Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/04/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.04.25 la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2805/2024 del Ruolo Generale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. to Achille De Gregorio, Parte_1 come in atti
- ricorrente
-
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Agostino Di Feo, CP_1
come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.04.2023, parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie di inabilità alla data di morte del familiare, sig.ra
[...]
all'esito del procedimento amministrativo conclusosi Persona_1 infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando sostanzialmente le conclusioni raggiunte in sede amministrativa e riconoscendo il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell' 80 %. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 13.05.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le argomentazioni dirimenti di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, evidenziando che il ricorrente era inidoneo allo svolgimento di qualsiasi mansione lavorativa, sia perché impossibilitato agli sforzi fisici prolungati, sia perché i problemi di fonazione non gli consentirebbero di interagire con gli altri, nell'ambito di un'ambiente di lavoro, come da documentazione in atti.
Come noto, il superstite ha diritto alla pensione di reversibilità solo allorquando, ove maggiorenne, sia inabile al lavoro alla data del decesso del titolare della pensione diretta. L' ha specificamente contestato l'esistenza del requisito sanitario della totale CP_1 inabilità al lavoro alla data del decesso del genitore titolare della pensione diretta. L'espletata CTU medico legale ha confermato l'insussistenza dei requisiti sanitari per la concessione della pensione d'inabilità. Nello specifico il CTU, anche all'esito dei chiarimenti resi nel presente giudizio, ha ritenuto che il ricorrente “..alla data del decesso della madre convivente, signora
, non era da considerare , ma con riduzione Persona_1 CP_3 CP_4 permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%: 80%, e non era da considerare inabile a lavoro proficuo lavoro..” Sulla base delle risultanze dell'esame clinico e degli accertamenti clinico-strumentali in atti il CTU ha nel dettaglio affermato che il ricorrente: “ risultava all'atto del decesso della madre, con la quale conviveva, avvenuto in data 24 luglio 2021, da quadro clinico caratterizzato da: ESITI DI LARINGECTOMIA TOTALE intervento chirurgico del 2016, 5 anni prima del decesso, resosi necessario per K laringeo, con successivo impianto di inserimento di protesi foniatrica (aprile 2019) per migliorare la fonazione;
successivamente vengono documentate condizioni patologiche coesistenti quali “Cardiopatia ipertensiva, bronchite cronica, arteriosclerosi carotidea”. Per la condizione patologica riscontrata il periziato era stato in precedenza ritenuto con Decreto d'Invalidità Civile rilasciato su REVISIONE MEDICO-LEGALE presso il Centro Medico-legale I.N.P.S. di Castellammare di Stabia in data 27 NOVEMBRE 2018, Invalido con totale e permanente inabilità: 100%, con decorrenza: ordinaria e revisione: dicembre 2019. Agli atti non è presente documento inerente decreto della presumibile revisione medico-legale avvenuta, posto che all'atto della visita medica il periziato ha riferito di essere invalido civile e di percepire il relativo assegno. All'atto del decesso della signora
madre convivente dell'Istante, titolare della Pensione Persona_1
INPS Categoria VO numero , avvenuto in data 24 luglio 2021, a 5 anni P.IVA_1 dalla diagnosi posta al periziato di K laringeo trattato chirurgicamente, vale a dire a distanza di un tempo congruo tale da considerare l'oncopatia stabilizzata, non più suscettibile di stretto follow-up; per inciso la maggior parte dei tumori della laringe sono carcinomi a cellule squamose, il che significa che il tumore si sviluppa nelle cellule squamose che rivestono l'organo, colpisce più gli uomini che le donne, presenta Il fumo quale fattore di rischio principale, il consumo eccessivo di alcol ne aumenta il rischio e la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è di circa l'85-95% per la diagnosi posta, il periziato visto il codice 3109 presente nella Tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale numero 47 del 26 febbraio 92 presentava una riduzione della capacità lavorativa pari all'ottanta per cento (80%). Pertanto, nel concordare con le risultanze poste dalla sede di Castellammare di CP_1
Stabia che respingeva la domanda dell'istante, si ritiene che al signor Parte_1 non possa essere riconosciuta la richiesta pensione di reversibilità a
[...] superstite”.
Anche all'esito delle controdeduzioni di parte, il CTU ha ribadito che: “.. All'atto del decesso della signora madre convivente dell'Istante, Persona_1 titolare della Pensione INPS Categoria VO numero 13003860, avvenuto in data 24 luglio 2021, può essere dimostrato alla luce della documentazione che il signor
fosse affetto da quadro clinico caratterizzato da: ESITI DI Parte_1
LARINGECTOMIA TOTALE intervento chirurgico del 2016, 5 anni prima del decesso, resosi necessario per K laringeo, con successivo impianto di inserimento di protesi foniatrica (aprile 2019) per migliorare la fonazione, per il quale la citata tabella, visto il codice 3109 presente nella Tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale numero 47 del 26 febbraio 92 prevede una riduzione della capacità lavorativa pari all'ottanta per cento (80%), come detto.. Le valutazioni del CTU, elaborate in base ai criteri normativi, sono scrupolose, fondate su dati scientifici e coerenti con le risultanze documentali e possono essere condivise al fine della valutazione dell'insussistenza del requisito sanitario, per il riconoscimento della richiesta prestazione. Le spese del giudizio sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione con riferimento alla specifica patologia oggetto di valutazione medico-legale. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate con CP_1 separato decreto.
Si comunichi. In Torre Annunziata, il 29.04.25
ILGIUDICE dott.ssa Rosa Molè
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.04.25 la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2805/2024 del Ruolo Generale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. to Achille De Gregorio, Parte_1 come in atti
- ricorrente
-
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Agostino Di Feo, CP_1
come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.04.2023, parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie di inabilità alla data di morte del familiare, sig.ra
[...]
all'esito del procedimento amministrativo conclusosi Persona_1 infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando sostanzialmente le conclusioni raggiunte in sede amministrativa e riconoscendo il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell' 80 %. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 13.05.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio.
Si è costituito l' convenuto, resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il CP_2 rigetto. Acquisiti chiarimenti dal CTU, sulla base della documentazione in atti, questo giudicante ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le argomentazioni dirimenti di seguito esposte. Oggetto del giudizio è la richiesta di pensione di reversibilità, rivendicata quale figlio inabile. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, evidenziando che il ricorrente era inidoneo allo svolgimento di qualsiasi mansione lavorativa, sia perché impossibilitato agli sforzi fisici prolungati, sia perché i problemi di fonazione non gli consentirebbero di interagire con gli altri, nell'ambito di un'ambiente di lavoro, come da documentazione in atti. Come noto, il superstite ha diritto alla pensione di reversibilità solo allorquando, ove maggiorenne, sia inabile al lavoro alla data del decesso del titolare della pensione diretta. L' ha specificamente contestato l'esistenza del requisito sanitario della totale CP_1 inabilità al lavoro alla data del decesso del genitore titolare della pensione diretta. L'espletata CTU medico legale ha confermato l'insussistenza dei requisiti sanitari per la concessione della pensione d'inabilità. Nello specifico il CTU, anche all'esito dei chiarimenti resi nel presente giudizio, ha ritenuto che il ricorrente “..alla data del decesso della madre convivente, signora
, non era da considerare , ma con riduzione Persona_1 CP_3 CP_4 permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%: 80%, e non era da considerare inabile a lavoro proficuo lavoro..” Sulla base delle risultanze dell'esame clinico e degli accertamenti clinico-strumentali in atti il CTU ha nel dettaglio affermato che il ricorrente: “ risultava all'atto del decesso della madre, con la quale conviveva, avvenuto in data 24 luglio 2021, da quadro clinico caratterizzato da: ESITI DI LARINGECTOMIA TOTALE intervento chirurgico del 2016, 5 anni prima del decesso, resosi necessario per K laringeo, con successivo impianto di inserimento di protesi foniatrica (aprile 2019) per migliorare la fonazione;
successivamente vengono documentate condizioni patologiche coesistenti quali “Cardiopatia ipertensiva, bronchite cronica, arteriosclerosi carotidea”. Per la condizione patologica riscontrata il periziato era stato in precedenza ritenuto con Decreto d'Invalidità Civile rilasciato su REVISIONE MEDICO-LEGALE presso il Centro Medico-legale I.N.P.S. di Castellammare di Stabia in data 27 NOVEMBRE 2018, Invalido con totale e permanente inabilità:
100%, con decorrenza: ordinaria e revisione: dicembre 2019. Agli atti non è presente documento inerente decreto della presumibile revisione medico-legale avvenuta, posto che all'atto della visita medica il periziato ha riferito di essere invalido civile e di percepire il relativo assegno. All'atto del decesso della signora
madre convivente dell'Istante, titolare della Pensione Persona_1
INPS Categoria VO numero , avvenuto in data 24 luglio 2021, a 5 anni P.IVA_1 dalla diagnosi posta al periziato di K laringeo trattato chirurgicamente, vale a dire a distanza di un tempo congruo tale da considerare l'oncopatia stabilizzata, non più suscettibile di stretto follow-up; per inciso la maggior parte dei tumori della laringe sono carcinomi a cellule squamose, il che significa che il tumore si sviluppa nelle cellule squamose che rivestono l'organo, colpisce più gli uomini che le donne, presenta Il fumo quale fattore di rischio principale, il consumo eccessivo di alcol ne aumenta il rischio e la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è di circa l'85-95% per la diagnosi posta, il periziato visto il codice 3109 presente nella Tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale numero 47 del 26 febbraio 92 presentava una riduzione della capacità lavorativa pari all'ottanta per cento (80%). Pertanto, nel concordare con le risultanze poste dalla sede di Castellammare di CP_1
Stabia che respingeva la domanda dell'istante, si ritiene che al signor Parte_1 non possa essere riconosciuta la richiesta pensione di reversibilità a
[...] superstite”.
Anche all'esito delle controdeduzioni di parte, il CTU ha ribadito che: “.. All'atto del decesso della signora madre convivente dell'Istante, Persona_1 titolare della Pensione INPS Categoria VO numero 13003860, avvenuto in data 24 luglio 2021, può essere dimostrato alla luce della documentazione che il signor
fosse affetto da quadro clinico caratterizzato da: ESITI DI Parte_1
LARINGECTOMIA TOTALE intervento chirurgico del 2016, 5 anni prima del decesso, resosi necessario per K laringeo, con successivo impianto di inserimento di protesi foniatrica (aprile 2019) per migliorare la fonazione, per il quale la citata tabella, visto il codice 3109 presente nella Tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale numero 47 del 26 febbraio 92 prevede una riduzione della capacità lavorativa pari all'ottanta per cento (80%), come detto.. Le valutazioni del CTU, elaborate in base ai criteri normativi, sono scrupolose, fondate su dati scientifici e coerenti con i dati documentali e possono essere condivise al fine della valutazione dell'insussistenza del requisito sanitario, ai fini della richiesta prestazione. Le spese del giudizio sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione con riferimento alla specifica patologia oggetto di valutazione medico-legale. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate con CP_1 separato decreto.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 29.04.25
ILGIUDICE dott.ssa Rosa Molè