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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/10/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 320/2025, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(EN) alla Via Agozzino 4, elettivamente domiciliata in 94018 Troina (EN) al Viale Vittorio Veneto
n. 40, presso lo studio legale dell'Avv. Sandro Mascali (c.f. ) dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in forza di procura in atti;
e nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._3
in Capizzi (ME) alla Via Liberta' n. 14, elettivamente domiciliato in Capizzi, alla Via Roma n. 155, presso lo studio legale dell'Avv. Velia Quintessenza (c.f. ) dalla quale è C.F._4
rappresentato e difeso in forza di procura in atti;
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
17/03/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'udienza del 22/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. Parte_1 Controparte_1
49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, in data 03 giugno 1999, in Cerami (EN), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cerami, atto n.1, P.2 S.A., Reg. Uff. Anno
1999, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 21 febbraio 2025.
I ricorrenti hanno precisato che, il giorno 26 febbraio 2000, in Catania, è nato il figlio CP_2
ed il giorno il giorno 30 gennaio 2002, in Nicosia, è nata la figlia
[...] Persona_1
entrambi studenti universitari, residenti con la madre.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
1. i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
e l'abitazione coniugale resterà affidata al ricorrente CP_1
che è il proprietario di detta;
[...]
2. la sig.ra si impegna ed obbliga, con la sottoscrizione del presente ricorso, a Parte_1
versare al sig. la somma complessiva di euro 2.700,00 (euro Controparte_1
duemilasettecento/00), a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa di natura economica passata, presente e futura di quest'ultimo. La detta somma di euro 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) verrà corrisposta immediatamente dopo la sottoscrizione del presente ricorso da parte del ricorrente, tramite bonifico alle seguenti coordinate Iban [...].
Con la sottoscrizione del presente ricorso e con il pagamento della detta somma di denaro da parte della ricorrente al sig. , nulla avranno più a pretendere i Parte_1 Controparte_1 coniugi l'uno dall'altro, avendo già regolato ogni rapporto di natura economica;
3, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e nulla potrà pretendere dall'altro per nessun titolo e/o ragione, mentre i figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti resteranno a vivere con la madre in Cerami e quest'ultima si occuperà del loro sostentamento economico;
4. spese del giudizio integralmente compensate.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 21/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 21/02/2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30/07/1970, c.f. e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
25/02/1965, c.f. , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 21 C.F._3
febbraio 2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
-Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio. Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 320/2025, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(EN) alla Via Agozzino 4, elettivamente domiciliata in 94018 Troina (EN) al Viale Vittorio Veneto
n. 40, presso lo studio legale dell'Avv. Sandro Mascali (c.f. ) dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in forza di procura in atti;
e nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._3
in Capizzi (ME) alla Via Liberta' n. 14, elettivamente domiciliato in Capizzi, alla Via Roma n. 155, presso lo studio legale dell'Avv. Velia Quintessenza (c.f. ) dalla quale è C.F._4
rappresentato e difeso in forza di procura in atti;
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
17/03/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'udienza del 22/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. Parte_1 Controparte_1
49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, in data 03 giugno 1999, in Cerami (EN), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cerami, atto n.1, P.2 S.A., Reg. Uff. Anno
1999, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 21 febbraio 2025.
I ricorrenti hanno precisato che, il giorno 26 febbraio 2000, in Catania, è nato il figlio CP_2
ed il giorno il giorno 30 gennaio 2002, in Nicosia, è nata la figlia
[...] Persona_1
entrambi studenti universitari, residenti con la madre.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
1. i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
e l'abitazione coniugale resterà affidata al ricorrente CP_1
che è il proprietario di detta;
[...]
2. la sig.ra si impegna ed obbliga, con la sottoscrizione del presente ricorso, a Parte_1
versare al sig. la somma complessiva di euro 2.700,00 (euro Controparte_1
duemilasettecento/00), a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa di natura economica passata, presente e futura di quest'ultimo. La detta somma di euro 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) verrà corrisposta immediatamente dopo la sottoscrizione del presente ricorso da parte del ricorrente, tramite bonifico alle seguenti coordinate Iban [...].
Con la sottoscrizione del presente ricorso e con il pagamento della detta somma di denaro da parte della ricorrente al sig. , nulla avranno più a pretendere i Parte_1 Controparte_1 coniugi l'uno dall'altro, avendo già regolato ogni rapporto di natura economica;
3, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e nulla potrà pretendere dall'altro per nessun titolo e/o ragione, mentre i figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti resteranno a vivere con la madre in Cerami e quest'ultima si occuperà del loro sostentamento economico;
4. spese del giudizio integralmente compensate.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 21/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 21/02/2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30/07/1970, c.f. e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
25/02/1965, c.f. , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 21 C.F._3
febbraio 2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
-Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio. Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.