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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5085 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2356/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 2356/2022 promossa da:
CF: e CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. MADDALENA C.F._2
SALVATORE CF: C.F._3
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
CF e P.IVA , e Controparte_1 P.IVA_1
per essa, quale procuratrice della Controparte_2
mandataria , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
AG LU IA CF: C.F._4
pagina 1 di 6 APPELLATA
E DI
Controparte_4
, in
[...]
rappresentanza di FO RL (C.F. , rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. MARCO CERCHIA
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
26.06.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con sentenza n. 3981/2022, pubblicata il 22.04.2022, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulle opposizioni riunite proposte da , Parte_3 Pt_1
e avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro
[...] Parte_2
confronti, quali fideiussori omnibus della debitrice principale OF RL, ed in favore della (cessionaria del credito già di titolarità Controparte_1
della , revocava il decreto ingiuntivo condannando Controparte_1
comunque gli opponenti al pagamento della sorta capitale di € 451.318,27, oltre interessi e spese di procedura.
Per quel che ancora rileva in questa sede con la medesima sentenza il
Tribunale dichiarava altresì inammissibile la domanda di rivalsa/regresso proposta ex art. 1950 cc dagli opponenti/garanti e nei confronti Pt_1 Pt_2
del debitore principale OF RL da essi chiamato in causa, in rappresentanza del quale si costituiva in giudizio la sola
[...]
Beni Sequestrati e Confiscati alla Controparte_4
Criminalità quale amministratrice del 50 % delle quote e del CP_4
patrimonio confiscati in via definitiva a detta società.
pagina 2 di 6 A fondamento di tale pronuncia poneva il rilievo che, trattandosi di azione fondata su diritto sorto dopo l'entrata in vigore del D.lgs.vo 159/2011, la domanda andava proposta nell'ambito della procedura concorsuale prevista dagli artt. 57/62 di detto Decreto Legislativo, così come previsto dall'art. 52.
Avverso detta sentenza proponevano congiuntamente appello soltanto due dei tre fideiussori, e , impugnando soltanto i capi Parte_1 Parte_2
della sentenza concernenti l'accoglimento della domanda proposta nei loro confronti dalla Banca creditrice, senza proporre alcuna impugnativa avverso detta pronuncia di inammissibilità della domanda di rivalsa/regresso da loro avanzata nei confronti del debitore principale OF RL (risultante rappresentato in giudizio dalla sola Agenzia per l'Amministrazione e CP_4
la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Organizzata) CP_4
che diveniva pertanto definitiva e passava in giudicato.
Anche in grado di appello non si costituiva in proprio la debitrice principale
OF RL, ritualmente citata, ma in rappresentanza di essa la sola Agenzia, la quale insisteva nella propria legittimazione passiva contestando l'eccezione contraria sollevata a riguardo sin dal primo grado dagli opponenti odierni appellanti.
Si costituiva altresì la (cessionaria del credito già di Controparte_1
titolarità della la quale chiedeva rigettarsi l'appello e Controparte_1
confermarsi la sentenza di primo grado per tutte le ragioni di cui alla comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Nel corso del giudizio, gli appellanti e , a Parte_1 Parte_2
mezzo del loro procuratore e difensore avv. Salvatore Maddalena, rinunciavano all'appello per aver conciliato la lite con la creditrice giusto atto di rinuncia datato
29.05.2024 ritualmente depositato in atti.
pagina 3 di 6 Con atto del 30.05.2024, anch'esso ritualmente depositato in atti, la
[...]
(titolare del credito quale cessionaria) e, per essa, la CP_1 [...]
quale procuratrice della mandataria Controparte_2 Controparte_3
, a mezzo del suo procuratore speciale dott.ssa , dichiarava
[...] Persona_1
di accettare detta rinuncia al giudizio di appello notificatale in data 30.05.2024, con compensazione delle spese di lite.
La Destinazione dei Beni Controparte_4
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, sottolineando la propria estraneità a detto accordo conciliativo, la infondatezza della eccezione sollevata dagli opponenti/appellanti di difetto di propria legittimazione passiva e di essere stata in ogni caso infondatamente convocata in giudizio in primo e secondo grado, chiedeva la condanna di e opponenti/chiamanti in Pt_1 Pt_2
causa in primo grado ed appellanti nel presente, in suo favore delle spese processuali.
Ai fini della decisione va di nuovo evidenziato che essendo passata in giudicato per mancanza di impugnativa, come già detto, la pronuncia del Tribunale di inammissibilità della domanda di regresso dei garanti verso il debitore principale
OF RL, rappresentato in giudizio dalla sola Agenzia, il presente giudizio di appello è circoscritto alla sola domanda di pagamento avanzata dalla (cui CP_1
è subentrata la cessionaria) nei confronti dei due garanti e Parte_1
. Pertanto, è evidente che la società OF RL, e per essa la Parte_2
, costituitasi in veste di sua rappresentante, non è litisconsorte CP_4
necessario e riveste nel presente giudizio il ruolo di mero litisconsorte processuale, essendo stato citato in appello solo in quanto già parte del giudizio di primo grado.
Ne consegue quindi che non si richiede alcuna accettazione da parte di detta della rinuncia agli atti del giudizio di appello regolarmente effettuata CP_4
pagina 4 di 6 dagli opponenti/appellanti, essendo sufficiente affinché essa produca gli effetti estintivi di cui all'art. 306 cpc l'accettazione dell'unica controparte sostanziale del processo di appello ovvero della società cessionaria del credito originariamente di titolarità della accettazione che, Controparte_1
come sopra illustrato, è stata regolarmente dichiarata da detta creditrice come da documentazione prodotta in atti.
Pertanto, vista la regolarità delle predette rinunce agli atti del giudizio di appello e conseguente accettazione della controparte sostanziale, va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 306 comma 3 cpc.
Stante l'accordo delle parti rinunciante ed accettante, desumibile dalla richiesta di compensazione formulata proprio dalla parte che altrimenti avrebbe diritto al rimborso, le spese processuali del giudizio di appello tra dette parti vanno interamente compensate.
Quanto, infine, alla richiesta di refusione delle spese processuali del giudizio di appello avanzata dalla e la Controparte_4
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata essa va respinta.
Trattandosi infatti, per le ragioni innanzi dette, di un mero litisconsorte processuale essa poteva anche non costituirsi nel presente grado, ed il suo intervento appare ab origine irrilevante ed ininfluente ai fini della decisione, non vertendo l'appello, si ripete, su un rapporto giuridico sostanziale di cui è parte la sua rappresentata (OF RL)
Per tali ragioni le spese processuali del giudizio di appello dell' vanno CP_4
dichiarate non ripetibili e rimangono definitivamente a suo carico.
È infine solo il caso di precisare che “nulla questio” in merito alle spese processuali dell relative al primo grado che le sono state riconosciute e CP_4
liquidate nella sentenza del Tribunale (al capo 4 del dispositivo), sentenza pagina 5 di 6 divenuta definitiva a seguito della presente pronuncia di estinzione del processo di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 306 e 307 ultimo comma cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello disponendo cancellarsi la causa dal ruolo;
b) Dichiara compensate le spese processuali del presente grado tra l'appellata e, per essa, la Controparte_1 Controparte_2
quale procuratrice della mandataria
[...] Controparte_3
e gli appellanti e;
[...] Parte_1 Parte_2
c) Dichiara non ripetibili le spese processuali del presente grado della dei Beni Controparte_4
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.
Napoli, 20.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 2356/2022 promossa da:
CF: e CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. MADDALENA C.F._2
SALVATORE CF: C.F._3
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
CF e P.IVA , e Controparte_1 P.IVA_1
per essa, quale procuratrice della Controparte_2
mandataria , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
AG LU IA CF: C.F._4
pagina 1 di 6 APPELLATA
E DI
Controparte_4
, in
[...]
rappresentanza di FO RL (C.F. , rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. MARCO CERCHIA
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
26.06.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con sentenza n. 3981/2022, pubblicata il 22.04.2022, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulle opposizioni riunite proposte da , Parte_3 Pt_1
e avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro
[...] Parte_2
confronti, quali fideiussori omnibus della debitrice principale OF RL, ed in favore della (cessionaria del credito già di titolarità Controparte_1
della , revocava il decreto ingiuntivo condannando Controparte_1
comunque gli opponenti al pagamento della sorta capitale di € 451.318,27, oltre interessi e spese di procedura.
Per quel che ancora rileva in questa sede con la medesima sentenza il
Tribunale dichiarava altresì inammissibile la domanda di rivalsa/regresso proposta ex art. 1950 cc dagli opponenti/garanti e nei confronti Pt_1 Pt_2
del debitore principale OF RL da essi chiamato in causa, in rappresentanza del quale si costituiva in giudizio la sola
[...]
Beni Sequestrati e Confiscati alla Controparte_4
Criminalità quale amministratrice del 50 % delle quote e del CP_4
patrimonio confiscati in via definitiva a detta società.
pagina 2 di 6 A fondamento di tale pronuncia poneva il rilievo che, trattandosi di azione fondata su diritto sorto dopo l'entrata in vigore del D.lgs.vo 159/2011, la domanda andava proposta nell'ambito della procedura concorsuale prevista dagli artt. 57/62 di detto Decreto Legislativo, così come previsto dall'art. 52.
Avverso detta sentenza proponevano congiuntamente appello soltanto due dei tre fideiussori, e , impugnando soltanto i capi Parte_1 Parte_2
della sentenza concernenti l'accoglimento della domanda proposta nei loro confronti dalla Banca creditrice, senza proporre alcuna impugnativa avverso detta pronuncia di inammissibilità della domanda di rivalsa/regresso da loro avanzata nei confronti del debitore principale OF RL (risultante rappresentato in giudizio dalla sola Agenzia per l'Amministrazione e CP_4
la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Organizzata) CP_4
che diveniva pertanto definitiva e passava in giudicato.
Anche in grado di appello non si costituiva in proprio la debitrice principale
OF RL, ritualmente citata, ma in rappresentanza di essa la sola Agenzia, la quale insisteva nella propria legittimazione passiva contestando l'eccezione contraria sollevata a riguardo sin dal primo grado dagli opponenti odierni appellanti.
Si costituiva altresì la (cessionaria del credito già di Controparte_1
titolarità della la quale chiedeva rigettarsi l'appello e Controparte_1
confermarsi la sentenza di primo grado per tutte le ragioni di cui alla comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Nel corso del giudizio, gli appellanti e , a Parte_1 Parte_2
mezzo del loro procuratore e difensore avv. Salvatore Maddalena, rinunciavano all'appello per aver conciliato la lite con la creditrice giusto atto di rinuncia datato
29.05.2024 ritualmente depositato in atti.
pagina 3 di 6 Con atto del 30.05.2024, anch'esso ritualmente depositato in atti, la
[...]
(titolare del credito quale cessionaria) e, per essa, la CP_1 [...]
quale procuratrice della mandataria Controparte_2 Controparte_3
, a mezzo del suo procuratore speciale dott.ssa , dichiarava
[...] Persona_1
di accettare detta rinuncia al giudizio di appello notificatale in data 30.05.2024, con compensazione delle spese di lite.
La Destinazione dei Beni Controparte_4
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, sottolineando la propria estraneità a detto accordo conciliativo, la infondatezza della eccezione sollevata dagli opponenti/appellanti di difetto di propria legittimazione passiva e di essere stata in ogni caso infondatamente convocata in giudizio in primo e secondo grado, chiedeva la condanna di e opponenti/chiamanti in Pt_1 Pt_2
causa in primo grado ed appellanti nel presente, in suo favore delle spese processuali.
Ai fini della decisione va di nuovo evidenziato che essendo passata in giudicato per mancanza di impugnativa, come già detto, la pronuncia del Tribunale di inammissibilità della domanda di regresso dei garanti verso il debitore principale
OF RL, rappresentato in giudizio dalla sola Agenzia, il presente giudizio di appello è circoscritto alla sola domanda di pagamento avanzata dalla (cui CP_1
è subentrata la cessionaria) nei confronti dei due garanti e Parte_1
. Pertanto, è evidente che la società OF RL, e per essa la Parte_2
, costituitasi in veste di sua rappresentante, non è litisconsorte CP_4
necessario e riveste nel presente giudizio il ruolo di mero litisconsorte processuale, essendo stato citato in appello solo in quanto già parte del giudizio di primo grado.
Ne consegue quindi che non si richiede alcuna accettazione da parte di detta della rinuncia agli atti del giudizio di appello regolarmente effettuata CP_4
pagina 4 di 6 dagli opponenti/appellanti, essendo sufficiente affinché essa produca gli effetti estintivi di cui all'art. 306 cpc l'accettazione dell'unica controparte sostanziale del processo di appello ovvero della società cessionaria del credito originariamente di titolarità della accettazione che, Controparte_1
come sopra illustrato, è stata regolarmente dichiarata da detta creditrice come da documentazione prodotta in atti.
Pertanto, vista la regolarità delle predette rinunce agli atti del giudizio di appello e conseguente accettazione della controparte sostanziale, va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 306 comma 3 cpc.
Stante l'accordo delle parti rinunciante ed accettante, desumibile dalla richiesta di compensazione formulata proprio dalla parte che altrimenti avrebbe diritto al rimborso, le spese processuali del giudizio di appello tra dette parti vanno interamente compensate.
Quanto, infine, alla richiesta di refusione delle spese processuali del giudizio di appello avanzata dalla e la Controparte_4
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata essa va respinta.
Trattandosi infatti, per le ragioni innanzi dette, di un mero litisconsorte processuale essa poteva anche non costituirsi nel presente grado, ed il suo intervento appare ab origine irrilevante ed ininfluente ai fini della decisione, non vertendo l'appello, si ripete, su un rapporto giuridico sostanziale di cui è parte la sua rappresentata (OF RL)
Per tali ragioni le spese processuali del giudizio di appello dell' vanno CP_4
dichiarate non ripetibili e rimangono definitivamente a suo carico.
È infine solo il caso di precisare che “nulla questio” in merito alle spese processuali dell relative al primo grado che le sono state riconosciute e CP_4
liquidate nella sentenza del Tribunale (al capo 4 del dispositivo), sentenza pagina 5 di 6 divenuta definitiva a seguito della presente pronuncia di estinzione del processo di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 306 e 307 ultimo comma cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello disponendo cancellarsi la causa dal ruolo;
b) Dichiara compensate le spese processuali del presente grado tra l'appellata e, per essa, la Controparte_1 Controparte_2
quale procuratrice della mandataria
[...] Controparte_3
e gli appellanti e;
[...] Parte_1 Parte_2
c) Dichiara non ripetibili le spese processuali del presente grado della dei Beni Controparte_4
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.
Napoli, 20.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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