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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/03/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 3508/2024 promosso da: con il patrocinio degli avv.ti SERGIO Parte_1
BALLARINI, LUCA BALLARINI, MARCO BALLARINI;
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA STEVANONI;
Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“Accertarsi e dichiararsi che P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Sig. non può ripetere, le somme contestate Parte_2
e pari ad euro 1.295,42 per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione datato 31.05.2024.
- Conseguentemente ridursi la somma di € 18.766,07 intimata con atto di precetto datato
23.05.2024, detraendo le somme e le voci contestate pari ad euro 1.295,42 per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione datato 31.05.2024”.
pagina 1 di 3 Conclusioni di parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE
1. Confermare l'esecuzione provvisoria della sentenza n. 872 del 10.4.2024 RG. 2836/2023
IN VIA PRINCIPALE
2. accertare e dichiarare l'inefficacia parziale del precetto notificato in data riducendo l'effettivo dovuto da € 18.766,07 alla minor somma di € 17.470,65 o la diversa che sarà ritenuta di giustizia
3. compensarsi le spese di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
Mezzi istruttori con riserva di migliore capitolazione nei termini delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, in persona della Parte_1
titolare ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., a Parte_1 seguito della notifica dell'atto di precetto – unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Verona n. 872/2024 - che gli intimava il pagamento della somma di €
18.766,07.
Con l'opposizione è stato chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accertamento che il creditore istante non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione agli importi richiesti a titolo di iva, pari ad € 1.295,42, alla luce della possibilità per l'opposta di detrarre l'imposta versata.
Si è costituita in giudizio la società (d'ora innanzi aderendo Controparte_1 CP_1 alle richieste dell'opponente e conseguentemente riconoscendo la debenza del minor importo di €
17.470,65 rispetto all'importo indicato in precetto di € 18.766,07.
Con ordinanza del 21 novembre 2024 è stata fissata l'udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
*
L'opposizione va accolta per i motivi infra precisati.
pagina 2 di 3 In punto di diritto occorre rilevare che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (ex multis, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; da ultimo Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024).
Va dato atto che la convenuta ha aderito alle richieste dell'attrice riconoscendo come non dovuto l'importo contestato di € 1.295,42.
Conseguentemente, l'opposizione va accolta e va dichiarata l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_1
in persona della titolare sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di
[...] Parte_1
Verona n. 872/2024, limitatamente all'importo di € 1.295,42.
Alla luce dell'adesione della convenuta alle domande svolte dall'opponente nonché dell'esiguità dell'importo non dovuto rispetto all'importo totale richiesto l'atto di precetto, le spese di lite vanno integralmente compensate.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'opposizione e quindi dichiara l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_1
in persona della titolare sulla base della sentenza emessa
[...] Parte_1
dal Tribunale di Verona n. 872/2024, limitatamente all'importo di € 1.295,42.
2) compensa integralmente le spese di lite.
Verona, 28 marzo 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 3508/2024 promosso da: con il patrocinio degli avv.ti SERGIO Parte_1
BALLARINI, LUCA BALLARINI, MARCO BALLARINI;
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA STEVANONI;
Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“Accertarsi e dichiararsi che P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Sig. non può ripetere, le somme contestate Parte_2
e pari ad euro 1.295,42 per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione datato 31.05.2024.
- Conseguentemente ridursi la somma di € 18.766,07 intimata con atto di precetto datato
23.05.2024, detraendo le somme e le voci contestate pari ad euro 1.295,42 per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione datato 31.05.2024”.
pagina 1 di 3 Conclusioni di parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE
1. Confermare l'esecuzione provvisoria della sentenza n. 872 del 10.4.2024 RG. 2836/2023
IN VIA PRINCIPALE
2. accertare e dichiarare l'inefficacia parziale del precetto notificato in data riducendo l'effettivo dovuto da € 18.766,07 alla minor somma di € 17.470,65 o la diversa che sarà ritenuta di giustizia
3. compensarsi le spese di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
Mezzi istruttori con riserva di migliore capitolazione nei termini delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, in persona della Parte_1
titolare ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., a Parte_1 seguito della notifica dell'atto di precetto – unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Verona n. 872/2024 - che gli intimava il pagamento della somma di €
18.766,07.
Con l'opposizione è stato chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accertamento che il creditore istante non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione agli importi richiesti a titolo di iva, pari ad € 1.295,42, alla luce della possibilità per l'opposta di detrarre l'imposta versata.
Si è costituita in giudizio la società (d'ora innanzi aderendo Controparte_1 CP_1 alle richieste dell'opponente e conseguentemente riconoscendo la debenza del minor importo di €
17.470,65 rispetto all'importo indicato in precetto di € 18.766,07.
Con ordinanza del 21 novembre 2024 è stata fissata l'udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
*
L'opposizione va accolta per i motivi infra precisati.
pagina 2 di 3 In punto di diritto occorre rilevare che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (ex multis, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; da ultimo Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024).
Va dato atto che la convenuta ha aderito alle richieste dell'attrice riconoscendo come non dovuto l'importo contestato di € 1.295,42.
Conseguentemente, l'opposizione va accolta e va dichiarata l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_1
in persona della titolare sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di
[...] Parte_1
Verona n. 872/2024, limitatamente all'importo di € 1.295,42.
Alla luce dell'adesione della convenuta alle domande svolte dall'opponente nonché dell'esiguità dell'importo non dovuto rispetto all'importo totale richiesto l'atto di precetto, le spese di lite vanno integralmente compensate.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'opposizione e quindi dichiara l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_1
in persona della titolare sulla base della sentenza emessa
[...] Parte_1
dal Tribunale di Verona n. 872/2024, limitatamente all'importo di € 1.295,42.
2) compensa integralmente le spese di lite.
Verona, 28 marzo 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 3 di 3