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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/12/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
857/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. IZ D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio
DA
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
ST, 11100 (AO), Via Chatelard n.7,
E
, nata ad [...], il [...], C.F. residente in [...]Parte_2 C.F._2
11100 (AO), Via Monte Solarolo n. 26, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Marozzo del Foro di ST (C.F.
) e presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in ST (AO), via Porta C.F._3
Pretoria n. 19
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in ST (AO), in data 03/10/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ST, al n. 69, parte II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli , ad ST (AO) il 27/10/1999, , nata ad Persona_1 Persona_2
ST (AO) il 18/02/2002, e , nato ad [...] il [...]. Controparte_1
pagina 1 di 3 La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Decreto in data 09/10/2018 dal Tribunale di ST.
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“1. Dichiarare il divorzio tra i coniugi con l'obbligo del mutuo rispetto, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per territorio affinché provveda alle necessarie trascrizioni;
2. Dichiarare che i sig.ri e sono entrambi autosufficienti per cui nessun assegno divorzile Pt_1 Pt_2
è da riconoscersi;
3. Il figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente sarà mantenuto nel seguente modo: CP_1
- il mantenimento ordinario e straordinario del ragazzo graverà nella misura del 50% ciascuno su entrambi i genitori;
- il canone di affitto della casa da lui abitata in Torino per motivi universitari sarà sostenuto interamente dal padre.
4. La casa coniugale sita in ST 11100 (AO) Via Monte Solarolo n. 26 e di proprietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata alla sig.ra fino a quando il figlio non sarà Parte_1 Pt_2 CP_1 economicamente autosufficiente e in ogni caso fino al raggiungimento di età consona all'indipendenza economica del ragazzo.
Dopodiché la sig.ra potrà rimanere ad abitare nell'alloggio di cui sopra previo pagamento di un Pt_2 canone da occupazione che le parti quantificano oggi in € 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT. Le spese di manutenzione ordinaria dell'alloggio saranno a carico esclusivo della sig.ra mentre le Pt_2
spese per la manutenzione straordinaria saranno divise proporzionatamente tra le parti che si accorderanno di volta in volta anche in base alla natura della spesa. Il tutto salvo successivi diversi migliori accordi tra le parti.
5. Con rinuncia ai termini per l'appello.
6. Spese legali a carico del sig. . Parte_1
La domanda di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
pagina 2 di 3 In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ST il 03/10/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ST, al n. 69, parte II tra
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nata ad [...], il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
14/08/2025.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ST (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad ST nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. IZ D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. IZ D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio
DA
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
ST, 11100 (AO), Via Chatelard n.7,
E
, nata ad [...], il [...], C.F. residente in [...]Parte_2 C.F._2
11100 (AO), Via Monte Solarolo n. 26, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Marozzo del Foro di ST (C.F.
) e presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in ST (AO), via Porta C.F._3
Pretoria n. 19
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in ST (AO), in data 03/10/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ST, al n. 69, parte II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli , ad ST (AO) il 27/10/1999, , nata ad Persona_1 Persona_2
ST (AO) il 18/02/2002, e , nato ad [...] il [...]. Controparte_1
pagina 1 di 3 La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Decreto in data 09/10/2018 dal Tribunale di ST.
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“1. Dichiarare il divorzio tra i coniugi con l'obbligo del mutuo rispetto, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per territorio affinché provveda alle necessarie trascrizioni;
2. Dichiarare che i sig.ri e sono entrambi autosufficienti per cui nessun assegno divorzile Pt_1 Pt_2
è da riconoscersi;
3. Il figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente sarà mantenuto nel seguente modo: CP_1
- il mantenimento ordinario e straordinario del ragazzo graverà nella misura del 50% ciascuno su entrambi i genitori;
- il canone di affitto della casa da lui abitata in Torino per motivi universitari sarà sostenuto interamente dal padre.
4. La casa coniugale sita in ST 11100 (AO) Via Monte Solarolo n. 26 e di proprietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata alla sig.ra fino a quando il figlio non sarà Parte_1 Pt_2 CP_1 economicamente autosufficiente e in ogni caso fino al raggiungimento di età consona all'indipendenza economica del ragazzo.
Dopodiché la sig.ra potrà rimanere ad abitare nell'alloggio di cui sopra previo pagamento di un Pt_2 canone da occupazione che le parti quantificano oggi in € 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT. Le spese di manutenzione ordinaria dell'alloggio saranno a carico esclusivo della sig.ra mentre le Pt_2
spese per la manutenzione straordinaria saranno divise proporzionatamente tra le parti che si accorderanno di volta in volta anche in base alla natura della spesa. Il tutto salvo successivi diversi migliori accordi tra le parti.
5. Con rinuncia ai termini per l'appello.
6. Spese legali a carico del sig. . Parte_1
La domanda di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
pagina 2 di 3 In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ST il 03/10/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ST, al n. 69, parte II tra
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nata ad [...], il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
14/08/2025.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ST (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad ST nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. IZ D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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