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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 3350/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di mandato in atti, dall'avv. Salvatore Monti, presso il cui studio in Barletta alla via
D'Aragona n. 92/A è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
Controparte_1
P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta in atti
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 13 luglio 2022, Parte_1
pagina 1 di 7 conveniva in giudizio la società al Controparte_1
fine di chiedere, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione, la condanna della società al rilascio dell'immobile sito in Barletta alla Via Minervino n.
77-79-81-83 e al risarcimento dei danni, con ogni ulteriore conseguenza, anche in ordine alle spese.
A tale scopo il ricorrente deduceva che:
− era proprietario dell'immobile adibito ad uso commerciale sito a Barletta alla via Minervino n. 77-79-81-83 allibrato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Barletta al foglio 85, particella 1134, sub. 251, classe 4, categoria C/3;
− con contratto del 31 agosto 2015, registrato in Barletta il 1° settembre 2015 al n. 3172 serie 3T, aveva concesso in locazione l'immobile alla società
Controparte_1
− per tale contratto era stata prevista una durata di anni sei, decorrenti dal 1° settembre 2015 al 3 agosto 2021, rinnovabile per egual periodo, in assenza di disdetta entro il termine di sei mesi antecedenti alla prima scadenza;
− il detto contratto si era automaticamente e tacitamente rinnovato fino al 31 agosto 2027;
− al punto 14, era stato previsto l'obbligo della parte conduttrice (sottoposto a clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 17), per tutta la durata della locazione, di stipulare una polizza assicurativa R.C.D. per congrui massimali corrispondenti ad € 100.000,00 con indicazione del locatore come beneficiario;
− la polizza non è stata mai stipulata ed in occasione del rinnovo del contratto la società conduttrice si era nuovamente impegnata alla consegna della polizza, in quanto era oggetto di continue richieste da parte locatrice;
− in data 4 novembre 2021, era pervenuta dalla conduttrice formale disdetta nella quale veniva dichiarata espressamente la volontà di recedere anticipatamente pagina 2 di 7 dal contratto con effetto immediato. Il recesso esercitato, dunque, in ossequio al punto n. 3), il quale prevedeva il preavviso semestrale, aveva determinato lo scioglimento del contratto di locazione, con conseguente obbligo di rilascio al maggio 2022;
− in virtù della disdetta inoltrata dalla società conduttrice, si era adoperato fin da subito alla ricerca di nuovi conduttori ed in data 15 aprile 2022 aveva stipulato contratto preliminare di locazione, ricevendo un contestuale versamento di una caparra/deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento del preliminare di locazione, pari ad € 3.750,00;
− il 22 aprile 2022 aveva inviato alla conduttrice, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro, missiva di sollecito con la quale aveva richiesto di conoscere l'esatta data di rilascio dell'immobile con l'avvertenza che il ritardo avrebbe potuto cagionare danni al proprietario;
− la procedura di mediazione si era conclusa con verbale negativo per mancata comparizione della società resistente.
La società pur ritualmente evocata, Controparte_1
non si costituiva in giudizio, di talchè, con ordinanza del 21 novembre 2024 ne era stata dichiarata la contumacia.
Istruita documentalmente la causa, il procedimento veniva rinviato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 9 gennaio 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Nelle note conclusive depositate il 27 gennaio 2025, il ricorrente, a precisazione della propria domanda, evidenziava che, a seguito della proposizione di procedimento di sfratto per morosità (convalidato il 10 novembre 2023), l'immobile era stato rilasciato il 2 maggio 2024.
Rinunciava, quindi, alla domanda di risoluzione del contratto per esercizio del recesso da parte conduttrice e insisteva, quindi, perché fosse accolta la domanda di risoluzione pagina 3 di 7 del contratto per omessa stipula della polizza di assicurazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 17 del contratto di locazione e di condanna al risarcimento dei danni, nella misura della penale pattuita in sede di stipula del contratto preliminare di locazione (€ 3.750,00) nonché della ulteriore somma, data della differenza tra il canone mensile di locazione pattuito nel contratto preliminare (€ 1.250,00) ed il canone mensile di locazione pattuito nel contratto di locazione stipulato con la resistente (€ 500,00), per un totale di € 18.000,00 per 24 mesi (dal 7 maggio 2022 in cui la avrebbe dovuto rilasciare l'immobile al 2 maggio 2024, Controparte_1
data dell'effettivo rilascio a seguito dello sfratto per morosità).
Depositate le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter del c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per quanto di ragione.
Deve preliminarmente essere dichiarato il difetto, ancorchè sopravvenuto, di interesse ad agire con riguardo alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Lo stesso ricorrente ha, infatti, evidenziato, precisando la propria domanda nelle note conclusive depositate il 27 dicembre 2024, che, nelle more del giudizio, con ordinanza del 10 novembre 2023 il Tribunale ha convalidato lo sfratto intimato alla CP_1
, di fatto, quindi, ottenendo una pronuncia di risoluzione del contratto di
[...]
locazione stipulato con l'odierna resistente.
Alcuna utilità concreta, oltre che una inutile duplicazione, apporterebbe al ricorrente una identica pronuncia di risoluzione del medesimo contratto (già risolto).
Provata nei limiti di cui si dirà in seguito è la domanda di risarcimento dei danni proposta dal . Parte_1
Posta, infatti, la risoluzione del contratto per inadempimento già resa nel procedimento sommario di sfratto per morosità, deve verificarsi se i danni allegati dal ricorrente, oltre che provati, siano direttamente riconducibili alla condotta della Confezione
pagina 4 di 7 . CP_1
Con riferimento alla penale (pari ad € 3.750,00) che il ricorrente ha pattuito con il promissario conduttore nel contratto del 15 aprile 2022 e che, nel presente procedimento, ha chiesto alla , deve osservarsi che, sebbene Controparte_1
prevista nella premessa del detto contratto, del pagamento della stessa al promissario conduttore il ricorrente non ne ha allegato né tantomeno fornito la relativa prova.
Qualsiasi danno, infatti, oltre che essere allegato deve essere rigorosamente provato sia nella sua esistenza che nel suo preciso ammontare.
Il avrebbe dovuto, quantomeno, documentare il pagamento della penale alla Parte_1
, soprattutto ai fini della prova della effettiva diminuzione Controparte_2
del proprio patrimonio a causa dell'inadempimento della . CP_1 CP_1
Diverse considerazioni devono, invece, essere svolte con riguardo alla domanda di risarcimento del danno proposta con riferimento alla differenza tra il canone di locazione che avrebbe mensilmente corrisposto la (€ Controparte_2
1.250,00), ove fosse stato stipulato il contratto di locazione, ed il canone pattuito con la (€ 500,00). Controparte_1
Il ha, infatti, provato che, ove la conduttrice avesse rilasciato l'immobile nel Parte_1
maggio 2022 (così come previsto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso nel novembre 2021) avrebbe potuto stipulare con la un Controparte_2
contratto di locazione più vantaggioso, con la previsione di un canone maggiore rispetto a quello pattuito con la . Controparte_1
È evidente, dunque, che la condotta ostativa di quest'ultima che, pur a fronte del recesso esercitato sin dal mese di novembre 2021, ha rilasciato l'immobile solo nel mese di maggio 2024 ha determinato nel patrimonio del una significativa Parte_1
perdita patrimoniale, suscettibile, senza dubbio, di risarcimento.
Considerato che il contratto di locazione del promissario conduttore, ove la resistente avesse rilasciato spontaneamente l'immobile entro il 7 maggio 2022, sarebbe decorso pagina 5 di 7 dal giorno 1 giugno 2022 e che il rilascio effettivo è avvenuto in data 2 maggio 2024, la misura del risarcimento dovuto da quest'ultima sarà pari al prodotto tra la differenza tra il canone pattuito con la ditta (€ 1.250,00) e quello Controparte_2 pattuito con la (€ 500,00) e 23 mensilità (da giugno 2022 a Controparte_1
maggio 2024), per un totale di € 17.250,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
e liquidate in favore dell'avv. Salvatore Monti, Controparte_1
dichiaratosi anticipatario, in € 4.300,00 per compensi (applicate le tariffe medie ex
D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione della media complessità delle questioni controverse, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, non liquidate, per un verso, la fase introduttiva, di cui si è occupato il precedente difensore, a cui è stato revocato l'incarico, e, per altro verso, le spese borsuali in quanto anticipate dal precedente difensore, dichiaratosi anticipatario), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3350/2022 introdotto da nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato il 13 luglio 2022, ogni ulteriore
[...]
domanda e/o accezione disattesa, così dispone:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda;
2) per l'effetto, dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto del 31 agosto 2015, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di € 17.250,00, a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
3) condanna la al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore dell'avv. Salvatore Monti, dichiaratosi anticipatario,
pagina 6 di 7 quantificate in € 4.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CAP.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 14 gennaio 2025 Il Giudice
dott.ssa Silvia Sammarco
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