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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 316/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 316/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. CATTABRIGA FLAVIO CP_1
e
con il patrocinio dell'Avv. CATTABRIGA FLAVIO Controparte_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Il sig. CP_1 pensionato, che percepisce la somma di Euro 1.992,00. = circa mensili per 13 mensilità
e, quindi, per una somma superiore a quella percepita dalla sig.ra Controparte_2 anch'ella pensionata, e vale a dire Euro 742,00. = circa mensili per 13 mensilità, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, verserà alla medesima, la somma di Euro
500,00. = (cinquecento/00) mensili, entro i gg. 5 (cinque) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. La res.za coniugale sita in 44123 - Ferrara –
Via Pasquale Modestino n. 11 int. 16 –, di proprietà dei coniugi al 50% pro-indiviso ciascuno, poiché i medesimi sono in regime di comunione dei beni, sarà riservata in uso al sig. che continuerà ad abitarvi personalmente.
4. L'immobile sito in CP_1
44022 - Lido delle Nazioni – Comacchio (FE) – Via Boris Giuliano n. 6 -, di proprietà dei coniugi al 50% pro indiviso ciascuno, poiché i medesimi sono in regime di comunione dei beni, sarà riservato in uso alla sig.ra che dovrà trasferivi con la Controparte_2 fissazione della sua residenza per abitarvi personalmente.
5. L'immobile sito in 44123 - Ferrara – Via Pasquale Modestino n. 11 int. 3 -, di proprietà esclusiva della sig.ra CP_2
continuerà ad essere di proprietà esclusiva della sig.ra 6.
[...] Controparte_2
1 L'autovettura “Fiat Panda” tg. GE510TP, già intestata al sig. sarà di CP_1 proprietà esclusiva del medesimo sig. e se richiesto la sig.ra CP_1 CP_2 dovrà attivarsi per formalizzare il relativo passaggio di proprietà. 7.
[...] L'autovettura “Renault Captur” tg. EZ698VL, già intestata alla sig.ra Controparte_2 sarà di proprietà esclusiva della medesima sig.ra e se richiesto il sig. Controparte_2 dovrà attivarsi per formalizzare il relativo passaggio di proprietà.
8. Il sig. CP_1
poiché è unico titolare del Conto Corrente n. 4333777 accesso presso la CP_1 Banca “BPER S.p.A.” – Filiale di Ferrara –, continuerà ad essere unico titolare del medesimo Conto Corrente.
9. La sig.ra poiché è unica titolare del Conto Controparte_2 Corrente n. 821074 accesso presso la Banca “Deutsche Bank S.p.A.” – Filiale di Bologna
- continuerà ad essere unica titolare dello stesso Conto Corrente. 10. Il sig. CP_1
e la sig.ra poiché sono contitolari in comunione, del Conto Corrente n. Controparte_2 820890 accesso presso la Banca “Deutsche Bank S.p.A.” – Filiale di Bologna -, continueranno ad essere contitolari, in comunione, del medesimo Conto Corrente. 11. I coniugi, in regime di comunione dei beni, dichiarano che hanno già risolto ogni altra questione economica. 12. Spese di procedura compensate fra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i sigg. e CP_1 Controparte_2 esponevano che in data 21/08/1977 avevano contratto matrimonio in FERRARA;
Per_ che dall'unione era nata la figlia maggiorenne e autosufficiente Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle CP_1 Controparte_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in FERRARA in data 21/08/1977 e trascritto al n. 202 p. II s. A).
Prende atto delle condizioni concordate fra i coniugi.
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di FERRARA provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 3.4.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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