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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4423/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.04.2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Maria Lucia Zurlo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Maria Lucia Zurlo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in Cernusco sul Naviglio (MI), in data 10.06.2000
(anno 2000, atto n.36, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A)
pagina 1 di 10 optando per il regime di comunione legale dei beni separati consensualmente con verbale in data 16.03.2017, omologato con decreto del 15.05.2017 del
Tribunale di Milano, nel procedimento avente R.G. n.66561/2016
con il seguente figlio: nato a [...], il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni :
I) Il figlio ed i rapporti economici Persona_1
1. Luogo di vita del figlio Persona_1
Il figlio , oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente, iscritto al 3° Persona_1 anno del corso di laurea in Design della Comunicazione, presso IED (Istituto Europeo di
Design) di Milano, continuerà a convivere con la madre.
Padre e figlio, in considerazione dell'età di questi, si frequenteranno come e quando riterranno.
2. La casa coniugale ed il mantenimento a favore del figlio Persona_1
2.1 Il OR e la IG concordemente stabiliscono che il Parte_1 Parte_2 OR , in sostituzione integrale alla corresponsione periodica alla IG Parte_1
dell'assegno di mantenimento per il figlio , maggiorenne non Parte_2 Persona_1 economicamente autosufficiente, con lei convivente, con decorrenza da aprile 2025 e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio stesso, trasferisca, in un'unica soluzione a favore di quest'ultimo, la propria quota di proprietà pari a ½ delle porzioni dell'immobile condominiale posto in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), via Monza n.120, acquistate dal OR e dalla IG , proprietaria della Parte_1 Parte_2 restante quota di ½, per atto del 27.07.2004, notaio , rep. n.165413 progr. Persona_2
n.13096, e più precisamente, nella palazzina A, dell'appartamento posto al primo piano con annessi un vano cantina ed un vano ad uso autorimessa privata al piano interrato, il tutto adibito a casa coniugale.
Per l'effetto, il OR , a titolo di adempimento dell'obbligo di mantenimento Parte_1 del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente,con ecorrenza da Persona_1 aprile 2025 e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio stesso, si obbliga irrevocabilmente a trasferire al figlio la quota pari a ½ della piena proprietà, Persona_1 delle porzioni dell'immobile condominiale posto in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), via
Monza n.120, di cui la IG è piena proprietaria per la restante quota pari Parte_2
a ½, e più precisamente, nella palazzina A, dell'appartamento posto al piano primo, composto da tre locali oltre cucina, servizi e accessori, con annessi un vano di cantina al piano interrato ed un vano ad uso autorimessa privata pure al piano interrato;
dati catastali: Comune di
Cernusco sul Naviglio – Catasto Fabbricati:
a. Foglio 17, Particella 479, sub 8, Indirizzo via Monza n.120 Piano 1-S1,
Rendita Euro 1.038,08, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6,0 vani,
pagina 2 di 10 Superficie totale 104 m², Superficie totale escluse aree scoperte 98 m²,
l'appartamento ed il vano cantina;
b. Foglio 17, Particella 479, sub 55, Indirizzo via Monza n.120 Piano S1, Rendita
Euro 95,44, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 21 m², Superficie totale 22
m², il vano ad uso autorimessa privata.
Il tutto salvo errori e come meglio in fatto, con la proporzionale quota di comproprietà sugli enti, spazi e parti comuni del complesso immobiliare di cui fanno parte le suddette porzioni immobiliari, e come meglio rappresentato nell'atto del notaio in data Persona_2
27.07.2004, rep. n.165413 progr. n.13096, registrato a Gorgonzola, il 27.07.2004, N. 2767
Vol. 1T, trascritto a Milano, Circoscrizione Milano 2, il 28.07.2004, al n. 112524 Reg. Gen. e n. 57528 Reg. Part. (doc.05) e, in ogni caso, salvo migliore descrizione e più precisi confini ed indicazioni catastali, l'errore e l'omissione dei quali non potranno mai pregiudicare la validità del presente accordo.
La quota delle suddette porzioni immobiliari verrà trasferita libera da trascrizioni, iscrizioni, formalità comunque pregiudizievoli.
Il trasferimento comprenderà tutti i diritti, le azioni o ragioni, ogni aderenza e pertinenza, accessione, fissi ed infissi, usi, comunioni, servitù attive e passive se e come esistenti o derivanti dal titolo di acquisto con tutti i patti e le condizioni in esso richiamati;
con rinuncia all'ipoteca legale.
La IG , essendo già proprietaria della quota di ½ delle porzioni Parte_2 immobiliari oggetto del trasferimento, si dichiara edotta e consenziente dello stato di fatto dei beni immobili oggetto della promessa di trasferimento della quota di proprietà di ½ del OR
, così come di quanto contenuto nell'atto in autentica notaio Parte_1 Persona_2 in data 27.07.2004, rep. n.165413 progr. n.13096, registrato a Gorgonzola, il 27.07.2004, N.
2767 Vol. 1T, trascritto a Milano, Circoscrizione Milano 2, il 28.07.2004, al n. 112524 Reg.
Gen. e n. 57528 Reg. Part. (doc.05), e nel regolamento di condominio del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili sopra descritti.
Le parti dichiarano che il OR continuerà, anche dopo che sarà stato Parte_1
effettuato il trasferimento della quota immobiliare, ad usufruire, per i periodi di imposta rimanenti, della detrazione di imposta non utilizzata in seguito alle opere straordinarie, eseguite in relazione alle porzioni immobiliari oggetto di trasferimento di quote sulle parti comuni del condominio in cui sono ubicati, nelle stesse misure e modalità sino ad ora utilizzate.
2.2 Il OR e la IG danno atto e riconoscono che il valore Parte_1 Parte_2 da loro concordemente attribuito alla quota oggetto di trasferimento è pari ad € 157.500,00
(euro centocinquantasettemilacinquecento/00) e, dopo avere effettuato ogni opportuna considerazione sulle attuali necessità del figlio e, in prospettiva, sui suoi bisogni Persona_1 futuri, che tale valore è congruo rispetto all'entità dell'obbligo di mantenimento che verrebbe altrimenti assolto mediante versamenti periodici alla madre convivente con il figlio, con decorrenza dal mese di aprile 2025 e fino al raggiungimento della autosufficienza economica di questi.
2.3 Il trasferimento della predetta quota di proprietà immobiliare a favore del figlio Persona_1 da parte del OR dovrà avvenire entro trenta giorni successivi al passaggio Parte_1 in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a mezzo dello studio pagina 3 di 10 dei notai – scelto di comune accordo dalle parti;
detto Persona_3 Persona_4 termine potrà essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori trenta giorni su concorde richiesta delle parti, in caso di comprovate necessità che impediscano il perfezionamento del trasferimento nel termine originario.
2.4 Tutte le spese relative al trasferimento della quota immobiliare (per le competenze notarili, per l'imposizione fiscale che dovesse essere applicata, per eventuali “regolarizzazioni” urbanistiche, edilizie, catastali, amministrative, sempre che riguardanti situazioni antecedenti a giugno 20l6 - data da cui la IG ha avuto il godimento esclusivo per Parte_2 intero delle porzioni sopra descritte, in ragione della crisi coniugale -), saranno suddivise al
50% tra le parti.
2.5 Le parti dichiarano che il sopra descritto trasferimento immobiliare che si andrà a perfezionare costituisce atto esecutivo degli obblighi di mantenimento della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, nonché elemento essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, in quanto consente di definire in modo completo ed equilibrato i rapporti economici-patrimoniali tra i coniugi, in relazione al patrimonio immobiliare comune, e nei confronti della prole, favorendo così il raggiungimento di un accordo complessivo sulla cessazione del vincolo matrimoniale.
2.6 Per il trasferimento della quota immobiliare come sopra descritto le parti dichiarano che, avvalendosi dell'odierna promessa e della successiva sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Milano, andranno a richiedere, così come sin da ora richiedono, l'esenzione fiscale.
2.7 Con decorrenza da aprile 2025 e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio
, quale integrazione del contributo materno al mantenimento dello stesso figlio, Persona_1 tutte le spese riguardanti le porzioni immobiliari oggetto della promessa di trasferimento
(quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle riferite alle utenze, alle spese ordinarie e straordinarie, alle imposte, alle tasse ed ai tributi relativi alla proprietà ed all'uso, agli oneri condominiali ordinari e straordinari, ivi compresi gli oneri condominiali straordinari già deliberati), rimangono integralmente a carico della IG . Parte_2
2.8 Con riferimento alle spese tutte riguardanti le porzioni immobiliari oggetto della promessa di trasferimento (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle riferite alle utenze, alle spese ordinarie e straordinarie, alle imposte, alle tasse ed ai tributi relativi alla proprietà ed all'uso, agli oneri condominiali ordinari e straordinari, ivi compresi gli oneri condominiali straordinari già deliberati), le parti dichiarano che a tutt'oggi non vi sono contestazioni né pretese reciproche e che le stesse, in ogni caso, devono intendersi reciprocamente rinunciate e definite con il presente accordo, anche con riferimento a quanto accaduto dalla separazione personale dei coniugi fino all'introduzione del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.9 La parti riconoscono che il presente accordo costituisce una modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento del padre nei confronti del figlio , maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente, e soddisfa pienamente il diritto della madre di ottenere dal padre il contributo al mantenimento dello stesso figlio con lei convivente.
2.10 Qualora, per qualsiasi motivo, il trasferimento immobiliare non dovesse perfezionarsi nei termini stabiliti, il OR , con decorrenza dal mese di aprile 2025, sarà Parte_1
pagina 4 di 10 tenuto a corrispondere alla IG - in quanto genitore convivente con il Parte_2 figlio e sempreché quest'ultimo non richieda al padre il versamento diretto del Persona_1 contributo nel proprio mantenimento - quale contributo al mantenimento per il figlio PE
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, un assegno mensile pari a € 500,00
[...]
(euro cinquecento/00), da versarsi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG , che si impegna a Parte_2 comunicare per tempo al IG gli estremi bancari per l'effettuazione del Parte_1 bonifico stesso, e da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici Istat, con prima rivalutazione ad aprile 2026, e base di calcolo aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio - restando l'altro 50% a carico della IG Pt_2
-, individuate, tenuto conto dell'età del figlio stesso, come da Linee Guida spese
[...] extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data
14 novembre 2017, trascritte al successivo punto 2.12.
2.11 Con il perfezionamento del trasferimento immobiliare di cui al presente accordo, la IG
dichiara di ricevere il predetto trasferimento, a favore del figlio Parte_2 PE
, a titolo di completo adempimento dell'obbligo di mantenimento del padre nei confronti
[...] del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente con lei Persona_1
convivente, con decorrenza da aprile 2025 e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, rilasciando fin d'ora ampia liberatoria quietanza, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.12.
2.12 Con decorrenza da aprile 2025 e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio , tutte le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche a lui riferite che Persona_1 non richiedono il preventivo accordo come da “Linee Guida spese extra assegno”, approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, di seguito riportate, e tutte quelle relative all'autovettura AN KE (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese di carburante, assicurazione, bollo, tagliandi e revisioni) di proprietà del OR ma in uso al figlio , saranno Parte_1 Persona_1 integralmente sostenute dalla IG , mentre quelle mediche, scolastiche Parte_2 ed extrascolastiche relative al figlio che richiedono il preventivo accordo come da medesime
“Linee Guida spese extra assegno”, fermo quanto appena stabilito, saranno suddivise tra i coniugi al 50%, laddove applicabili tenuto conto dell'età del figlio stesso e delle condizioni tutte pattuite dalle parti in questa sede:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci pagina 5 di 10 omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare la propria richiesta in forma scritta anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), all'altro genitore con la relativa documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
2.13 Il figlio , preso atto di quanto stabilito dai propri genitori al presente paragrafo I), Persona_1 punto 1. e punto 2., tutti i sottopunti compresi, dichiara la propria accettazione in relaziona a quanto ivi stabilito, così come dichiara di accettare il trasferimento della quota immobiliare a proprio favore e di essere a conoscenza che tale trasferimento costituisce modalità di adempimento dell'obbligo paterno di mantenimento in proprio favore fino al raggiungimento della propria indipendenza economica;
egli prende altresì atto che detto trasferimento soddisfa anche il diritto della madre di ottenere dal padre il contributo per il suo mantenimento, quale genitore con lui convivente che sostiene le relative spese e si impegna a sottoscrivere l'atto notarile di trasferimento della quota immobiliare a proprio favore nei modi e nei termini sopra previsti;
il tutto come da dichiarazione scritta che si produce (doc.07).
2.14 Per quanto occorrer possa, il OR e la IG dichiarano Parte_1 Parte_2
e riconoscono che, in ordine al mantenimento del figlio , come effettuato fino Persona_1 pagina 6 di 10 all'introduzione del presente procedimento di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, non sussistono contestazioni reciproche e che le stesse, in ogni caso, devono intendersi reciprocamente definite con il presente accordo.
3. Regime fiscale per il figlio Persona_5
il buon fine del trasferimento della quota immobiliare a favore del figlio ,
[...] Persona_1 come sopra stabilito, con decorrenza da aprile 2025 il figlio rimarrà fiscalmente Persona_1
a carico della IG nella misura del 100%. Parte_2
Qualora, per qualsiasi motivo, tale trasferimento immobiliare non dovesse perfezionarsi nei termini stabiliti, e divenisse operativa la clausola di cui al superiore punto 2, sottopunto 2.10, il figlio rimarrà fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% per Persona_1 ciascuno.
4. Autosufficienza economica dei coniugi
I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e, pertanto, di non pretendere alcun assegno alimentare e/o di mantenimento o ad altro titolo l'uno all'altro.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
II) Pattuizioni patrimoniali
I ORi e dichiarano che ogni disposizione patrimoniale come Parte_1 Parte_2 prevista in questa sede, trova causa nella loro volontà di regolamentare, in occasione della disgregazione del rapporto coniugale, i loro rapporti economici-patrimoniali ancora in essere, anche con riferimento alla divisione dei beni rimasti ad oggi in comunione, ed è elemento essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale.
I beni mobili
Per quanto attiene agli arredi e corredi della casa coniugale, sita a Cernusco sul Naviglio (MI), in via
Monza n.120, essi rimangono definitivamente in proprietà della IG , che ne Parte_2 potrà disporre liberamente ed esclusivamente a proprio unico vantaggio, senza che il OR Pt_1
abbia alcunché a pretendere per tale attribuzione.
[...]
Assicurazione n. di polizza 177184149 Controparte_1
Con decorrenza dalla prossima scadenza del premio relativo al contratto di assicurazione con la compagnia avente n. di polizza 177184149, il costo di tale Controparte_1 assicurazione rimarrà integralmente a carico della IG . Parte_2
TFR
Ognuno dei coniugi dichiara di rinunciare, così come rinuncia, ad ogni pretesa sulla quota di trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge maturato in costanza di comunione legale.
Le parti danno atto e riconoscono che non vi sono contestazioni né pretese reciproche in ordine ai rispettivi trattamenti di fine rapporto per quanto già riscosso, e che le stesse, in ogni caso, devono intendersi reciprocamente rinunciate e definite con il presente ricorso.
Gli ulteriori rapporti tra le parti
Le parti danno atto e riconoscono che:
- il mutuo contratto da entrambe per l'acquisto della casa coniugale, inizialmente con
[...]
quindi oggetto di surroga da parte di CP_2 Controparte_3 con durata di ammortamento prevista da aprile 2009 a luglio 2025, è stato da loro concordemente estinto in via anticipata in data 19.05.2020, e non vi sono contestazioni né pretese reciproche, in ordine al suo pagamento, alla sua gestione ed alla sua estinzione, da pagina 7 di 10 intendersi, in ogni caso, reciprocamente rinunciate e definite con il presente ricorso;
- il conto corrente presso n. 100643822, cointestato ad entrambe, è stato da Controparte_3 loro concordemente estinto in data 19.06.2020, e non vi sono contestazioni né pretese reciproche, in ordine alla sua gestione ed estinzione, da intendersi, in ogni caso, reciprocamente rinunciate e definite con il presente ricorso;
- con il buon fine del trasferimento della quota di proprietà pari a ½ delle porzioni dell'immobile condominiale posto in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), via Monza n.120, dal OR
al figlio , come previsto in questa sede, provvedono altresì a Parte_1 Persona_1 definire ogni aspetto relativo alla divisione tra loro di quelle stesse porzioni già a loro cointestate, definendo, in tal modo, nell'ambito del divorzio, ogni questione connessa all'intervenuta cointestazione immobiliare;
- hanno risolto ogni loro altra questione economico-patrimoniale;
- non vi sono contestazioni né pretese reciproche per quanto tra loro convenuto in sede di separazione consensuale.
Con riferimento alla quota di proprietà pari a ¼ delle porzioni dell'immobile condominiale posto in Comune di Caorle (VE), via Isola d'Elba nn.2-4-6, di cui il OR è titolare, ed alla Parte_1 quota di proprietà del motociclo BMW 800, targata AK15909, anno di immatricolazione 1980, di cui il OR è parimenti titolare, per quanto occorre possa la IG dà Parte_1 Parte_3 atto e riconosce che trattasi di beni personali dello stesso OR , da lui acquistati per Parte_1 effetto di successione in morte del di lui padre . Persona_6
Con riferimento all'autovettura Fiat 500, targata FN306XX, anno di immatricolazione 2018, per quanto occorre possa le parti danno atto e riconoscono che trattasi di bene di proprietà piena ed esclusiva della IG , in quanto da lei acquistata successivamente allo Parte_2 scioglimento della comunione legale.
Con riferimento a dell'autovettura AN KE, targata EL059DG, anno di immatricolazione 2012, per quanto occorre possa le parti danno atto e riconoscono che trattasi di bene di proprietà piena ed esclusiva del OR come stabilito in sede di separazione personale dei coniugi. Parte_1
Con riferimento al motociclo BMW 850R, targata MI 828105, anno di immatricolazione 1995, per quanto occorre possa le parti danno atto e riconoscono che trattasi di bene di proprietà piena ed esclusiva del OR da prima del matrimonio. Parte_1
I compensi legali
I compensi e le spese legali si intendono interamente compensati fra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III comma c.p.c., ulteriore rispetto a quella prodotta in atti. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
pagina 8 di 10 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cernusco sul Naviglio (MI), il 10.06.2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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