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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3142/2022
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli Avv.ti LEONE FABIOLA e ANDRIULLI ANTONIO;
Pt_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' Avv.to MASI MARCO Controparte_1
resistente
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 669 octies cpc, depositato in data 16.09.2022 e regolarmente notificato, l' Pt_1
conveniva il sig. davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'onorevole Collegio adìto, previa acquisizione del fascicolo cautelare, accogliere il presente ricorso rigettando la domanda proposta in via d'urgenza, con condanna della controparte alla restituzione della somma erogata da in esecuzione del Pt_1 provvedimento cautelare e a spese ed onorari di giudizio.”
In particolare, allegava l'Istituto previdenziale, il sig. , odierno resistente, Controparte_1
presentava, in data 13/01/2022, domanda n. INPS-RDC- 2022-5117523, sospesa dall'ufficio il
24/03/2022 adducendo - sulla base della natura della prestazione RDC di integrazione al reddito del nucleo familiare così come previsto dal Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in Legge 28 marzo 2019, n.26 - la seguente motivazione “…la domanda di RDC Controparte_2 dell'interessato è sospesa per precedente indebito non sanato sulla domanda di RDC CP_1 Pt_1
RDC-2019-829312 del coniuge . A riguardo, si precisa che la domanda RdC/PdC è Persona_1
presentata in nome e per conto del nucleo familiare: di conseguenza debitore non è soltanto il richiedente, ma tutti gli eventuali membri maggiorenni componenti il nucleo (responsabilità solidale ai sensi degli articoli 1292 e 1299 del codice civile).” In buona sostanza, non riconosceva la prestazione richiesta in virtù di un indebito n. 16441584 Pt_1
a carico della moglie del resistente, sig.ra , scaturito da una precedente istanza di Reddito Persona_1
di TA ( del 14/03/2019) - presentata dalla stessa - dapprima CodiceFiscale_1 Per_1 accolta e poi revocata, in data 15/01/2021, “per mancanza del requisito valore patrimoniale che per legge deve essere inferiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo -art. 2, co 1, b)
3) L.26/19.”
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, il proponeva ricorso ex art. 700 cpc, CP_1 accolto dal Tribunale di Brindisi, in via d'urgenza, con il provvedimento oggetto del presente giudizio di merito.
Si costituiva l'odierno resistente così deducendo: “Con l'ordinanza impugnata il giudicante ha accolto tutte le istanze cautelari proposte dal Sig. sia in punto di fumus boni Controparte_1
iuris che di sussistenza del periculum in mora, motivando ampiamente ogni singolo passaggio logico giuridico, in una ricostruzione finale della vicenda e delle ragioni del provvedimento stesso che tiene conto sia della sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento del beneficio richiesto dal ricorrente, sia dell'assunto che un precedente indebito non sanato non rappresenta una circostanza ostativa ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza. In modo estremamente analitico ed equilibrato il Giudice di prime cure giunge, in sintesi, alle seguenti conclusioni:
• sussistenza di tutti i requisiti reddituali prescritti dalla normativa in materia posto che dalla documentazione prodotta da questa difesa, i requisiti reddituali del ricorrente risultavano entro i limiti della una soglia prevista per l'ottenimento del beneficio;
• la presenza di un precedente indebito non sanato non rappresenta una circostanza ostativa ai fini dell'ottenimento del beneficio considerato che ,come rilevato dal Giudice, alcun rilievo può assumere ai fini ostativi all'accoglimento della domanda del Sig. la sussistenza di un precedente CP_1
indebito della moglie, condizione ostativa certamente non verificatasi nel periodo relativo al caso di specie;
• l'accertamento del fumus boni iuris della pretesa azionata, e del periculum in mora, considerata la natura del beneficio richiesto, la recente nascita di un figlio ancora neonato e l'esiguo reddito di cui è titolare il nucleo familiare del ricorrente.”
Sulla scorta di tali argomentazioni chiedeva la conferma dell'ordinanza n. 13407/2022 cron. del
Tribunale di Brindisi, depositata in data 18.07.2022 (R.G. n. 2021/2022), nonché la condanna dell'Istituto reclamante al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizi.
Istruita la causa in via documentale, la stessa veniva decisa, all'odierna udienza, all'esito della discussione con sentenza recante contestuale motivazione. ***
Ebbene, nel presente procedimento l' - non condividendo le motivazioni dell'Ordinanza Pt_1
ex art. 700 c.p.c, depositata il 18/07/22 nel procedimento n. 2021/2022 R.G., a mezzo della quale il Tribunale di Brindisi riconosceva in favore di parte resistente il diritto al reddito di cittadinanza e il relativo sussidio economico a decorrere dalla domanda amministrativa presentata in data 13.1.22 - ripropone le stesse doglianze sollevate nel giudizio d'urgenza, rimarcando l'insussistenza del diritto reclamato dal resistente in conseguenza di un precedente indebito non sanato dal coniuge del relativo al reddito di cittadinanza percepito negli CP_1
anni 2019 e 2020 nonché per l'asserito superamento del valore patrimoniale delle soglie di cui all'art. 2, co.1, b) 3) L.26/19.
Tanto premesso, al fine di vagliare la fondatezza della spiegata domanda e, segnatamente, la sussistenza in capo al resistente dei requisiti per la concessione del reddito di cittadinanza, giova - in via preliminare - richiamare la disciplina normativa che regolamenta l'istituto del
Reddito di TA (RdC)
Il Reddito di TA, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, si configura come un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale e viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza;
qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di
TA (PdC).
Il reddito/pensione di cittadinanza è stato definito anche dalla Corte Di Giustizia CE una prestazione di tipo assistenziale: “… il reddito di cittadinanza deve essere qualificato come prestazione di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva
2004/38.” (Corte giustizia UE , grande sezione , 15/07/2021 , n. 709).
Il d.l. n. 4/19 convertito nella l. 26/19 prevede, tra i requisiti economici, che con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere e, segnatamente: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità
e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.
La norma precisa, altresì, che: “6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma
1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste …”.
Infine, l'art. 3 comma 11 del medesimo testo normativo prevede l'obbligo del beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti ((di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c) e con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti va comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione)).
Da un'attenta delle richiamate disposizioni normative si evince che i trattamenti assistenziali rientrano nel calcolo dell'ISEE ad esclusione delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, non correlate, in sostanza, alla condizione di reddito personale e familiare.
Tanto premesso, la tesi difensiva dell' non è condivisibile. Pt_1
Invero, l' riconosce espressamente che la domanda presentata dal resistente in data CP_3
13/01/2022 era stata sospesa non per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ma in conseguenza dell'asserito indebito contestato alla moglie dello stesso, per presunto superamento nell'anno 2018 della soglia prescritta per il patrimonio mobiliare
Ebbene, non vi è dubbio che parte resistente fosse in possesso di tutti i requisiti reddituali prescritti dalla normativa in materia di RdC, così come documentalmente provato nel procedimento d'urgenza e, in particolare, dall'ISEE rilasciato in data 23.06.22,
Risulta, infatti, che l'ISEE corrente ordinario ed il patrimonio immobiliare sono pari a zero, il valore reddito familiare risulta pari ad euro 2.240,00 ed il patrimonio mobiliare del nucleo familiare (composto da tre persone) risulta pari ad euro 6100,00, rientrando, pertanto, entro i limiti della soglia di euro 6.000, che deve essere aumentata di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo (nel caso di specie moglie e figlio).
Né il precedente indebito della moglie del resistente per intervenuta revoca del reddito di cittadinanza può essere considerata circostanza tale da precludere il riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza al , risultando sussistenti tutti i requisiti previsti dalla legge CP_1
ai fini della concessione del beneficio in questione.
Invero, dalla certificazione ISEE depositata nel giudizio ex art. 700 c.p.c, si evince che nel periodo in questione non risulta il superamento della soglia prescritta per il patrimonio mobiliare. Quanto all'indebito del coniuge del , si deve rilevare che con Sentenza n. 1352/2023 CP_1
pubblicata il 19/09/2023, il Tribunale di Brindisi, nel procedimento avente RG n. 4423/2021, tra , moglie dell'odierno resistente, e accoglieva la domanda proposta dalla Persona_1 Pt_1
ricorrente al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di restituzione somme percepite a titolo di Reddito di TA (domanda prot. CP_4
829312) da aprile 2019 a gennaio 2020 e, per l'effetto, dichiarava irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 19/10/2021 con il conseguente obbligo Pt_1
di restituzione delle somme eventualmente recuperate. In particolare, si legge nella richiamata
Sentenza: “ (…) nel caso di specie, la situazione di fatto che ha inciso sulla misura del reddito di cittadinanza della ricorrente è da rinvenirsi, così come indicato nel ricorso in un errore genetico dell' , atteso che al momento dell'erogazione della pensione i dati reddituali CP_3
relativi al patrimonio mobiliare non ne consentivano l'erogazione, atteso che il patrimonio mobiliare risultava pari a € 9.365 a fronte del limite di € 8.000, come da l. 26/19 art. 2 lett.
B) n. 3 (“ un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini IS., non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo”) e del fatto che il nucleo familiare risultava composto da due persone.
Nella sentenza della Cassazione n.12608 del 25/06/2020 (e nella successiva sentenza
13223/2020) la Suprema Corte evidenzia che: “L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale). L'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. del 09/11/2018, Cass.n.
26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal procedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che, ai fini della ripetizione
Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il ''dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla Agenzia delle Entrate ed essi fossero perciò conoscibili dall' l'art . 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla Pt_1
conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal 1 gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette Pt_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo CP_5
stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. l3, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla l.30 luglio 2010, n. 122 . (…) L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' Infine va osservato che in nessun caso si possono CP_5
ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già conosce. In questa ipotesi l' Pt_1 CP_3
affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_3
della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse, tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della Pt_1
attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito, Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. Infine va osservato che in casi Pt_1
simili, secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019). Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibli fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033
c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' Pt_1
già conosce o ha l'onere di conoscere.”
Detta interpretazione della Suprema Corte può applicarsi anche al caso de quo, atteso che la ricorrente aveva dichiarato il dato reale del patrimonio mobiliare, e l' aveva, in base Pt_1
allo stesso, erogato la prestazione. Solo in un secondo momento e sulla base delle intervenute modifiche normative che hanno fatto riferimento ai redditi del 2018 si è determinato un superamento del patrimonio mobiliare del limite previsto dall'art. 2 lett b) n. 3 della l.
26/2019, comunque non imputabile a dolo colpa e/o negligenza dell'odierna ricorrente.
L' sin dalla domanda amministrativa e dalla erogazione della prestazione era in possesso Pt_1
delle dichiarazioni reddituali/patrimoniali sopra richiamate, regolarmente trasmesse dalla ricorrente. L'indebita erogazione del reddito di cittadinanza, nel periodo in esame non è addebitabile a dolo o malafede dell'interessata, né si rinvengono altre circostanze idonee ad escludere il suo legittimo affidamento. Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le prestazioni erogate al ricorrente fino al provvedimento che ha accertato l'indebito del
19/10/2021 con il conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente recuperate.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza”.
Non sussistono i presupposti per accoglimento della domanda ex art 96 cpc avendo l'ente previdenziale agito in buona fede. Il ricorso deve pertanto esser rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso proposto da nei confronti di . Pt_1 Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 400,00 in favore del Pt_1
procuratore antistatario del ricorrente
Brindisi, 03/06/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio