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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 7827/2023 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti SPEDALIERE LEOPOLDO e Parte_1 SPEDALIERE LUCIANO presso i quali elettivamente domicilia in Portici al Corso Garibaldi n.85
RICORRENTE
E
- Sede di Napoli in persona del p.t, Controparte_1 Controparte_2 rapp.to e difeso dall'avv. Rossella Del Sarto ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via Nuova
Poggioreale RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l per vedersi riconosciuto il suo diritto a prestazioni assicurative a suo dire CP_1 ingiustamente negate. In particolare, il ricorrente lamentava l'erronea quantificazione della rendita per inabilità permanente parziale erogata dall'istituto a seguito di infortunio sul lavoro. Pertanto, chiedeva all'adito Giudice, dopo aver valutato la sussistenza dell'infortunio sul lavoro, di accertare e dichiarare che ogni rendita deve essere calcolata sulla base del massimale di legge che, nel caso di specie, ammonta a € 51.403,25, e per l'effetto di condannare l' al pagamento, in suo favore, CP_1 dei ratei maturati da novembre 2022 a dicembre 2023, nella misura di € 10.574,47 per danno biologico e componente patrimoniale. Il tutto con vittoria di spese. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva di CP_1 rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c parte ricorrente concludeva affinché CP_ venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, dichiarando che aveva provveduto ad espletare la visita medico legale collegiale e, all'esito, ad aumentare i postumi permanenti parziali dal 25 al 28%; corrispondeva pertanto gli arretrati per € 1.708,30 ad aprile
2024, € 8.651,92 ad agosto 2024 e € 261,28 a dicembre 2024 per un importo totale di € 10.621,53.
Da agosto 2024 adeguava la rendita al massimale di legge per i direttori di macchina. A tale provvedimento il ricorrente riteneva quindi di dover prestare acquiescenza. Inoltre, evidenziava che da dicembre 2024 in poi, la rendita era stata anche rivalutata. Pertanto, quanto corrisposto ad agosto
2024, a titolo di arretrati, doveva considerarsi satisfattivo dei ratei di rendita relativi al periodo novembre 2022 – dicembre 2023, oggetto di causa.
La causa veniva decisa con la presente sentenza. Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
1 Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n.
486).Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come da documentazione prodotta.
Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che il pagamento è avvenuto il 01/08/2024 e quindi effettivamente dopo la presentazione del ricorso. Le spese, quindi, devono seguire il principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere. CP_
2. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, oltre spese e accessori, che liquida in € 1.800,00 con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Cristina Giusti
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