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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 866/ 2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliere
Rossana Taverna Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 20/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 866/ 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO CERCHIO e dall'Avv. Parte_1
SIMONA IMPERATO, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 1166 del 13 ottobre 2023
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso ex art. 414 c.p.c. regolarmente notificato all' il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al Tribunale di Velletri, affinché fosse accertato e dichiarato il CP_1 suo diritto alla ricostituzione ovvero alla riliquidazione della pensione per rivalutazione contributiva riconosciuta da previa sentenza 741/2015 e l' condannato a corrispondere i supplementi sui CP_1 ratei dovuti. Si costituiva in giudizio l' il quale rappresentava che l'accredito contributivo del CP_1 beneficio amianto con coefficiente 1,50 a copertura del periodo dal 01.02.1987 al 31.12.2002, riconosciuto in sentenza era stato considerato nella liquidazione della pensione ed erogato come si evince dal TE08 del 10.05.2019, nonché, dall'estratto contributivo. Parimenti, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per assenza di idonea specifica allegazione anche con riferimento all'indicazione dell'accredito, calcolato in primo grado, sulla base di 845,52 settimane, mentre, in appello, sulla base di 1014 settimane.
In data 22.07.205 è stata depositata CTU per l'accertamento dell'ammontare contributivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello va respinto per i motivi che seguono.
Si duole l'appellante che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla scorta delle allegazioni , ovvero: 1) il modello TE08 del 10/5/2019, 2) la lettera dell' CP_1 CP_1 del 16/4/2020, 3) l'estratto conto previdenziale del 13/4/2021, che attesta il calcolo su 822 settimane, ignorando che l'aumento figurativo disciplinato dalla L. 257/1992 dovrebbe essere conteggiato tenendo presente il c.d. sistema “misto”; il mancato utilizzo di tale parametro, infatti, implica –a dire dell'appellante- il venir meno del riconoscimento di 182 settimane, che ai fini del quantum porterebbe ad un aumento della quota pensionistica in favore del medesimo, di circa € 198,00. Parimenti,
l'appellante lamenta la mancata ammissione della CTU contabile, che avrebbe condotto alla esatta determinazione dell'ammontante contributivo, nonché al riconoscimento dell'erogazione della prestazione richiesta, da parte di . CP_1
Le censure dell'appellante non possono essere accolte.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione messa a disposizione dalle parti, ha correttamente fondato il proprio convincimento su prove inconfutabili. In secondo grado, poi, a rafforzare la tesi del primo Giudicante è intervenuta la consulenza del CTU contabile, che ha subito chiarito che: “a norma della allegata Circolare n. 143 del 26 marzo 1993 (cfr. allegato 3), CP_1 esiste un limite di accredito ossia “l'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con
l'attribuzione dei benefici derivanti da esposizione all'amianto non può comunque risultare superiore a quarant'anni (2.080 settimane)”. Avendo chiaro il limite delle settimane riconoscibili,
“al Sig. sono state riconosciute e accreditate 274 settimane derivanti dalla maggiorazione Pt_1 dovuta per esposizione all'amianto, che, aggiunte alle settimane già maturate utili al diritto al pensionamento (totali 1.806), hanno raggiunto la quota delle 2.080 settimane di legge e che pertanto
è stato correttamente liquidato il trattamento pensionistico spettante al Sig. . Pt_1 Controparte, in replica, ha sostenuto: “Non vi è alcun riferimento, nella normativa primaria,
a un limite massimo oltre il quale non possa essere applicato il coefficiente. Il termine di 2.080 settimane (40 anni) riguarda esclusivamente il numero massimo di settimane contributive utili per il calcolo della pensione, ma non il periodo sul quale applicare la maggiorazione del 50%”. A ciò, aggiunge altre due considerazioni: 1) il limite delle 2.080 settimane non è un criterio per ridurre l'applicazione del coefficiente di 1,5% sulle settimane di esposizione, 2) la Circolare n. 143 del CP_1
26 marzo 1993 non è una fonte di legge.
Sul punto, il CTU nominato ha messo in evidenza che, se per un verso, la L. n. 257/92 stabilisce che per i lavoratori a cui siano stati riconosciuti benefici previdenziali a seguito di esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5, per l'altro, il beneficio va inteso in una duplice configurazione: 1) per chi non percepisce ancora l'assegno pensionistico, maturazione anticipata del diritto al pensionamento, ossia il lavoratore con il riconoscimento esposizione amianto ha diritto all'accredito del 50% del periodo di esposizione. Quindi, il periodo di lavoro e di contribuzione si moltiplica con il coefficiente 1,5, per maturare anticipatamente il diritto a pensione;
2. Il lavoratore già in pensione, ha il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva e alla ricostituzione della pensione.
Nel caso di specie, il CTU ha fatto notare che “Il Sig. rientra evidentemente nella prima Pt_1 fattispecie e così come risulta dal TE08 del 10/5/2019 e dall'estratto contributivo allegati in primo grado, il beneficio amianto è stato già riconosciuto e considerato in prima liquidazione della pensione nel 2019 riconoscendo il beneficio del pensionamento anticipato”. Inoltre, ha precisato che:
“Il limite delle 2080 settimane non è certamente stato stabilito dalla Circolare dell' bensì è alla CP_1 base del nostro Sistema Pensionistico. Il limite delle 2080 settimane di contribuzione si riferisce al tetto massimo di anzianità contributiva considerato per il calcolo della quota di pensione. Questo limite corrisponde a 40 anni di lavoro, e viene applicato anche in caso di cumulo di contributi versati in gestioni diverse”. E che: “la circolare allegata ha semplice natura rafforzativa”.
Orbene, l'appellante si è limitato a ribadire che l'errata interpretazione della normativa ha comportato una fattiva riduzione del beneficio spettante. Normativa, peraltro, approfondita, nonché applicata nel presente grado di giudizio, da un tecnico specialista, il quale, tenendo conto anche delle eccezioni sollevate, ha confermato la tesi del primo giudicante, ritenendo che la documentazione allegata in primo grado, posta a fondamento della decisione, sia inequivocabilmente idonea a respingere la pretesa avanzata.
La relazione di consulenza, adeguatamente motivata, è supportata dalla documentazione in atti ed è fondata su corretti criteri di valutazione contabile, né risulta efficacemente contraddetta da rilievi delle parti, attesi altresì i chiarimenti forniti dal consulente. Essa dunque è pienamente condivisa dalla Corte.
Sulla base di quanto precede, l'appello va dunque respinto. Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione in atti effettuata dal ricorrente.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In considerazione del tipo di pronuncia, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; spese irripetibili;
spese di CTU liquidate con separato decreto a carico dell' ; CP_1 si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Cons. est. Il Presidente Rossana Taverna Giovanna Ciardi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliere
Rossana Taverna Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 20/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 866/ 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO CERCHIO e dall'Avv. Parte_1
SIMONA IMPERATO, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 1166 del 13 ottobre 2023
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso ex art. 414 c.p.c. regolarmente notificato all' il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al Tribunale di Velletri, affinché fosse accertato e dichiarato il CP_1 suo diritto alla ricostituzione ovvero alla riliquidazione della pensione per rivalutazione contributiva riconosciuta da previa sentenza 741/2015 e l' condannato a corrispondere i supplementi sui CP_1 ratei dovuti. Si costituiva in giudizio l' il quale rappresentava che l'accredito contributivo del CP_1 beneficio amianto con coefficiente 1,50 a copertura del periodo dal 01.02.1987 al 31.12.2002, riconosciuto in sentenza era stato considerato nella liquidazione della pensione ed erogato come si evince dal TE08 del 10.05.2019, nonché, dall'estratto contributivo. Parimenti, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per assenza di idonea specifica allegazione anche con riferimento all'indicazione dell'accredito, calcolato in primo grado, sulla base di 845,52 settimane, mentre, in appello, sulla base di 1014 settimane.
In data 22.07.205 è stata depositata CTU per l'accertamento dell'ammontare contributivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello va respinto per i motivi che seguono.
Si duole l'appellante che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla scorta delle allegazioni , ovvero: 1) il modello TE08 del 10/5/2019, 2) la lettera dell' CP_1 CP_1 del 16/4/2020, 3) l'estratto conto previdenziale del 13/4/2021, che attesta il calcolo su 822 settimane, ignorando che l'aumento figurativo disciplinato dalla L. 257/1992 dovrebbe essere conteggiato tenendo presente il c.d. sistema “misto”; il mancato utilizzo di tale parametro, infatti, implica –a dire dell'appellante- il venir meno del riconoscimento di 182 settimane, che ai fini del quantum porterebbe ad un aumento della quota pensionistica in favore del medesimo, di circa € 198,00. Parimenti,
l'appellante lamenta la mancata ammissione della CTU contabile, che avrebbe condotto alla esatta determinazione dell'ammontante contributivo, nonché al riconoscimento dell'erogazione della prestazione richiesta, da parte di . CP_1
Le censure dell'appellante non possono essere accolte.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione messa a disposizione dalle parti, ha correttamente fondato il proprio convincimento su prove inconfutabili. In secondo grado, poi, a rafforzare la tesi del primo Giudicante è intervenuta la consulenza del CTU contabile, che ha subito chiarito che: “a norma della allegata Circolare n. 143 del 26 marzo 1993 (cfr. allegato 3), CP_1 esiste un limite di accredito ossia “l'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con
l'attribuzione dei benefici derivanti da esposizione all'amianto non può comunque risultare superiore a quarant'anni (2.080 settimane)”. Avendo chiaro il limite delle settimane riconoscibili,
“al Sig. sono state riconosciute e accreditate 274 settimane derivanti dalla maggiorazione Pt_1 dovuta per esposizione all'amianto, che, aggiunte alle settimane già maturate utili al diritto al pensionamento (totali 1.806), hanno raggiunto la quota delle 2.080 settimane di legge e che pertanto
è stato correttamente liquidato il trattamento pensionistico spettante al Sig. . Pt_1 Controparte, in replica, ha sostenuto: “Non vi è alcun riferimento, nella normativa primaria,
a un limite massimo oltre il quale non possa essere applicato il coefficiente. Il termine di 2.080 settimane (40 anni) riguarda esclusivamente il numero massimo di settimane contributive utili per il calcolo della pensione, ma non il periodo sul quale applicare la maggiorazione del 50%”. A ciò, aggiunge altre due considerazioni: 1) il limite delle 2.080 settimane non è un criterio per ridurre l'applicazione del coefficiente di 1,5% sulle settimane di esposizione, 2) la Circolare n. 143 del CP_1
26 marzo 1993 non è una fonte di legge.
Sul punto, il CTU nominato ha messo in evidenza che, se per un verso, la L. n. 257/92 stabilisce che per i lavoratori a cui siano stati riconosciuti benefici previdenziali a seguito di esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5, per l'altro, il beneficio va inteso in una duplice configurazione: 1) per chi non percepisce ancora l'assegno pensionistico, maturazione anticipata del diritto al pensionamento, ossia il lavoratore con il riconoscimento esposizione amianto ha diritto all'accredito del 50% del periodo di esposizione. Quindi, il periodo di lavoro e di contribuzione si moltiplica con il coefficiente 1,5, per maturare anticipatamente il diritto a pensione;
2. Il lavoratore già in pensione, ha il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva e alla ricostituzione della pensione.
Nel caso di specie, il CTU ha fatto notare che “Il Sig. rientra evidentemente nella prima Pt_1 fattispecie e così come risulta dal TE08 del 10/5/2019 e dall'estratto contributivo allegati in primo grado, il beneficio amianto è stato già riconosciuto e considerato in prima liquidazione della pensione nel 2019 riconoscendo il beneficio del pensionamento anticipato”. Inoltre, ha precisato che:
“Il limite delle 2080 settimane non è certamente stato stabilito dalla Circolare dell' bensì è alla CP_1 base del nostro Sistema Pensionistico. Il limite delle 2080 settimane di contribuzione si riferisce al tetto massimo di anzianità contributiva considerato per il calcolo della quota di pensione. Questo limite corrisponde a 40 anni di lavoro, e viene applicato anche in caso di cumulo di contributi versati in gestioni diverse”. E che: “la circolare allegata ha semplice natura rafforzativa”.
Orbene, l'appellante si è limitato a ribadire che l'errata interpretazione della normativa ha comportato una fattiva riduzione del beneficio spettante. Normativa, peraltro, approfondita, nonché applicata nel presente grado di giudizio, da un tecnico specialista, il quale, tenendo conto anche delle eccezioni sollevate, ha confermato la tesi del primo giudicante, ritenendo che la documentazione allegata in primo grado, posta a fondamento della decisione, sia inequivocabilmente idonea a respingere la pretesa avanzata.
La relazione di consulenza, adeguatamente motivata, è supportata dalla documentazione in atti ed è fondata su corretti criteri di valutazione contabile, né risulta efficacemente contraddetta da rilievi delle parti, attesi altresì i chiarimenti forniti dal consulente. Essa dunque è pienamente condivisa dalla Corte.
Sulla base di quanto precede, l'appello va dunque respinto. Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione in atti effettuata dal ricorrente.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In considerazione del tipo di pronuncia, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; spese irripetibili;
spese di CTU liquidate con separato decreto a carico dell' ; CP_1 si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Cons. est. Il Presidente Rossana Taverna Giovanna Ciardi