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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott. Fabio Luongo Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 964/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/01/2025 da ed Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. CARNELUTTI FEDERICO avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 19/04/2008 in UDINE, con atto trascritto presso il Comune di UDINE al numero 39, parte 1, anno 2008;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 13/06/2006), maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, (il 05/07/2010) ed (il 09/04/2015), Per_2 Per_3
entrambi minori;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e il Parte_1 Parte_2
cui matrimonio è stato celebrato in data 19/04/2008, in UDINE, con atto trascritto presso il comune di UDINE al n. 39, Parte 1, anno 2008, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno.
2) Dispone che i figli minorenni e rimangano affidati in Persona_4 Persona_5
maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, la quale continuerà ad abitare per il momento nella casa coniugale, sita in Udine, via della
Roggia n.
9. Trattandosi infatti di alloggio ATER di cui è titolare del contratto il sig.
i coniugi convengono che sarà lui a permanere nell'abitazione, che si presta Parte_2
provvisoriamente ad un utilizzo distinto tra i coniugi in corso di separazione, avendo più camere. Sarà quindi la sig.ra a richiedere all'ATER, in ragione del proprio mutato Pt_1 stato civile a seguito della presente separazione personale, l'assegnazione di un nuovo alloggio nel quale si trasferirà con i figli, lasciando solo in quel momento la casa coniugale;
sino ad allora le spese relative al canone ATER ed alle utenze saranno condivise in parti uguali dai coniugi.
3) Dà atto che il padre si impegna ad essere presente nell'educazione quotidiana dei figli, interessandosi con costanza ai loro impegni ed al rispetto da parte loro delle indicazioni educative (nonché in particolare circa gli orari di rientro a casa) impartite dalla madre.
4) Dispone che il padre, oltre a quanto sopra, segua le seguenti modalità di visita e frequentazione dei figli una volta che i coniugi vivranno in due appartamenti diversi:
- durante l'anno scolastico i week-end li trascorrerà con i figli in maniera alternata, laddove gli stessi pernotteranno e staranno da lui dal venerdì sera alla domenica sera;
se sarà possibile, compatibilmente con gli impegni di tutti, i minori potranno trascorrere con il padre anche una giornata infrasettimanale, con relativo pernottamento;
2 - nei periodi di vacanza estiva: almeno 3 settimane anche non continuative ed anche con permanenza dei minori presso la residenza del padre, ovvero ove egli trascorrerà le proprie ferie, fermo il preavviso di almeno trenta giorni prima;
- nei periodi di vacanze pasquali o natalizie, rispettivamente almeno 3 giorni ed una settimana, anche con permanenza dei minori presso la residenza del padre, fermo il preavviso almeno due settimane prima.
5) Dispone che il signor versi alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento dei figli minorenni, la somma complessiva di euro 500,00
(cinquecento//00) in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mesi, di cui euro 250 per ciascun figlio, con aggiornamento Istat come per legge;
quanto a Per_1
che pur maggiorenne non ha ancora al momento un lavoro stabile, dispone che i coniugi contribuiscano in parti uguali a fornirgli il vitto e a garantirgli l'alloggio, ora presso l'abitazione coniugale poi presso quella che sarà assegnata alla madre dall'ATER e ciò sino alla sua raggiunta e totale autosufficienza economica.
6) Dà atto che i coniugi concordano, altresì, che l'assegno unico a favore dei figli sarà integralmente percepito dalla madre, come già avviene, così come ogni altra presente o futura sovvenzione o beneficio economico statale, poiché il padre rinuncia in favore della stessa alla percezione del proprio 50% di spettanza.
7) Dispone che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie in favore dei figli, in ossequio alle previsioni del Protocollo d'intesa fra Magistrati ed
Avvocati redatto dal Tribunale di Udine congiuntamente all' Controparte_1
famiglia Sezione territoriale di Udine il 28.08.2015, n. 3477/15.
[...]
8) Dà atto che i coniugi hanno entrambi un proprio lavoro che li rende autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altro. In particolare, la sig.ra lavora a far tempo dal corrente Pt_1
2024, non avendo svolto attività lavorativa nei tre anni precedenti. Pertanto, i ricorrenti convengono che nulla sia previsto a titolo di reciproco loro mantenimento.
9) Dà atto che i coniugi dichiarano, altresì, che non sussistono questioni patrimoniali pendenti tra le parti.
10) Dà atto che i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio dei minori.
11) Nulla sulle spese.
3 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 39, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 11/04/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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