Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/1976, n. 2893
CASS
Sentenza 22 luglio 1976

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Qualora la relazione di notificazione redatta sull'originale dell'atto e quella redatta sulla copia notificata indichino due date diverse dell'avvenuta notificazione, e tale diversita non sia imputabile ad un mero errore materiale, ricavabile dalla stessa relazione o dalle risultanze del documento, si verifica un conflitto fra due Atti pubblici, che hanno entrambi una piena efficacia probatoria, suscettibile di essere eliminata solo con querela di falso. In difetto, il conflitto non puo, di per se, essere risolto in senso sfavorevole al notificato, il quale, pertanto, al fine di far valere la data risultante dalla copia notificatagli, non e tenuto a provare l'esattezza della data medesima. ( V 3170/58; ( V 670/57).*

In tema di Tributi locali, l'applicabilita delle sanzioni civili previste dall'art 292 del RD 14 settembre 1931 n 1175, in caso di omessa od infedele denuncia, presuppone, ai sensi del successivo art 293, che l'infrazione sia stata preventivamente contestata all'interessato e che la pronuncia definitiva sull'accertamento del tributo abbia determinato la misura delle sanzioni. Ove cio manchi, pertanto, rimane preclusa all'ente impositore la possibilita di applicare ed iscrivere a ruolo le sanzioni medesime.*

Qualora, nella relazione di notificazione stilata sulla copia dell'atto consegnata al destinatario, manchi l'indicazione della data, e questa non sia altrimenti ricavabile dal contenuto dell'atto, si verifica una nullita insanabile della notificazione medesima, se da essa decorre un termine perentorio, entro il quale il predetto destinatario deve, a pena di decadenza, esercitare determinati diritti. ( V 1681/69, mass n 340643; ( V 2362/61).*

In tema di Tributi locali (nella specie, imposta di famiglia), la domanda con la quale il contribuente contesti la legittimita della iscrizione a ruolo, perche non preceduta da valida notificazione dell'avviso di accertamento, e proponibile davanti all'autorita giudiziaria, entro sei mesi dalla pubblicazione del ruolo, ancorche sia stato presentato ricorso al prefetto, contro le risultanze del ruolo medesimo, ai sensi e per i limitati effetti di cui all'art 288 del RD 14 settembre 1931 n 1175. Tale proponibilita, peraltro, non e preclusa dal mancato esperimento dei ricorsi amministrativi contro l'accertamento, trattandosi di Mancanza addebitabile all'indicato illegittimo comportamento dell'ente impositore. ( V 3176/72, mass nn 360962, 360963 e 360964; ( V 1906/72, mass n 358980).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/1976, n. 2893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2893
    Data del deposito : 22 luglio 1976

    Testo completo