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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1204/2017 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale (p.i. ), con sede in Sant'Angelo di Brolo, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Patti presso lo studio dell'avv. Margherita Condipodaro, recapito professionale dell'avv. Giuseppa Damiri che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato a Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a verbale di accertamento . CP_1
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 febbraio 2017 riassumeva il giudizio Parte_2
instaurato il 24 novembre 2016 innanzi al Tribunale di Patti, dichiaratosi incompetente per territorio in data 1 febbraio 2017, proponendo opposizione avverso i verbali di accertamento e CP_1
notificazione n. 4800000622535 e n. 4800000638613, notificatigli in data 22 gennaio e 11 aprile 2016 nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola e già impugnati senza esito in via amministrativa, con i quali l' aveva dichiarato nulli e privi di effetti previdenziali i rapporti di CP_2
lavoro instaurati dal 2011 al 2015 con e e con Per_1 Per_2 Persona_3 Persona_4
, nonché ridotto per il medesimo periodo le giornate di lavoro dichiarate per tutti gli altri
[...]
lavoratori, provvedendo al recupero dei benefici contribuitivi conguagliati all'azienda. Lamentava
l'illegittimità di tali provvedimenti trattandosi di accertamenti induttivi, basati su semplici presunzioni, oltre che per violazione del principio di unicità del verbale di accertamento e notificazione e ne chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la revoca, con condanna dell'Istituto al ripristino delle posizioni assicurative dei lavoratori e al risarcimento del danno da lucro cessante, da liquidarsi in via equitativa.
Nella resistenza del convenuto, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 13 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Non è fondata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo per genericità e indeterminatezza del medesimo.
Il ricorso permette, unitamente ai documenti allegati, di identificare gli elementi della domanda e ha ben consentito al resistente di approntare compiutamente le sue difese (v. Cass. n. 3816/2020).
3.- Si precisa, poi, che il verbale di accertamento, quale atto interno del procedimento ispettivo,
è di norma seguito da uno speciale procedimento esecutivo (iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento o, dal gennaio 2011, emissione e notifica dell'avviso di addebito, che a norma dell'art. 30 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 ha sostituito il ruolo e la cartella per il recupero dei crediti di competenza dell' ), con la conseguenza che esso, seppur non immediatamente lesivo, è pur CP_1
sempre destinato a incidere su situazioni giuridiche soggettive tutelabili dinanzi all'autorità giudiziaria.
L'ammissibilità di una tutela anticipata del soggetto passivo dell'obbligazione contributiva, tramite azione di accertamento negativo del credito vantato dall'ente previdenziale, trova dunque fondamento nell'interesse del supposto debitore di impedire l'avvio dell'esecuzione, cui si affianca, più in generale, l'interesse dell'ordinamento alla certezza della sussistenza o meno dell'obbligazione contributiva, quanto meno nel suo momento genetico, a causa dei chiari riflessi sul rapporto previdenziale.
Ciò trova conferma nel principio, ribadito anche di recente dalla S.C., secondo cui la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo;
l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 prevede, infatti, uno specifico mezzo di impugnazione del ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sicché dopo la notifica della cartella alcun risultato utile potrebbe più conseguire il debitore in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo (v. da ultimo Cass. n. 6753/2020).
2 E nel caso di specie nulla è stato eccepito dall' circa l'avvio della predetta azione CP_2
esecutiva, con la conseguenza che deve dirsi sussistente l'interesse del ricorrente all'esperita azione di accertamento.
4.- Nel merito, dalla documentazione in atti (cfr. verbale di accertamento n. 4800000622535) risulta che a seguito di accesso ispettivo condotto dall' in data 26 novembre 2015 sull'azienda CP_1
agricola e volto a verificare la congruità tra il Pt_2 Parte_3
fabbisogno di forza-lavoro necessaria all'azienda e i lavoratori dalla medesima dichiarati a mezzo modelli DMAG trimestrali nel periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2014, l'Istituto ha accertato: - che in data 2 luglio 2012 e 29 agosto 2013 l'azienda ha presentato una denuncia aziendale ex art. 5 d.lgs.
n. 375/1993 con la quale ha dichiarato lo svolgimento, a far data dal 1 gennaio 2001, dell'attività di coltivazione con utilizzo di manodopera bracciantile (OTD), su terreni agricoli ubicati in LA
Valdemone utilizzati a titolo di affitto e di proprietà, indicando per tale attività un presunto fabbisogno annuo di manodopera pari a 330 giornate;
- che ciononostante l'azienda ha inviato all' i modelli CP_1
DMAG trimestrali per dichiarare l'assunzione di manodopera agricola anche su terreni ubicati in Santa
CA TO, per un totale di 40.929 giornate lavorative complessive nel periodo 2011 – 2014, di cui 22.231 per il comune di Santa CA TO e 18.698 per il comune di LA
Valdemone, di gran lunga superiore al fabbisogno annuo dichiarato;
- che il titolare Pt_2 dell'omonima ditta dal 2001, pur partecipando in maniera abituale ed esclusiva all'amministrazione dell'azienda, non risultava iscritto all' in qualità di lavoratore autonomo né denunciato da altre CP_1
aziende in qualità di lavoratore dipendente.
Gli ispettori hanno, dunque, acquisito le dichiarazioni di n. 82 lavoratori, i quali hanno riferito di aver ricevuto per intero le spettanze economiche dovute fino al 2014 e di aver lavorato esclusivamente su terreni agricoli siti in Santa CA TO e LA Valdemone;
esse sono risultate, però, contrastanti con quanto dichiarato dal il quale ha invece precisato di aver Pt_2
erogato ai dipendenti fin dal 2001 solo degli acconti sul totale delle retribuzioni effettivamente dovute e di aver effettuato con alcuni di loro lavori presso aziende site nei comuni di Brolo, Naso, Ficarra e
Sant'Angelo di Brolo.
Dal verbale risulta, inoltre, che il avrebbe riferito: - che l'azienda si occupa della Pt_2
raccolta delle nocciole su terreni complessivamente estesi per circa 55 ettari, sui quali sono stati stipulati con i proprietari a cadenza annuale contratti di vendita del prodotto sulla pianta, comprendenti oltre alla raccolta anche la roncatura, la spollonatura e la pulizia del terreno;
- che tali contratti sono stati stipulati, per i terreni ubicati in Santa CA TO, con , Parte_4 Persona_5
e, dopo il decesso di quest'ultimo, con la figlia , nonché, per i terreni siti in Persona_6
LA Valdemone, con;
- che l'azienda agricola non possiede strutture Persona_7
fisse (magazzini, locali di asciugatura del frutto in guscio), né mezzi meccanici, ad eccezione di tre
3 soffiatori, otto tagliaerba e sette motoseghe;
- che la produzione delle nocciole è di circa 350/400 quintali per anno, vendute quasi esclusivamente ad di Montalbano Elicona. Controparte_3
I verbalizzanti hanno, pertanto, provveduto al calcolo del fabbisogno annuo di manodopera necessaria all'azienda sulla base di quanto dichiarato dal titolare e dei contratti di compravendita dallo stesso esibiti, applicando a tal fine le tabelle ettaro-colturali di cui al decreto dell'Assessorato
Agricoltura e Foreste del 5 marzo 2001, i valori medi di impiego di manodopera per singole colture di cui all'art. 9 quinquies, comma 15, l. n. 608/1996 e i dati relativi alle consuetudini e prassi agrarie consolidate nella zona;
tale fabbisogno è stato stimato nella misura massima annua di 4.906 giornate lavorative e 3.156 per il solo anno 2011, nettamente inferiori a quelle dichiarate dall'azienda (7.602 nel 2011, 9.019 nel 2012, 12.055 nel 2013 e 12.253 nel 2014).
Sulla base di tali accertamenti, l' ha dunque provveduto a ridurre l'ammontare delle CP_2
giornate di lavoro agricolo dichiarate dal per gli anni 2011-2014 tanto nel comune di Santa Pt_2
CA TO che in quello di LA Valdemone. Ha, poi, totalmente annullato i rapporti di lavoro dichiarati con i figli conviventi, , e nonché con la moglie Per_2 Per_1 Persona_3
, per il medesimo periodo, applicando a tal fine il principio della presunzione Persona_4
della gratuità della prestazione atteso il rapporto di parentela.
L' ha così applicato al la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive CP_1 Pt_2
previste dall'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993 e s.m.i., richiedendogli il versamento della somma di 352.180 euro a titolo di contributi non versati e somme aggiuntive per l'anzidetto periodo relativamente alle sole giornate ritenute effettivamente lavorate.
L'istante ha lamentato l'illegittimità del verbale in ragione del difetto di motivazione dello stesso, atteso che l' si sarebbe limitato a ragionamenti di tipo induttivo e presunto, sulla base CP_2
dei meri dati formalistici risultanti dalle tabelle di settore, nonché delle dichiarazioni rese dai lavoratori, peraltro in parte estranei ai lavori effettivamente eseguiti dall'azienda in altri comuni;
ha, altresì, contestato l'arbitrarietà con cui i verbalizzanti avrebbero disconosciuto tutti i rapporti di lavoro instaurati con i familiari, basandosi sull'unica presunzione della gratuità della prestazione in ragione del vincolo familiare, senza tuttavia indagare la reale sussistenza nella specie dei requisiti richiesti per la configurazione di un'impresa familiare.
Ciò posto, va precisato che la domanda ha ad oggetto l'impugnazione dei verbali con cui l' ha revocato i benefici contributivi di cui l'impresa ha beneficiato in conseguenza delle CP_2
suddette dichiarazioni di manodopera occupata.
L'art. 9-ter, comma 3, d.l. n. 510/1996, menzionato negli stessi verbali, dispone, infatti, in materia di lavoro agricolo, che “chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti
4 disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, l'onere della prova è invertito rispetto alle normali azioni di accertamento negativo del credito vantato dall'ente previdenziale, sicché grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. ex multis Cass. n.
6296/2020 resa in una fattispecie analoga, di impugnazione del verbale di accertamento con cui l' CP_1
aveva revocato il beneficio degli sgravi contributivi di cui la società si era avvalsa).
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto copia di alcune buste paga relative agli anni 2011,
2013, 2014, n. 5 contratti conclusi con , , Persona_7 Parte_4 [...]
e negli anni 2012 e 2014 (di cui n. 4 di compravendita di nocciole Persona_6 Parte_5
sul campo di produzione, relativi a fondi siti in S. CA TO e LA Valdemone e n. 1 di comodato fondo rustico sito in S. CA TO) e n. 11 fatture emesse tra il 2011 e il 2014 per la vendita di nocciole in guscio in favore di ha poi allegato, a riprova dei lavori di Persona_8
contoterzismo e di fornitura di manodopera agricola presso terzi asseritamente effettuati nel medesimo periodo, copia di n. 1 fattura del 20 dicembre 2011 per “fornitura di manodopera agricola durante il periodo di raccolta nocciole presso i propri fondi” emessa in favore di , n. 2 Parte_6
fatture del 7 agosto 2013 e del 26 settembre 2014 per “lavori di pulitura terreni siti nel Comune di
Brolo-Ficarra e Naso” realizzati per conto della società Mobylen s.r.l. e n. 2 fatture del 18 e del 27 dicembre 2014 relative a “lavori di pulitura e raccolta legname proveniente dalla caduazione e spollonatura eseguita presso l'azienda agricola di c.da Calavagna in Tripi” eseguiti in favore di
. Persona_9
Trattasi, tuttavia, di documentazione già dettagliatamente esaminata dall' in sede CP_2
ispettiva e in relazione alla quale è stato ivi specificato: - che per le fatture di lavori di contoterzismo per fresatura “questa tipologia di lavorazione prevede il possesso da parte di chi effettua il lavoro di almeno un trattore con fresa, mentre la ditta ha dichiarato di non possedere alcun mezzo Pt_2 meccanismo”; - che per la fornitura di manodopera agricola presso terzi “tale fornitura (…) oltre che rientrare, qualora riscontrato, nella fattispecie della interposizione illecita/irregolare di manodopera, non ha trovato riscontro nel corso dell'indagine perché a fronte di un elenco di lavoratori fornito dalla ditta ed utilizzati per questo tipo di attività (agli atti del fascicolo ispettivo), gli operai inseriti nel citato elenco hanno escluso, nelle loro dichiarazioni, di aver lavorato in luoghi
e/o comuni diversi da Santa CA TO e LA Valdemone, mentre nelle fatture si fa riferimento a lavori effettuati nei comuni di Naso e Sant'Angelo di Brolo”; - che, quanto alle fatture per lavori di pulitura terreni, “questo tipo di attività non ha trovato riscontro nel corso dell'indagine
5 CP_ perché a fronte di un elenco di lavoratori fornito dalla ed utilizzati per questo tipo di attività
(agli atti del fascicolo ispettivo), gli operai inseriti nel citato elenco hanno escluso, nelle loro dichiarazioni, di aver lavorato in luoghi e/o comuni diversi da Santa CA TO e LA
Valdemone, mentre nelle fatture si fa riferimento a lavori effettuati nei comuni di Naso e Sant'Angelo di Brolo;
sono inoltre intestate alla “Mobylen srl” PI che ha come oggetto sociale P.IVA_3
“Compravendita Beni Immobili” e non ha mai denunziato attività agricola all' . CP_1
Nulla ha poi allegato e provato il ricorrente a sostegno dell'effettività di tali lavorazioni, limitandosi ad eccepire in ricorso di aver preso abitualmente in prestito da un proprio amico i macchinari necessari per eseguire i lavori per fresatura (circostanza rimasta, però, priva di riscontro probatorio), nonché di aver impiegato presso terzi lavoratori diversi rispetto a quelli sentiti in sede ispettiva, posto che all'epoca dell'acquisizione delle dichiarazioni i verbalizzanti non erano ancora in possesso dell'elenco degli operai impiegati presso terzi, fornito dal solo successivamente. Pt_2
Quanto a quest'ultima circostanza, dall'esame del verbale risulta, però, che il ha Pt_2
fornito un elenco con il quale intendeva comunicare i nominativi dei lavoratori interessati a tale attività. L'elenco scritto manualmente e consegnato agli scriventi dal consulente della ditta sig.ra
contiene i seguenti nominativi: , CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 [...]
, , , , CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
, , . Detti lavoratori hanno dichiarato di avere Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 lavorato esclusivamente nei comuni di Santa CA TO e LA Valdemone”; nulla ha eccepito il ricorrente quanto all'erroneità di tali nominativi, né egli ha qui allegato un elenco anche solo parzialmente differente di lavoratori effettivamente impiegati presso terzi, sicché le doglianze mosse sul punto risultano, oltre che estremamente generiche, del tutto prive di allegazione e prova.
Indicazioni più dettagliate non si rinvengono, poi, nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi su intimazione di parte, i quali si sono limitati a precisare di aver lavorato alle dipendenze del Pt_2
insieme ai quattro figli e alla moglie di quest'ultimo, dalle 7:30 alle 15:30, compresa la pausa pranzo, senza nulla riferire in relazione al luogo di svolgimento della prestazione ( ovvero Testimone_1
precisando di aver lavorato in terreni siti in S. CA TO (Nicolina Panascì).
Si osserva, inoltre, che in relazione alle fatture intestate alla società Mobylen s.r.l. e alla
“Cooperativa AL PI ”, avente anch'essa un oggetto sociale (costruzione edifici) del P.IVA_4
tutto differente rispetto all'attività svolta dal e per la quale, al pari della prima, non risultano Pt_2
presentate all' denunce di attività agricola, l'istante non ha neppure genericamente contestato la CP_1
falsità di dette fatture, sicché sul punto appare superfluo ogni ulteriore accertamento.
6 Sulla legittimità degli atti impugnati, quantomeno in relazione all'assoluta sproporzione registrata dagli ispettori tra le giornate di lavoro agricolo dichiarate dal e quelle Pt_2
corrispondenti al fabbisogno aziendale, non incide, poi, quanto allegato dal ricorrente in relazione ai lavori di spollonatura e trinciatura eseguiti nel giugno 2014 per conto della Controparte_24
di proprietà della figlia,
[...] Persona_3
Egli ha prodotto, in particolare, copia di una fattura datata 9 giugno 2014 per l'importo di 8.030 euro e relativa ai “lavori di spollonatura noccioleto e lavori di trinciatura con macchine agricole e/o aziende site nel Comune di LA Valdemone e nel Comune di Santa CA TO” effettuati dall'azienda agricola in favore dell' e n. 3 contratti di appalto conclusi Parte_2 CP_24
nel febbraio 2014 tra nella qualità di legale rappresentante della Persona_3 CP_24
e , e , per l'affidamento
[...] Parte_4 Persona_7 Persona_6
alla prima dei lavori di miglioramento fondiario (caduazione e spollonatura noccioleto) su terreni siti in S. CA TO e LA Valdemone, smentendo così le conclusioni rese sul punto dagli ispettori, secondo i quali si tratterebbe di fatture fittizie, avendo la presentato “una CP_24
denuncia aziendale agricola all' dichiarando di avere in uso un solo fondo in affitto nel comune CP_1 di Sant'Angelo di Brolo coltivato ad uliveto ed esteso 1650 mq”.
L'istante ha, però, omesso di indicare il periodo in cui sarebbero stati effettuati questi lavori, il numero di lavoratori impiegati e il quantitativo di giornate lavorative effettivamente prestate.
Va, inoltre, osservato che pur considerando l'importo di tali fatture e di tutte le altre in dubbio sopra descritte, il disavanzo aziendale registrato dagli ispettori ammonterebbe, per il solo anno 2014,
a - 714.644 euro, rendendo perciò del tutto inveritiero un utilizzo così massiccio di manodopera da parte dell'azienda.
In definitiva, dall'istruttoria compiuta non sono emersi elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno delle maggiori giornate di lavoro dichiarate dal all' nel periodo 2011-2014, Pt_2 CP_1
sicché in relazione ad esse l'opposto verbale n. 4800000622535 risulta legittimo.
5.- Sulla base dei medesimi accertamenti l' ha poi provveduto ad annullare per intero i CP_2
rapporti di lavoro di e figli di e di Per_1 Per_2 Persona_3 Parte_2 [...]
, moglie di quest'ultimo, escludendo la subordinazione in ragione del solo vincolo Persona_4
parentale.
Nulla ha, tuttavia, allegato e provato a sostegno della presunta insussistenza del vincolo della subordinazione.
Va, infatti, rilevato che a norma dell'art. 230 bis c.p.c. rientra nel concetto di impresa familiare il solo lavoro svolto gratuitamente dai familiari conviventi che, a fronte del loro impegno, hanno diritto ad essere mantenuti dal titolare e a partecipare agli utili dell'azienda; tale lettura è, infatti, coerente
7 con un'interpretazione teleologica della disposizione - introdotta dalla riforma del diritto di famiglia con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali (art. 89 l. 151/1975) - che, come si evince dall'incipit dello stesso art. 230-bis c.c. (“salvo sia configurabile un diverso rapporto”), prefigura l'istituto dell'impresa familiare come autonomo, di carattere speciale (ma non eccezionale)
e di natura residuale rispetto ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile (cfr. Cass.
S.U. n. 23676/2014).
Ne consegue che laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia provveduto a regolarizzare le posizioni lavorative dei propri familiari iscrivendoli a libro paga della propria azienda e versando la relativa contribuzione all' , l'onere probatorio della simulazione del rapporto di CP_1
lavoro subordinato è tutto a carico dell'ente previdenziale;
“come nell'ipotesi inversa (e più frequente) in cui l'accertamento ispettivo è volto a smascherare rapporti formalizzati come autonomi per far emergere la subordinazione, anche in questo caso, in applicazione delle medesime regole di cui all'art. 2697 c.c., spetta all in quanto creditore della pretesa contributiva, l'onere di dimostrare CP_1
che i lavoratori non debbano essere inquadrati come dipendenti, ma come coadiutori di impresa familiare” (v. in termini Corte d'Appello di Genova n. 45/2018 e, in senso conforme, Corte d'Appello di Bari n. 2022/2023 e n. 1696/2022).
Va, peraltro, precisato che entrambi i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno riferito di aver prestato attività lavorativa nell'anzidetto periodo insieme ai figli e alla moglie del titolare dell'azienda agricola e che tutti erano sottoposti al potere direttivo di quest'ultimo.
Ne deriva che quantomeno per le giornate non disconosciute dagli ispettori, l'opposto verbale va dichiarato illegittimo, con conseguente insussistenza del relativo debito contributivo dell'azienda.
6.- L' ha, inoltre, notificato al altro verbale di accertamento e notificazione, n. CP_1 Pt_2
4800000638613 del 6 aprile 2016, relativo all'anno 2015, con il quale, sulla base dei medesimi accertamenti ispettivi iniziati in data 26 novembre 2015, ha totalmente annullato i rapporti di lavoro denunciati con i familiari e ridotto le giornate dichiarate in relazione agli altri lavoratori, calcolando gli ulteriori importi dovuti dall'azienda a titolo di contributi evasi e somme aggiuntive per il 2015, nella somma di 82.848 euro.
La legittimità di tale atto è stata contestata dall'istante, il quale ha eccepito la violazione da parte dell' dell'obbligo di unicità del verbale, ex art. 13, comma 4, d.lgs. n. 124/2004, nonché, in CP_2
ogni caso, la totale carenza dei presupposti per l'annullamento delle giornate dichiarate, non avendo i verbalizzanti analizzato alcuna fattura relativa all'anno 2015, né raccolto dichiarazioni dai lavoratori per il medesimo periodo (essendo stati questi espressamente interrogati in relazione ai soli anni dal
2011 al 2014); ha poi precisato che tra i fondi per i quali gli ispettori hanno calcolato il fabbisogno annuale di manodopera, sarebbero riportati terreni in realtà non oggetto di lavorazione nel 2015, quale quello di proprietà di ed eredi. Persona_5
8 Tali doglianze sono fondate.
Dall'esame del predetto verbale risulta, infatti: - che alcun riferimento alla proroga dell'accertamento anche per il periodo successivo al dicembre 2014 è contenuto nel verbale n.
4800000622535; - che tale ultimo verbale non è neppure richiamato nel successivo n. 4800000638613, il quale fa riferimento unicamente ad altro presunto accertamento già effettuato nei confronti della medesima azienda e relativo al periodo fino al 31 dicembre 2010; - che nel verbale n. 4800000638613 non si fa cenno all'acquisizione da parte degli ispettori di ulteriore documentazione in data successiva al 31 dicembre 2014; - che, in ogni caso, al fine di determinare le superfici colturali condotte dall'azienda nel 2015 gli ispettori hanno preso a riferimento i contratti di vendita del prodotto sulla pianta conclusi dal con , e Pt_2 Persona_7 Persona_6 Parte_4
nel luglio 2014 (peraltro già posti alla base del medesimo accertamento relativo all'anno
[...]
precedente) e non già quelli conclusi con la sola e la rispettivamente il 16 e il 27 Per_7 Parte_4
giugno 2015, in atti;
- che, diversamente dal primo accertamento, neppure sono state visionate dagli ispettori le fatture di acquisto e di vendita relative all'anno 2015.
In definitiva, dall'analisi dell'anzidetto verbale - e senza che ciò determini un'illegittima inversione dell'onere probatorio - è emerso che i dati sui quali è stato effettuato l'accertamento non rispondono a quelli effettivamente sussistenti nell'anno di riferimento, sicché esso va dichiarato illegittimo, con conseguente insussistenza del relativo debito contributivo dell'azienda.
7.- Va, invece, accolta l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dall' in CP_2
relazione alla domanda promossa dal ricorrente di ricostituzione delle posizioni assicurative per tutti i lavoratori i cui rapporti sono stati parzialmente o totalmente disconosciuti.
Si rammenta, infatti, a norma dell'art. 22, comma 1, d.L. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, nel caso di totale o parziale cancellazione dei lavoratori dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli a tempo determinato, è onere del lavoratore che ne abbia interesse proporre, nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, azione giudiziaria avverso il provvedimento di disconoscimento, gravando su di lui l'onere di dimostrare in modo rigoroso l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto soggettivo invocato (v. Cass. n. 21514/2017, n. 2739/2016, n. 13877/2012); è, invece, esclusivo interesse del datore di lavoro, tramite azione di accertamento negativo del credito vantato dall'ente previdenziale, quello di impedire l'avvio dell'esecuzione nei suoi confronti.
8.- Da ultimo, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante solo genericamente formulata dal nelle conclusioni all'atto introduttivo e rimasta del tutto priva Pt_2
di ogni allegazione e prova.
9.- L'esito della lite giustifica la compensazione per 2/3 delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto
9 conto della natura e del valore, in 6.320 euro, di cui 15 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità del verbale di accertamento e notificazione n. 4800000622535 CP_1
limitatamente all'annullamento delle giornate lavorative denunciate dall'azienda Parte_2
in relazione ai figli e e alla moglie nel Per_1 Per_2 Persona_3 Persona_4
periodo 2011-2014 e, per l'effetto, non dovute dal ricorrente le somme ivi richieste a tale titolo;
2) dichiara, altresì, l'illegittimità del verbale di accertamento e notificazione n. CP_1
4800000638613 e conseguentemente non dovute le somme ivi richieste;
3) condanna l' a rimborsare al ricorrente 1/3 delle spese processuali, liquidato in 6.320 CP_1
euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 14.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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