Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2025, proposto dal dott. DI BE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Scarpelli, Luigi De Andreis, Gionata Golo Cavallini e Fabrizio Scagliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Fabrizio Scagliotti in Padova, corso Garibaldi n. 5;
contro
l’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bianchini e Francesca Busetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia, Piazzale Roma n. 464;
nei confronti
del dott. OR RO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 8 Berica assunta al prot. n. 1838 del 31.10.2024, avente ad oggetto “ Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore U.O.C. “Neurochirurgia”. Approvazione atti e conferimento incarico ”;
-della graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione e della relazione sintetica rassegnata dalla stessa, pubblicati sul sito istituzionale dell’ente;
-del verbale della Commissione stessa ricevuto in data 12.12.2024 a seguito di istanza di accesso documentale formalizzata in data 4.11.2024, nonché delle allegate schede di valutazione;
-di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi comprese le deliberazioni n. 2173/2022; n. 1584/2023 e n. 1083/2024 del Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica, con le quali è stato conferito e successivamente rinnovato in capo al dott. OR RO l’incarico di Direttore facente funzioni dell’U.O.C. Neurochirurgia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. AN NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. DI BE ha risposto all’avviso n. 6/2024, pubblicato nella G.U. n. 62 del 2.8.2024, per il conferimento dell’incarico di direttore della unità operativa complessa (u.o.c.) “Neurochirurgia” dell’intera provincia di Vicenza. La selezione è stata indetta con deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. 8 Berica n. 1101 del 27 giugno 2024.
All’esito della procedura il dott. BE è risultato secondo classificato con 69,7 pt. totali, alle spalle del dott. OR RO che, avendo conseguito il punteggio di complessivi 71,45 pt., è stato proclamato vincitore e gli è stato conferito il relativo incarico con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 1838 del 31.10.2024.
2. Questa delibera, unitamente agli atti della selezione, vengono impugnati nel presente giudizio affidato ai motivi così rubricati: “ 1) Violazione d.lgs. 502/1992, art. 15, comma 7-bis. Eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per avere la Commissione elaborato i sub-criteri di attribuzione dei punteggi successivamente alla conoscenza dei nominativi dei candidati; 2) Violazione D.Lgs. 502/1992, art. 15, comma 7-bis. Violazione D.G.R.V. 1096/2022, art. 6; eccesso di potere; illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per avere la Commissione definito il sub-criterio inerente all’ambito “posizione funzionale” del candidato parificando il servizio pregresso, a prescindere dalla titolarità di incarichi di direzione, e parificando altresì il possesso, al momento della domanda, del titolo di Direttore effettivo con quello di Direttore facente funzioni, così impedendo di effettuare una genuina comparazione e di valorizzare l’esperienza pluridecennale vantata dal ricorrente quale Direttore di U.O.C.; 3) Violazione d.lgs. 502/1992, art. 15, comma 7-bis. Violazione D.G.R.V. 1096/2022, art. 6, CCNL Dirigenza Sanitaria (art. 25), art. 2126 c.c.. Violazione della lex specialis del bando, eccesso di potere, violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per avere la Commissione attribuito n. 5 punti al candidato dott. OR RO per il fatto di risultare, al momento della domanda, Direttore facente funzioni, ancorché il relativo conferimento di incarico sia avvenuto in violazione delle norme legali e contrattuali che presiedono l’attribuzione di incarichi di sostituzione; 4) Violazione d.lgs. 502/1992, art. 15, comma 7-bis. Violazione D.G.R.V. 1096/2022, art. 6, d.lgs. 165/2001, art. 19, eccesso di potere; illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per avere la Commissione definito il sub-criterio inerente all’ambito tipologia delle istituzioni imponendo di limitare la valutazione a un’unica struttura sanitaria (così impedendo di valorizzare l’esperienza vantata dal ricorrente su una pluralità di strutture); 5) Violazione d.lgs. 502/1992, art. 15, comma 7-bis. Violazione D.G.R.V. 1096/2022, art. 6. Eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per avere dapprima la Commissione definito il sub-criterio inerente all’ambito tipologia e quantità delle prestazioni in modo del tutto apodittico senza individuare alcun reale criterio discretivo e per avere quindi la Commissione attribuito ai candidati un punteggio del tutto privo di alcuna motivazione; 6) Violazione d.lgs. 502/1992, art. 15, comma 7-bis. Violazione D.G.R.V. 1096/2022, art. 6. Eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per avere la Commissione definito il sub-criterio inerente all’ambito produzione scientifica riconoscendo un punteggio estremamente elevato alla singola pubblicazione internazionale (ogni pubblicazione 1/10 del totale disponibile), a prescindere dal posizionamento nell’ordine dei firmatari, così parificando il lungo elenco di pubblicazioni del ricorrente al breve elenco di pubblicazioni vantato dal dott. RO; 7) Violazione D.Lgs. 502/1992, art. 15, comma 7°bis; Violazione della D.G.R.V. 1096/2022, art. 6; Violazione del CCNL Dirigenza Sanitaria (art. 25); Violazione dell’art. 2126 c.c.; Violazione della lex specialis del bando; eccesso di potere; violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per avere la Commissione considerato pubblicazioni non valutabili in quanto precedenti al periodo utile stabilito dalla lex specialis”.
In estrema sintesi secondo il ricorrente, che non dubita della giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia in esame, la Commissione avrebbe anzitutto determinato i criteri di attribuzione dei punteggi dopo aver conosciuto i nominativi dei candidati ammessi.
Essa avrebbe anche elaborato dei sub -criteri valutativi da ritenersi illegittimi nella misura in cui avrebbero svilito l’analisi comparativa dei curricula dei candidati, “saturando” i punteggi disponibili pur a fronte di esperienze curriculari non parificabili tra loro, e anche valorizzando, in favore del vincitore, dei conferimenti di incarichi (e successivi rinnovi) avvenuti irregolarmente in quanto privi di procedura selettiva.
Inoltre la Commissione avrebbe introdotto delle limitazioni nella valutazione delle esperienze pregresse dei candidati non previste dalla normativa regionale, o, mutatis mutandis, ne avrebbe consentite di arbitrarie grazie alla genericità degli elementi da esaminare.
Il tutto a discapito del ricorrente.
Infine l’Organo esaminatore avrebbe anche valorizzato delle produzioni scientifiche del vincitore in realtà non acquisibili, perché antecedenti al periodo utile stabilito dalla lex concorsualis .
Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale l’annullamento dei provvedimenti impugnati e, in via principale, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, di accertare e dichiarare che all’esito della prima fase della procedura di selezione il dott. BE avrebbe dovuto essere collocato nella prima posizione della graduatoria, con il conseguente ordine, all’Amministrazione resistente, di procedere a un nuovo conferimento dell’incarico in base alla diversa graduatoria che vedrebbe il dott. BE in prima posizione.
In via subordinata, per il caso di accoglimento di uno degli altri motivi di gravame, il ricorrente ha chiesto che la Commissione esaminatrice venga riconvocata -anche in diversa composizione- al fine di procedere ad una nuova formulazione sia dei punteggi che della graduatoria finale.
3. L’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, da ritenersi anzitutto inammissibile sotto il profilo del divieto di sindacato delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione, e nel merito comunque da rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. Le parti si sono poi scambiate le memorie conclusive in vista dell’udienza pubblica dell’11.12.2025, all’esito della quale, dopo la diffusa discussione dei legali di entrambe le parti, il Collegio ha introitato la causa per la decisione.
5. Il ricorso va accolto nella fondatezza del terzo mezzo, che ha valore assorbente ogni altra censura secondo la graduazione dei motivi espressa in questo senso dal ricorrente.
6. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo a conoscere la controversia in esame.
Difatti il ricorrente ha contestato gli atti della procedura di conferimento dell’incarico di direzione dell’u.o.c. “Neurochirurgia” della provincia di Vicenza. La procedura, a seguito delle modifiche recate, dall’art. 20 della L. n. 118/2022, all’art. 15, comma 7° bis del D.Lgs. n. 502/1992, è oggi attratta al modello concorsuale, con la conseguente applicazione dell’art. 63, comma 4°, del D.Lgs. n. 165/2001, per cui “ restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni […] ”.
Il Collegio condivide le conclusioni della più recente giurisprudenza del Giudice d’Appello, che ha statuito che la procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali di unità complesse in ambito sanitario, quando, come nel caso in esame, è condotta mediante avviso pubblico che prevede la formazione di una graduatoria vincolante dei candidati e una valutazione comparativa dei candidati basata su criteri predeterminati, rientra nelle ipotesi di procedure concorsuali per le quali è competente il Giudice amministrativo ai sensi del citato art. 63. In particolare, è stato messo in evidenza come, a seguito della novella legislativa, il precedente momento dominante ispirato ad una logica esclusivamente fiduciaria sia venuto meno, per dare spazio all’aspetto della valutazione concorrente dei candidati, ritenuto oramai come l’elemento centrale della selezione (in questo senso vd. C.d.S., sez. III, 30 aprile 2025, n. 3684, che richiama le sentenze n. 578/2025 e n. 8344/2024. Cfr. altresì, da ultimo, l’ordinanza del C.d.S., sez. III, n. 3879/2025).
Tanto basta a radicare la giurisdizione del Tribunale adito.
7. Ciò statuito, occorre brevemente illustrare la disciplina del conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa sanitaria.
7.1. Essa è contenuta nell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, il quale affida alle Regioni il compito di individuare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, fissando, al contempo, alcuni principi di base per cui:
-la selezione è effettuata da una Commissione appositamente nominata (comma 7° bis lett. a);
-“ sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati (comma 7° bis lett. b);
-“ Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio ” (comma 7° bis lett. b).
La procedura selettiva si articola dunque in due fasi, l’una tesa alla valutazione comparativa dei candidati, di pertinenza della Commissione, e l’altra finalizzata alla scelta del migliore candidato da parte del Direttore Generale dell’U.L.S.S., vincolato alle risultanze della graduatoria stilata dall’Organo esaminatore.
7.2. In attuazione del citato art. 15 la Regione Veneto ha approvato delle linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di strutture complesse adottando la d.G.R. n. 1096/2022, che nel suo allegato “A”, in particolare, prevede essenzialmente che “ la commissione, prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede ad effettuare la relativa valutazione” , pure specificando che “ la commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio” .
Nel caso di specie l’U.L.S.S. n. 8 Berica ha stabilito i seguenti elementi e modalità di valutazione del curriculum dei candidati:
“ a. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (max p. 5):
viene valutata la tipologia della struttura nella quale i candidati hanno lavorato per un periodo di almeno 7 anni, negli ultimi 10. Viene considerato se la struttura sanitaria di riferimento è:
- IRCSS/Azienda Ospedaliera Universitaria, punti 5;
- Azienda Sanitaria con Ospedale Hub di riferimento per più Ospedali Spoke e n. complessivo di posti letto nell'Azienda Sanitaria superiore a 1000, punti 4;
- Il punto precedente viene valorizzato di punti 0.5 se l'Ospedale Hub è di riferimento per Ospedali Spoke di Aziende Sanitarie diverse;
- Azienda Sanitaria con Ospedale Hub di riferimento per più Ospedali Spoke e n. complessivo di posti letto nell'azienda sanitaria inferiore a 1000, punti 3;
Verrà comunque assegnato il punteggio per la tipologia delle istituzioni anche se non presentata o non autocertificata (con ricerca su siti internet dei dati relativi);
b. posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (max p. 15):
vengono attribuiti punti 1 per anno per i servizi svolti in qualità di Dirigente Medico inquadrato nella disciplina a selezione fino ad un massimo di dieci punti.
In aggiunta al predetto punteggio vengono attribuiti:
- 5 punti ai candidati che, al momento della presentazione della domanda, risultano titolari o facenti funzione di un incarico di direzione di unità operativa complessa;
- 4 punti ai candidati che, al momento della presentazione della domanda, risultano titolari di incarico di Responsabile U.O.S.D.
- 3 punti ai candidati che, al momento della presentazione della domanda, risultano titolari di incarico di Responsabile U.O.S.;
- 2 punti ai candidati che, al momento della presentazione della domanda, risultano titolari di un incarico di alta/altissima specializzazione.
c. tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato negli ultimi 10 anni (max. p. 20):
viene valutata la casistica delle prestazioni degli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella G.U.
d. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione o master universitari, presso Università Pubbliche (max. p. 3), indipendentemente dal numero di ore:
- da 1 a 2 anni accademici di docenza: 1 punto;
- da 3 a 4 anni accademici di docenza: 2 punti;
- anni accademici di docenza uguali o maggiori di 5: 3 punti.
Viene inoltre valutata l'attività didattica per tesi di laurea/tirocini/tutoraggi per un totale complessivo di punti 1 a prescindere dal numero di attività.
e. soggiorni di studio o di addestramento professionale in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a un anno e partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari (max. p. 2):
- soggiorni di studio ed addestramento professionale o borse di studio di durata pari o superiore ad 1 anno: 1 punto;
- altri titoli di studio universitari diversi dalla specializzazione (che costituisce requisito d'accesso), master e corsi di perfezionamento universitari, dottorati di ricerca: 1 punto;
- partecipazione negli ultimi 10 anni a corsi, congressi, convegni, seminari, eccetera, indipendentemente dal numero, è così valutata:
relatore ad eventi internazionali: punti 1;
relatore ad eventi nazionali: punti 0.5;
discente ad eventi internazionali: punti 0.2;
f. produzione scientifica pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (max. p. 5):
vengono valutate unicamente le pubblicazioni scientifiche degli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella G.U.. A tale produzione scientifica viene attribuito prevalentemente valore a pubblicazioni pertinenti, edite a stampa, su riviste nazionali ed internazionali. Non vengono valutati abstract, comunicazioni orali, poster ecc.
Sono valutati:
- pubblicazioni internazionali con primo, secondo e ultimo nome: punti 0.5 per pubblicazione;
- pubblicazioni internazionali in collaborazione: punti 0.2 per pubblicazione;
- pubblicazioni nazionali: punti 0.05 per pubblicazione;
- capitolo di un libro: punti 1 per capitolo” (vd. il verbale del 29.10.2024).
7.3. Nel presente giudizio viene in discussione, oltre alla correttezza della decisione a monte di fissare i criteri selettivi quando erano noti i nominativi dei candidati, la legittimità di quattro delle sei voci ( items ) in cui si articolava il giudizio sul curriculum dei candidati, e nello specifico il terzo motivo di ricorso, come anticipato da esaminare in via principale, mette in discussione la correttezza del punteggio attribuito relativamente all’elemento della “ b. posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione” .
Il Collegio ritiene che il giudizio della Commissione relativo alla voce appena citata non vada esente dalle censure di illegittimità formulate dal ricorrente con il terzo mezzo.
7.4. In proposito il dott. BE contesta l’assegnazione di 5 punti al dott. RO, decisa dalla Commissione valorizzando il ruolo di direttore facente funzioni della u.o.c. oggetto di selezione ricoperto dal controinteressato al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione qui contestata.
Secondo la prospettazione attorea, il conferimento del relativo incarico dirigenziale sarebbe avvenuto in violazione delle norme legali e contrattuali che governano l’attribuzione degli incarichi di sostituzione, le quali prevedrebbero affidamenti preceduti da un’apposita procedura selettiva mancata nel caso di specie.
In assenza di un regolare conferimento di incarico il relativo servizio non avrebbe potuto essere valorizzato a fini concorsuali. E conseguentemente, detraendo i 5 punti riconosciuti al dott. RO vi sarebbe un avvicendamento nelle posizioni della graduatoria e il ricorrente verrebbe collocato al primo posto divenendo così il naturale destinatario della proposta di nomina da parte del D.G. dell’U.L.S.S.
La doglianza è fondata nei termini che si passa ad esporre.
7.4a. Anzitutto il Tribunale deve respingere l’eccezione preliminare dell’Azienda Sanitaria, secondo cui la censura travalicherebbe il sindacato di legittimità consentito al G.A. impingendo nelle valutazioni tecnico-discrezionali demandate alla Commissione esaminatrice.
Al contrario, dalla lettura del verbale del 29.10.2024 -contenente gli elementi e le modalità di valutazione del curriculum dei candidati stilati dalla Commissione- si evince che quest’ultima non aveva margini di giudizio nell’attribuzione ai candidati di punteggi fissi in ragione della titolarità di determinati incarichi. In particolare, l’Organo esaminatore si è vincolato all’attribuzione di 5 pt. al candidato che al momento della presentazione della domanda fosse risultato titolare, effettivo o facente funzione, di un incarico di direzione di unità operativa complessa.
È il caso del controinteressato dott. RO, cui è stato riconosciuto il detto punteggio per il semplice fatto di risultare, al momento della domanda, direttore facente funzione della u.o.c. oggetto di selezione.
Il carattere automatico della detta attribuzione di punteggio esclude ogni discrezionalità valutativa, specie di natura tecnica, comportando il rigetto dell’eccezione dell’Amministrazione.
7.4b. Ciò chiarito, come dedotto dal ricorrente il conferimento al dott. RO dell’incarico di facente funzione della u.o.c. di “Neurochirurgia”, al tempo della presentazione della domanda, non poteva dirsi avvenuto nel rispetto della normativa vigente.
Il Collegio deve subito rilevare che il ricorrente ha espressamente impugnato gli atti di incarico con il ricorso introduttivo, che reca la contestazione delle tre deliberazioni del D.G. dell’U.L.S.S. le quali, nel corso del tempo, hanno conferito e confermato (o rinnovato) al dott. RO l’incarico di direttore facente funzione dell’u.o.c. “Neurochirurgia” di Vicenza. Inoltre l’impugnativa esplicita (nel terzo mezzo) le ragioni di illegittimità delle stesse deliberazioni, sotto gli aspetti della violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e del C.C.N.L. vigente (art. 25) oltreché dell’eccesso di potere per carenza di motivazione.
Pertanto non sono condivisibili i rilievi preliminari della difesa dell’Azienda Sanitaria, sia quello per cui il conferimento dell’incarico e/o i successivi rinnovi non rientrerebbero tra gli atti impugnati in questa sede, e sia l’altro che evidenzia come non basterebbe la sola esplicitazione degli atti nell’epigrafe del ricorso in assenza di specifiche censure avverso gli stessi, le quali invece sono articolate nel corpo del motivo di ricorso.
Né è condivisibile la tesi della tardività della relativa impugnazione.
Difatti, come puntualmente evidenziato dal ricorrente, la lesione della sua sfera giuridica è divenuta concreta solo nel momento in cui ha avuto contezza della spendita del titolo da parte del controinteressato e parimenti della sua valutazione ad opera della Commissione, e vieppiù si è attualizzata con la conoscenza della differenza di punteggio che lo ha visto secondo graduato anche grazie ai 5 pt. riconosciuti al controinteressato attraverso la valorizzazione di un incarico in tesi irregolare.
Il differenziale tra il ricorrente e il controinteressato è infatti di poco meno di due punti.
Le contestazioni sono pertanto tempestive.
E contrariamente agli ulteriori assunti della difesa dell’U.L.S.S., il Tribunale non vede ragioni per escludere dall’attuale giudizio la pretesa alla declaratoria di illegittimità degli atti di conferimento di incarico del controinteressato, e in specie dell’ultimo rinnovo di cui alla delibera n. 1083/2024, atteso che la relativa domanda è stata ritualmente formulata dal ricorrente ed è funzionale all’annullamento della graduatoria finale, nel declinato interesse (principale) a che, all’esito della prima fase della procedura di selezione, al ricorrente venga riconosciuta la posizione più elevata nella graduatoria finale, per effetto della decurtazione dei 5 pt. conseguiti dal controinteressato grazie alla valorizzazione di un titolo non valutabile in quanto irregolarmente conseguito.
Ciò statuito, dalla documentazione depositata dal ricorrente emerge che il dott. OR RO è stato destinatario di un primo conferimento temporaneo dell’incarico di direttore facente funzioni dell’u.o.c. “Neurochirurgia” mediante la deliberazione del D.G. dell’U.L.S.S. n. 8 Berica di prot. n. 2173 del 29.12.2022. Dal provvedimento emerge che l’incarico gli è stato affidato, con decorrenza dal 01°.01.2023, ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. “Area Sanità” 2016-2018 in vigore ratione temporis , norma che in presenza di dati presupposti consente di sostituire anche dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa. Il provvedimento motiva la sostituzione in ragione della scadenza, in data 31.12.2022, del precedente incarico, e in virtù del declinato espletamento, nelle more, della procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico in via definitiva.
Con successiva deliberazione del D.G. n. 1584 del 28.9.2023 l’U.L.S.S. ha prorogato l’incarico temporaneo del dott. RO di ulteriori 9 mesi fino al 30.6.2024, questo sempre ai sensi del cit. art. 22 e sul medesimo presupposto dell’espletamento, nelle more, delle procedure selettive per la copertura del posto.
Infine, con la deliberazione n. 1083 del 27.6.2024 l’Azienda sanitaria ha concesso una seconda proroga di ulteriori 6 mesi, dal 1°.7.2024, questa volta ai sensi dell’art. 25 del nuovo C.C.N.L. 2019-2021 nel frattempo entrato in vigore, e “ sino all’effettiva assegnazione dell’incarico, in esito alla relativa procedura selettiva o sino ad ulteriori valutazioni aziendali che potrebbero intervenire e, comunque, non oltre il 31.12.2024 ”.
Per effetto delle deliberazioni succitate il dott. RO non solo è stato beneficiario di un incarico direttivo che nonostante la sua temporaneità si è invero protratto per ben due anni, ma soprattutto ha potuto spendere il relativo titolo nella sede concorsuale oggetto delle contestazioni qui in esame.
Difatti l’U.L.S.S. ha bandito la selezione per la copertura dell’incarico a pochi giorni di distanza dal secondo atto di proroga -l’avviso pubblico n. 6 è del 2 agosto 2024, mentre la seconda proroga dell’incarico è del 27.6.2024-, quando invero l’Amministrazione non avrebbe potuto ulteriormente incaricare il controinteressato del ruolo di cui si discute.
Si VA in primis l’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, come novellato dall’art. 20 della L. n. 118/2022, che per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa prevedeva -invero già all’epoca della prima delibera di conferimento dell’incarico- l’espletamento di una procedura selettiva di tipo concorsuale, e poi anche il tenore dell’art. 25 del C.C.N.L. 2019-2021. Questa norma prevede un periodo massimo di sostituzione pari a nove mesi prorogabili di ulteriori sei, e al tempo della seconda proroga dell’incarico ( id est al 1°.7.2024) erano già decorsi 18 mesi, dal 1°.1.2023 al 30.6.2024.
Ma soprattutto l’art. 25 non consentiva ulteriori rinnovi.
Difatti la norma, oltre a limitare la sostituzione dell’incaricato al tempo strettamente necessario ad espletare le procedure selettive, soprattutto limita la durata dell’intero periodo di sostituzione, per ciascun dirigente sostituto, a nove mesi prorogabili fino ad altri sei, precisando infine che “ non sono consentiti ulteriori atti di sostituzione relativi al medesimo dirigente sostituto adottati oltre tale termine ” E specifica altresì che “ qualora non sia stato possibile completare le procedure sopra indicate, è attivabile una nuova procedura selettiva interna nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile ”.
Non era dunque possibile, sic et simpliciter, rinnovare l’incarico in favore dell’odierno controinteressato, poiché questi già ne aveva beneficiato in via “temporanea” per 18 mesi e perché, come del resto correttamente rilevato dal ricorrente, la deliberazione n. 1083/2024 nemmeno offre delle plausibili ragioni a giustificazione del reiterato rinnovo, limitandosi a ribadire il contenuto delle precedenti due delibere, vale a dire la scadenza dell’incarico di sostituzione e l’avvio di una procedura selettiva cui l’Amministrazione risulta aver dato corso solo nell’agosto 2024.
Il controinteressato non aveva dunque giusto titolo per vedersi rinnovare una seconda volta l’incarico di direttore facente funzione dell’u.o.c. “Neurochirurgia” della provincia di Vicenza.
Conseguentemente, non avrebbe potuto spendere il relativo affidamento in sede concorsuale, avvantaggiandosi del bonus di 5 pt. che la Commissione ha previsto per i candidati che, al momento della presentazione della domanda, risultassero (nel caso di specie) facenti funzione di un incarico di direzione di unità operativa complessa.
Quanto precede chiarisce al contempo l’infondatezza della tesi dell’Amministrazione, che pur suggestivamente sostiene l’irrilevanza del titolo legittimante l’atto di conferimento dell’incarico -e in particolare della sua legittimità o meno-, trattandosi di valutare la funzione e, cioè, il concreto espletamento di una data attività al momento della presentazione della domanda.
Non è così perché in realtà il punteggio da attribuire all’elemento curriculare della “ posizione funzionale del candidato” ( sub lett. b. citata nel § 7.2. di questa pronuncia) si compone di una parte variabile -1 punto per anno di servizio svolto in qualità di dirigente medico inquadrato nella disciplina a selezione fino ad un massimo di dieci punti- e una parte fissa aggiuntiva di 5 pt., quella messa in discussione dal terzo motivo di ricorso, che non dipende come la prima dalla funzione svolta ma dalla semplice titolarità dell’incarico in considerazione al tempo della presentazione della domanda.
In accoglimento delle doglianze contenute nel terzo mezzo va pertanto accertata e dichiarata l’illegittimità della deliberazione del D.G. dell’U.L.S.S. 8 Berica n. 1083 del 27.6.2024, recante il (secondo) rinnovo dell’incarico di direttore facente funzione dell’u.o.c. “Neurochirurgia” di Vicenza in capo al controinteressato dott. OR RO, che conseguentemente non potrà essere presa in considerazione in sede concorsuale per l’attribuzione di punteggi utili in favore del dott. RO.
Per l’effetto vanno annullati, nei limiti dell’interesse declinato dal ricorrente, la deliberazione n. 1838/2024, di approvazione degli atti della procedura e di conferimento dell’incarico di direttore u.o.c. “Neurochirurgia al dott. OR RO; la presupposta graduatoria di merito; la relazione sintetica del 29.10.2024; e infine il verbale di pari data, meglio esplicitati nell’epigrafe della presente pronuncia.
Conseguentemente, la Commissione esaminatrice è tenuta a rivalutare il punteggio attribuito al controinteressato dott. OR RO in stretta aderenza ai principi enunciati nella presente decisione e dunque espungendo dai titoli valutabili in suo favore l’incarico di direttore facente funzione dell’u.o.c. “Neurochirurgia” di Vicenza ricoperto al tempo della presentazione della domanda di partecipazione all’avviso n. 6/2024, e disponendo gli ulteriori incombenti per la redazione della graduatoria definitiva oltreché per la successiva nomina, ad opera del D.G. dell’U.L.S.S., del candidato che avrà conseguito il migliore punteggio.
8. La particolare complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, accertata e dichiarata l’illegittimità della deliberazione del D.G. dell’U.L.S.S. 8 Berica n. 1083 del 27.6.2024, annulla la graduatoria, l’atto di conferimento dell’incarico oggetto di contestazione, il verbale e la relazione del 29.10.2024, meglio descritti in epigrafe, ordinando alla Commissione esaminatrice gli adempimenti conseguenti secondo le specifiche indicate in calce al § 7.4b. della presente pronuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
AN NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NO | Ida IO |
IL SEGRETARIO