Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.712/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Aldo Gubitosi Presidente rel. dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.Guerino Iannicelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.
712/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Gennaro Galietta e Lucia Fiorillo, per procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
rappresentati e difesi dall'avv.to Nicola CP_4
Landolfi, per procura in calce alla comparsa di risposta;
-appellati–
1
Tribunale di Salerno pubblicata il 27/4/2023 nel giudizio
RG 10715/2016
CONCLUSIONI
Parte appellante precisava le conclusioni conformemente
a quelle rassegnate nell'atto di appello
Gli appellati precisavano le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nella comparsa di risposta
Svolgimento del processo
La proponeva tempestiva opposizione avverso Parte_2 il decreto ingiuntivo, con il quale, a richiesta di
[...]
, e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
,tutti eredi di le era CP_4 Persona_1 stato ingiunto il pagamento di euro 151.152,00 oltre interessi moratori, a titolo di corrispettivo per prestazioni di sorveglianza radiologica rese dal defunto
Part dr. su incarico della Persona_1
Con l'opposizione, si deduceva la carenza probatoria delle fatture depositate in sede monitoria, l'assenza di un contratto scritto quale fonte della obbligazione dedotta in giudizio e la inapplicabilità degli interessi ex
D.leg.vo 231/2002.
Si costituivano gli opposti, assumendo la infondatezza della opposizione e ne chiedevano il rigetto.In via subordinata,con la memoria ex art. 183 comma VI cpc,
Part veniva poi richiesta la condanna della al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc.
All'esito della istruzione(documentale), il Tribunale accoglieva la domanda subordinata di pagamento e condannava la opponente a pagare alle controparti la somma di euro 151.152,00 oltre interessi legali.
2 Avverso tale decisione, ha proposto appello la
[...]
, affidando il gravame ai seguenti motivi di Pt_2 censura:
- Violazione dell'art. 2697 cc in quanto il Tribunale aveva ritenuto provata la esecuzione delle prestazioni rese dal per le quali era Persona_1 stato richiesto il pagamento del compenso- sulla scorta della documentazione allegata al fascicolo del monitorio, del tutto insufficiente sotto il profilo probatorio, in quanto costituita dalle fatture, dalle comunicazioni inviate dal
Part professionista alla e da deliberazioni amministrative
- Violazione dell'art. 2041 cc avendo il primo Giudice errato nel ritenere sussistenti, nel caso di specie, i presupposti applicativi di tale disposizione, giacchè il dr. non aveva CP_1 provato né l'esecuzione delle proprie prestazioni professionali, né l'utilità da esse derivate per la
Part
- Violazione dell'art. 2041 cc per difetto della sussidiarietà, in quanto il poteva Persona_1 agire nei confronti dei pazienti visitati per il recupero dei propri compensi professionali
- Violazione dell'art. 2041 cc in quanto il Tribunale avrebbe errato nel quantificare la somma da riconoscere al creditore, fatta coincidere con lo stesso compenso chiesto dal professionista.
Concludeva come da atto di appello.
Si costituivano gli appellati, impugnando le avverse deduzioni e richieste, assumendo che il dr. aveva CP_1 provato di aver eseguito le prestazioni di cui
3 Part all'incarico ricevuto dalla (con delibere del suo
Direttore generale 698/2001 e 244/2006)in virtù di n. 20 fatture, corredate da lettere di interventi e
Part comunicazioni inoltrate alla e ai suoi presidi sanitari. Impugnava tutti i motivi di gravame mediante articolate argomentazioni contenute nella comparsa di risposta e chiedeva il rigetto della impugnazione.
Con ordinanza dell'11/1/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Consigliere istruttore riservava la causa al Collegio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio, la Corte, decideva la controversia come da dispositivo che segue.
L'appello è fondato sulla scorta del primo motivo di gravame. Restano conseguentemente assorbite le ulteriori doglianze dell'appellante.
Va rimarcato che già in primo grado, l'appellante ha univocamente contestato l'effettiva esecuzione da parte del dr. prestazioni per le CP_5 Parte_3 quali è stato chiesto il compenso in parola.
Part La deduceva la carenza di prova circa una parte degli interventi che il avrebbe eseguito per i necessari CP_1 controlli di prevenzione radiologica, facendo notare che la documentazione prodotta dalla difesa di controparte aveva una valenza puramente unilaterale, in quanto non confermata da atti o documenti da cui desumere che l' aveva riconosciuto l'adempimento prospettato Pt_1 dal professionista e effettivamente beneficiato di un incremento patrimoniale come richiesto dall'art. 2041 cc.
Tale norma, pur non prevedendo un sinallagma come per le prestazioni contrattuali, presuppone pur sempre che una parte abbia conseguito un arricchimento legato causalmente ad una opera o ad una attività riconducibile
4 ad altro soggetto, il quale specularmente subisce una perdita economica meritevole, secondo l'ordinamento giuridico, di adeguato indennizzo.
Nel caso di specie, non è dirimente sul piano probatorio
Part che la abbia pagato al dr. alcune fatture CP_1 emesse in data 11/1/2013 e 30/4/2013(cfr. pag 10 comparsa di risposta), in quanto tale fatto dimostra solo che il predetto aveva lavorato in più occasioni su incarico dell'Azienda e che per talune prestazioni gli era stato riconosciuto il previsto compenso.
Tale argomento probatorio non può però estendersi fino a far ritenere provata la parte di attività professionale per la quale il emetteva anche le fatture per cui è CP_1 causa, trattandosi di interventi ulteriori e diversi, su cui è caduta la contestazione specifica della odierna appellante.
Né la prova invocata dagli appellati può trarsi dalle plurime comunicazioni inviate dal professionista alla
Part
, giacchè è evidente che si trattava di dichiarazioni unilaterali cui non seguiva, per quanto risulta, la conferma dell' . Pt_1
Ugualmente ininfluente sotto il profilo dimostrativo è
l'argomento secondo il quale il dr. la prestato la CP_1 propria opera di esperto qualificato ex art 77 D.leg.vo
230/1995 in virtù di delibere del direttore generale della (698/2001 e 244/2006). Parte_2
Tali atti amministrativi provano esclusivamente che tra le parti venne costituito un rapporto professionale(peraltro irregolare in assenza di un contratto scritto come ha già rilevato il Giudice di prime cure) ma non autorizzano a ritenere presunte, in via induttiva, l'esecuzione di tutte le prestazioni di
5 cui gli eredi del chiedevano poi il pagamento in CP_1 sede monitoria.
Per quanto detto, si impone l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata. La Corte, valutata la peculiarità del caso concreto e le oggettive difficoltà probatorie che da essa emergono, ritiene che sussistano gravi motivi per compensare le spese di entrambi i gradi
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Salerno n. 1826/2023 nel giudizio RG
10715/2016 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
[...]
, e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
nei confronti della CP_4 Parte_2
- compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi
Salerno 28/1/2025
Il Presidente est.
Dr. Aldo Gubitosi
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