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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/10/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3809/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] B
e
, C.F. , nata in [...] C.F._2
Ecuador, il 04/05/1983, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio degli Avv.ti Giacomo Durante (C.F.
e ES SA ( ), che li rappresentano C.F._3 C.F._4
e li difendono, anche disgiuntamente fra loro, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 22/06/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco Controparte_1
rispetto
CP_2
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. i coniugi, all'uopo autorizzati dal Tribunale, vivranno separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia minore, sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali, al fine di agevolare il Per_1
più possibile il loro rapporto con la figlia, anche in considerazione della vicinanza delle rispettive, future, residenze, nonchè in ragione del desiderio della piccola di trascorrere Per_1
più tempo possibile con entrambi i genitori, optano per la collocazione paritaria, presso il padre e la madre, come di seguito indicato;
3. il lunedì ed il martedì starà con la mamma;
il mercoledì ed il giovedì starà con il Per_1 papà; il venerdì, il sabato e la domenica starà con la mamma;
la settimana successiva, i giorni saranno invertiti;
4. la piccola trascorrerà le principali festività, civili e religiose, con uno dei genitori Per_1 secondo il criterio dell'alternanza, mentre, nel periodo estivo, trascorrerà - continuativamente - un tempo stabilito di comune accordo con ciascuno dei genitori, tale periodo, comunque, non sarà minore di quindici giorni;
quanto precede tenendo conto delle esigenze e delle attività di Per_1
5. rimane, naturalmente, nella possibilità dei coniugi il poter variare, di comune accordo, in via eccezionale e per particolari esigenze, le modalità di visita di cui sopra;
6. in ragione del tempo paritario che i genitori trascorreranno con la propria figlia, nulla è dovuto, tra i coniugi, a titolo di spese di mantenimento ordinario, atteso che, i genitori, nel tempo in cui staranno con provvederanno a tutte le spese ordinarie di mantenimento, Per_1 nonchè alla gestione delle attività quotidiane;
7. per quanto riguarda le spese straordinarie dai genitori sostenute nell'interesse della figlia, le stesse seguiranno il regime di cui al Verbale del Tribunale di Genova, del 15 settembre
2016 e verranno ripartite equamente tra i genitori;
8. l'immobile adibito a residenza familiare, sito in Genova, Via Cadighiara 45B unico, già di proprietà del signor , rimarrà abitato ed assegnato al medesimo coniuge, il quale Parte_1
continuerà a risiedervi;
9. il signor provvederà al pagamento della rata mensile di rientro del mutuo, sopra Parte_1
descritto, oltre al pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti alla ex casa coniugale;
10. la somma di cui all'assegno unico e universale, erogata dall'INPS, per comune accordo delle parti, verrà versata integralmente alla signora il signor , Controparte_1 Parte_1 con la sottoscrizione dei presenti accordi, concede la necessaria autorizzazione in tal senso;
11. il signor verserà, in favore della signora la somma mensile Parte_1 Controparte_1 di Euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
somma da rivalutare annualmente in base degli indici ISTAT di riferimento;
il detto versamento cesserà quando la signora sarà titolare di contratto di lavoro, a tempo pieno o parziale, Controparte_1 determinato o indeterminato;
12. i signor e fermo quanto sopra scritto, dichiarano di non aver Parte_1 Controparte_1 più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo e/o ragione;
13. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa indicarvi il nominativo della figlia minore;
14. i coniugi dichiarano di aver già diviso quant'altro non precisato e che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2017, Numero 215, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] B
e
, C.F. , nata in [...] C.F._2
Ecuador, il 04/05/1983, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio degli Avv.ti Giacomo Durante (C.F.
e ES SA ( ), che li rappresentano C.F._3 C.F._4
e li difendono, anche disgiuntamente fra loro, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 22/06/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco Controparte_1
rispetto
CP_2
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. i coniugi, all'uopo autorizzati dal Tribunale, vivranno separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia minore, sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali, al fine di agevolare il Per_1
più possibile il loro rapporto con la figlia, anche in considerazione della vicinanza delle rispettive, future, residenze, nonchè in ragione del desiderio della piccola di trascorrere Per_1
più tempo possibile con entrambi i genitori, optano per la collocazione paritaria, presso il padre e la madre, come di seguito indicato;
3. il lunedì ed il martedì starà con la mamma;
il mercoledì ed il giovedì starà con il Per_1 papà; il venerdì, il sabato e la domenica starà con la mamma;
la settimana successiva, i giorni saranno invertiti;
4. la piccola trascorrerà le principali festività, civili e religiose, con uno dei genitori Per_1 secondo il criterio dell'alternanza, mentre, nel periodo estivo, trascorrerà - continuativamente - un tempo stabilito di comune accordo con ciascuno dei genitori, tale periodo, comunque, non sarà minore di quindici giorni;
quanto precede tenendo conto delle esigenze e delle attività di Per_1
5. rimane, naturalmente, nella possibilità dei coniugi il poter variare, di comune accordo, in via eccezionale e per particolari esigenze, le modalità di visita di cui sopra;
6. in ragione del tempo paritario che i genitori trascorreranno con la propria figlia, nulla è dovuto, tra i coniugi, a titolo di spese di mantenimento ordinario, atteso che, i genitori, nel tempo in cui staranno con provvederanno a tutte le spese ordinarie di mantenimento, Per_1 nonchè alla gestione delle attività quotidiane;
7. per quanto riguarda le spese straordinarie dai genitori sostenute nell'interesse della figlia, le stesse seguiranno il regime di cui al Verbale del Tribunale di Genova, del 15 settembre
2016 e verranno ripartite equamente tra i genitori;
8. l'immobile adibito a residenza familiare, sito in Genova, Via Cadighiara 45B unico, già di proprietà del signor , rimarrà abitato ed assegnato al medesimo coniuge, il quale Parte_1
continuerà a risiedervi;
9. il signor provvederà al pagamento della rata mensile di rientro del mutuo, sopra Parte_1
descritto, oltre al pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti alla ex casa coniugale;
10. la somma di cui all'assegno unico e universale, erogata dall'INPS, per comune accordo delle parti, verrà versata integralmente alla signora il signor , Controparte_1 Parte_1 con la sottoscrizione dei presenti accordi, concede la necessaria autorizzazione in tal senso;
11. il signor verserà, in favore della signora la somma mensile Parte_1 Controparte_1 di Euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
somma da rivalutare annualmente in base degli indici ISTAT di riferimento;
il detto versamento cesserà quando la signora sarà titolare di contratto di lavoro, a tempo pieno o parziale, Controparte_1 determinato o indeterminato;
12. i signor e fermo quanto sopra scritto, dichiarano di non aver Parte_1 Controparte_1 più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo e/o ragione;
13. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa indicarvi il nominativo della figlia minore;
14. i coniugi dichiarano di aver già diviso quant'altro non precisato e che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2017, Numero 215, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino