abbia offerto la prova necessaria a parametrare al ribasso la relativa spettanza retributiva.
Su questa scorta moltiplicando la somma media di TFS sopra ricavata per il numero di mensilità (435) intercorrenti tra il matrimonio, celebrato il 29.4.1984
(quando il resistente aveva già instaurato il suo rapporto lavorativo) e quella in cui il vincolo matrimoniale è definitivamente cessato (coincidente con la data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato il divorzio,
avvenuto in data 16.5.2020) e previa decurtazione delle citate 24 mensilità di aspettativa, si giunge al risultato di euro 36.307,74, che rappresenta il valore del
TFS maturato nel corso della vita matrimoniale.
Su tale somma va calcolato il 40%, che è quindi pari ad €. 14.523,09. Tale
importo va riconosciuto alla ex art. 12bis L. 898/70. Pt_1
In accoglimento della domanda della ricorrente, va, quindi, riconosciuto il suo diritto a percepire dal resistente il predetto importo di € 14.523,09.
Pag. 13 di 15 A fronte di ciò deve in ogni caso darsi atto che la ricorrente, con la comparsa conclusionale (evidenziato che a far data dall'1.7.2025 è maturato il termine a partire dal quale l'INPS avrebbe potuto provvedere al versamento del TFS in favore del ha formalizzato la rinuncia alla richiesta, svolta in via CP_1
subordinata, di onerare l'INPS al pagamento diretto della quota di TFS in favore dell'odierna ricorrente.
Non v'è dunque ragione per prendere posizione in proposito.
5. Spese di giudizio
Le ragioni della decisione, la soccombenza reciproca riportata dalle parti nelle domande rispettivamente dispiegate, in uno all'interesse comune alla pronuncia sullo status, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa inscritta al ruolo generale del contenzioso civile al n. 2501/2018 promossa da Pt_1
nei confronti di osì provvede:
[...] CP_1
- dichiara inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'attribuzione del diritto di abitazione sulla casa coniugale posta in Massa
Marittima;
- dispone che il resistente, versi entro il 5 di ogni mese, alla CP_1
ricorrente, , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Parte_1
Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat,
Pag. 14 di 15 - accerta il diritto di di percepire la quota del 40% del tfs Parte_1
spettante a per l'importo di € 14.523,09, e, per l'effetto, CP_1
condanna a pagare a la somma di € 14.523,09, CP_1 Parte_1
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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