Articolo 10 della Legge 19 gennaio 1963, n. 15
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1963
Art. 10.

All' articolo 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma "Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'articolo 39 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al 10 per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del quinto comma dell'articolo 39".
Le variazioni inferiori al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo per la riliquidazione delle rendite.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1963
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