Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01571/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09909/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9909 del 2024, proposto da
Dr RV & parts s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lamberto Schiona, Giorgio Fraccastoro e Mario Todino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Giorgio Fraccastoro in Roma, via del Corso, n. 509;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Altroconsumo – associazione indipendente di consumatori, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
in parte qua , del provvedimento prot. n. 62004, deliberato dall’Agcm nella propria adunanza dell’11 giugno 2024 a conclusione del procedimento n. PS12638, notificato via p.e.c. alla ricorrente in data 20 giugno 2024 e pubblicato sul Bollettino n. 25/2024 dell’Autorità con n. 31255, nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, inerenti e comunque connessi, ivi compresi, per quanto occorrer possa: (i) la comunicazione di avvio del procedimento PS12638; (ii) la comunicazione di integrazione oggettiva e soggettiva del procedimento PS12638 nei confronti di Dr automobiles s.r.l. e Dr RV & parts s.r.l.; (iii) la lettera di rigetto degli impegni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. HI GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe col quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), accertata la commissione di due pratiche commerciali scorrette da parte della società controllante Dr automibiles ne inibiva la continuazione e comminava una sanzione amministrativa pecuniaria (procedimento PS12638).
2. Segnatamente, la prima contestazione (pratica A) afferiva ad una pratica vietata dagli artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.) consistente nella rappresentazione e pubblicizzazione ingannevole dell’Italia come luogo di produzione delle vetture a marchio Dr ed Evo; la seconda (pratica B – contestata anche all’odierna ricorrente), invece, ineriva al non adeguato approvvigionamento dei pezzi di ricambio e alla mancata assistenza post-vendita (sanzionata dagli artt. 20, 24 e 25 cod. cons.).
3. Si costituiva in resistenza l’Autorità.
4. Le parti depositavano documenti, memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 10 dicembre 2025, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, è necessario preliminarmente illustrare la vicenda fattuale.
6. La società ricorrente è parte del gruppo Dr il quale, come è noto, commercializza, con i marchi Dr ed Evo, autovetture sul mercato italiano: nel dettaglio, l’odierna esponente si occupa, come da denominazione sociale, dell’approvvigionamento e della fornitura sul territorio nazionale dei pezzi di ricambio per i ridetti veicoli del gruppo. A tal fine, a far data dal dicembre 2021, il gruppo ha intrapreso un’incisiva campagna pubblicitaria dal forte sapore identitario, facendo ampio riferimento all’Italia e al LI. Esemplificativamente, nella rappresentazione grafica del marchio Dr è stata inserita una striscia tricolore (verde, bianca e rossa) al di sotto delle due lettere; similmente, sul marchio Evo sono stati «impressi» i medesimi colori della bandiera italiana.
7. Inoltre, la Dr automobiles ha diffuso nel medesimo periodo un video promozionale di sessanta secondi intitolato « ecco dove e come nascono le automobili di Dr automobiles » che ha posto una forte enfasi sul legame tra il marchio Dr e il LI, accompagnandosi il testo extra-diegetico ad una lunga sequenza di immagini, riguardanti i luoghi piú rappresentativi del territorio molisano, nonché (soprattutto) ad una catena di montaggio di autovetture all’interno di capannoni industriali. Le immagini raffigurano i veicoli nei diversi momenti di costruzione, dalla fase iniziale di saldatura delle lamiere fino a mostrare le autovetture «finite», poiché come ricorda la voce narrante, « questo facciamo qui, ogni santo giorno », concludendo il climax ascendente della narrazione con un trionfale « questo è il LI, queste sono le nostre auto e la nostra è una storia italiana ».
8. A chiarire la sceneggiatura dello spot vi è un comunicato stampa della Dr automobiles che lo ha presentato come un « racconto [che] porta il telespettatore all’interno dell’headquarter della Dr automobiles groupe, a Macchia d’Isernia. La macchina da presa è entrata nel centro ricerca e sviluppo, nel centro stile, nello stabilimento di produzione e negli uffici commerciali, per mostrare a tutti come nascono le automobili Dr ed Evo e come tutti coloro che sono artefici di questa meravigliosa storia siano orgogliosamente molisani, orgogliosamente italiani. Il racconto infatti termina con il tricolore stilizzato e il pay-off “una storia italiana” » (pt. 26 provv.).
9. Avendo la narrazione pubblicitaria contribuito al successo commerciale (in tale anno il gruppo ha quasi triplicato il numero di vetture vendute), il professionista non solo ha replicato il format ma ha integrato il nuovo spot del 2022 inserendovi una serie di riferimenti alla produzione artigianale italiana (una sfilata di moda, il restauro di un mosaico, la preparazione di un oggetto in vetro soffiato di Murano). Questo video, oltre a riprendere la chiusura del precedente, si caratterizza anche per ringraziare il pubblico dei consumatori italiani che hanno contribuito alla crescita industriale. Inoltre, nel lanciare il nuovo video, i responsabili della comunicazione hanno sottolineato come si volesse puntare « molto sul valore della nostra italianità » (pt. 31 s. provv.).
10. Peraltro, un analogo video promozionale ha interessato anche le vetture a marchio Evo (pt. 34 provv.) nell’autunno 2023.
11. Viepiú, anche dopo l’avvio del procedimento istruttorio, la Dr automobiles ha trasmesso un ulteriore spot nel marzo 2024, durante il quale la voce di sottofondo che accompagna il filmato narra come « nel 2006 nasceva la Dr5, completamente assemblata nella nostra fabbrica in LI con motore turbo diesel e meccanica tutta italiana […] Nel 2010, anticipando i tempi, abbiamo fatto una scelta ecologica abbandonando la tecnologia diesel per passare a quella benzina-Gpl. Negli anni, abbiamo perfezionato l’alimentazione gassosa e oggi, la nostra tecnologia termo-hybrid rappresenta il miglior compromesso tra il rispetto dell’ambiente e i costi d’esercizio contenuti. La Dr5 è sempre stata il nostro modello iconico e, per festeggiare il suo 18° compleanno, è diventata unica, unica per dotazione di serie, unica per il prezzo, unica perché unica. Dr5.0 unica » (pt. 35 provv.).
12. Questo collegamento della società con l’Italia, e in particolare con il LI (regione di nascita del fondatore del gruppo Dr), ha trovato ulteriore riscontro nei claim utilizzati nelle diverse sponsorizzazioni, come quella durante una partita di calcio (pt. 37 provv.): difatti, anche in questa occasione (1° aprile 2024) il professionista si è presentato al pubblico come espressione di « una storia italiana ».
13. Tuttavia, l’Autorità ha precisato che, nel 2006, al momento dell’avvio della propria attività, il gruppo effettivamente assemblava le autovetture in Italia (soprattutto attraverso i componenti di un altro produttore italiano, ossia la Fiat) e dal 2009, la Dr ha modificato la propria strategia commerciale avviando l’importazione di autovetture dalla Cina: nondimeno, se nei primi tempi all’importazione seguivano comunque sostanziosi interventi sul territorio italiano (essendo all’epoca l’industria automobilistica cinese ancora arretrata rispetto a quella europea), col passare degli anni le operazioni effettuate in Italia si sono significativamente ridotte, esaurendosi in « interventi di rifinitura e completamento » (pt. 41 provv.), trattandosi di importazioni di veicoli già marcianti.
14. In particolare, l’attività piú ricorrente svolta sui veicoli provenienti dalla Cina consiste nella sostituzione della calandra anteriore recante il marchio della società cinese con una calandra recante il marchio Dr, ovvero, per quelle unità che giungono già con la calandra con la predisposizione dell’alloggiamento del marchio, gli operai in Italia si limitano all’apposizione dello stesso. Inoltre, nel sito molisano si procede alla sostituzione dell’ airbag contenuto nella parte centrale del volante e della sua copertura con accessori recanti il marchio Dr, nonché alla stampigliatura del numero di telaio del veicolo al fine di poterlo immatricolare in Italia. Inoltre, la piú rilevante attività effettuata presso il sito molisano è risultata essere quella relativa al montaggio dell’impianto Gpl per le sole auto a benzina.
15. In aggiunta, va precisato come a seguito dell’ispezione ordinata dall’Agcm è stato appurato che presso il sito di Macchia di Isernia non sono presenti strutture o impianti per la fabbricazione di autovetture, diversamente da quanto rappresentato nei descritti video promozionali sopra indicati: in altre parole, nell’unico stabilimento produttivo della società non vi è alcuna catena di montaggio per la produzione o l’assemblaggio di autovetture.
16. Tutto ciò ha determinato la contestazione di una pratica ingannevole, atteso che la vantata italianità del prodotto è risultata insussistente.
17. Passando alla pratica B, va rilevato come essa – nell’ottica dell’Autorità – sia strettamente collegata con la prima appena illustrata.
18. Difatti, la società ricorrente (unitamente alla controllante Dr automobiles) è incorsa in notevoli ritardi nella consegna dei pezzi di ricambio (spesso semplicemente mancanti) richiesti per far fronte alle esigenze di assistenza dei consumatori (anche in garanzia); inoltre, l’esponente non ha neppure provveduto ad una seria formazione tecnica del personale impiegato presso le officine di riparazione. A queste conclusioni l’Agcm è giunta attraverso l’esame di una serie di richieste di intervento depositate presso i proprî uffici, nonché analizzando anche le informazioni rinvenibili su fonti aperte (gruppi Facebook, recensioni su siti specializzati etc…). Inoltre, attraverso l’esame della documentazione interna (tra cui in particolare, la corrispondenza commerciale con i proprî concessionari) rinvenuta in ispezione si è preso atto dell’incremento del numero delle consegne tardive e dei tempi medî per l’evasione delle richieste, nonché dei notevoli disagi arrecati ai consumatori.
19. Le ragioni di tali inefficienze sono state dall’Autorità riferite direttamente alla strategia commerciale del gruppo: quest’ultimo avrebbe preferito concentrare le proprie risorse sul comparto commerciale, senza affiancarvi un adeguato settore di assistenza post-vendita. Pertanto, la mancata corretta interlocuzione coi partner cinesi (dai quali venivano acquistati solamente i veicoli e non anche, a sufficienza, i pezzi di ricambio) ha determinato i ridetti ritardi. In conseguenza di ciò, è stata configurata come aggressiva la pratica commerciale, in quanto idonea a limitare considerevolmente l’utilizzo degli autoveicoli nonché ad ostacolare l’esercizio dei diritti dei consumatori, tra cui quello di ricevere un’adeguata assistenza post-vendita (anche nell’arco temporale di validità della garanzia legale di conformità del prodotto, ai sensi degli artt. 128 ss. cod. cons.).
20. Chiarito anche il quadro fattuale, è possibile passare all’esame delle censure spiegate con l’atto introduttivo che si rivolgono ovviamente solo alla pratica B: ciononostante, stante la stretta relazione tra le contestazioni, si potranno richiamare anche elementi riferiti alla pratica sub A, reputata dall’Agcm logicamente prioritaria.
21. In particolare, con il primo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 6 del. Agcm 1° aprile 2015, n. 25411, attesa la tardività dell’avvio dell’istruttoria in relazione alla seconda contestazione: difatti, pur avendo sin dal 22 maggio 2023 conoscenza dell’asserita condotta illecita (ossia dal momento della prima risposta alla richiesta di informazioni), solamente il 22 novembre 2023 l’Autorità avrebbe esteso oggettivamente l’istruttoria, cosí violando il diritto di difesa della parte.
22. La doglianza non può essere accolta.
23. In primo luogo appare opportuno chiarire l’esatto sviluppo diacronico dell’attività curata dall’Agcm.
24. In data 29 marzo 2023, il responsabile del procedimento ha domandato alla società Dr automobiles una serie di informazioni ai sensi dell’art. 3, comma 2 del. 25411/2015 afferenti al processo di vendita e alla distribuzione degli autoveicoli, nonché alla gestione dei pezzi di ricambio: dal punto di vista formale, si è trattato di un’attività inserita nel procedimento PS12545. Il 22 maggio 2023, il professionista ha riscontrato la richiesta e l’Autorità ha in seguito disposto l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) del. 25411/2015.
25. Successivamente, in data 17 ottobre 2023, l’Autorità ha avviato un nuovo procedimento (PS12638) ipotizzando la rappresentazione non veritiera del luogo di produzione delle autovetture e l’omissione di informazioni rilevanti circa l’origine delle stesse (poi sanzionata come pratica A). Unitamente alla notifica dell’atto di avvio dell’istruttoria, l’Agcm ha disposto altresí lo svolgimento di accertamenti ispettivi presso la sede del professionista.
26. All’esito dell’analisi della documentazione raccolta durante tale atto istruttorio, il responsabile del procedimento ha appreso alcune informazioni dalle quali ha potuto ipotizzare la possibile sussistenza di un’ulteriore pratica commerciale scorretta afferente alla gestione dei ricambi: conseguentemente, il 22 novembre 2023, è stata estesa sia oggettivamente l’indagine, contestando anche questo secondo illecito, sia soggettivamente, coinvolgendo l’odierna ricorrente.
27. Ciò precisato, va in primo luogo evidenziato come questo Tribunale abbia già ampiamente chiarito che, alla luce di un’interpretazione resa sulla scorta dei precedenti della giurisprudenza europea (v. Corte giust. Ue, sez. II, 30 gennaio 2025, causa C-510/23, cui sono seguiti recentemente Corte giust, Ue, sez. X, ord., 18 dicembre 2025, causa C-491/24 e Corte giust. Ue, sez. X, 15 gennaio 2026, causa C-588/24), le disposizioni nazionali richiamate da parte ricorrente non possano essere intese nel senso di prescrivere termini decadenziali per l’avvio dell’istruttoria in tema di pratiche commerciali scorrette (per un’approfondita disamina della questione afferente all’avvio del procedimento istruttorio, v. Tar Lazio, sez. I, 26 agosto 2025, n. 15795 – ermeneusi peraltro conforme agli arresti del giudice d’appello, v. Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2025, n. 9710).
28. In secondo luogo, va altresí precisato come dopo l’archiviazione di una notizia di pratica commerciale l’Autorità conservi il potere di riaprire l’istruttoria sia nel caso di « elementi sopravvenuti » sia rivalutando le « priorità di intervento » (v. art. 5, comma 2, secondo periodo del. 25411/2015). Pertanto, avendo l’Agcm precisato come solamente a seguito dell’ispezione presso la sede operativa essa abbia avuto consapevolezza dell’effettiva consistenza e rilevanza delle condotte legate alle carenze nell’assistenza post-vendita ed ai gravi ritardi nella fornitura dei pezzi di ricambio, non vi è alcuna contraddittorietà nell’azione repressiva: difatti, mentre nel riscontro alla richiesta di informazioni i professionista ha rappresentato l’episodicità del ritardo (circostanza che preclude l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) del. 25411/2015), l’analisi della documentazione interna ha dimostrato una diversa situazione fattuale, meritevole di approfondimento istruttorio.
29. Ne consegue, dunque, la legittimità della decisione di estensione del procedimento istruttorio anche a questa seconda pratica scorretta.
30. Passando al secondo motivo, va rilevato come con esso la società lamenti un vizio d’istruttoria essendo i ritardi nella fornitura dei pezzi di ricambio un fenomeno transitorio imputabile alla crisi pandemica e all’azione bellica avviata dalla Federazione russa: si tratterebbe di eventi forza maggiore, circostanza confermata dalla trasversalità dei ritardi registrati da tutte le case automobilistiche europee. Inoltre, la lettura offerta dall’Agcm della tabella al pt. 67 provv. sarebbe fuorviante: difatti, il numero enorme di ordini «senza consegna» nel 2023 sarebbe riferibile a quelli presentati nell’ultima frazione dell’anno ed evasi al principio del 2024, ovvero a richieste inattive (ossia cancellate dallo stesso richiedente). Similmente, non avrebbero alcun tipo di rilievo probatorio le recensioni online su alcuni siti specializzati: peraltro, su questi ultimi le opinioni degli utenti sarebbero comunque migliori rispetto a quelle formulate in riferimento a tante altre aziende concorrenti. Inoltre, l’Autorità avrebbe ignorato gli ingenti investimenti (intrapresi già prima dell’avvio dell’istruttoria) che la società ha sostenuto per evitare i ritardi nelle consegne.
31. Con la quarta censura, invece, si evidenzia come la pratica configurata non possegga i requisiti previsti dalla fattispecie astratta, non avendo l’Agcm provato né atti di molestia, coercizione o indebito condizionamento, né la capacità della pratica di produrre un effetto distorsivo sulla libertà di scelta del consumatore tale da indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
32. Le due doglianze, strettamente connesse tra loro, possono essere scrutinate congiuntamente: esse, peraltro, non sono fondate.
33. In primo luogo, va osservato come il complesso degli elementi raccolti durante l’istruttoria dimostri compiutamente la sussistenza della pratica commerciale contestata. Invero, va osservato come l’Autorità abbia chiarito la portata oggettiva dei ritardi nelle consegne dei ricambi e della mancata assistenza post-vendita.
34. Sicuro rilievo, a tal fine, rivestono i numerosi reclami esaminati che narrano tutti dell’estrema difficoltà di ottenere celermente i pezzi sostitutivi dei veicoli e della totale assenza di formazione del personale addetto alle riparazioni (v. pt. 59 ss. provv.). Va sottolineato come queste segnalazioni provenissero non da consumatori bensí da concessionari: la differenza non è di poco momento, atteso che appare assai piú credibile la doglianza formulata da un intermediario della rete di vendita, considerati gli interessi di cui è portatore. Difatti, se le lamentele del consumatore finale potrebbero in alcune ipotesi anche consistere nella sovrastima del disagio subíto (essendo ciò rimesso ad un apprezzamento ampiamente soggettivo), non cosí per il rivenditore che ha tutto l’interesse (economico) di fornire un prodotto integro o comunque agevolmente (inteso in termini temporali) riparabile.
35. Nondimeno, anche le segnalazioni dei consumatori riportate dall’Agcm nel provvedimento (v. pt. 62 provv.), nel caso in esame, confermano la difficoltà nell’accesso alle riparazioni: in tal senso, la convergenza delle doglianze sia dei clienti finali, sia dei rivenditori, costituisce una solida base probatoria per affermare la sussistenza dei disagi nella fase post-vendita.
36. Peraltro, quanto appena esposto ha trovato un riscontro oggettivo nell’esame degli ordini, aumentati esponenzialmente, per pezzi di ricambio relativi al triennio 2021-2023: a tal proposito, nella tabella riportata al pt. 67 provv. (basata su un report della stessa società ricorrente) emerge chiaramente come l’incidenza degli ordini tardivi (ossia evasi in tempi superiori ai sessanta giorni) è cresciuta nel periodo di riferimento passando dal 12,44% dell’anno 2021 al 40,11% del 2023.
37. Orbene, evidenziate tali criticità, va altresí osservato come esse appaiano sicuramente imputabili all’odierna ricorrente: esemplificativamente, la questione della mancanza di un’adeguata formazione del personale addetto alle riparazioni è risultata non solo risalente alla nascita dell’impresa, ma perdurante e mai definitivamente risolta; difatti, le comunicazioni del professionista in merito a ciò sono apparse dilatorie, spostandosi sempre in modo indefinito in avanti il termine di avvio delle attività formative (v. pt. 181 ss. provv.).
38. In aggiunta, i ritardi nella fornitura dei ricambi sono anche conseguenza della particolare (e negligente) strategia commerciale del gruppo. In altre parole, avendo il professionista investito principalmente nell’attività di distribuzione, è risultata sotto dimensionata tutta la rete post-vendita: sul punto, va sottolineato come le automobili, essendo beni durevoli (e con un costo tendenzialmente eccedente il reddito medio annuo del cittadino italiano), debbono garantire una certa vita utile e, considerato che nell’ordinario corso degli eventi sono ben possibili imprevisti, guasti od avarie alle vetture, le stesse devono poter essere riparate. Semplificando, a differenza di chi vende beni consumabili, colui che commercializza autovetture non solo deve offrire un bene idoneo all’uso, ma altresí predisporre delle strutture attrezzate per consentire le ordinarie riparazioni richieste dai consumatori (tenuto anche conto della garanzia legale di cui agli artt. 128 ss. cod. cons.).
39. Nel caso in esame ciò non è avvenuto: all’uopo indicativa è una missiva inviata da un concessionario che ha sottolineato come vi fosse un manifesto disallineamento tra il reparto commerciale e quello post-vendita (pt. 181 provv.): difatti, mentre il primo ha aumentato esponenzialmente i proprî successi, immettendo sul mercato sempre piú autovetture, il secondo non è riuscito minimamente a tenere il passo, incrementando costantemente i proprî ritardi. D’altronde, per la legge dei grandi numeri, aumentando il valore assoluto di autovetture in circolazione, crescerà al contempo la richiesta di riparazioni: la mancata coerente programmazione degli acquisti dalla Cina ha determinato la situazione descritta sinora, cagionando i descritti disagi ai consumatori.
40. Inoltre, tale condotta appare sicuramente sussumibile nella fattispecie astratta individuata dall’Autorità: a tal proposito, va rammentato come con la pratica A il consumatore fosse già stato ingannato sull’origine delle vetture, reputandole fabbricate in Italia, sicché il suo acquisto si è basato anche sulla convinzione di poter ottenere una diligente assistenza post-vendita. Il ragionamento è infatti del tutto lineare: se in LI la Dr automobiles produce la vettura, lí fabbricherà altresí (o comunque avrà a disposizione) i pezzi di ricambio.
41. Nondimeno, la negligente strategia aziendale ha determinato l’impossibilità per il cliente di soddisfare le proprie esigenze (non essendo reperibili i beni necessarî per le riparazioni), ritrovandosi spesso un bene inutilizzabile. È evidente, quindi, come l’aggressività della pratica vada intesa non come coercizione, bensí quale indebito condizionamento, avendo indotto il consumatore ad acquistare i veicoli senza però adempiere pienamente le obbligazioni nascenti dal contratto (sul punto v. Tar Lazio, sez. I, 3 aprile 2024, n. 6720): infatti, la vendita «consumeristica» nel caso in esame, prevede altresí quantomeno un dovere del venditore di approntare una rete di assistenza al fine di garantire al consumatore la possibilità di ottenere la riparazione del veicolo.
42. In merito a ciò appare opportuno ribadire come la pratica commerciale aggressiva possa configurarsi anche per azioni afferenti alla fase post-vendita (v. Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2025, n. 3511): d’altronde, diversamente opinando, resterebbero sostanzialmente impunite tutte le condotte poste in essere dal professionista successivamente alla conclusione del contratto, addossando alla parte debole del rapporto tutti i rischi in palese contrasto con il disposto dell’art. 19 cod. cons. e creando una sorta di impunità consumeristica.
43. Orbene, a fronte di tale lineare esposizione, le censure di parte ricorrente non convincono.
44. In primo luogo, le argomentazioni impiegate per tentare di circoscrivere la portata oggettiva dei fatti posti alla base della contestazione non appaiono in grado di infirmare la ricostruzione sinora illustrata: in particolare, la peculiare lettura della tabella menzionata in precedenza non appare suffragata da alcun elemento concreto, non essendo indicate le ragioni per le quali i dati «senza consegna» non dovrebbero essere valorizzati ai fini dell’individuazione degli ordini inevasi. Viepiú, anche avallando la narrazione di parte esponente, ossia reputando gli ordini «senza consegna» quelli evasi l’anno successivo, nonché quelli annullati, resta ferma la portata offensiva della condotta: difatti, sono in atti evidenze che dimostrano come i concessionari abbiano fatto ricorso a tecniche al limite al fine di soddisfare le richieste dei clienti (il riferimento è alla necessità di «cannibalizzare» le vetture in pronta consegna, destinandole cioè non alla vendita, bensí al recupero dei pezzi di ricambio, a mo’ di sfasciacarrozze), sicché il ritiro dell’ordine non dimostra la correttezza professionale della società; d’altro canto, non vi è prova che l’evasione dell’ordine nel nuovo anno sia stata tempestiva.
45. A tal proposito, va rilevato come l’affermazione di una drastica riduzione dei tempi medî di evasione degli ordini, formulata dalla società, appare meramente enunciata. Difatti, non persuade quanto illustrato nella memoria procedimentale (pag. 22), basato su una tabella excel predisposta dallo stesso professionista e che non trova riscontro in dati oggettivi: viceversa, la permanenza delle difficoltà appare comprovata dalla presentazione anche nell’anno 2024 di ulteriori doglianze da parte dei consumatori.
46. In merito a quest’ultimo profilo, va precisato come reclami e recensioni su fonti aperte, sebbene non possano costituire piena prova contro il professionista, integrano elementi indiziari dai quali inferire un’eventuale pratica illecita. Per di piú, parte ricorrente non contesta né il contenuto recensioni né i soggetti che le hanno rese e non allega neppure elementi concreti dai quali desumere un’eventuale mancanza di credibilità degli stessi (per una fattispecie inversa, ossia nella quale l’Agcm ha contestato il contenuto – in quel caso positivo – delle recensioni, v. Tar Lazio, sez. I, 27 gennaio 2025, n. 1586, impiegando, come prova indiziaria, la provenienza di tutte le recensioni dal medesimo indirizzo Ip, riconducibile ad un negozio del professionista).
47. Si aggiunga che, in ogni caso, anche l’eventuale prova della cessazione della pratica commerciale prima dell’avvio dell’istruttoria dell’Agcm non smentirebbe l’illiceità della condotta: al piú, la circostanza potrebbe incidere sulla quantificazione della durata della violazione e della liquidazione della sanzione pecuniaria. Pertanto, la difesa di parte ricorrente, implicitamente, appare quasi confermare l’esistenza delle difficoltà della fornitura dei pezzi di ricambio.
48. Va poi tenuto presente che la società sostiene di aver avviato un processo di riorganizzazione interna volto a rafforzare proprio il settore post-vendita a partire dall’estate del 2023: si noti come si tratta del periodo successivo all’avvio del primo procedimento (poi archiviato) PS12545, sicché può agevolmente desumersi come l’attivazione del professionista sia stata in qualche modo propiziata dalla prima richiesta di informazioni dell’Agcm.
49. Passando al versante soggettivo dell’illecito, va rilevato come la tesi dell’inevitabilità dei ritardi non appare fondata: difatti, sebbene la pandemia da Sars-Cov-2 e l’invasione russa dell’Ucraina siano sicuramente da ascrivere alla categoria degli eventi eccezionali, va osservato come essi non abbiano influito sulla vicenda in esame. Invero, i pezzi di ricambio dei quali si è accusata la penuria sono fabbricati in Cina (analogamente alle vetture) e trasportati con navi porta- container : orbene, se (come emerge pacificamente) la società è riuscita ad aumentare esponenzialmente le vendite di veicoli (e quindi questi oltre ad essere stati prodotti sono altresí giunti via nave in Italia), non è comprensibile per quali ragioni un analogo trasporto di pezzi di ricambio sarebbe stato influenzato dagli eventi straordinari sopra richiamati.
50. In realtà, come evidenziato dall’Agcm, la mancata disponibilità dei ricambi è imputabile esclusivamente all’odierna ricorrente che ha perseguito una strategia commerciale rivolta principalmente alla vendita di nuove vetture, piuttosto che alla predisposizione di tutte le misure idonee a soddisfare le esigenze dei consumatori. A tal fine, la comunicazione interna acquisita dall’Autorità dimostra come la società fosse al corrente della difficoltà di reperire i pezzi di ricambio (v. nuovamente la risposta del responsabile post-vendita di Dr RV & parts trascritta al § 50), tenuto conto delle modalità di lavoro dei partner commerciali cinesi non in linea con gli standard europei: conseguentemente, la società, collaborando con operatori ai quali non riusciva ad imporre le proprie esigenze, si è assunta il rischio di poter offendere gli interessi dei proprî consumatori.
51. Appare evidente, quindi, come tutte le difese spese non sono in grado di capovolgere la logica ricostruzione dell’illecito sopra esposta.
52. Infine, con l’ultimo motivo viene lamentata la sproporzione delle sanzioni comminate per le due pratiche.
53. Neppure sotto tale profilo può seguirsi la parte esponente.
54. Difatti, va osservato come l’Agcm abbia spiegato la natura della violazione e le modalità con le quali si è verificata l’offesa ai consumatori, mentre risulta irrilevante il confronto con altri provvedimenti afferenti a situazioni totalmente differenti (la società cita precedenti inerenti a vendite di prodotti di tutt’altra natura da parte di società di minori dimensioni), non essendo la sanzione parametrata unicamente sul dato oggettivo dell’infrazione, dovendo sempre rispondere ad esigenze di afflittività e deterrenza.
55. Similmente, appare corretto il riferimento al fatturato della maggiore delle due società sanzionate anche per la pratica B: quest’ultima, infatti, è correttamente imputata anche alla Dr automobiles «in proprio» oltre che in ragione del rapporto di controllo societario nei confronti della ricorrente.
56. A tal fine, va rilevato come nell’ipotesi di concorso di persone l’art. 5 l. 689/1981 (pacificamente applicabile all’odierna vicenda, in forza del richiamo di cui all’art. 27, comma 13 cod. cons.) prevede che « quando piú persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge »: si tratta di un principio generale del diritto sanzionatorio che determina l’estensione della punibilità a tutti coloro che abbiano contribuito alla causazione dell’illecito. Ovviamente, la disposizione non può essere letta in senso assoluto (atteso che la responsabilità regredirebbe all’infinito), ma implica la sanzionabilità di tutti i soggetti che abbiano tenuto una condotta agevolatrice dell’infrazione (in termini, Cass., sez. II, 12 aprile 2012, n. 5811).
57. Proprio la presenza di clausole generali di estensione della punibilità (art. 5 l. 689/1981, ma analogamente per il diritto penale v. artt. 110 e 113 c.p.) determina un mutamento del fatto tipico rispetto alla fattispecie astratta positivamente descritta in relazione all’autore individuale: in particolare, tale allargamento dell’area dell’illecito determina la possibilità di sanzionare anche chi non abbia commesso alcuna delle azioni previste dalla disposizione incriminatrice, purché abbia tenuto una condotta che abbia appunto agevolato la commissione dell’infrazione (cfr. Cass. pen., sez. II, 23 novembre 2021, n. 43067, che evidenzia come « il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa »).
58. Orbene, muovendo da tali premesse è evidente come la società Dr automobiles abbia fornito un evidente contributo causale, quanto meno in termini di agevolazione, alla commissione (come esposto supra ) del fatto illecito da parte di Dr RV & parts. Invero, gli elementi esposti dall’Autorità ai pt. 170 s. provv. dimostrano le modalità in cui le due società hanno cooperato nell’infrazione: all’uopo, infatti, va osservato come l’inoltro delle comunicazioni di sollecito delle richieste di pezzi di ricambio alla società controllante, nonché lo scambio tra l’amministratrice delegata di Dr automobiles e il responsabile post-vendita di Dr RV & parts (in cui la prima evidenzia come « il rimpallo [di responsabilità circa la fornitura dei pezzi] tra servizio clienti ed autofficina sia imbarazzante e molto poco professionale » e il secondo replica chiedendo « se ci fossero tempistiche certe, che però non abbiamo (le vetture fuori produzione per i cinesi spariscono dal radar in termini di ricambi) »), sono sicuramente idonei a provare sia il contributo morale (rilevante sul piano oggettivo) della controllante alla violazione (coadiuvando la controllata nella ricerca dei pezzi di ricambio), sia l’elemento soggettivo dell’illecito (sul punto v. anche Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2025, n. 4541).
59. Peraltro, l’appartenenza delle stesse ad un unico gruppo societario ha determinato la comminazione di un’unica sanzione (in solido tra loro) sicché non vi è il rischio di duplicazione di pagamenti.
60. Allo stesso tempo, appaiono correttamente applicati i parametri normativi di riferimento ( in primis l’art. 11 l. 689/1981) per la liquidazione dell’importo: cosí il contestato nesso eziologico tra aumento delle vendite e l’efficacia delle comunicazioni commerciali è dedotto dalla trasmissione dello spot con il quale la società si è rivolta direttamente al pubblico con un enfatico «grazie Italia»; allo stesso tempo, corretta è la valutazione circa l’ampia notorietà sul mercato (pur non essendo leader ), come evidente dalla sponsorizzazione di eventi sportivi o dal rilascio di interviste al principale telegiornale nazionale; parimenti, l’asimmetria tra le parti del rapporto di consumo appare di tutta evidenza, attesa la sempre maggiore complessità dei prodotti, non essendo essa ridotta dalla natura durevole del bene; inoltre, la diffusione su internet e in televisione, come osservato anche dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel proprio parere, è sicuramente idoneo (si rammenta che la pratica commerciale scorretta è un illecito di pericolo, v. Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2025, n. 4997) a raggiungere un gran numero di consumatori.
61. Passando all’analisi puntuale della doglianza rivolta alla pratica B, va osservato come siano chiaramente riportati nel provvedimento quei dati concreti dai quali l’Agcm ha valutato la gravità della condotta, come il numero di consumatori incisi, la carenza di assistenza post-vendita (persino della formazione all’uopo necessaria) e le carenze informative rese ai clienti (v. di nuovo la comunicazione dell’a.d. della controllante riportato al pt. 171 provv.). In questo caso, la condotta non è stata considerata cessata al momento dell’accertamento con il provvedimento impugnato attesa la perduranza delle difficoltà nel reperimento dei pezzi di ricambio (v. pt. 214 e relative note a pie’ pagina).
62. Anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti non è illegittimo.
63. Sebbene infatti la società dichiari di aver profuso importanti sforzi per ovviare alle problematiche sottolineate nel provvedimento, il loro mancato superamento ancora alla data di conclusione dell’istruttoria dimostra in maniera chiara come l’impegno non sia ancora tale da rimuovere tutti gli effetti negativi della condotta.
64. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le censure, il ricorso è respinto.
65. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Autorità resistente che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB OL, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
HI GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI GI | OB OL |
IL SEGRETARIO