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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, nella persona della dott.ssa Marianna Frangiosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 907/2020 RG tra
, (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato FIORENZO GROMBONE, presso il cui studio domicilia;
parte opponente
e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r. , rappresentato e Controparte_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato ANTONIO CAMMARANO, presso il cui studio domicilia;
Parte opposta
OGGETTO: opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da nota del 9.1.2025 “La difesa dell'opponente , si riporta all'atto di opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 sexies cpc ed alle conclusioni in esse rassegnate, ritenendo l'infondatezza del decreto ingiuntivo posto a base dell'atto di precetto, perché non corrispondente ai fatti e ai pagamenti già effettuati dalla IG.ra . Impugna e contesta quanto rassegnato da Parte_1 controparte e chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc, con espressa richiesta che in caso di soccombenza sia disposta la compensazione delle spese o, in mancanza, al minimo tabellare” Per parte opposta come da nota del 9.1.2025: “si chiede che la presente causa venga decisa sulle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, con integrazione della richiesta di liquidazione delle spese e competenze della fase cautelare rigettata (n.907 sub 1/2020
r.g.)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la GN
, proponeva opposizione, ex art. 615 comma 1, Parte_1
c.p.c., all'atto di precetto notificatole il 9 luglio 2020, per la somma di euro
6.762,67, comprensiva di sorta capitale e spese, il cui titolo esecutivo era costituito dal sotteso il decreto ingiuntivo, emesso in data 1 ottobre 2019 da questo Tribunale, nel procedimento monitorio r.g. 1328/2019.
Deduceva a sostegno della proposta opposizione di non aver mai opposto il decreto ingiuntivo, a causa di pendenti trattative per la definizione bonaria della controversia e che, di seguito alla emissione del suddetto decreto aveva comunque versato “nelle more della questione” la somma di euro 4.632,00 con n. 3 bonifici di cui produceva ricevute;
altresì allegava perizia di parte al fine di attestare che le somme contenute nel decreto ingiuntivo, non opposto, erano state erroneamente quantificate dall'amministratore condominiale ed erano di misura inferiore, configurandosi pertanto un indebito arricchimento del Per CP_1 tali motivi concludeva per la declaratoria di inefficacia/nullità/annullamento dell'atto di precetto opposto.
Si radicava il contraddittorio con la costituzione del convenuto condominio che contestava la fondatezza della domanda attorea, eccependo che sul titolo costituito dal D.I. 340/2019, reso nel procedimento n. r.g. 1328/2019, dal tribunale di Vallo della Lucania era stato notificato un primo atto di precetto in data 28 novembre 2019 per l'importo complessivo di euro 6.881,00 , divenuto, poi, inefficace ex art. 481 c.p.c., in quanto volontariamente lo stesso creditore, visti i versamenti effettuati dal debitore , aveva ritenuto opportuno di non procedere all'esecuzione e di rinnovare l'atto di precetto, decurtando la somma di euro 1.194,00, a titolo di successivi pagamenti. Pertanto con il secondo atto di precetto, opposto con il presente procedimento, esso creditore intimava la somma per sorta capitale di euro 5.867,00, oltre le spese successive afferenti l'atto di precetto e relativa notifica. Per tali motivi riteneva corretto l'importo contenuto nel proprio atto di intimazione e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza fissata per la sospensione dell'esecuzione, nel sub- procedimento r.g. n. 907-1/2020, il precedente GI rigettava l'istanza, con ordinanza del 18 febbraio 2021, ritenendo insussistenti i presupposti di legge per la concessione della sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Istruita la causa solo documentalmente, questo Giudicante con ordinanza del 12 marzo 2025 assegnava la causa in decisione -revocando la precedente ordinanza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.- previa concessione dei termini ridotti (40 + 20) con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata per i motivi di seguito riportati.
Si premette che entrambe le parti hanno prodotto in atti il D.I. n. 340/
2019, reso nel procedimento r.g. 1328/2019, che, dunque, è da intendersi quello presupposto all'impugnato precetto, anche esso allegato, trattandosi di elemento non oggetto di contestazione delle parti. Deve darsi, difatti, atto che parte opponente ha chiarito in sede di udienza
9.12.2020 l'errore in cui è incorsa nell'indicazione del numero di decreto ingiuntivo.
Si indaga, quindi, il merito della promossa opposizione.
Premesso che l'azione come articolata deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art, 615 c.p.c., risultando incentrata su contestazioni afferenti all'esistenza del diritto di procedere in executivis, deve evidenziarsi che, in sede di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, "il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti" (Cass. n. 27159/2006; n.
27160/2006).
Le eventuali cause di nullità o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere, pertanto, dedotte esclusivamente con il rimedio previsto dall'art. 645 c.p.c. preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del titolo medesimo.
Nella specie, la domanda formulata dalla opponente afferisce a fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo e si appalesa, pertanto, inammissibile, prima ancora che infondata, risultando preclusa, in sede di opposizione a precetto, la verifica della legittimità del titolo, basata su questioni dedotte o deducibili nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non intrapreso dalla ingiunta.
Gli unici elementi sopravvenuti attengono, chiaramente, i pagamenti effettuati successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo emesso già con formula esecutiva.
Anche in ordine ai pagamenti allegati, l'opposizione si palesa come infondata. E' appena il caso di precisare che l'unico pagamento sopravvenuto rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo pari ad €.
1194,00 risulta correttamente scomputato rispetto al precetto intimato per cui nessun errore risulta effettuato dal creditore procedente. Ed è bene chiarire, al fine di sgombrare il campo da qualsiasi contestazione, che in ordine agli altri pagamenti allegati all'atto introduttivo del 4 aprile 2019 e del 12 novembre 2018, parte intimante (odierna opposta) ne allega il computo nella determinazione della somma richiesta con il decreto ingiuntivo (cfr. comparsa di costituzione) e la difesa di controparte nulla deduce sul punto entro i termini di preclusione (prima memoria ex art. 183 co VI c.p.c.) per cui deve ritenersi circostanza non contestata da parte opponente.
Per tali motivi la opposizione è da ritenersi infondata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente alla refusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei minimi dello scaglione di riferimento, operando un ulteriore abbattimento per la fase istruttoria, essendosi tradotta nel solo deposito di memorie istruttorie. Non si dà luogo alla liquidazione di una ulteriore somma per il sub-procedimento cautelare (R.G. 907-1/2020) trattandosi chiaramente da statuizione connessa alla prima udienza di comparizione di natura provvisoria e senza aggravio di attività per le parti. (“La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio”. Cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/04/2025, n.8839).
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta dalla difesa del in quanto affinché la parte soccombente sia CP_1 condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza , non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, in persona della dott.ssa
Marianna Frangiosa, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed
[...] eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in euro 2.000,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, in favore del , con Controparte_1 attribuzione al procuratore anticipatario, avvocato Antonio
Cammarano, per espressa fattane dichiarazione.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 1.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, nella persona della dott.ssa Marianna Frangiosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 907/2020 RG tra
, (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato FIORENZO GROMBONE, presso il cui studio domicilia;
parte opponente
e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r. , rappresentato e Controparte_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato ANTONIO CAMMARANO, presso il cui studio domicilia;
Parte opposta
OGGETTO: opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da nota del 9.1.2025 “La difesa dell'opponente , si riporta all'atto di opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 sexies cpc ed alle conclusioni in esse rassegnate, ritenendo l'infondatezza del decreto ingiuntivo posto a base dell'atto di precetto, perché non corrispondente ai fatti e ai pagamenti già effettuati dalla IG.ra . Impugna e contesta quanto rassegnato da Parte_1 controparte e chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc, con espressa richiesta che in caso di soccombenza sia disposta la compensazione delle spese o, in mancanza, al minimo tabellare” Per parte opposta come da nota del 9.1.2025: “si chiede che la presente causa venga decisa sulle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, con integrazione della richiesta di liquidazione delle spese e competenze della fase cautelare rigettata (n.907 sub 1/2020
r.g.)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la GN
, proponeva opposizione, ex art. 615 comma 1, Parte_1
c.p.c., all'atto di precetto notificatole il 9 luglio 2020, per la somma di euro
6.762,67, comprensiva di sorta capitale e spese, il cui titolo esecutivo era costituito dal sotteso il decreto ingiuntivo, emesso in data 1 ottobre 2019 da questo Tribunale, nel procedimento monitorio r.g. 1328/2019.
Deduceva a sostegno della proposta opposizione di non aver mai opposto il decreto ingiuntivo, a causa di pendenti trattative per la definizione bonaria della controversia e che, di seguito alla emissione del suddetto decreto aveva comunque versato “nelle more della questione” la somma di euro 4.632,00 con n. 3 bonifici di cui produceva ricevute;
altresì allegava perizia di parte al fine di attestare che le somme contenute nel decreto ingiuntivo, non opposto, erano state erroneamente quantificate dall'amministratore condominiale ed erano di misura inferiore, configurandosi pertanto un indebito arricchimento del Per CP_1 tali motivi concludeva per la declaratoria di inefficacia/nullità/annullamento dell'atto di precetto opposto.
Si radicava il contraddittorio con la costituzione del convenuto condominio che contestava la fondatezza della domanda attorea, eccependo che sul titolo costituito dal D.I. 340/2019, reso nel procedimento n. r.g. 1328/2019, dal tribunale di Vallo della Lucania era stato notificato un primo atto di precetto in data 28 novembre 2019 per l'importo complessivo di euro 6.881,00 , divenuto, poi, inefficace ex art. 481 c.p.c., in quanto volontariamente lo stesso creditore, visti i versamenti effettuati dal debitore , aveva ritenuto opportuno di non procedere all'esecuzione e di rinnovare l'atto di precetto, decurtando la somma di euro 1.194,00, a titolo di successivi pagamenti. Pertanto con il secondo atto di precetto, opposto con il presente procedimento, esso creditore intimava la somma per sorta capitale di euro 5.867,00, oltre le spese successive afferenti l'atto di precetto e relativa notifica. Per tali motivi riteneva corretto l'importo contenuto nel proprio atto di intimazione e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza fissata per la sospensione dell'esecuzione, nel sub- procedimento r.g. n. 907-1/2020, il precedente GI rigettava l'istanza, con ordinanza del 18 febbraio 2021, ritenendo insussistenti i presupposti di legge per la concessione della sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Istruita la causa solo documentalmente, questo Giudicante con ordinanza del 12 marzo 2025 assegnava la causa in decisione -revocando la precedente ordinanza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.- previa concessione dei termini ridotti (40 + 20) con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata per i motivi di seguito riportati.
Si premette che entrambe le parti hanno prodotto in atti il D.I. n. 340/
2019, reso nel procedimento r.g. 1328/2019, che, dunque, è da intendersi quello presupposto all'impugnato precetto, anche esso allegato, trattandosi di elemento non oggetto di contestazione delle parti. Deve darsi, difatti, atto che parte opponente ha chiarito in sede di udienza
9.12.2020 l'errore in cui è incorsa nell'indicazione del numero di decreto ingiuntivo.
Si indaga, quindi, il merito della promossa opposizione.
Premesso che l'azione come articolata deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art, 615 c.p.c., risultando incentrata su contestazioni afferenti all'esistenza del diritto di procedere in executivis, deve evidenziarsi che, in sede di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, "il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti" (Cass. n. 27159/2006; n.
27160/2006).
Le eventuali cause di nullità o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere, pertanto, dedotte esclusivamente con il rimedio previsto dall'art. 645 c.p.c. preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del titolo medesimo.
Nella specie, la domanda formulata dalla opponente afferisce a fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo e si appalesa, pertanto, inammissibile, prima ancora che infondata, risultando preclusa, in sede di opposizione a precetto, la verifica della legittimità del titolo, basata su questioni dedotte o deducibili nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non intrapreso dalla ingiunta.
Gli unici elementi sopravvenuti attengono, chiaramente, i pagamenti effettuati successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo emesso già con formula esecutiva.
Anche in ordine ai pagamenti allegati, l'opposizione si palesa come infondata. E' appena il caso di precisare che l'unico pagamento sopravvenuto rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo pari ad €.
1194,00 risulta correttamente scomputato rispetto al precetto intimato per cui nessun errore risulta effettuato dal creditore procedente. Ed è bene chiarire, al fine di sgombrare il campo da qualsiasi contestazione, che in ordine agli altri pagamenti allegati all'atto introduttivo del 4 aprile 2019 e del 12 novembre 2018, parte intimante (odierna opposta) ne allega il computo nella determinazione della somma richiesta con il decreto ingiuntivo (cfr. comparsa di costituzione) e la difesa di controparte nulla deduce sul punto entro i termini di preclusione (prima memoria ex art. 183 co VI c.p.c.) per cui deve ritenersi circostanza non contestata da parte opponente.
Per tali motivi la opposizione è da ritenersi infondata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente alla refusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei minimi dello scaglione di riferimento, operando un ulteriore abbattimento per la fase istruttoria, essendosi tradotta nel solo deposito di memorie istruttorie. Non si dà luogo alla liquidazione di una ulteriore somma per il sub-procedimento cautelare (R.G. 907-1/2020) trattandosi chiaramente da statuizione connessa alla prima udienza di comparizione di natura provvisoria e senza aggravio di attività per le parti. (“La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio”. Cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/04/2025, n.8839).
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta dalla difesa del in quanto affinché la parte soccombente sia CP_1 condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza , non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, in persona della dott.ssa
Marianna Frangiosa, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed
[...] eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in euro 2.000,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, in favore del , con Controparte_1 attribuzione al procuratore anticipatario, avvocato Antonio
Cammarano, per espressa fattane dichiarazione.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 1.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa