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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/07/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 488/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Barbara BORTOT Presidente
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 16.6.2022 da:
(CF ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
in carica, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Venezia (C.F. ), domiciliataria per legge presso i propri uffici in P.IVA_2
Piazza San Marco 63 la quale indica come recapito l'indirizzo PEC
Email_1
- appellante - contro
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_2 C.F._1
dagli avv.ti Silvio Paroli (C.F.: , p.e.c.: C.F._2
, Francesca Caporale (C.F.: Email_2
, p.e.c.: ), C.F._3 Email_3 2
Diego Piali (C.F.: , p.e.c.: C.F._4
e Marco Marini (C.F.: Email_4
, p.e.c.: , che lo C.F._5 Email_5
rappresentano e difendono, giusta delega allegata telematicamente ex art. 83 c.p.c. al presente atto, elettivamente domiciliato in Brescia, Via Pace n. 7 e comunque a mezzo domicilio telematico
-appellato-
Oggetto: riforma della sentenza n. 479/2021 del Tribunale di Vicenza.
In punto: Riconoscimento qualifica superiore. Risarcimento del danno-
Causa trattata all'udienza del 12.6.2025.
Conclusioni dell'appellante principale: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma della sentenza n. 479/2021 resa dal Tribunale di Vicenza – Sezione
Lavoro nella causa n. 114/2021 R.G., accertare e dichiarare il diritto del
[...]
alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo retributivo e CP_1
contributivo al dr. , in ragione della perdita della fascia retributiva F2 CP_2
riconosciutagli e, conseguentemente, disporre sulle spese legali, prevedendo la condanna della parte integralmente soccombente. Con vittoria delle spese anche del secondo grado.
Conclusioni dell'appellato-appellante incidentale: Piaccia alla Corte
d'Appello, respinta ogni contraria istanza: a) quanto all'appello principale: rigettarlo integralmente per i motivi illustrati. Firmato Da: Email_6
Emesso Da: InfoCert CA 3 Serial#: c8570c 14 b) Controparte_3
quanto all'appello incidentale: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Vicenza del 17 dicembre 2021, n. 479, accogliersi le seguenti conclusioni: b1) 3
previa ogni declaratoria del caso, per tutti i motivi esposti accertare e dichiarare che il dott. ha diritto all'utile reinserimento nella graduatoria 2010 con il CP_2
conseguimento dello sviluppo economico dalla fascia retributiva da F1 a F2 Area
Terza con decorrenza dal 1° gennaio 2010, con ogni connessa conseguenza giuridica ed economica ivi inclusa la disapplicazione degli illegittimi atti amministrativi con i quali il l'ha escluso dalla suddetta Controparte_1
graduatoria ed ogni altro successivo atto e/o provvedimento incompatibile;
b2) accertare e dichiarare che il dott. ha diritto al risarcimento del CP_2
danno conseguente alla perdita di chance relativa all'ottenimento dell'inquadramento nella fascia retributiva F2/F3 e, per l'effetto, condannare il a corrispondere lui la somma di € 1.255,08 o quella, Controparte_1
maggiore o minore, determinata anche in via equitativa e/o ritenuta di giustizia;
b3) accertare e dichiarare che il dottor ha diritto al risarcimento CP_2
del danno conseguente alla perdita della chance relativa all'ottenimento, di volta in volta tempestivamente, dell'inquadramento nelle fasce retributive da F4 a F7 e, per l'effetto, condannare il a corrispondergli la somma di € Controparte_1
7.916,88 o quella, maggiore o minore, determinata anche in via equitativa e/o ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo.
Il IG , dipendente del , ha esposto di CP_2 Controparte_1 essere stato inquadrato nella Terza Area Funzionale, fascia retributiva F1, con ingiustificato ritardo;
di avere partecipato a una procedura di progressione economica indetta dal con bando del 23 settembre 2010, di Controparte_1 essere risultato tra i vincitori e di essere stato di conseguenza inquadrato nella fascia retributiva F2 con decorrenza dal 1.1.2010. Ha quindi esposto che, per effetto della sentenza del Tribunale di Matera n. 1063/2013, confermata dalla
Corte d'Appello di Potenza con sentenza n. 36/2015, divenuta definitiva a seguito dell'ordinanza n. 21313/2020 della Corte di Cassazione, egli era stato escluso dalla 4
graduatoria, unitamente ad altri 92 dipendenti, per la carenza del requisito della permanenza non inferiore a due anni nella fascia F1. Ha quindi esposto che, per effetto della decisione dell'Amministrazione, aveva perso la possibilità di partecipare all'ulteriore selezione dalla posizione F2 a quella F3, indetta nel 2020.
Inoltre, il aveva avviato azioni dirette al recupero delle Controparte_1 differenze retributive percepite dallo stesso ricorrente dal gennaio 2010 fino alla data di estromissione dalla graduatoria. Ha quindi chiesto declaratoria di accertamento del diritto al reinserimento nella graduatoria del 2010, con ogni conseguenza di carattere economico, e, in via subordinata, declaratoria di accertamento negativo in merito alla pretesa dell'Amministrazione di ripetere le differenze retributive corrisposte, il risarcimento del danno da perdita di chances, con riferimento alle ulteriori progressioni economiche impedite dall'esclusione dalla graduatoria del 2010.
Il si è costituito nel giudizio di primo grado, contestando la Controparte_1 fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 479/2021 il Tribunale di Vicenza, con funzioni di giudice del lavoro, ha accolto la domanda subordinata e dichiarato irripetibili le somme corrisposte nel periodi di attribuzione della fascia economica F2, ha respinto le ulteriori domande e ha compensato per 2/3 le spese di lite, condannando il resistente alla rifusione in favore del ricorrente della somma residua. CP_1
La sentenza è stata impugnata dal in ordine alla statuizione Controparte_1 circa l'irripetibilità delle somme percepite dal IG nel periodo dal 2010 CP_2 all'esclusione dalla graduatoria. A sostegno dell'impugnazione, il Ministero ha sottolineato che il IG non ha mai svolto mansioni superiori, circostanza CP_2 questa mai allegata né, a maggior ragione, provata. Ha quindi censurato l'assunto della sentenza di primo grado, laddove ha ritenuto che l'attribuzione della fascia economica superiore sia sintomatica di un esercizio più qualificato delle mansioni, che giustifica un compenso superiore. In questo senso, il ha richiamato CP_1 la disciplina del CCNL 2006/2009, che ha previsto nell'area III un unico profilo Part professionale, mentre lo sviluppo economico all'interno dell' non incide su tipologia, qualità e quantità della prestazione lavorativa. Ha sottolineato che il IG ha di fatto continuato a svolgere le mansioni proprie del profilo CP_2 5
professionale di appartenenza, senza alcuno sviluppo qualitativo della prestazione di lavoro. In diritto, ha sostenuto che la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo costituisce un atto dovuto dell'amministrazione, senza che abbia alcun rilievo la buona fede dell'accipiens, tanto da costituire da parte dell'amministrazione esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Ha quindi formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Il IG si è costituito, ha contestato la fondatezza dell'appello ed ha CP_2 proposto appello incidentale. In merito all'appello principale, ha sostenuto che è insito nella progressione economica il riconoscimento di un maggior valore attribuito alla prestazione lavorativa, con conseguente applicazione dell'art. 2126
c.c. In ordine alla ripetibilità delle somme corrisposte ne ha ribadito l'illegittimità in caso di buona fede dell'accipiens, ed ha sostenuto che l'annullamento della procedura di progressione economica era addebitabile ad un inadempimento colpevole dell'Amministrazione.
In via incidentale ha impugnato la sentenza di primo grado. Ha censurato il capo di rigetto della domanda principale ed ha sostenuto che i decreti di annullamento della procedura avrebbero dovuto essere disapplicati in forza del giudicato formatosi su due sentenze, della Corte d'Appello di Torino e della Corte
d'Appello di Ancona, che avrebbero superato il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Matera. Ha quindi impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno per perdita di chances. In proposito ha ribadito che la decisione dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Matera ha comportato la sua esclusione dalla procedura di progressione dalla fascia F2 alla fascia F3 del 2020, con perdita della possibilità di accesso alla fascia superiore, ciò in conseguenza del ritardo nell'attribuzione della fascia F1 e dell'errore dell'amministrazione nella predisposizione del bando del 2010. Ha quindi formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
La causa è stata decisa in grado di appello con lettura del dispositivo all'udienza del 12.6.2025.
Motivi della decisione.
L'appello principale non è fondato e va respinto. 6
La sentenza di primo grado, nell'escludere la ripetibilità delle somme corrisposte dall'amministrazione nel periodo di inquadramento del nella fascia CP_2 retributiva F2 ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene che l'attribuzione della fascia economica superiore, anche in assenza di dell'assegnazione di mansioni superiori, dimostri in ogni caso che le funzioni svolte dal dipendente corrispondano a un esercizio più qualificato delle mansioni.
La Corte ritiene di dar seguito a questo indirizzo. In proposito è ben vero che l'attribuzione di una fascia economica superiore all'interno dell'area di appartenenza non incide sul profilo professionale e sui contenuti delle mansioni e non comporta l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni superiori, ma è altrettanto vero che i requisiti stabiliti dall'amministrazione per l'accesso alla fascia superiore presuppongono requisiti di merito, dal titolo di studio, compresi quelli conseguiti dopo la laurea, all'esperienza professionale acquisita (cfr.. doc. da 16 a
19 allegati al fascicolo di primo grado del ricorrent, mettono in evidenza che l'attribuzione della fascia corrisponde a una maggiore professionalità richiesta al dipendente e, di conseguenza, una più qualificante professionalità nello svolgimento delle mansioni, cui corrisponde una retribuzione superiore, nella misura corrispondente alla fascia.
Da queste considerazioni discende l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina dettata dall'art. 2126 c.c.
In questa prospettiva, il provvedimento del di esclusione Controparte_1 del dalla graduatoria (cfr. Decreto Ministeriale n. 1691/2020, motivato CP_2 dall'adeguamento alla sentenza del Tribunale di Matera n. 1063/2013, doc. 11 allegato al fascicolo di primo grado del ricorrente) è dotato di efficacia ex tunc con effetto corrispondente al provvedimento di annullamento dell'attribuzione della fascia superiore.
Il provvedimento in questione realizza quindi gli stessi effetti di un provvedimento di formale annullamento dell'attribuzione della fascia retributiva superiore e consente la piena operatività della norma richiamata.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il principio di irripetibilità del trattamento retributivo percepito dal pubblico dipendente in occasione dello svolgimento delle mansioni di fatto espletate non 7
solo trova applicazione anche nei casi di assegnazione di compiti riferiti alla stessa area di appartenenza, anche in caso di mancanza o illegittimità del provvedimento di formale attribuzione (cfr. Cass. 8141/2018; Cass. 17912/2024; Cass.
12868/2024, in tema di applicabilità dell'art. 2126 c.c. al pubblico impiego, con conseguente irripetibilità delle somme percepite dal dipendente per l'attività lavorativa svolta, a prescindere dalla legittimità del provvedimento di assegnazione, ciò in linea con la previsione dell'art. 36 della Costituzione).
Nel caso in esame trova quindi applicazione la norma di cui all'art. 2126 c.c., per cui, per il periodo di formale attribuzione della fascia economica superiore, il trattamento economico percepito dal , in quanto corrispondente allo CP_2 svolgimento di una prestazione lavorativa caratterizzata da un maggior grado di professionalità, non può essere ripetuto dall'amministrazione nel caso di annullamento o di adozione di provvedimento sostanzialmente corrispondente, della relativa attribuzione (cfr. Tribunale Bari sent. 2423/2021; Tribunale Milano sent. 2492/2021; Corte d'Appello Brescia, sent. 123/2020, in De Jure).
L'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 2126 c.c. assorbe le ulteriori considerazioni svolte dalle parti in punto ad applicabilità dell'art. 2033 c.c. alla fattispecie in esame.
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto dell'appello principale.
§§§
Con l'appello incidentale vengono riproposte le domande respinte dalla sentenza di primo grado.
Con riferimento al primo motivo di appello incidentale, la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia correttamente valutato gli effetti del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Matera n. 1063/2013, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 36/2015, a seguito dell'ordinanza n.
21313/2020 della Corte di Cassazione, che ne ha sancito la definitività.
In proposito è ben vero quanto sostenuto dall'appellante incidentale in merito al passaggio in giudicato delle sentenze della Corte d'Appello di Torino n.
1008/2013 e della Corte d'Appello di Ancona n. 711/2014, che hanno invece statuito per la legittimità delle graduatorie formatesi all'esito della procedura del
2010, ma è altrettanto vero che l'effetto indiretto del giudicato formatosi su queste 8
due sentenze non può superare il giudicato diretto formatosi sulla sentenza del
Tribunale di Matera, che vedeva l'appellante incidentale come parte di quel giudizio.
Infatti, l'appellante incidentale è divenuto parte di quel giudizio a seguito della notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., per cui la statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Matera, che ha accertato la nullità della graduatoria approvata con DM 21.3.2011 nella parte in cui vi erano stati inclusi dipendenti non in possesso del requisito della permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva F1, e il giudicato che si è formato sulla stessa gli è direttamente riferibile (cfr., nello stesso senso, Tribunale Bari sent. 2423/2021;
Tribunale Milano sent. 2492/2021).
Il secondo motivo di impugnazione attiene al capo della sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, con riferimento all'esclusione dalla procedura selettiva di progressione dalla fascia F2 alla fascia F3. L'appellante riferisce la responsabilità dell'amministrazione a due distinti comportamenti illeciti: a) il ritardo nell'attribuzione della qualifica F1; b)
l'errore nella predisposizione del bando del 2010.
In proposito occorre tuttavia rilevare come proprio la sentenza del Tribunale di
Matera passata in giudicato abbia statuito in merito al possesso del requisito della permanenza minima di due anni nella fascia economica alla data del 31 dicembre
2009, escludendo dalla graduatoria 92 dipendenti, tra cui l'appellante incidentale.
È quindi evidente che il giudicato formatosi su questa sentenza consente di ritenere accertato che alla data indicata per il possesso del requisito in questione, data utile per la partecipazione alla procedura di progressione economica,
l'appellante non possedesse tale requisito.
Quanto al comportamento dell'amministrazione, va considerato che il
[...]
ha resistito nel giudizio definito con la sentenza del Tribunale di CP_1
Matera, ha impugnato la predetta sentenza avanti tanto alla Corte d'Appello di
Potenza che alla Corte di Cassazione, conformandosi al termine del giudizio e dopo il passaggio in giudicato della sentenza, alla statuizione in essa contenuta.
Nessun comportamento illecito produttivo di perdita di chance può quindi essere attribuito al , che nella vicenda ha resistito al giudizio Controparte_1 9
promosso anche nei confronti del , ha esperito i rimedi processuali previsti CP_2 dall'ordinamento e infine ha dato seguito al giudicato adottando i provvedimenti conseguenti di propria competenza.
Sul punto, pertanto, la sentenza di primo grado è condivisibile. Per le ragioni che sono state esposte in occasione dell'esame del primo motivo di appello incidentale, deve ritenersi che la decisione dell'amministrazione di dar seguito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Matera n. 1063/2013 non possa costituire fatto illecito, ma sia condotta legittima di adeguamento a una pronuncia giudiziaria, passata in giudicato, che ha interessato i dipendenti che di quel giudizio sono stati parte.
In conclusione, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1063/2013 del Tribunale di Matera, direttamente efficace nei confronti dell'appellante incidentale, esclude il possesso del requisito di partecipazione alla procedura di progressione dalla fascia F1 alla Fascia F2 indetta nel 2010 e, di conseguenza, produce a cascata i suoi effetti sulla partecipazione del ricorrente alle altre procedure richiamate nella memoria di costituzione.
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto dell'appello incidentale.
La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo di compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,
A) Respinge l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
B) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12.6.2025 10
Il giudice relatore La Presidente