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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 1130/2024 proposta da
Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Biancardi
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
Le parti vivranno separate con obbligo di reciproco rispetto e, stante la già avvenuta revoca dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, ognuno provvederà autonomamente al proprio sostentamento economico, come già disposto ed omologato in data 14.1.2020;
La casa del padre sita in Roma Via Cornelia n. 7 è assegnata in via esclusiva al signor i figli vivono con il padre il quale provvederà, sempre in Parte_2 via esclusiva, al loro mantenimento, nonché sosterrà, in via esclusiva ed integrale, tutte le spese scolastiche, sportive e sanitarie, sia di natura ordinaria, che di natura straordinaria.
Per quanto riguarda l'unità immobiliare sita in Pescasseroli via dei Colli Bassi
Residence Prato Verde 1, in comproprietà al 50% tra i coniugi, le parti stabiliscono che ciascun coniuge utilizzerà il predetto immobile ogni e qualvolta sia possibile previo accordo con l'altro comproprietario e che ciascun coniuge terrà a proprio carico il 50% di tutte le spese (condominiali ordinarie e straordinarie, spese per utenze acqua, luce e gas, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria etc).
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il
Tribunale prende atto,
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma……………………………………… in data 8.12.2001………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto
Comune, dell'anno 2001……………, al N. 01289 ……………….. Parte II……….,
Serie A04………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il
Tribunale prende atto.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 10.1.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi