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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1817/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1817/2017
TRA
difeso dall'avv. CALABRIA PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv.ti Valeria Vasapollo Maria Grazia
Pianura
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.09.2017, il geom. ha esperito Parte_1
opposizione ex art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999, avverso la cartella esattoriale n.
13920170000338159000, notificata in data 14.07.2017 da Controparte_2
, per il pagamento in favore della
[...] Controparte_1 di € 4.727,76, dovuti a titolo di contributi minimi
[...] obbligatori (e relativi accessori), oltre oneri di riscossione, per l'anno d'imposta 2014.
2. Si costituiva la eccependo, sostanzialmente, che l'iscrizione volontaria CP_1 all'albo professionale determina – ai sensi dell'art. 1, l. 37/1967 e dell'art. 5 dello
Statuto della – l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria, salvo a non CP_1
1 certificare, nelle modalità tassativamente previste dall'Ente, l'astensione dall'esercizio in qualunque forma dell'attività professionale, sì da assumere lo status di iscritto al solo albo (i.e., senza alcun onere contributivo),inoltre che il geometra avesse eseguito prestazioni di natura professionale di tipo DOCFA e PREGEO documentati con la produzione dell'attestazione da parte della , deducendo che il ricorrente è stato Pt_2
giustamente assoggettato al versamento della contribuzione minima.”:
Contr
3. Si costituiva altresì' l' , chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata inammissibile la domanda per intervenuta decadenza dell'azione e nel merito il rigetto del ricorso.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
5. Sulla decadenza
6. L'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 che prevede che l'ente previdenziale deve, a pena di decadenza, iscrivere a ruolo il credito:
a) per i contributi e premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
b) per i contributi e premi dovuti in forma di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
7. La norma riguarda le ipotesi “a regime” come stabilito dall'art. 36, co. 6, D.Lgs. n.
46/99 ossia per contributi dovuti per accertamenti notificati a far tempo dal 1/7/99
(data di vigenza del d.lgs. n. 46/99), ma questa decorrenza è stata più volte spostata.
8. Infatti con successivo d.l. n. 346/2000 il legislatore (art. 1, co. 20) ha modificato l'art. 36, co. 6, prevedendo che la decorrenza dei termini di decadenza si applichi a partire dal 1° gennaio 2001 tanto per contributi e premi non versati quanto per accertamenti notificati dopo l'1 gennaio 2001. L'art. 78, co. 33, legge finanziaria n. 388/2000 ha fatto salvi gli effetti del citato d.l. n. 346/2000. In ragione della successiva l. n. 289 del
2002 (art. 38) i termini decadenziali dell'art. 25 sono stati ulteriormente spostati e ritenuti applicabili “ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003”. Infine la norma in esame è stata nuovamente modificata dalla l. n. 350 del 2003 che prevede: “le disposizioni di cui
2 all'art. 25 si applicano ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data dell'1.1.2004”.
9. All'esito delle disposizioni sopra richiamate per i contributi o premi non versati prima del 1° gennaio 2004 ovvero risultanti da verbali di accertamento notificati prima del 1° gennaio 2004 non c'è alcun termine di decadenza.
10. Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999 l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
11. Sul punto occorre osservare che la cartella impugnata è stata notificata in data
14.7.2017, l'opposizione è stata proposta in data 25.9.2017 oltre i 40 gg. previsti dalla legge
12. L'assunto relativo alla decadenza dell'azione deve essere accolto.
13. Tale nullità assorbe ogni altra questione pure prospettata
14. Stante la natura della pronuncia, si reputa equo compensare per intero le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'opposizione inammissibile;
-compensa le spese
Così deciso, 12.2.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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