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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1101/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Ratti Presidente relatore
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1101/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. A. CARDOSI, P. Parte_1
KURECSKA e D. SCHELLINO DAVIDE;
parte appellante
contro
rappresentata e difesa dall'avv. C. PIOZZO DI ROSIGNANO;
Controparte_1
parte appellata
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
parte appellata contumace
Conclusioni delle parti pagina 1 di 14 Parte appellante
“Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, in via principale nel merito, RIFORMARE integralmente la sentenza appellata numero
639/2022 del Tribunale di Torino, Sez.I, del 14.02.2022, pubblicata contestualmente e non notificata e per l'effetto DICHIARARE il diritto della conchiudente concessionaria a pretendere il pagamento del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione alle fattispecie di occupazione dedotte in giudizio, e quindi CONFERMARE la validità, l'efficacia, la ritualità e la fondatezza degli avvisi di accertamento opposti dalla società odierna appellata nel primo CP_3 grado di giudizio, e quindi RESPINGERE l'avversaria opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere alla conchiudente a titolo di la complessiva somma di € 205.168,00, oltre CP_3 interessi legali dalla data di notifica dell'avviso di accertamento opposto fino all'effettivo pagamento;
in ogni caso CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, alla refusione in favore dell'odierna conchiudente, delle spese e del compenso dovuto ai difensori, maggiorati di contributo per spese generali 15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M.
55/2014, nonché di C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% per entrambi i gradi di giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Parte appellata A.T.I.V.A
“Voglia la Corte Ecc.ma
IN PRINCIPALITÀ
Respingere l'appello avversario confermando per quanto di ragione la sentenza impugnata, anche eventualmente, previo esame delle questioni ritenute assorbite, con diversa motivazione;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
Riformare la sentenza impugnata in punto spese dichiarando tenuta e condannando al Pt_1 pagamento delle spese di giudizio di primo grado e quelle di CTU;
IN SUBORDINE E CP_4 nel denegato caso di ritenuta sussistenza di un credito del a fini C.O.S.A.P. Controparte_2 rideterminare al ribasso il canone concessorio preteso nell'avviso di liquidazione considerando le minori aree occupate rispetto a quelle accertate e le limitazioni di uso e sfruttamento cui le stesse risultano gravate a causa e per l'effetto della costruzione autostradale.
IN OGNI CASO dichiarare tenuti e condannare la Concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione
C.O.S.A.P. del e il in solido, o ciascuno per quanto Controparte_2 Parte_1 Controparte_2 di ragione, al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa, anche del presente grado di giudizio”
pagina 2 di 14 Materia del contendere
1.Con atto di citazione in data 14.01.2019, “ (d'ora Parte_2 in poi conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino il in CP_1 Controparte_2 persona del Sindaco pro tempore, e la “ (d'ora in poi in Parte_1 Parte_1 qualità di concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche ( ) in nome e per conto del CP_3 Controparte_2
Con il predetto atto di citazione, proponeva opposizione avverso gli avvisi di Controparte_1 liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P n. 51/2013, notificato in data 16.11.2018, e n.
54/2013, notificato in data 4.01.2019, entrambi riferiti all'annualità 2013 e rispettivamente recanti il complessivo importo di euro 185.019,00, di cui euro 78.211,60 per canone, euro
101.675,08 per sanzioni (di cui euro 78.211,60 per omessa denuncia ed euro 23.463,48 per omesso pagamento), euro 5.121,06 per interessi moratori ed euro 11,00 per spese di notifica ed il complessivo importo di euro 20.849,00, di cui euro 8.512,00 per canone, euro 11.065,60 per sanzioni (di cui euro 8.512,00 per omessa denuncia ed euro 2.553,60 per omesso pagamento), euro 560,69 per interessi moratori ed euro 11,00 per spese di notifica. Parte attrice chiedeva al
Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità, la prescrizione e l'infondatezza della domanda avanzata dal e di dichiarare nulli, annullare o dichiarare inefficaci gli avvisi di cui Controparte_2 sopra in quanto nulla era dovuto dalla stessa al Controparte_2
In data 22.11.2022 si costituiva in giudizio contestando le allegazioni e le domande di Parte_1 controparte e chiedendo al Tribunale di confermare la legittimità e la fondatezza dell'accertamento impugnato e di condannare al pagamento delle somme predette. Controparte_1
Il non essendosi costituito, veniva dichiarato contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante CTU per accertare metratura, titolarità e assoggettamento a vincoli e limitazioni delle aree interessate. All'esito del giudizio, il Tribunale di Torino, con la sentenza 639/2022, emessa e pubblicata il 14.02.2022 e non notificata, rigettava le deduzioni istruttorie riproposte dalla parte convenuta accertava e dichiarava che la pretesa del Parte_1
(e con esso della sua concessionaria di assoggettare a le Controparte_2 Parte_1 CP_3 aree sottostanti l'impronta autostradale occupate da a seguito della realizzazione della CP_1 tangenziale torinese era illegittima ed infondata e che nulla era dovuto dalla predetta società per canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche per l'anno 2013; per l'effetto, il Tribunale di Torino annullava e dichiarava privi di effetti gli avvisi di liquidazione nn. 51 e 54 del 2013. Le spese del giudizio venivano compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c e le spese di CTU venivano poste a carico delle parti in egual misura.
1.1.Con la predetta sentenza, il Tribunale osservava quanto segue:
pagina 3 di 14 ●l'istanza, riproposta nelle conclusioni definitive da parte convenuta, di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6°comma, n. 2), c.p.c., andava rigettata in quanto queste ultime risultavano inammissibili e/o irrilevanti.
●le opere, oggetto della richiesta del canone C.O.S.A.P., erano state tutte realizzate previa dichiarazione della loro pubblica utilità e quindi a servizio pubblico, come dimostrato dai decreti ministeriali di approvazione dei progetti.
●l'eccezione di prescrizione proposta da parte attrice era fondata in quanto il canone C.O.S.A.P. costituiva il corrispettivo per l'occupazione di spazi pubblici concessi al privato per un determinato periodo di tempo e andava pagato contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzativo atteso che rivestiva natura patrimoniale e non tributaria. Per tale ragione, come affermato dal prevalente orientamento della Suprema Corte, si trattava di una prestazione periodica assimilabile al canone locativo e soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.;
●nel caso di specie non potevano comunque ravvisarsi i presupposti applicativi del canone
C.O.S.A.P. in quanto le interferenze dei sovrapposti autostradali con le strade non risultavano appartenere al demanio o al patrimonio indisponibile del come richiesto dall'art. 63 del CP_2
d.lgs. n. 446/1997 ai fini della legittimità dell'imposizione pecuniaria.
2.Avverso detta sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cardosi, dall'Avv. Paolo Kurecska e dall'Avv. Pt_1
Davide Schellino, chiedendo alla Corte l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
3.Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.11.2022, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando contestualmente appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
4.Il non si è costituito neppure in questo grado di giudizio ed è stato dichiarato Controparte_2 contumace.
5. Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta a decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello principale la sentenza di primo grado viene censurata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da In particolare, Controparte_1 Pt_1 prospetta: la violazione dell'articolo 2946 c.c.; la falsa applicazione dell'articolo 2948, n.4), c.c.; la violazione dell'articolo 26, comma 3, del Regolamento Comunale COSAP del Comune di e CP_2 dell'articolo 2935 c.c.; il travisamento dei fatti di causa. pagina 4 di 14 1.1. Sostiene l'appellante:
- il Tribunale ha falsamente applicato l'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto:
• non ha debitamente tenuto conto del principio di autonomia ed indipendenza dei periodi di imposta, sancito dall'art. 3 co. 149 lett. h) Legge Delega n. 662/1996 e attuato dall'art. 63 2° co. D.lgs. n. 446/1997, per cui l'equiparazione delle occupazioni di fatto a quelle regolarmente assentite da un atto di concessione è limitata alla sola esigenza di determinazione dell'indennità dovuta nel caso di occupazione di fatto, sostitutiva del canone che sarebbe altrimenti dovuto;
• il C.O.S.A.P. non è invece assimilabile al canone locativo, in quanto nel rapporto di locazione il pagamento periodico nell'annualità o in periodi più brevi è frutto di un frazionamento di un debito previsto a fronte della messa a disposizione del bene, che in linea generale viene accordata per periodi superiori all'anno; al contrario, il e la ai sensi CP_3 CP_5 dell'art. 44 D.lgs. n. 506/1997, sono dovuti per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
• nel caso di specie, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, il periodo per il quale l'obbligazione di pagamento del canone è sorta è limitato al solo anno 2013, senza che l'eventuale obbligo di corrispondere analoghe indennità per diversi periodi di imposta valga a pregiudicare l'autonomia del singolo periodo di debenza, e quindi della singola indennità dovuta, in virtù del principio di autonomia ed indipendenza dei periodi impositivi;
• assimilando erroneamente il C.O.S.A.P. (e quindi l'indennità prevista per il caso di occupazione di fatto) al canone locativo, il Giudice di Prime Cure ha falsamente applicato l'art. 2948 n. 4 c.c. in un caso in cui, peraltro, l'occupazione era del tutto sprovvista di atto concessorio, a differenza dei precedenti della Suprema Corte che pure il Tribunale, con ampio rinvio per relationem, ha posto a fondamento della decisione;
- il Tribunale ha erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione, così violando l'art. 2935
c.c. e l'art. 26, 3° co., del Regolamento C.O.S.A.P. del atteso che: Controparte_2
• il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere risale non al primo giorno di occupazione di fatto, cioè all'1.01.2013 come sostenuto dal Tribunale, ma al primo giorno dell'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere richiesta - e rilasciata - la concessione dell'Ente Locale, cioè all'1.01.2019;
• infatti, ai sensi dell'art. 36 2° co. del Regolamento C.O.S.A.P. del “il pagamento del CP_2 canone dovuto per l'intero anno solare va effettuato entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio”: ciò sta a significare che in caso di occupazione titolata il dies a quo decorre dal trentunesimo giorno successivo al rilascio dell'atto concessorio mentre, in caso di occupazione di fatto, mancando proprio l'atto pagina 5 di 14 concessorio, il credito è esigibile dall'ultimo giorno dell'anno in cui l'occupazione si è verificata o dal primo giorno dell'anno successivo: in questo caso l'1.01.2014;
• l'avviso di accertamento N. 51/2013 era stato notificato il 16.11.2018 per cui, tenuto conto che la prescrizione sarebbe maturata solo al 31.12.2018 (o all'1.01.2019), il diritto di credito azionato da era ancora esigile;
Parte_1
• L'avviso di accertamento n. 54/2013 risultava notificato solo in data 04.01.2019 (giacché si potrebbe erroneamente ritenere prescritto il diritto di credito), ma, come da atti depositati in primo grado, si poteva evincere la tempestiva e rituale spedizione dell'avviso da parte dell'appellante in data 28.12.2018, risultando pertanto in tempo affinché si possano riconoscere prodotti gli effetti del termine tra notificante e notificato come da insegnamento della Corte
Costituzionale.
1.2. Replica A.T.I.V.A:
- quanto all'inapplicabilità del termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 cc.:
• ciò che rileva ai fini dell'applicazione della prescrizione quinquennale o ordinaria non è il fatto che a ciascun periodo d'imposta corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, bensì il fatto che il presupposto applicativo dell'imposta (o del canone) sia costituito da un insieme di fatti che si prolungano nel tempo e che, dunque, danno luogo a una prestazione continuativa, suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo;
• la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore mediante la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre;
- quanto all'erronea individuazione del dies a quo:
• in considerazione della natura privatistica del COSAP e dell'assenza della concessione, il relativo termine di prescrizione non può che decorrere dal momento in cui l'ente locale avrebbe potuto far valere la propria pretesa creditoria, da individuarsi nel primo momento in cui, nell'anno di riferimento, si è verificato il presupposto giustificativo dell'imposizione, cioè l'occupazione del suolo: in specie il 1.01.2013;
pagina 6 di 14 • anche l'indennità per l'occupazione che viene in rilievo nella specie ha causa debendi continuativa, essendo sinallagmaticamente dovuta (sussistendone i presupposti) sino alla restituzione al Comune dell'area, ed è da pagarsi periodicamente ad anno;
• contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è rilevante per l'individuazione del dies
a quo il fatto che l'art. 26 del Regolamento C.O.S.A.P. del Comune di preveda un termine CP_2 di 30 giorni (o al più di un anno) dal rilascio del titolo concessorio per il pagamento del canone;
ciò in quanto, l'art. 26 disciplina il pagamento del canone per occupazione titolata, cioè fondata su un atto concessorio dell'Ente Locale;
ma poiché nel caso di specie tale atto è assente, e non
è posta disciplina alcuna dal Regolamento nel caso di occupazione per titolo concessorio diverso da quello dell'Ente Locale, si dovrebbe avere riguardo, al più, all'art. 18 dello stesso
Regolamento, concernente le occupazioni abusive, in base al quale è abusiva qualunque occupazione posta in essere in assenza di (o in difformità da) un atto concessorio dell'Ente
Locale nel cui demanio rientra l'area occupata;
allora, trattandosi di occupazione abusiva, troverebbe applicazione l'art. 2947 e - quindi - comunque il diritto al C.O.S.A.P. si sarebbe prescritto nel termine di 5 anni.
1.3 Il motivo è infondato.
1.3.1. Ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive in 10 anni qualsiasi diritto per cui non sia previsto un diverso termine;
in base all'art. 2948 n. 4 c.c. il diverso termine è espressamente determinato in 5 anni per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. La costante giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che l'espressione da ultimo citata si riferisca alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto
l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre (Cass. n. 9295/1993; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 23670/2006; Cass. n. 19487/2011; Cass. n. 17197/2012; Cass. n.
22276/2016); altre sentenze riprendono il concetto di unicità del titolo, affermando che è applicabile la prescrizione quinquennale nel caso di prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa petendi” di tipo continuativo (Cass. n. 6209/1999; n.
1442/2015).
In altri termini, è proprio la presenza dell'elemento della comune fonte da un unico rapporto giuridico a far sì che l'obbligazione, da adempiere periodicamente a scadenza annuale o infrannuale, sia assoggettata al termine di prescrizione quinquennale.
Nell'ambito dei tributi, questa distinzione ha portato, ad esempio, ad escludere la prescrizione quinquennale per i crediti a titolo di IVA (Cass. n. 22977/2010; Cass. n. 18110/2004; Cass. n.
2941/2007) e ad ammetterla invece per il prezzo di somministrazione di elettricità o di acqua pagina 7 di 14 potabile da parte del Comune o dell'ente preposto (Cass. n. 6209/1999; Cass. n. 1412/2015;
Cass. n. 4283/2010). Infatti, i crediti IVA sono pagati a scadenza annuale, come lo è il prezzo per l'erogazione di acqua potabile;
tuttavia, mentre per i primi ad ogni annualità corrisponde una rinegoziazione del rapporto giuridico sottostante mediante una nuova ed autonoma verifica sulla sussistenza dei presupposti impositivi, nel caso del secondo (prezzo per l'erogazione di acqua potabile) le variazioni del quantum debeatur sono legate a valutazioni di politica economica e fiscale dell'ente locale indipendenti dalla volontà del privato, oltre che all'entità del consumo dell'utente, e non - invece - ad un nuovo accertamento sulla sussistenza del presupposto impositivo, che si presume fino al sopraggiungere di mutamenti obiettivi della situazione di fatto.
1.3.2. Nel caso di specie, vertendosi in tema di entrata paracommutativa dell'Ente Locale, occorre accertare se ad ogni nuovo periodo contributivo/impositivo a cui si riferisce ciascun pagamento corrisponda un nuovo ed autonomo rapporto giuridico fra l'Amministrazione e il cittadino, ovvero se il rapporto sia il medesimo, ma ripetuto nel tempo.
Ora, ha iniziato la sua occupazione di suolo pubblico nel corso degli anni Settanta, in CP_1 esecuzione della concessione dello Stato per la realizzazione e la gestione del sistema autostradale e tangenziale di Torino. Pacificamente, il non ha mai rilasciato alcun atto Controparte_2 concessorio per i tratti di strada (e in generale, di spazio pubblico) di sua competenza su cui interferisce il tratto tangenziale. Tuttavia, per quanto non regolata tramite concessione,
l'occupazione di suolo pubblico in esame non può in alcun modo considerarsi abusiva, traendo origine e giustificazione nella concessione a suo tempo stipulata da con lo Stato e più CP_1 volte modifica e novata, da ultimo con la Convenzione unica Anas S.p.A.-Ativa S.p.A. del
7.11.2007. Trattasi quindi di una fattispecie peculiare di occupazione di suolo pubblico comunale, in via di fatto, che non rientra né nell'occupazione disciplinata da atto concessorio né nell'occupazione abusiva.
La circostanza che la costruzione dell'autostrada, da cui deriva l'imposizione del COSAP, risponda a fini di pubblica utilità consente di ritenerla senz'altro assimilabile all'occupazione regolata piuttosto che a quella abusiva;
inoltre, in ragione dell'inamovibilità del manufatto realizzato, non è revocabile in dubbio che si tratti di occupazione permanente.
Ora, la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per concessione, ai sensi dell'art. 63 D.lgs.
15.12.1997 n. 446, è contenuta nel regolamento adottato dall'Ente Locale, che è dotato di un ampio grado di autonomia nel delineare i presupposti, i limiti e le condizioni del rapporto concessorio nonché, per quanto qui rileva, della sottostante obbligazione di pagamento del canone
(COSAP), come si evince dal fatto che è proprio il predetto regolamento a disciplinare le procedure di rilascio, rinnovo e revoca della concessione, le aree di spazio pubblico concedibili e le modalità di determinazione del canone, sulla base di una serie di criteri di riferimento, tra cui: a)
pagina 8 di 14 dimensione e valore economico della superficie occupata;
b) entità del sacrificio imposto alla collettività per l'impossibilità di godimento generalizzato dell'area sottoposta ad occupazione.
L'art. 3 del Regolamento COSAP del Comune di opera una distinzione fra le occupazioni CP_2 temporanee e quelle permanenti: “
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno
l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno.
3.Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per
l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. In tal caso il Canone verrà comunque conteggiato con riferimento alla relativa tariffa per le occupazioni temporanee”
Dunque, con l'atto di concessione il Comune può consentire svariate tipologie di occupazione: temporanee o permanenti;
pluriannuali, annuali o infrannuali.
Il COSAP è dovuto per ogni ipotesi di occupazione e, sempre in base al regolamento comunale, il pagamento avviene in linea di massima in un'unica tranche (art. 26 del Regolamento COSAP del
Comune di , salvo sia prevista la rateizzazione (art. 26 7° co.). CP_2
In base alle considerazioni di carattere generale svolte in precedenza, la stessa obbligazione di pagamento del COSAP potrà essere qualificata come periodica o unitaria e, quindi, soggetta a prescrizione – rispettivamente - quinquennale ovvero decennale, in base alla fattispecie concreta che viene in considerazione: ad esempio, a fronte di un'occupazione di durata triennale, regolata da tre distinti atti concessori adottati e rilasciati di anno in anno, si avranno tre distinte obbligazioni di pagamento del canone, aventi fonte in tre distinti ed autonomi rapporti: quindi, tre obbligazioni unitarie soggette a termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; al contrario, ove l'occupazione sia sempre di durata triennale, ma regolata da un unico atto concessorio, le obbligazioni sono inscindibilmente legate fra loro dal fatto di avere fonte nel medesimo rapporto: quindi, un'unica obbligazione periodica soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c..
Nel caso di occupazione permanente, in cui la situazione obbiettiva che ha giustificato l'adozione dell'atto di concessione si presume uguale a se stessa nel corso del tempo (salvo non intervengano mutamenti fattuali - es. un uso del suolo per scopi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'occupazione - o giuridici - decadenza, revoca o rinuncia - che portino a diverse valutazioni) e fintanto che tali mutamenti non abbiano luogo, il privato occupante sarà tenuto a corrispondere il canone in relazione alle singole annualità, cioè periodicamente in forza di una causa debendi unica.
pagina 9 di 14 1.3.3. L'appellante ha valorizzato talune pronunce della Suprema Corte, anche recenti, che avrebbero affermato l'operare per il diritto al pagamento del COSAP della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., così apparentemente smentendo la tesi del Tribunale (il riferimento è
a Cass. S.U. n.11026/2014; Cass. n. 3710/2019).
In realtà, questa Corte ritiene immune da censure la decisione del Tribunale, che ha operato un raffronto fra le fattispecie oggetto delle cause decise dal Giudice di legittimità e quella devoluta alla sua cognizione, concludendo che le statuizioni contenute nelle pronunce in questione non fossero conferenti al caso di specie, perché riguardanti occupazioni temporalmente circoscritte di suolo pubblico (per fini pubblicitari), regolate da una pluralità di distinti ed autonomi atti concessori.
Ribadendo quanto già esposto in precedenza, la natura periodica ovvero unitaria dell'obbligazione di pagamento del COSAP (come di qualunque obbligazione), e di conseguenza l'operare della prescrizione quinquennale piuttosto che decennale, dipendono dalla struttura concreta del rapporto dedotto in giudizio e tale principio non è stato affatto smentito dalle pronunce citate dall'appellante, che anzi lo confermano: è evidente che nel caso vi siano più distinti atti concessori o autorizzatori, cui fanno seguito distinte occupazioni nel corso degli anni o di un singolo anno, il ripetuto pagamento del canone consegue a tanti rapporti – e, quindi, tante cause e tante obbligazioni di pagamento - quante sono le singole occupazioni, avendo queste giustificazione in autonomi atti amministrativi;
non vertendosi in tema di obbligazioni periodiche o di durata, logicamente la Suprema Corte ha riconosciuto l'operare della prescrizione ordinaria decennale.
1.3.4. In un caso come quello oggetto di causa, invece, l'obbligazione di pagamento del COSAP non può che essere adempiuta di volta in volta in ragione di ciascuna annualità, senza che questo implichi che da un periodo impositivo all'altro il rapporto venga rinegoziato, novato ovvero fatto oggetto di nuova verifica sulla sussistenza del presupposto impositivo, che – invece - proprio per la natura permanente dell'occupazione continua a rimanere tale sino al mutamento della situazione di fatto.
La Corte ritiene quindi che, proprio alla luce delle caratteristiche concrete del rapporto oggetto di causa, si sia senz'altro in presenza di un'obbligazione periodica e che il diritto alla percezione della relativa prestazione sia assoggettato alla prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948
n. 4 c.c.
1.3.5. Una volta ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale, il diritto del CP_2 al pagamento del COSAP per l'anno 2013 è prescritto.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha individuato il dies a quo della prescrizione nel primo giorno di occupazione del suolo per l'anno 2013, quindi all'1.01.2013, sostenendo che - al contrario - il momento di decorrenza andrebbe individuato nell'ultimo giorno pagina 10 di 14 dell'anno, poiché quello sarebbe il termine previsto dal Regolamento (art. 26 3° co.) per il pagamento del COSAP in caso di occupazione abusiva, solo da quel momento il diritto alla percezione del canone diventando esigibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c..
È condivisibile la doglianza degli appellanti, laddove sostengono che il Tribunale ha erroneamente individuato il primo giorno dell'anno 2013 come momento di decorrenza del diritto al pagamento del canone relativo a tale anno: l'assunto del giudice di prime cure non è condivisibile perché sprovvisto di riferimenti normativi, sia di rango primario che secondario, e altresì perché riconduce al medesimo momento temporale sia l'insorgenza del diritto che la sua intervenuta esigibilità.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione di un diritto decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere e, nel caso del diritto al pagamento del COSAP, nessun dato normativo consente di ritenere che l'Ente Locale possa legittimamente domandare il pagamento del canone a partire dal primo giorno di occupazione del suolo all'interno dell'anno di riferimento. Né il
Regolamento del Comune di contiene alcuna disposizione in tal senso. CP_2
Al contrario, l'art. 26 3° co. sancisce testualmente che “Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Oppure entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento emesso in base a comunicazione dell'Area competente attestante l'occupazione di fatto. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 marzo dell'anno di riferimento [omissis]”.
1.3.6. Il dies a quo non può individuarsi nell'1.12.2013 ma nemmeno nel 31.12.2013, come invece sostengono gli appellanti, perché a tale conclusione osta la medesima previsione regolamentare di cui all'art. 26, 3° co.
L'applicabilità dell'art. 26 del Regolamento alle occupazioni di fatto ma non abusive, come la presente, si giustifica in via di interpretazione estensiva, in mancanza di altra disposizione regolamentare che disciplini la fattispecie e sussistendo la medesima ratio delle occupazioni disciplinate da concessione: in questo caso, come già sopra spiegato, non vi è un atto concessorio del ma un decreto di pubblica utilità che, comunque, giustifica normativamente CP_2
l'occupazione del suolo pubblico.
Questo premesso, l'art. 26, cit., differenzia i termini per il pagamento a seconda che si faccia riferimento al primo anno di occupazione (art. 26, 3° co., 1° periodo), ovvero agli anni successivi
(art. 26, 3° co., ult. periodo). Nel primo caso, come evidenziato dall'appellante, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno corrente;
nel secondo caso, ossia per gli anni successivi a quelli del rilascio, il termine è al 31 marzo dell'anno di riferimento.
L'art. 26, 3° co., ult. periodo, del Regolamento va interpretato tenendo in considerazione il tipo di fattispecie che disciplina, ovvero un'occupazione regolata da una concessione di durata pluriannuale, in cui, dopo il primo anno, il pagamento del canone dovrebbe avvenire (in termini pagina 11 di 14 fisiologici, spontaneamente), con versamenti annuali del privato (il che, peraltro, conferma che una concessione di tale specie presuppone il permanere delle condizioni di fatto che giustificano la pretesa impositiva, e quindi conforta la conclusione che l'obbligazione sia periodica).
Una volta ritenuta la norma applicabile anche alle occupazioni di fatto, siccome l'occupazione del suolo pubblico non è certo stata posta in essere a partire dall'anno 2013, essendo i lavori di realizzazione della tangenziale iniziati negli anni Settanta, l'annualità per la quale sono stati emessi gli avvisi di accertamento nn. 51/2013 e 54/2013 non può considerarsi come anno di rilascio, ma come annualità successiva, il cui canone sarebbe stato da pagare entro il 31 marzo del 2013, data dalla quale il diritto di credito del è divenuto esigibile. Pertanto, ai sensi CP_2 dell'art. 2935 c.c., è dal 31 marzo 2013 che deve farsi risalire l'inizio di decorrenza della prescrizione quinquennale, che è spirata il 31 marzo 2018.
Ne consegue che al momento della notifica degli avvisi di accertamento nn. 51/2013 e 54/2013 avversato da , la pretesa del era ormai prescritta, ai sensi e per gli effetti degli CP_1 CP_2 artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c.
2. Con il secondo motivo di appello principale viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti applicativi del C.O.S.A.P. In particolare, prospetta la Pt_1 violazione dell'articolo 63, comma 1 e 2, d.lgs. 15.12.1997, n.446, la violazione delle norme di cui al Regolamento comunale COSAP di la violazione degli articoli 822, comma 2 e 824, comma CP_2
1, c.c., la violazione dell'articolo 2, d.lgs. 30.04.1992, n.285 e dell'articolo 22, legge 20.03.1865,
n.2248 e il travisamento dei fatti di causa.
2.1. Il motivo è assorbito.
Con il primo motivo le parti hanno discusso sull'avvenuta estinzione del diritto azionato con l'avviso di accertamento.
L'accertata estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, in base al principio della ragione più liquida, fa venire meno la necessità che la Corte si esprima sulla statuizione del Tribunale sulla questione della sussistenza del presupposto impositivo.
Le prove per testi riproposte da divengono parimenti irrilevanti ai fini del decidere. CP_1
3. Con l'appello incidentale viene censurata la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di primo grado, invece di porle a carico di e del Parte_1
Controparte_2
Sostiene l'appellante incidentale che sono insussistenti i presupposti addotti dal Tribunale – ossia la novità e complessità della questione, l'assenza di uniformità della giurisprudenza e la particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico.
pagina 12 di 14 In realtà, secondo l'impugnante, la questione non sarebbe affatto nuova, come confermato proprio dalla presenza di una giurisprudenza dal tribunale ritenuta non uniforme e mutevole, mentre la difficoltà di accertamento fattuale sarebbe imputabile ad che ha emesso un avviso di Parte_1 accertamento inidoneo ad esplicitare il fondamento fattuale della pretesa impositiva. che l'accoglimento del gravame è elemento sufficiente per ritenere l'infondatezza Controparte_6 del motivo incidentale e per disporre la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3.1. Il motivo è infondato.
La Corte ritiene condivisibile, in punto spese, la motivazione del Tribunale sulla base della complessità delle questioni trattate e dell'assenza di pronunce in termini della Suprema Corte.
4. Analoghe considerazioni giustificano la compensazione anche delle spese del secondo grado di giudizio, in ragione: a) delle peculiarità della fattispecie di causa, vertendosi in caso di infrastruttura autostradale, realizzata per fini istituzionali dello Stato, occupante aree di competenza di Ente Locale;
b) della complessità e dell'intreccio delle questioni giuridiche sottese e conseguenti alla fattispecie stessa (individuazione del corretto regime di prescrizione;
qualificazione della natura del rapporto obbligatorio privato occupante- Ente Locale titolare dello spazio occupato;
individuazione del dies a quo alla luce della stratificazione normativa); c) del rigetto di entrambi gli appelli, principale e incidentale.
5. Nulla in punto spese tra le parti costituite e il che non si è costituito in Controparte_2 giudizio.
6.Sussistono i presupposti perché l'appellante principale e l'appellante incidentale siano dichiarate tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per proporre l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_3 incidentale proposto da avverso la sentenza n. 639/2022 emessa inter-partes dal CP_1
Tribunale di Torino, che conferma;
Par
- compensa le spese di lite del grado tra e;
CP_1
- nulla in punto spese tra il e le altre parti;
Controparte_2
pagina 13 di 14 Par
- dichiara tenute e A.T.I.V.A al versamento, ciascuna, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso dalla Corte d'Appello di Torino nella camera di consiglio del giorno 7.1.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Ratti Presidente relatore
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1101/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. A. CARDOSI, P. Parte_1
KURECSKA e D. SCHELLINO DAVIDE;
parte appellante
contro
rappresentata e difesa dall'avv. C. PIOZZO DI ROSIGNANO;
Controparte_1
parte appellata
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
parte appellata contumace
Conclusioni delle parti pagina 1 di 14 Parte appellante
“Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, in via principale nel merito, RIFORMARE integralmente la sentenza appellata numero
639/2022 del Tribunale di Torino, Sez.I, del 14.02.2022, pubblicata contestualmente e non notificata e per l'effetto DICHIARARE il diritto della conchiudente concessionaria a pretendere il pagamento del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione alle fattispecie di occupazione dedotte in giudizio, e quindi CONFERMARE la validità, l'efficacia, la ritualità e la fondatezza degli avvisi di accertamento opposti dalla società odierna appellata nel primo CP_3 grado di giudizio, e quindi RESPINGERE l'avversaria opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere alla conchiudente a titolo di la complessiva somma di € 205.168,00, oltre CP_3 interessi legali dalla data di notifica dell'avviso di accertamento opposto fino all'effettivo pagamento;
in ogni caso CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, alla refusione in favore dell'odierna conchiudente, delle spese e del compenso dovuto ai difensori, maggiorati di contributo per spese generali 15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M.
55/2014, nonché di C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% per entrambi i gradi di giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Parte appellata A.T.I.V.A
“Voglia la Corte Ecc.ma
IN PRINCIPALITÀ
Respingere l'appello avversario confermando per quanto di ragione la sentenza impugnata, anche eventualmente, previo esame delle questioni ritenute assorbite, con diversa motivazione;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
Riformare la sentenza impugnata in punto spese dichiarando tenuta e condannando al Pt_1 pagamento delle spese di giudizio di primo grado e quelle di CTU;
IN SUBORDINE E CP_4 nel denegato caso di ritenuta sussistenza di un credito del a fini C.O.S.A.P. Controparte_2 rideterminare al ribasso il canone concessorio preteso nell'avviso di liquidazione considerando le minori aree occupate rispetto a quelle accertate e le limitazioni di uso e sfruttamento cui le stesse risultano gravate a causa e per l'effetto della costruzione autostradale.
IN OGNI CASO dichiarare tenuti e condannare la Concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione
C.O.S.A.P. del e il in solido, o ciascuno per quanto Controparte_2 Parte_1 Controparte_2 di ragione, al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa, anche del presente grado di giudizio”
pagina 2 di 14 Materia del contendere
1.Con atto di citazione in data 14.01.2019, “ (d'ora Parte_2 in poi conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino il in CP_1 Controparte_2 persona del Sindaco pro tempore, e la “ (d'ora in poi in Parte_1 Parte_1 qualità di concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche ( ) in nome e per conto del CP_3 Controparte_2
Con il predetto atto di citazione, proponeva opposizione avverso gli avvisi di Controparte_1 liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P n. 51/2013, notificato in data 16.11.2018, e n.
54/2013, notificato in data 4.01.2019, entrambi riferiti all'annualità 2013 e rispettivamente recanti il complessivo importo di euro 185.019,00, di cui euro 78.211,60 per canone, euro
101.675,08 per sanzioni (di cui euro 78.211,60 per omessa denuncia ed euro 23.463,48 per omesso pagamento), euro 5.121,06 per interessi moratori ed euro 11,00 per spese di notifica ed il complessivo importo di euro 20.849,00, di cui euro 8.512,00 per canone, euro 11.065,60 per sanzioni (di cui euro 8.512,00 per omessa denuncia ed euro 2.553,60 per omesso pagamento), euro 560,69 per interessi moratori ed euro 11,00 per spese di notifica. Parte attrice chiedeva al
Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità, la prescrizione e l'infondatezza della domanda avanzata dal e di dichiarare nulli, annullare o dichiarare inefficaci gli avvisi di cui Controparte_2 sopra in quanto nulla era dovuto dalla stessa al Controparte_2
In data 22.11.2022 si costituiva in giudizio contestando le allegazioni e le domande di Parte_1 controparte e chiedendo al Tribunale di confermare la legittimità e la fondatezza dell'accertamento impugnato e di condannare al pagamento delle somme predette. Controparte_1
Il non essendosi costituito, veniva dichiarato contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante CTU per accertare metratura, titolarità e assoggettamento a vincoli e limitazioni delle aree interessate. All'esito del giudizio, il Tribunale di Torino, con la sentenza 639/2022, emessa e pubblicata il 14.02.2022 e non notificata, rigettava le deduzioni istruttorie riproposte dalla parte convenuta accertava e dichiarava che la pretesa del Parte_1
(e con esso della sua concessionaria di assoggettare a le Controparte_2 Parte_1 CP_3 aree sottostanti l'impronta autostradale occupate da a seguito della realizzazione della CP_1 tangenziale torinese era illegittima ed infondata e che nulla era dovuto dalla predetta società per canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche per l'anno 2013; per l'effetto, il Tribunale di Torino annullava e dichiarava privi di effetti gli avvisi di liquidazione nn. 51 e 54 del 2013. Le spese del giudizio venivano compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c e le spese di CTU venivano poste a carico delle parti in egual misura.
1.1.Con la predetta sentenza, il Tribunale osservava quanto segue:
pagina 3 di 14 ●l'istanza, riproposta nelle conclusioni definitive da parte convenuta, di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6°comma, n. 2), c.p.c., andava rigettata in quanto queste ultime risultavano inammissibili e/o irrilevanti.
●le opere, oggetto della richiesta del canone C.O.S.A.P., erano state tutte realizzate previa dichiarazione della loro pubblica utilità e quindi a servizio pubblico, come dimostrato dai decreti ministeriali di approvazione dei progetti.
●l'eccezione di prescrizione proposta da parte attrice era fondata in quanto il canone C.O.S.A.P. costituiva il corrispettivo per l'occupazione di spazi pubblici concessi al privato per un determinato periodo di tempo e andava pagato contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzativo atteso che rivestiva natura patrimoniale e non tributaria. Per tale ragione, come affermato dal prevalente orientamento della Suprema Corte, si trattava di una prestazione periodica assimilabile al canone locativo e soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.;
●nel caso di specie non potevano comunque ravvisarsi i presupposti applicativi del canone
C.O.S.A.P. in quanto le interferenze dei sovrapposti autostradali con le strade non risultavano appartenere al demanio o al patrimonio indisponibile del come richiesto dall'art. 63 del CP_2
d.lgs. n. 446/1997 ai fini della legittimità dell'imposizione pecuniaria.
2.Avverso detta sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cardosi, dall'Avv. Paolo Kurecska e dall'Avv. Pt_1
Davide Schellino, chiedendo alla Corte l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
3.Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.11.2022, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando contestualmente appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
4.Il non si è costituito neppure in questo grado di giudizio ed è stato dichiarato Controparte_2 contumace.
5. Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta a decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello principale la sentenza di primo grado viene censurata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da In particolare, Controparte_1 Pt_1 prospetta: la violazione dell'articolo 2946 c.c.; la falsa applicazione dell'articolo 2948, n.4), c.c.; la violazione dell'articolo 26, comma 3, del Regolamento Comunale COSAP del Comune di e CP_2 dell'articolo 2935 c.c.; il travisamento dei fatti di causa. pagina 4 di 14 1.1. Sostiene l'appellante:
- il Tribunale ha falsamente applicato l'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto:
• non ha debitamente tenuto conto del principio di autonomia ed indipendenza dei periodi di imposta, sancito dall'art. 3 co. 149 lett. h) Legge Delega n. 662/1996 e attuato dall'art. 63 2° co. D.lgs. n. 446/1997, per cui l'equiparazione delle occupazioni di fatto a quelle regolarmente assentite da un atto di concessione è limitata alla sola esigenza di determinazione dell'indennità dovuta nel caso di occupazione di fatto, sostitutiva del canone che sarebbe altrimenti dovuto;
• il C.O.S.A.P. non è invece assimilabile al canone locativo, in quanto nel rapporto di locazione il pagamento periodico nell'annualità o in periodi più brevi è frutto di un frazionamento di un debito previsto a fronte della messa a disposizione del bene, che in linea generale viene accordata per periodi superiori all'anno; al contrario, il e la ai sensi CP_3 CP_5 dell'art. 44 D.lgs. n. 506/1997, sono dovuti per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
• nel caso di specie, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, il periodo per il quale l'obbligazione di pagamento del canone è sorta è limitato al solo anno 2013, senza che l'eventuale obbligo di corrispondere analoghe indennità per diversi periodi di imposta valga a pregiudicare l'autonomia del singolo periodo di debenza, e quindi della singola indennità dovuta, in virtù del principio di autonomia ed indipendenza dei periodi impositivi;
• assimilando erroneamente il C.O.S.A.P. (e quindi l'indennità prevista per il caso di occupazione di fatto) al canone locativo, il Giudice di Prime Cure ha falsamente applicato l'art. 2948 n. 4 c.c. in un caso in cui, peraltro, l'occupazione era del tutto sprovvista di atto concessorio, a differenza dei precedenti della Suprema Corte che pure il Tribunale, con ampio rinvio per relationem, ha posto a fondamento della decisione;
- il Tribunale ha erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione, così violando l'art. 2935
c.c. e l'art. 26, 3° co., del Regolamento C.O.S.A.P. del atteso che: Controparte_2
• il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere risale non al primo giorno di occupazione di fatto, cioè all'1.01.2013 come sostenuto dal Tribunale, ma al primo giorno dell'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere richiesta - e rilasciata - la concessione dell'Ente Locale, cioè all'1.01.2019;
• infatti, ai sensi dell'art. 36 2° co. del Regolamento C.O.S.A.P. del “il pagamento del CP_2 canone dovuto per l'intero anno solare va effettuato entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio”: ciò sta a significare che in caso di occupazione titolata il dies a quo decorre dal trentunesimo giorno successivo al rilascio dell'atto concessorio mentre, in caso di occupazione di fatto, mancando proprio l'atto pagina 5 di 14 concessorio, il credito è esigibile dall'ultimo giorno dell'anno in cui l'occupazione si è verificata o dal primo giorno dell'anno successivo: in questo caso l'1.01.2014;
• l'avviso di accertamento N. 51/2013 era stato notificato il 16.11.2018 per cui, tenuto conto che la prescrizione sarebbe maturata solo al 31.12.2018 (o all'1.01.2019), il diritto di credito azionato da era ancora esigile;
Parte_1
• L'avviso di accertamento n. 54/2013 risultava notificato solo in data 04.01.2019 (giacché si potrebbe erroneamente ritenere prescritto il diritto di credito), ma, come da atti depositati in primo grado, si poteva evincere la tempestiva e rituale spedizione dell'avviso da parte dell'appellante in data 28.12.2018, risultando pertanto in tempo affinché si possano riconoscere prodotti gli effetti del termine tra notificante e notificato come da insegnamento della Corte
Costituzionale.
1.2. Replica A.T.I.V.A:
- quanto all'inapplicabilità del termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 cc.:
• ciò che rileva ai fini dell'applicazione della prescrizione quinquennale o ordinaria non è il fatto che a ciascun periodo d'imposta corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, bensì il fatto che il presupposto applicativo dell'imposta (o del canone) sia costituito da un insieme di fatti che si prolungano nel tempo e che, dunque, danno luogo a una prestazione continuativa, suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo;
• la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore mediante la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre;
- quanto all'erronea individuazione del dies a quo:
• in considerazione della natura privatistica del COSAP e dell'assenza della concessione, il relativo termine di prescrizione non può che decorrere dal momento in cui l'ente locale avrebbe potuto far valere la propria pretesa creditoria, da individuarsi nel primo momento in cui, nell'anno di riferimento, si è verificato il presupposto giustificativo dell'imposizione, cioè l'occupazione del suolo: in specie il 1.01.2013;
pagina 6 di 14 • anche l'indennità per l'occupazione che viene in rilievo nella specie ha causa debendi continuativa, essendo sinallagmaticamente dovuta (sussistendone i presupposti) sino alla restituzione al Comune dell'area, ed è da pagarsi periodicamente ad anno;
• contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è rilevante per l'individuazione del dies
a quo il fatto che l'art. 26 del Regolamento C.O.S.A.P. del Comune di preveda un termine CP_2 di 30 giorni (o al più di un anno) dal rilascio del titolo concessorio per il pagamento del canone;
ciò in quanto, l'art. 26 disciplina il pagamento del canone per occupazione titolata, cioè fondata su un atto concessorio dell'Ente Locale;
ma poiché nel caso di specie tale atto è assente, e non
è posta disciplina alcuna dal Regolamento nel caso di occupazione per titolo concessorio diverso da quello dell'Ente Locale, si dovrebbe avere riguardo, al più, all'art. 18 dello stesso
Regolamento, concernente le occupazioni abusive, in base al quale è abusiva qualunque occupazione posta in essere in assenza di (o in difformità da) un atto concessorio dell'Ente
Locale nel cui demanio rientra l'area occupata;
allora, trattandosi di occupazione abusiva, troverebbe applicazione l'art. 2947 e - quindi - comunque il diritto al C.O.S.A.P. si sarebbe prescritto nel termine di 5 anni.
1.3 Il motivo è infondato.
1.3.1. Ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive in 10 anni qualsiasi diritto per cui non sia previsto un diverso termine;
in base all'art. 2948 n. 4 c.c. il diverso termine è espressamente determinato in 5 anni per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. La costante giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che l'espressione da ultimo citata si riferisca alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto
l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre (Cass. n. 9295/1993; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 23670/2006; Cass. n. 19487/2011; Cass. n. 17197/2012; Cass. n.
22276/2016); altre sentenze riprendono il concetto di unicità del titolo, affermando che è applicabile la prescrizione quinquennale nel caso di prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa petendi” di tipo continuativo (Cass. n. 6209/1999; n.
1442/2015).
In altri termini, è proprio la presenza dell'elemento della comune fonte da un unico rapporto giuridico a far sì che l'obbligazione, da adempiere periodicamente a scadenza annuale o infrannuale, sia assoggettata al termine di prescrizione quinquennale.
Nell'ambito dei tributi, questa distinzione ha portato, ad esempio, ad escludere la prescrizione quinquennale per i crediti a titolo di IVA (Cass. n. 22977/2010; Cass. n. 18110/2004; Cass. n.
2941/2007) e ad ammetterla invece per il prezzo di somministrazione di elettricità o di acqua pagina 7 di 14 potabile da parte del Comune o dell'ente preposto (Cass. n. 6209/1999; Cass. n. 1412/2015;
Cass. n. 4283/2010). Infatti, i crediti IVA sono pagati a scadenza annuale, come lo è il prezzo per l'erogazione di acqua potabile;
tuttavia, mentre per i primi ad ogni annualità corrisponde una rinegoziazione del rapporto giuridico sottostante mediante una nuova ed autonoma verifica sulla sussistenza dei presupposti impositivi, nel caso del secondo (prezzo per l'erogazione di acqua potabile) le variazioni del quantum debeatur sono legate a valutazioni di politica economica e fiscale dell'ente locale indipendenti dalla volontà del privato, oltre che all'entità del consumo dell'utente, e non - invece - ad un nuovo accertamento sulla sussistenza del presupposto impositivo, che si presume fino al sopraggiungere di mutamenti obiettivi della situazione di fatto.
1.3.2. Nel caso di specie, vertendosi in tema di entrata paracommutativa dell'Ente Locale, occorre accertare se ad ogni nuovo periodo contributivo/impositivo a cui si riferisce ciascun pagamento corrisponda un nuovo ed autonomo rapporto giuridico fra l'Amministrazione e il cittadino, ovvero se il rapporto sia il medesimo, ma ripetuto nel tempo.
Ora, ha iniziato la sua occupazione di suolo pubblico nel corso degli anni Settanta, in CP_1 esecuzione della concessione dello Stato per la realizzazione e la gestione del sistema autostradale e tangenziale di Torino. Pacificamente, il non ha mai rilasciato alcun atto Controparte_2 concessorio per i tratti di strada (e in generale, di spazio pubblico) di sua competenza su cui interferisce il tratto tangenziale. Tuttavia, per quanto non regolata tramite concessione,
l'occupazione di suolo pubblico in esame non può in alcun modo considerarsi abusiva, traendo origine e giustificazione nella concessione a suo tempo stipulata da con lo Stato e più CP_1 volte modifica e novata, da ultimo con la Convenzione unica Anas S.p.A.-Ativa S.p.A. del
7.11.2007. Trattasi quindi di una fattispecie peculiare di occupazione di suolo pubblico comunale, in via di fatto, che non rientra né nell'occupazione disciplinata da atto concessorio né nell'occupazione abusiva.
La circostanza che la costruzione dell'autostrada, da cui deriva l'imposizione del COSAP, risponda a fini di pubblica utilità consente di ritenerla senz'altro assimilabile all'occupazione regolata piuttosto che a quella abusiva;
inoltre, in ragione dell'inamovibilità del manufatto realizzato, non è revocabile in dubbio che si tratti di occupazione permanente.
Ora, la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per concessione, ai sensi dell'art. 63 D.lgs.
15.12.1997 n. 446, è contenuta nel regolamento adottato dall'Ente Locale, che è dotato di un ampio grado di autonomia nel delineare i presupposti, i limiti e le condizioni del rapporto concessorio nonché, per quanto qui rileva, della sottostante obbligazione di pagamento del canone
(COSAP), come si evince dal fatto che è proprio il predetto regolamento a disciplinare le procedure di rilascio, rinnovo e revoca della concessione, le aree di spazio pubblico concedibili e le modalità di determinazione del canone, sulla base di una serie di criteri di riferimento, tra cui: a)
pagina 8 di 14 dimensione e valore economico della superficie occupata;
b) entità del sacrificio imposto alla collettività per l'impossibilità di godimento generalizzato dell'area sottoposta ad occupazione.
L'art. 3 del Regolamento COSAP del Comune di opera una distinzione fra le occupazioni CP_2 temporanee e quelle permanenti: “
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno
l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno.
3.Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per
l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. In tal caso il Canone verrà comunque conteggiato con riferimento alla relativa tariffa per le occupazioni temporanee”
Dunque, con l'atto di concessione il Comune può consentire svariate tipologie di occupazione: temporanee o permanenti;
pluriannuali, annuali o infrannuali.
Il COSAP è dovuto per ogni ipotesi di occupazione e, sempre in base al regolamento comunale, il pagamento avviene in linea di massima in un'unica tranche (art. 26 del Regolamento COSAP del
Comune di , salvo sia prevista la rateizzazione (art. 26 7° co.). CP_2
In base alle considerazioni di carattere generale svolte in precedenza, la stessa obbligazione di pagamento del COSAP potrà essere qualificata come periodica o unitaria e, quindi, soggetta a prescrizione – rispettivamente - quinquennale ovvero decennale, in base alla fattispecie concreta che viene in considerazione: ad esempio, a fronte di un'occupazione di durata triennale, regolata da tre distinti atti concessori adottati e rilasciati di anno in anno, si avranno tre distinte obbligazioni di pagamento del canone, aventi fonte in tre distinti ed autonomi rapporti: quindi, tre obbligazioni unitarie soggette a termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; al contrario, ove l'occupazione sia sempre di durata triennale, ma regolata da un unico atto concessorio, le obbligazioni sono inscindibilmente legate fra loro dal fatto di avere fonte nel medesimo rapporto: quindi, un'unica obbligazione periodica soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c..
Nel caso di occupazione permanente, in cui la situazione obbiettiva che ha giustificato l'adozione dell'atto di concessione si presume uguale a se stessa nel corso del tempo (salvo non intervengano mutamenti fattuali - es. un uso del suolo per scopi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'occupazione - o giuridici - decadenza, revoca o rinuncia - che portino a diverse valutazioni) e fintanto che tali mutamenti non abbiano luogo, il privato occupante sarà tenuto a corrispondere il canone in relazione alle singole annualità, cioè periodicamente in forza di una causa debendi unica.
pagina 9 di 14 1.3.3. L'appellante ha valorizzato talune pronunce della Suprema Corte, anche recenti, che avrebbero affermato l'operare per il diritto al pagamento del COSAP della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., così apparentemente smentendo la tesi del Tribunale (il riferimento è
a Cass. S.U. n.11026/2014; Cass. n. 3710/2019).
In realtà, questa Corte ritiene immune da censure la decisione del Tribunale, che ha operato un raffronto fra le fattispecie oggetto delle cause decise dal Giudice di legittimità e quella devoluta alla sua cognizione, concludendo che le statuizioni contenute nelle pronunce in questione non fossero conferenti al caso di specie, perché riguardanti occupazioni temporalmente circoscritte di suolo pubblico (per fini pubblicitari), regolate da una pluralità di distinti ed autonomi atti concessori.
Ribadendo quanto già esposto in precedenza, la natura periodica ovvero unitaria dell'obbligazione di pagamento del COSAP (come di qualunque obbligazione), e di conseguenza l'operare della prescrizione quinquennale piuttosto che decennale, dipendono dalla struttura concreta del rapporto dedotto in giudizio e tale principio non è stato affatto smentito dalle pronunce citate dall'appellante, che anzi lo confermano: è evidente che nel caso vi siano più distinti atti concessori o autorizzatori, cui fanno seguito distinte occupazioni nel corso degli anni o di un singolo anno, il ripetuto pagamento del canone consegue a tanti rapporti – e, quindi, tante cause e tante obbligazioni di pagamento - quante sono le singole occupazioni, avendo queste giustificazione in autonomi atti amministrativi;
non vertendosi in tema di obbligazioni periodiche o di durata, logicamente la Suprema Corte ha riconosciuto l'operare della prescrizione ordinaria decennale.
1.3.4. In un caso come quello oggetto di causa, invece, l'obbligazione di pagamento del COSAP non può che essere adempiuta di volta in volta in ragione di ciascuna annualità, senza che questo implichi che da un periodo impositivo all'altro il rapporto venga rinegoziato, novato ovvero fatto oggetto di nuova verifica sulla sussistenza del presupposto impositivo, che – invece - proprio per la natura permanente dell'occupazione continua a rimanere tale sino al mutamento della situazione di fatto.
La Corte ritiene quindi che, proprio alla luce delle caratteristiche concrete del rapporto oggetto di causa, si sia senz'altro in presenza di un'obbligazione periodica e che il diritto alla percezione della relativa prestazione sia assoggettato alla prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948
n. 4 c.c.
1.3.5. Una volta ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale, il diritto del CP_2 al pagamento del COSAP per l'anno 2013 è prescritto.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha individuato il dies a quo della prescrizione nel primo giorno di occupazione del suolo per l'anno 2013, quindi all'1.01.2013, sostenendo che - al contrario - il momento di decorrenza andrebbe individuato nell'ultimo giorno pagina 10 di 14 dell'anno, poiché quello sarebbe il termine previsto dal Regolamento (art. 26 3° co.) per il pagamento del COSAP in caso di occupazione abusiva, solo da quel momento il diritto alla percezione del canone diventando esigibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c..
È condivisibile la doglianza degli appellanti, laddove sostengono che il Tribunale ha erroneamente individuato il primo giorno dell'anno 2013 come momento di decorrenza del diritto al pagamento del canone relativo a tale anno: l'assunto del giudice di prime cure non è condivisibile perché sprovvisto di riferimenti normativi, sia di rango primario che secondario, e altresì perché riconduce al medesimo momento temporale sia l'insorgenza del diritto che la sua intervenuta esigibilità.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione di un diritto decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere e, nel caso del diritto al pagamento del COSAP, nessun dato normativo consente di ritenere che l'Ente Locale possa legittimamente domandare il pagamento del canone a partire dal primo giorno di occupazione del suolo all'interno dell'anno di riferimento. Né il
Regolamento del Comune di contiene alcuna disposizione in tal senso. CP_2
Al contrario, l'art. 26 3° co. sancisce testualmente che “Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Oppure entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento emesso in base a comunicazione dell'Area competente attestante l'occupazione di fatto. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 marzo dell'anno di riferimento [omissis]”.
1.3.6. Il dies a quo non può individuarsi nell'1.12.2013 ma nemmeno nel 31.12.2013, come invece sostengono gli appellanti, perché a tale conclusione osta la medesima previsione regolamentare di cui all'art. 26, 3° co.
L'applicabilità dell'art. 26 del Regolamento alle occupazioni di fatto ma non abusive, come la presente, si giustifica in via di interpretazione estensiva, in mancanza di altra disposizione regolamentare che disciplini la fattispecie e sussistendo la medesima ratio delle occupazioni disciplinate da concessione: in questo caso, come già sopra spiegato, non vi è un atto concessorio del ma un decreto di pubblica utilità che, comunque, giustifica normativamente CP_2
l'occupazione del suolo pubblico.
Questo premesso, l'art. 26, cit., differenzia i termini per il pagamento a seconda che si faccia riferimento al primo anno di occupazione (art. 26, 3° co., 1° periodo), ovvero agli anni successivi
(art. 26, 3° co., ult. periodo). Nel primo caso, come evidenziato dall'appellante, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno corrente;
nel secondo caso, ossia per gli anni successivi a quelli del rilascio, il termine è al 31 marzo dell'anno di riferimento.
L'art. 26, 3° co., ult. periodo, del Regolamento va interpretato tenendo in considerazione il tipo di fattispecie che disciplina, ovvero un'occupazione regolata da una concessione di durata pluriannuale, in cui, dopo il primo anno, il pagamento del canone dovrebbe avvenire (in termini pagina 11 di 14 fisiologici, spontaneamente), con versamenti annuali del privato (il che, peraltro, conferma che una concessione di tale specie presuppone il permanere delle condizioni di fatto che giustificano la pretesa impositiva, e quindi conforta la conclusione che l'obbligazione sia periodica).
Una volta ritenuta la norma applicabile anche alle occupazioni di fatto, siccome l'occupazione del suolo pubblico non è certo stata posta in essere a partire dall'anno 2013, essendo i lavori di realizzazione della tangenziale iniziati negli anni Settanta, l'annualità per la quale sono stati emessi gli avvisi di accertamento nn. 51/2013 e 54/2013 non può considerarsi come anno di rilascio, ma come annualità successiva, il cui canone sarebbe stato da pagare entro il 31 marzo del 2013, data dalla quale il diritto di credito del è divenuto esigibile. Pertanto, ai sensi CP_2 dell'art. 2935 c.c., è dal 31 marzo 2013 che deve farsi risalire l'inizio di decorrenza della prescrizione quinquennale, che è spirata il 31 marzo 2018.
Ne consegue che al momento della notifica degli avvisi di accertamento nn. 51/2013 e 54/2013 avversato da , la pretesa del era ormai prescritta, ai sensi e per gli effetti degli CP_1 CP_2 artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c.
2. Con il secondo motivo di appello principale viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti applicativi del C.O.S.A.P. In particolare, prospetta la Pt_1 violazione dell'articolo 63, comma 1 e 2, d.lgs. 15.12.1997, n.446, la violazione delle norme di cui al Regolamento comunale COSAP di la violazione degli articoli 822, comma 2 e 824, comma CP_2
1, c.c., la violazione dell'articolo 2, d.lgs. 30.04.1992, n.285 e dell'articolo 22, legge 20.03.1865,
n.2248 e il travisamento dei fatti di causa.
2.1. Il motivo è assorbito.
Con il primo motivo le parti hanno discusso sull'avvenuta estinzione del diritto azionato con l'avviso di accertamento.
L'accertata estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, in base al principio della ragione più liquida, fa venire meno la necessità che la Corte si esprima sulla statuizione del Tribunale sulla questione della sussistenza del presupposto impositivo.
Le prove per testi riproposte da divengono parimenti irrilevanti ai fini del decidere. CP_1
3. Con l'appello incidentale viene censurata la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di primo grado, invece di porle a carico di e del Parte_1
Controparte_2
Sostiene l'appellante incidentale che sono insussistenti i presupposti addotti dal Tribunale – ossia la novità e complessità della questione, l'assenza di uniformità della giurisprudenza e la particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico.
pagina 12 di 14 In realtà, secondo l'impugnante, la questione non sarebbe affatto nuova, come confermato proprio dalla presenza di una giurisprudenza dal tribunale ritenuta non uniforme e mutevole, mentre la difficoltà di accertamento fattuale sarebbe imputabile ad che ha emesso un avviso di Parte_1 accertamento inidoneo ad esplicitare il fondamento fattuale della pretesa impositiva. che l'accoglimento del gravame è elemento sufficiente per ritenere l'infondatezza Controparte_6 del motivo incidentale e per disporre la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3.1. Il motivo è infondato.
La Corte ritiene condivisibile, in punto spese, la motivazione del Tribunale sulla base della complessità delle questioni trattate e dell'assenza di pronunce in termini della Suprema Corte.
4. Analoghe considerazioni giustificano la compensazione anche delle spese del secondo grado di giudizio, in ragione: a) delle peculiarità della fattispecie di causa, vertendosi in caso di infrastruttura autostradale, realizzata per fini istituzionali dello Stato, occupante aree di competenza di Ente Locale;
b) della complessità e dell'intreccio delle questioni giuridiche sottese e conseguenti alla fattispecie stessa (individuazione del corretto regime di prescrizione;
qualificazione della natura del rapporto obbligatorio privato occupante- Ente Locale titolare dello spazio occupato;
individuazione del dies a quo alla luce della stratificazione normativa); c) del rigetto di entrambi gli appelli, principale e incidentale.
5. Nulla in punto spese tra le parti costituite e il che non si è costituito in Controparte_2 giudizio.
6.Sussistono i presupposti perché l'appellante principale e l'appellante incidentale siano dichiarate tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per proporre l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_3 incidentale proposto da avverso la sentenza n. 639/2022 emessa inter-partes dal CP_1
Tribunale di Torino, che conferma;
Par
- compensa le spese di lite del grado tra e;
CP_1
- nulla in punto spese tra il e le altre parti;
Controparte_2
pagina 13 di 14 Par
- dichiara tenute e A.T.I.V.A al versamento, ciascuna, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso dalla Corte d'Appello di Torino nella camera di consiglio del giorno 7.1.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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