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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 602/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 11 novembre
2025 e promossa da:
– CF - nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DEL GIUDICE MERILISA – CF C.F._2
- PEC - che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Email_1
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LARUSSA ANTONIO – CF - C.F._4
PEC - che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Email_2
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11 novembre 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 29 maggio 2025, la sig.ra esponeva: di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in DA ed in data 18/08/2012 (atto n. 12, Controparte_1 parte II, Serie A, anno 2012) e che dalla predetta unione nascevano tre figlie: in data 19/11/2013, Per_1 Per_2 Per_ in data 08/02/2017, e , in data 20/02/2019; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa delle gravi e reiterate condotte poste dal sig. che, quest'ultimo, a decorrere da CP_1 marzo 2024, abbandonava la casa coniugale senza preavviso e senza farvi più ritorno;
che, la ricorrente si occupa, in via esclusiva, delle minori, stante la totale indisponibilità da parte del padre;
che, il sig. CP_1
1 per sua scelta, vede le figlie solo sporadicamente;
che, a nulla sono valsi i tentativi di giungere ad una definizione bonaria della vicenda;
che, i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti (vedi il ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale: “In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: - dichiarare sin d'ora l'affido esclusivo della prole in capo alla sig.ra
per le ragioni di difficoltà di comunicazione serena e pacifica con l'altro genitore, come Parte_1 provato in atti;
- ordinare al sig. di modificare, intestando a suo nome, la proprietà Controparte_1 dell'autoveicolo in uso ROSSA targata FG581TZ e relativa assicurazione, attualmente di titolarità CP_2 della sig.ra ; - disporre l'intestazione e la corresponsione dell'Assegno Unico al 100% al Parte_1 genitore collocatario, sig.ra o, in subordine, al 50%; - disporre il mantenimento della prole, Parte_1 da parte del sig. con una somma pari ad euro 250,00 a figlia o pari a quella considerata da Codesto CP_1
Ill.mo Giudicante di giustizia;
- ordinare che il sig. modifichi la propria residenza rispetto a Controparte_1 quella familiare dove tutt'oggi risulta.
In via principale:
1. confermare i provvedimenti indifferibili richiesti e/o disporli con ordinanza ex art. 473 bis
22 c.p.c. in via temporanea ed urgente;
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. disporre che la sig.ra eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, Parte_1 assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
5. stabilire che, ai fini anagrafici e come collocamento principale, le minori saranno iscritte presso il domicilio in cui ha sede
l'abitazione familiare e residenza della sig.ra , eletto in DA (CZ), vico VI Garibaldi, 6; 6. Parte_1
Stabilire che il genitore non affidatario potrà vedere le figlie compatibilmente con gli impegni scolastici di queste e con preavviso minimo di 2 gg, nonché un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola del venerdì, e sino alle ore 20:00 della domenica;
20 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
7. stabilire che, a decorrere dalla presente domanda, per il mantenimento ordinario delle figlie, e in ragione delle circostanze menzionate, il sig. CP_1
corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di complessivi euro 750,00, o - in subordine - pari
[...]
a quella considerata da Codesto Ill.mo Giudicante di giustizia - anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
8. stabilire che alla sig.ra
[...]
, in quanto genitore collocatario, spetta la percezione del 100% dell'importo dell'Assegno Unico e Pt_1
Universale per figli a carico;
9. stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, così determinate: Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e
2 comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, tasse università pubblica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
10. Stabilire che la casa coniugale, di titolarità della sig.ra , madre della Controparte_3 sig.ra , sita in DA, via (CZ), vico VI Garibaldi, 6, resti alla sig.ra presso la quale Parte_1 Pt_1
è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore, già allontanatosi dal Marzo 2024, provveda a modificare la propria residenza entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
11. Stabilire che, in caso di necessità, le persone delegate per il ritiro da scuola e/o attività extra scolastiche delle figlie , Per_1
e saranno, oltre al sig. - nei limiti di cui sopra- ed alla sig.ra , Per_2 Persona_4 CP_1 Parte_1 solo ed esclusivamente la sig.ra C.F, , madre della sig.ra Controparte_3 C.F._5
e la sig.ra , C.F. , cugina della sig.ra Parte_1 Controparte_4 C.F._6
. 12. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge” Parte_1
(vedi il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig. , il quale – pur associandosi alla richiesta Controparte_1 di pronuncia della separazione personale dei coniugi - chiedeva all'intestato Tribunale di “rigettare la richiesta di affido condiviso e di addebito della separazione;
Disporre che il versi a titolo di Controparte_1 mantenimento la somma di € 800,00 derivante esclusivamente dalla percezione dell'assegno unico di mantenimento che il girerà interamente alla;
Disporre il diritto di visita delle figlie minori CP_1 Pt_1 secondo le modalità più opportune in considerazione della natura di turnista del (vedi la comparsa CP_1 costitutiva;
in atti).
Specificatamente, contestava tutto quanto ex adverso dedotto da controparte circa il suo rapporto con le figlie
3 e sulla fine del rapporto matrimoniale, asseritamente disgregato precedentemente al mese di marzo 2024.
All'udienza del 21 ottobre 2025, dopo un precedente rinvio interlocutorio, erano presenti entrambe le parti personalmente, unitamente ai rispettivi difensori precedentemente costituiti.
Introdotte le parti, esse si riportavano ciascuna rispettivamente ai propri scritti difensivi e insistevano nelle richieste ivi formulate.
A questo punto, il Presidente – in qualità di giudice istruttore della controversia precedentemente nominato – si riservava di decidere.
Con ordinanza del 22 ottobre 2025, lo stesso Presidente - a scioglimento della riserva precedentemente assunta
- rilevata l'impossibilità per le parti medesime di volersi riconciliare ed esaminati gli atti e i documenti di causa, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 novembre 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare.
All'udienza predetta, il Presidente – in qualità - viste le note conclusive di trattazione scritta separatamente depositate in cancelleria in data 3 e 10 novembre 2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
2. Quanto alla richiesta di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, si rammenti che, come è noto, nel giudizio di separazione, il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge è gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza.
È - invece - onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
Nel caso di specie, la ricorrente ha solo genericamente dedotto che il resistente aveva lasciato la casa coniugale in marzo 2025, ma non ha specificatamente dimostrato che il rapporto coniugale – prima di tale data – era ancora saldo. Il sig. – infatti - ha dedotto che, già tempo prima, i rapporti tra i coniugi si erano CP_1 incrinati, tanto da rivolgersi insieme ad una terapista di coppia, circostanza questa che - seppur non puntualmente dimostrata - non è stata contestata da controparte.
Segue, pertanto, il rigetto della richiesta di addebito avanzata dalla sig.ra . Pt_1 Per_ 3. La presente pronuncia concerne – inoltre - l'affidamento delle figlie minori e , oltre la Per_1 Per_2 regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figlie minori edil mantenimento delle stesse, nonché l'attribuzione dell'assegno unico mensile.
4 Per quanto concerne il regime di affidamento delle figlie minori giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento. Per_ Detto questo, in merito all'affidamento di e non essendo emersi nel corso del giudizio Per_1 Per_2 profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento delle figlie minori ad uno di essi in via esclusiva (il resistente si è reso disponibile a partecipare attivamente alla vita delle figlie), può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
ciò che è emerso è una forte conflittualità tra i genitori tale da indurre questo Collegio, in un'ottica di esortazione, a rammentare loro che l'art. 473-bis 39 c.p.c. statuisce: «In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Nei casi di cui al primo comma, il giudice può Controparte_5 inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche
d'ufficio, del minore».
In ogni caso, la collocazione abitativa delle minori sarà sempre presso il domicilio materno, avendo le stesse vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in virtù del mancato contrasto tra le parti e anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura delle figlie.
4. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlie, occorre evidenziare che il resistente non ha avanzato alcuna richiesta particolare in merito (se non quella di considerare la natura 'turnista' del suo lavoro), non contestando specificatamente le richieste avanzate dalla ricorrente, che pertanto possono trovare accoglimento
– con qualche integrazione - anche perché correttamente formulate nell'interesse delle figlie minori e nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici.
5 Per_ Pertanto, il padre potrà incontrare le figlie minori e salvo differente accordo fra le parti e Per_2 Per_1 compatibilmente alle esigenze delle minori: due volte a settimana, con preavviso alla madre due giorni prima, compatibilmente ai suoi turni di lavoro e agli impegni delle minori, un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola del venerdì, e sino alle ore 20:00 della domenica;
20 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio;
alternativamente le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figlia sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse, tenuto conto, comunque, delle esigenze personali delle minori e dei loro preminenti interessi.
5. Con riguardo - poi - alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per le figlie minori.
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, - tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle parti, nonché della dichiarazione rese da entrambe le parti all'udienza del 21 ottobre 2025, in cui la ricorrente ha dichiarato di percepire circa
1.500,00 euro mensili, mentre il ricorrente – a sua volta – ha dichiarato di percepire circa 1.800,00 mensili più ritenute;
- tenuto conto, altresì, che il sig. a causa dell'allontanamento dalla casa familiare, è stato CP_1 costretto a locare un immobile;
- e tenuto conto, inoltre, della considerevole somma percepita a titolo di assegno unico mensile dalla ricorrente pari ad € 800,00, appare equo determinare in € 300,00 al mese il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente per il sostentamento delle figlie minori Parte_2 Per_1 Per_ e , con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e con rivalutazione Per_2 annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Inoltre, le spese straordinarie per le figlie minori (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a
6 scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. Pertanto, come sopra anticipato, con riguardo all'assegno unico di cui la ricorrente ne chiede l'attribuzione, la Suprema Corte, recentemente, ha stabilito il principio secondo cui deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore - Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672.
Ciò detto, nel caso in esame, tenuto conto che tutte e tre le figlie sono collocate presso il domicilio materno, stante anche la mancata contestazione sul punto del resistente, l'assegno unico universale mensile deve essere
7 attribuito alla sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
7. Può essere invece recepita la richiesta avanzata da entrambe le parti di esonero reciproco dal mantenimento personale, essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri.
8. Quanto alle ulteriori richieste della sig.ra di: “10. Stabilire che la casa coniugale, di titolarità della Pt_1 sig.ra , madre della sig.ra , sita in DA, via (CZ), vico VI Garibaldi, Controparte_3 Parte_1
6, resti alla sig.ra presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
disporre che l'altro Pt_1 genitore, già allontanatosi dal Marzo 2024, provveda a modificare la propria residenza entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
11. Stabilire che, in caso di necessità, le persone delegate per il ritiro da scuola
e/o attività extra scolastiche delle figlie , e saranno, oltre al sig. -nei Per_1 Per_2 Persona_4 CP_1 limiti di cui sopra- ed alla sig.ra , solo ed esclusivamente la sig.ra , Parte_1 Controparte_3
C.F, , madre della sig.ra e la sig.ra , C.F. C.F._5 Parte_1 Controparte_4
, cugina della sig.ra ”, la prima (punto10) può essere recepita per C.F._6 Parte_1 mancata contestazione di controparte, mentre la seconda (punto11), seppur – ancora una volta – non contestata
- va rigettata tenendo conto prioritariamente delle interesse delle figlie;
in particolare, ritiene il Collegio si tratti di una condizione troppo preclusiva che mira a sostenere l'esclusività dei rapporti tra le figlie e gli ascendenti e parenti di un solo ramo genitoriale.
Per tali motivi, la richiesta di cui al punto 11) del ricorso introduttivo deve essere rigettata.
9. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF - e Parte_1 C.F._1
– CF – (matrimonio concordatario celebrato in DA, Controparte_1 C.F._3 in data 18/08/2012, atto n. 12, parte II, serie A, anno 2012, Comune di DA;
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di DA per l'annotazione;
3) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per
4) AFFIDA le figlie minori , e ad entrambi i genitori, collocandole presso il domicilio Per_1 Per_2 materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figlie come in parte motiva;
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di € 300,00 (trecento,00), quale contributo al mantenimento delle figlie minori, entro il giorno
10 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
6) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, Per_ necessarie per le figlie e Per_1 Per_2
8 7) DISPONE che l'assegno unico universale venga percepito nella misura del 100% da
[...]
, quale genitore collocatario;
Pt_1
8) ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra ; Pt_1
9) DISPONE che nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi;
10) RIGETTA l'ulteriore richiesta della ricorrente di cui al punto 11) del ricorso;
11) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 11/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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