Sentenza 10 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/2003, n. 13227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13227 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2003 |
Testo completo
13 2 2 7 /0 3 REPUBBLIC ITALIA IN NOME L PO LO IT LIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto risarcimento del danno da SEZIONE TERZA CIVILE scontro tra autoveicoli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4861/02 Dott. Vittorio DUVA Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 27113 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Rep. 3489 Ud. 24/06/03 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TR IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 5, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO MARZOCCHI BURATTI, difeso dagli avvocati FEDELE FERRARA, GIOVANNI PECORARO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CU AD, CC SA, TORO ASSIC SPA;
- intimati -
avversO la sentenza n. 758/01 del Tribunale di TERAMO, emessa il 21/06/01 e depositata il 02/07/01 (R.G. 2003 1479 1301/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/06/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. Premesso che il Tribunale di Teramo ha confermato la sentenza del Giudice di pace con cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta da IE Di RO
contro
Toro Assicurazioni s.p.a., CE OC e Addo- lorata RC per il risarcimento dei danni subiti nello scontro tra veicoli avvenuto il 15 ottobre 1995, avendo accertato la colpa esclusiva del Di RO (il quale ef- fettuò un "sorpasso in zona vietata, caratterizzata da striscia continua" e superò "una colonna di veicoli, fermi per consentire al OC di eseguire la segnalata svolta a sinistra", venendo anche contravvenzionato dai soprag- giunti carabinieri "ai sensi dell'art.148 c.d.s. per sor- passo irregolare"), ed avendo altresì escluso il concorso di colpa del OC (il quale si era fermato "sulla car- reggiata per dare la precedenza ai veicoli provenienti dall'opposta direzione", e secondo la valutazione del 2 T Tribunale" nulla poteva fare per evitare il tamponamento" da parte del Di RO); rilevato che IE Di RO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con l'unico motivo, "violazione e falsa applicazione dell'art.154 c.d.s. e difetto di mo- tivazione", perché la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che il citato art. 154 impone al conducente che deve effettuare una manovra di svolta a sinistra di adottare "la massima prudenza", onde "l'analisi del fatto andava indirizzata anche (e soprattutto) sul comportamento di guida adottato dal OC" per stabilire se egli, nello svoltare a sinistra, si fosse accertato che non SO- pravvenivano veicoli da tergo ai quali egli avrebbe dovuto dare la precedenza anche se si trovavano "in un'illegitti- ma fase di sorpasso" (Cass. 7 maggio 1999 n.4585); ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente in- fondato perché la condotta di guida del OC è stata specificamente valutata dalla sentenza impugnata, la quale ha motivatamente accertato che egli "si trovava fermo" al crocevia prima di effettuare la svolta a sinistra, tanto che dietro di lui si erano fermati anche i veicoli che lo seguivano, veicoli che invece furono irregolarmente sor- passati dal Di RO, il quale andò a tamponare il veico- 3 lo del OC, nella cui condotta di guida è stata escluso ogni elemento di colpa;
che, pertanto, al di là della non deducibilità del vi- zio di violazione di legge sostanziale ordinaria nelle sentenze emesse secondo equità, non sussiste nella senten- za impugnata la violazione dell'art. 154 c.d.s. (non es- sendo applicabile il principio giuridico espresso da Cass. n. 4585/99), e che l'accertamento della dinamica dello scontro e della colpa esclusiva del Di RO è immune da vizi logico-giuridici; che, non essendosi costituito alcuno degli intimati, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giu- dizio di cassazione;
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003 Il Relatore-Estensore Il Presidente M. Auchun Vittorio buva IL CANCELLIERE C1 NO TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi SET. 2003 IL CANCELLIERE C1 NN TT 4