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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 260/2024 RG, cui sono stati riuniti i giudizi iscritti ai numeri RG
272/2024, 282/2024,284/2024, 287/2024, 290/2024, 334/2024, 336/2024, 338/2024,
340/2024, 342/2024, trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 8.4.2025, promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
, , tutti rappresentati e Parte_9 Parte_10 Parte_11 difesi, con mandato in atti, dall' avv. MINGRONE ELEONORA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. LAMMIRATO GIUSEPPE, dall'avv. Valeria Battista e dall'avv. Giulia Ferrante
Resistente
FATTO E DIRITTO
Le parti ricorrenti indicate in epigrafe, premesso di essere dipendenti dell' Controparte_2
di rappresentavano di svolgere la propria attività lavorativa con orario
[...] CP_1 organizzato su tre turni (dalle 07:00 alle 14:00; dalle 14:00 alle 20:00 e dalle 20:00 alle 07:00), meglio descritti nei fogli presenza allegati in atti. Deducevano che l' in caso di turni lavorativi eccedenti le sei ore, aveva loro CP_2 ingiustificatamente negato il diritto ad usufruire del servizio mensa con “modalità sostitutive” in spregio alla Contrattazione Collettiva e alle norme di settore applicabili, richiamate nell'art. 27 co. 4 del CCNL Comparto Sanità biennio economico 2016/2018, nell'art. 43 co. 4 del CCNL 2019/2021, nell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 nonché nell'art. 29 co. 4 del
CCNL integrativo del 20/09/2001 come mod. dall' art. 4 CCNL del 31/07/2009.
Ciò posto, dopo aver allegato plurimi precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi, insistevano per la condanna dell' al pagamento del valore dei buoni pasto CP_2 spettanti e non erogati, da quantificarsi secondo il conteggio analitico allegato in atti e, più in particolare, nella somma di :
- € 3.066,00 , Parte_1
- € 2.576,00 Parte_2
- € 3.367,00 , Parte_3
- € 2.429,00 , Parte_4
- € 2.541,00 , Parte_5
- € 2.793,00 , Parte_6
- € 2.618,00 , Parte_7
- € 3.710,00 , Parte_8
- € 3.164,00 Parte_9
- € 1.330,00 , Parte_10
- € 5.145,00 Parte_12
[...]
[...
, costituendosi ritualmente in giudizio, eccepiva Controparte_3
l'infondatezza del ricorso in quanto il diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto non trova applicazione per i lavoratori turnisti, quali sono i ricorrenti, proprio in forza del chiaro tenore letterale dell'art 27 co. 4 del CCNL 2016/2018 nonché nell'art. 43 co. 4 del CCNL 2018/2019, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 29 co. 4 del CCNL integrativo del 20/09/2001.
La convenuta contestava, altresì, il diritto rivendicato dai ricorrenti eccependo a) l'assenza di una specifica previsione, in merito all'attribuzione dei buoni pasto in favore dei lavoratori turnisti, nel contratto aziendale;
b)il difetto di prova in ordine ai reali turni espletati dai ricorrenti;
c) l'errata quantificazione dei buoni pasto nonché la loro monetizzabilità in violazione di quanto disposto dell'art 29 del CCNL integrativo del 20.09.2001.
La causa, previa riunione dei giudizi indicati in epigrafe, veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.pc. è così decisa. **
Il ricorso è fondato.
Giova un inquadramento della normativa applicabile al caso di specie.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass.
28/11/2019 n. 31137).
Il diritto alla fruizione del buono pasto per i dipendenti del comparto sanità, attualmente, trova la sua fonte normativa nell'art. 43 co. 4 del CCNL Comparto Sanità biennio economico 2019/2021, secondo una formulazione del tutto sovrapponibile al precedente art. 27 co. 4 del CCNL 2016/2018, a mente del quale:
“
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa
e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun
Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)1.
Ebbene, il richiamato art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, afferma che:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentreresta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
3. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4.Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Tanto premesso, muovendo dal tenore letterale dell'art. 29 cit., se da un lato viene lasciata all'Azienda la facoltà di poter istituire mense di servizio, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente alle risorse disponibili ( “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio”), in alternativa, le stesse devono (senza alcuna discrezionalità) garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (“…o, in alternativa garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”9.
E una conferma dell'assenza di discrezionalità da parte dell' nel garantire ai CP_2 dipendenti il servizio mensa almeno con modalità sostitutive, si ravvisa nel secondo comma dello stesso art. 29 in forza del quale “ 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti…”; la disposizione precisa ulteriormente che il diritto viene riconosciuto “nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario.”
Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate è quindi evidente come l'esclusione del personale in turno, operata dall'art. 27 co. 4 del CCNL 2016- 2018 (nonché dall'art. 43 co. 4 del CCNL 2019-2021), attiene solo alla possibilità di beneficiare di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per l'eventuale consumazione del pasto, ma non esclude il diritto del lavoratore turnista di usufruire di una pausa, con modalità alternative, per l'eventuale consumazione del pasto, pena un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori non turnisti e turnisti, in aperto contrasto con l'art. 3 Cost.
Si tratta, quindi, di accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro (su turni)
(cfr. art. 29 cit.“in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”) incida sull'attribuzione del diritto alla pausa e, conseguentemente, sulla eventuale consumazione del pasto, cui il diritto di mensa, che come detto spetta a tutti i dipendenti, è correlato (sulla sovrapponibilità del diritto alla pausa con il diritto di mensa si veda da ultimo Cass. sez. lav. n. 21440/2024 in motivazione punto 18 “L'interpretazione esposta secondo cui il diritto alla mensa ex art. 29 co. 2
CCNL integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n.31137/2019, in relazione alle previsioni di cui all'art 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali”).
Ebbene, nel caso di specie, in difetto di una specifica disciplina da parte della contrattazione collettiva, nemmeno soccorre la contrattazione integrativa aziendale che, del tutto illegittimamente non contempla i lavoratori turnisti tra i dipendenti aventi diritto alla fruizione dei buoni pasto2; si ritiene, pertanto, l'illegittimità del regolamento per l'accesso al servizio sostituivo di mensa aziendale per il personale dipendente approvato dall'
[...]
con deliberazione 618 del 15.7.2022 (cfr. fascicolo resistente) “perché in Controparte_3 contrasto con la disciplina collettiva sopra richiamata nella parte relativa alla “particolare articolazione oraria”, fonte del diritto, prevedendo l'attribuzione del buono pasto esclusivamente per determinate fasce orarie e, quindi, soltanto a favore di personale non turnista, con conseguente disparità di trattamento rispetto al personale non in turno la cui prestazione lavorativa ecceda comunque le sei ore continuative secondo quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs 66/2003 e art. 29 ccnl 2001 richiamato dall'art. 27 ccnl 2016-2018 e art.
43 ccnl 2019-2021” ( cfr. in questo senso sentenza Tribunale di Crotone del 14.2.2025 RGN
1539/2024).
Non resta, quindi, che guardare alla disciplina generale dettata dall'art. 8 del D.Lgs. n.
66/2003 che consacra il diritto di ogni lavoratore ad una pausa laddove l'orario lavorativo ecceda il limite di sei ore e anche laddove la contrattazione collettiva nulla preveda sul punto
“Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre
1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956,
e successive integrazioni”.
Sebbene anche l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 non faccia esplicito riferimento al diritto alla mensa, come nella formulazione dell'art. 27 co. 4 cit e dell' art. 43 co. 3, lo stesso presuppone, come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente con il diritto alla mensa.
Quindi tale disposizione resta l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 29 CCNL
2001 Integrativo del CCNL 1999.
Né. come sostenuto dall' convenuta, può negarsi il diritto dei ricorrenti alla CP_2 fruizione del buono pasto con modalità sostitutiva in forza dell'art. 17 del D.lgs 66/2003 a mente del quale “Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente piu' rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.” in quanto, come già precisato, l'art. 43 co. 4 CCNL 2019/2021(già art. 27 co.4 CCNL 2016/2018), mediante l'espressione “il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti” esclude unicamente che i lavoratori turnisti possano beneficiare di una pausa della durata di trenta minuti, ma giammai del diritto ad una pausa che trova nell'art. 8 del D.lgs 66/2003 la sua disciplina legale “minima” nella parte in cui prevede che “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.
Trattasi, in altre parole, di una tutela minima prevista per legge che non può essere derogata in pejus dalla contrattazione collettiva, pena una violazione del principio di gerarchia delle fonti.
In conclusione, il diritto alla pausa, e con esso quello alla mensa, deve essere riconosciuto ad ogni lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le sei ore.
Fatte tali premesse di ordine generale, nel caso specifico, è pacifico che i ricorrenti abbiano effettivamente prestato la propria attività lavorativa con orario articolato in turni superiori alle sei ore, meglio descritto nei fogli presenze in atti, non specificatamente contestati dall' e che, pertanto, possono essere utilizzati da questo giudice come base Controparte_2 di calcolo.
In merito quantum debeatur deve rammentarsi che i buoni pasto non sono monetizzabili ai sensi della disciplina vigente (cfr. art. 33 del D.P.R. n. 270/1987), pertanto la domanda proposta in questa sede è volta unicamente ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale subito in conseguenza della condotta datoriale (consistita nella omessa erogazione dei buoni pasto).
Sul punto si precisa che le parti ricorrenti hanno prodotto in atti copia del buono pasto erogato dall' convenuta, relativo all'anno 2023, pari all'importo di 7,00 euro. CP_2
Ebbene siffatta documentazione non è stata specificamente contestata dalla convenuta che si è limitata a negare l'importo del buono pasto così come rivendicato dai ricorrenti, senza tuttavia specificare quale fosse ( di contro) il suo effettivo valore né per quali ragioni l'importo del buono pasto prodotto in copia non sia utilizzabile nel caso di specie, limitandosi a richiamare la (vecchia) disciplina di cui all'art. 29 co. 4 del CCNL 20/9/20013 che, tuttavia, a seguito della modifica introdotta dal CCNL 7/4/1999 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 oggi prevede unicamente che “nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto..”, senza nulla precisare, pertanto, in ordine al costo (massimo) del buono pasto. Ritiene questo giudice che la produzione in copia del buono pasto rechi certezza dell'importo a tal fine erogato dall' e, pertanto, del valore economico dello stesso CP_2 che, per l'appunto, ai sensi dell'art. 29 del CCNL cit., non può essere “inferiore a quello in atto”, dunque pari a quello attribuito dall' alla generalità dei dipendenti. Controparte_2
Conseguentemente, il danno economico subito dai ricorrenti può essere liquidato, per ciascuno, sulla scorta dei conteggi e fogli di presenza allegati in atti, non specificamente contestati dall'Azienda sanitaria.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante il contrasto giurisprudenziale in materia, anche all'interno del Tribunale adito.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 397/2024, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del buono pasto per le ragioni in parte motiva e per l'effetto condanna l'azienda sanitaria convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 3.066,00 in favore di
[...]
, € 2.576,00 in favore di , € 3.367,00 in Parte_1 Parte_2 favore di , € 2.429,00 in favore di ,€ Parte_3 Parte_4
2.541,00 in favore di , € 2.793,00 in favore di Parte_5 [...]
, € 2.618,00 in favore di , € 3.710,00 in favore Parte_6 Parte_7 di , € 3.164,00 in favore di , € Parte_8 Parte_9
1.330,00 in favore di ed € 5.145,00 in favore di Parte_10
, oltre accessori di legge;
Parte_11
- spese compensate.
Crotone, 08/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr art, 27 co. 4 CCNL 2016/2018 “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g” 2 In particolare, ai sensi dell'art.
4.3 Regolamento cit. per quel che qui interessa: “Il servizio mensa sostitutivo, mediante l'utilizzo di buoni pasto, spetta, fatti salvi i criteri sopra indicati, nei seguenti casi: (..) Personale comparto sanità: a tutto il personale che opera su cinque giorni continuativi con due rientri pomeridiani, a condizione che dopo la pausa di trenta minuti, svolga ulteriore servizio per almeno tre ore e per ogni rientro pomeridiano, svolto con le condizioni di cui sopra e solo se preventivamente autorizzato, fermo restando il limite di 12 buoni pasto mensili”. 3 art 29 co. 4 .” Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.