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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/12/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente estensore dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
nel procedimento N. R.G. 3685/2025 promosso da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , Parte_2 C.F._2
e
, (C.F. ), Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Cesare presso il cui studio in Vigevano – Via
Santa Croce n. 7, sono elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica delle condizioni indicate nella sentenza n. 812/2022 emessa in data 8.6.2022 dal Tribunale di Pavia, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al mantenimento della LI , ciò in Parte_3 ragione della sua assunzione in qualità di impiegata alle dipendenze della CP_1
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“ che Questo Ill.mo Tribunale, a parziale modifica delle condizioni indicate nella sentenza n.
812/2022 in data 8.6.2022 del Tribunale di Pavia, passata in giudicato quello stesso giorno, voglia dichiarare non più tenuto a versare a la somma mensile di € Parte_1 Parte_2
750,00, da rivalutarsi in base all'indice ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento della LI , revocando di conseguenza la disposizione ivi contenuta al punto n. 2).” Parte_3 Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a parziale modifica delle condizioni indicate nella sentenza n. 812/2022 in data 8.6.2022 del
Tribunale di Pavia recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente estensore dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
nel procedimento N. R.G. 3685/2025 promosso da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , Parte_2 C.F._2
e
, (C.F. ), Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Cesare presso il cui studio in Vigevano – Via
Santa Croce n. 7, sono elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica delle condizioni indicate nella sentenza n. 812/2022 emessa in data 8.6.2022 dal Tribunale di Pavia, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al mantenimento della LI , ciò in Parte_3 ragione della sua assunzione in qualità di impiegata alle dipendenze della CP_1
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“ che Questo Ill.mo Tribunale, a parziale modifica delle condizioni indicate nella sentenza n.
812/2022 in data 8.6.2022 del Tribunale di Pavia, passata in giudicato quello stesso giorno, voglia dichiarare non più tenuto a versare a la somma mensile di € Parte_1 Parte_2
750,00, da rivalutarsi in base all'indice ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento della LI , revocando di conseguenza la disposizione ivi contenuta al punto n. 2).” Parte_3 Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a parziale modifica delle condizioni indicate nella sentenza n. 812/2022 in data 8.6.2022 del
Tribunale di Pavia recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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