Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2805 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
in via Comunale Santo, codice fiscale: , C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. ALDO LOMBARDO
(C.F. – – telefax C.F._2 Email_1
0907386165) con studio in Messina via dei Mille n. 134 ed ivi elettivamente domiciliato;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; PARTE Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
05.07.2024, premesso che in data 28.06.2022 aveva Parte_1
1
(atto trascritto al n. 114 parte 2 serie A anno 2022), con il regime
[...]
della comunione dei beni;
che dall'unione non erano nati figli;
che a causa di incompatibilità caratteriali la prosecuzione della convivenza era divenuta impossibile, tanto che già i coniugi vivevano separati;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 16/19.09.2025.
All'udienza del 15.05.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza della resistente, ritualmente citata e non comparsa. Il Giudice delegato autorizzava, quindi, i coniugi a vivere separati e disponeva la comunicazione di detto provvedimento, a cura della Cancelleria all'ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 191
c.c., ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
ritenuto, infine, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia della resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la
2 prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Nella fattispecie in esame può serenamente affermarsi, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la prosecuzione della convivenza. Infatti i coniugi vivono ormai da tempo separati e la resistente, non comparendo neppure all'udienza finalizzata all'espletamento del tentativo di conciliazione, ha mostrato di non avere alcun interesse alla prosecuzione del vincolo matrimoniale.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, mentre la resistente, non costituendosi, non ha neppure svolto alcuna ingiustificata opposizione alle domande della controparte, sicché non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2805/2024 R.G., così provvede:
3 1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] e , Controparte_1
nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in data
28.06.2022 a Messina con atto trascritto al n. 114 parte 2 serie A anno 2022;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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