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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 40/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 40/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FRATINI BARBARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bussero
(MI) il 22.09.2007 - Atto n. 17, Parte II, Serie C, Anno 2007 (trascritto in Caponago, al n. 12, p. II, s. C, Anno 2007) tra i coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per la minore, ovvero quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto, altresì, conto delle capacità della figlia, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione, l'istruzione e la salute e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, anche alla presenza della figlia, e a comunicare tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della ragazza con ciascuno di essi e affinché la medesima riceva cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, prendendo accordi Per_1 direttamente con la figlia, vista l'età di quest'ultima (di anni sedici).
- I genitori si accorderanno tra di loro per trascorrere con la figlia le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, compatibilmente con la volontà e gli impegni di Per_1
- Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, fatta salva in ogni caso la volontà della figlia.
3. La casa coniugale, sita in Agrate Brianza, Via Madonnina, 11, rimane assegnata alla Sig.ra
(unitamente ai mobili, arredi e pertinenze), in quanto genitore collocatario della Pt_1 minore. La Sig.ra provvederà in via esclusiva al pagamento delle utenze, della tassa Pt_1 rifiuti e delle spese condominiali ordinarie, mentre le spese condominiali straordinarie e, in ogni caso, tutte le ulteriori spese relative alla proprietà saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
4. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_1 minore, un assegno mensile di importo pari a € 100,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale al 100% degli indici ISTAT al consumo, prima rivalutazione marzo 2026 con riferimento al mese di marzo 2025. L'assegno unico in favore della figlia verrà percepito dalla Sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
5. I genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia. Si intendono per spese straordinarie:
-spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) Ticket dovuti per farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), per esami diagnostici non invasivi, per trattamenti sanitari e visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc) se prescritti dal medico curante, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia, ecc); d) spese mediche urgenti;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche, ortodontiche, anche se eseguite presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
-spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie presso istituti pubblici, b) libri di testo, spese di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori).
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie presso istituti privati;
b) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
e) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria.
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento sportivo;
b) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
c) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(abbonamento a mezzi di trasporto, conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (entro 7 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora uno dei due genitori anticipasse tali spese avrà diritto al rimborso da parte dell'altro genitore entro quindici giorni dopo trasmissione anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) dei relativi giustificativi di spesa. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. In caso di spese superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
6. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano a versarsi l'un l'altro assegno di alimenti e di mantenimento e dichiarano di nulla doversi reciprocamente a tale titolo.
7. I Sig.ri e stabiliscono che il conto corrente cointestato presso l'Istituto di Pt_1 Pt_2 credito Intesa San Paolo di Cassina De Pecchi è stato chiuso ed il mutuo ipotecario trasferito sul c/c intestato esclusivamente al Sig. , il quale continuerà a provvedere al pagamento Pt_2 delle rate di mutuo e dell'assicurazione in via esclusiva.
8. Il Sig. si impegna ed obbliga ad ultimare, a proprie cure e spese, i lavori nella ex Pt_2 abitazione coniugale (es. sistemare zoccolino, ridipingere le pareti ove rovinate, ..).
9. Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere, in via esclusiva, le rate del mutuo Pt_2 cointestato e l'assicurazione, ammontanti complessivamente a € 600,00 circa al mese, esonerando dal pagamento la Sig.ra Poiché è intenzione delle parti ottenere una Pt_1 revisione delle rate di mutuo, i Sig.ri – convengono, di comune accordo, che, Pt_2 Pt_1 in caso di accoglimento della domanda di revisione del mutuo e di conseguente riduzione delle rate mensili, la metà della somma risparmiata mensilmente dai coniugi verrà versata dal Sig.
alla Sig.ra a titolo di ulteriore contributo al mantenimento della figlia. Pt_2 Pt_1
10. L'auto tipo Fiat 500L, targata GF345GR, rimane assegnata in piena esclusiva proprietà al Sig. che ne è già intestatario. Parte_2
11. I coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio/rinnovo di passaporto e/o documento valido per l'espatrio per ciascuno di loro e per la figlia minore che avrà un proprio documento per l'espatrio.
12. Le spese legali per il presente procedimento sono a carico del Sig. . Pt_2
I sottoscritti e chiedono all'Ill.mo Tribunale adito di Parte_1 Parte_2 prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e pertanto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni sopra indicate.
Gli istanti dichiarano di non volersi riconciliare ex art. 2 l. 898/1970, di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con le presenti note scritte e di rinunciare espressamente all'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa con sentenza del Tribunale di Monza in data 06.03.2025 (sent. n. 370/25 – pubbl. in data 13.03.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (18.02.2009) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 07/01/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Bussero (MI) in data 22/09/2007 (atto n. 17, Parte II, Serie C, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Bussero (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bussero (MI), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 40/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FRATINI BARBARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bussero
(MI) il 22.09.2007 - Atto n. 17, Parte II, Serie C, Anno 2007 (trascritto in Caponago, al n. 12, p. II, s. C, Anno 2007) tra i coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per la minore, ovvero quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto, altresì, conto delle capacità della figlia, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione, l'istruzione e la salute e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, anche alla presenza della figlia, e a comunicare tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della ragazza con ciascuno di essi e affinché la medesima riceva cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, prendendo accordi Per_1 direttamente con la figlia, vista l'età di quest'ultima (di anni sedici).
- I genitori si accorderanno tra di loro per trascorrere con la figlia le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, compatibilmente con la volontà e gli impegni di Per_1
- Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, fatta salva in ogni caso la volontà della figlia.
3. La casa coniugale, sita in Agrate Brianza, Via Madonnina, 11, rimane assegnata alla Sig.ra
(unitamente ai mobili, arredi e pertinenze), in quanto genitore collocatario della Pt_1 minore. La Sig.ra provvederà in via esclusiva al pagamento delle utenze, della tassa Pt_1 rifiuti e delle spese condominiali ordinarie, mentre le spese condominiali straordinarie e, in ogni caso, tutte le ulteriori spese relative alla proprietà saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
4. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_1 minore, un assegno mensile di importo pari a € 100,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale al 100% degli indici ISTAT al consumo, prima rivalutazione marzo 2026 con riferimento al mese di marzo 2025. L'assegno unico in favore della figlia verrà percepito dalla Sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
5. I genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia. Si intendono per spese straordinarie:
-spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) Ticket dovuti per farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), per esami diagnostici non invasivi, per trattamenti sanitari e visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc) se prescritti dal medico curante, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia, ecc); d) spese mediche urgenti;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche, ortodontiche, anche se eseguite presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
-spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie presso istituti pubblici, b) libri di testo, spese di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori).
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie presso istituti privati;
b) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
e) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria.
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento sportivo;
b) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
c) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(abbonamento a mezzi di trasporto, conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (entro 7 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora uno dei due genitori anticipasse tali spese avrà diritto al rimborso da parte dell'altro genitore entro quindici giorni dopo trasmissione anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) dei relativi giustificativi di spesa. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. In caso di spese superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
6. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano a versarsi l'un l'altro assegno di alimenti e di mantenimento e dichiarano di nulla doversi reciprocamente a tale titolo.
7. I Sig.ri e stabiliscono che il conto corrente cointestato presso l'Istituto di Pt_1 Pt_2 credito Intesa San Paolo di Cassina De Pecchi è stato chiuso ed il mutuo ipotecario trasferito sul c/c intestato esclusivamente al Sig. , il quale continuerà a provvedere al pagamento Pt_2 delle rate di mutuo e dell'assicurazione in via esclusiva.
8. Il Sig. si impegna ed obbliga ad ultimare, a proprie cure e spese, i lavori nella ex Pt_2 abitazione coniugale (es. sistemare zoccolino, ridipingere le pareti ove rovinate, ..).
9. Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere, in via esclusiva, le rate del mutuo Pt_2 cointestato e l'assicurazione, ammontanti complessivamente a € 600,00 circa al mese, esonerando dal pagamento la Sig.ra Poiché è intenzione delle parti ottenere una Pt_1 revisione delle rate di mutuo, i Sig.ri – convengono, di comune accordo, che, Pt_2 Pt_1 in caso di accoglimento della domanda di revisione del mutuo e di conseguente riduzione delle rate mensili, la metà della somma risparmiata mensilmente dai coniugi verrà versata dal Sig.
alla Sig.ra a titolo di ulteriore contributo al mantenimento della figlia. Pt_2 Pt_1
10. L'auto tipo Fiat 500L, targata GF345GR, rimane assegnata in piena esclusiva proprietà al Sig. che ne è già intestatario. Parte_2
11. I coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio/rinnovo di passaporto e/o documento valido per l'espatrio per ciascuno di loro e per la figlia minore che avrà un proprio documento per l'espatrio.
12. Le spese legali per il presente procedimento sono a carico del Sig. . Pt_2
I sottoscritti e chiedono all'Ill.mo Tribunale adito di Parte_1 Parte_2 prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e pertanto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni sopra indicate.
Gli istanti dichiarano di non volersi riconciliare ex art. 2 l. 898/1970, di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con le presenti note scritte e di rinunciare espressamente all'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa con sentenza del Tribunale di Monza in data 06.03.2025 (sent. n. 370/25 – pubbl. in data 13.03.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (18.02.2009) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 07/01/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Bussero (MI) in data 22/09/2007 (atto n. 17, Parte II, Serie C, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Bussero (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bussero (MI), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona