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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/12/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1674/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1674/2025., promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Paola Paolazzi ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. Ingrid Friz Giuliani convenuto
Oggetto: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41, 73 bis.42
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio il giorno 26 dicembre 2008 a Vushtrri e dalla loro unione sono nati i figli (il 14 settembre 2008) e (il 5 settembre Per_1 Per_1
2010).
1 Con ricorso ex art. 473bis.40 c.p.c., depositato in data 17 luglio 2025, la ricorrente ha agito in questa sede chiedendo pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dei coniugi, con addebito al marito, lamentando che la convivenza è divenuta intollerabile e che l'armonia tra i coniugi è cessata da tempo a causa dell'atteggiamento violento e prevaricatore del marito, rappresentando che la vita familiare è stata caratterizzata da violenza domestica radica nel tempo e posta in essere con condotte di violenza sessuale, fisica e psicologica da parte del marito nei confronti della moglie e violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei figli. La ricorrente ha dato atto della pendenza di procedimento penale a carico del marito per il reato di cui all'art. 572 c.p., rappresentando al contempo che il Tribunale per i Minorenni di Trento, con decreto di data 15 aprile 2025, ha convalidato la collocazione di madre e figli in struttura protetta (disposta con decreto di data 1 aprile 2025) e ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del padre.
La ricorrente ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare Emettere sentenza non definitiva sullo status, pronunciando la separazione personale dei coniugi e , per il Parte_1 CP_1 matrimonio contratto il giorno 26 dicembre 2008, Vushtrri, Kosovo. Nel merito 1) valutata ed accertata la gravità della condotte poste in essere dal convenuto pronunciare con sentenza definitiva l'addebito della separazione al marito CP_1
; 2) venga disposto l'affidamento dei figli e in via super
[...] Per_1 Per_1 esclusiva alla madre, e con ogni potere in capo alla stessa di operare in via esclusiva nell'interesse dei medesimi per ogni tipo di pratica/incombenza di tipo scolastico, sanitario, sportivo e amministrativo e con possibilità di potersi recare all'estero con i figli al bisogno;
3) venga disposto che gli incontri del padre con i figli e Per_1
avvenga necessariamente in ambiente protetto e con le modalità e Per_1 tempistiche da individuarsi in accordo con il Servizio Sociale territorialmente competente;
4) disporre a carico del signor di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli e con il versamento alla madre di un assegno Per_1 Per_1 mensile di € 300,00.- ciascuno, e quindi complessivamente di € 600,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da versare entro il 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo.
5) dichiarare tenuto il padre a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie
2 necessarie per i figli e , tra le quali quelle mediche, scolastiche, Per_1 Per_1 dentistiche, sportive e di svago, e così come indicate nelle linee Guida del CNF. In relazione alle condotte tenute dal convenuto prevedere che le stesse non siano soggette a preventivo accordo tra i genitori sulla loro opportunità. 6) Prevedere che i figli e si intenderanno a carico della madre al fine della fruizione Per_1 Per_1 dell'assegno unico provinciale, assegno unico nazionale e di qualsiasi altro contributo pubblico e/o provvidenza erogato nell'interesse della famiglia. 7)
Confermare la sospensione della responsabilità genitoriale di sui figli CP_1 minori e come disposta dal Tribunale per i Minorenni con decreti dd. Per_1 Per_1
01.04.2025 e 15.04.2025. In tal caso, voglia nominare un curatore speciale per i minori, individuabile preferibilmente nella persona dell'avv. Monica Cappello, già curatrice speciale degli stessi nel procedimento minorile. In ogni caso con condanna alle competenze professionali del giudizio, oltre ad Iva e cnpa.”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, non opponendosi alla domanda di separazione personale ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito e delle restanti pretese, contestando la ricostruzione dei fatti avversaria.
In particolare, il convenuto ha contestato che il rapporto coniugale si sia incrinato a causa delle proprie condotte, negando che durante il matrimonio egli abbia posto in essere maltrattamenti e varie forme di violenza nei confronti della moglie e dei figli.
Il sig. ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito - CP_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, in relazione al matrimonio contratto il giorno 26 dicembre 2008, Vushtrri,
[...]
Kosovo; reintegrare il sig. nella responsabilità genitoriale sui figli CP_1 minori e disposta dal Tribunale per i Minorenni con decreti dd. Per_1 Per_1
01.04.2025 e 15.04.2025; nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse confermare la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al convenuto, nominare un curatore speciale da individuarsi preferibilmente in persona diversa dalla Curatrice nominata nel procedimento svolto dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Trento;
- respingere la richiesta di addebito, perché inammissibile, difettandone i presupposti di legge, e comunque infondata;
- respingere la richiesta di affidamento esclusivo, disponendo che i minori e siano affidati in Per_1 Per_1
3 modo condiviso ad entrambi i genitori;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, autorizzare il signor CP_1
a vedere con regolarità di figli, se del caso anche in ambiente protetto;
- in
[...] ogni caso, respingere la domanda svolta dalla ricorrente, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'espatrio dei figli minori;
- determinare il contributo posto a carico del signor quale contributo per il mantenimento dei figli in € CP_1
150,00= per ciascun figlio, ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
- dichiarare tenuti i genitori a contribuire alle spese straordinarie sostenute per i figli, da concordarsi preventivamente, nella misura del 50% ciascuno, con obbligo al rimborso previa esibizione della documentazione comprovante l'esborso sostenuto;
- assegno unico provinciale, assegno unico nazionale e di qualsiasi altro contributo pubblico e/o provvidenza a favore della signora . Parte_1
All'udienza del 13 novembre 2025 la parte ricorrente ha insistito nella richiesta di pronuncia della sentenza parziale sullo status e la parte convenuta nulla ha opposto.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con il venir meno della coabitazione e con cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
La causa va rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande versate in atti, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del CP_1 reciproco rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese di lite al definitivo;
4 Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1674/2025., promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Paola Paolazzi ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. Ingrid Friz Giuliani convenuto
Oggetto: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41, 73 bis.42
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio il giorno 26 dicembre 2008 a Vushtrri e dalla loro unione sono nati i figli (il 14 settembre 2008) e (il 5 settembre Per_1 Per_1
2010).
1 Con ricorso ex art. 473bis.40 c.p.c., depositato in data 17 luglio 2025, la ricorrente ha agito in questa sede chiedendo pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dei coniugi, con addebito al marito, lamentando che la convivenza è divenuta intollerabile e che l'armonia tra i coniugi è cessata da tempo a causa dell'atteggiamento violento e prevaricatore del marito, rappresentando che la vita familiare è stata caratterizzata da violenza domestica radica nel tempo e posta in essere con condotte di violenza sessuale, fisica e psicologica da parte del marito nei confronti della moglie e violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei figli. La ricorrente ha dato atto della pendenza di procedimento penale a carico del marito per il reato di cui all'art. 572 c.p., rappresentando al contempo che il Tribunale per i Minorenni di Trento, con decreto di data 15 aprile 2025, ha convalidato la collocazione di madre e figli in struttura protetta (disposta con decreto di data 1 aprile 2025) e ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del padre.
La ricorrente ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare Emettere sentenza non definitiva sullo status, pronunciando la separazione personale dei coniugi e , per il Parte_1 CP_1 matrimonio contratto il giorno 26 dicembre 2008, Vushtrri, Kosovo. Nel merito 1) valutata ed accertata la gravità della condotte poste in essere dal convenuto pronunciare con sentenza definitiva l'addebito della separazione al marito CP_1
; 2) venga disposto l'affidamento dei figli e in via super
[...] Per_1 Per_1 esclusiva alla madre, e con ogni potere in capo alla stessa di operare in via esclusiva nell'interesse dei medesimi per ogni tipo di pratica/incombenza di tipo scolastico, sanitario, sportivo e amministrativo e con possibilità di potersi recare all'estero con i figli al bisogno;
3) venga disposto che gli incontri del padre con i figli e Per_1
avvenga necessariamente in ambiente protetto e con le modalità e Per_1 tempistiche da individuarsi in accordo con il Servizio Sociale territorialmente competente;
4) disporre a carico del signor di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli e con il versamento alla madre di un assegno Per_1 Per_1 mensile di € 300,00.- ciascuno, e quindi complessivamente di € 600,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da versare entro il 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo.
5) dichiarare tenuto il padre a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie
2 necessarie per i figli e , tra le quali quelle mediche, scolastiche, Per_1 Per_1 dentistiche, sportive e di svago, e così come indicate nelle linee Guida del CNF. In relazione alle condotte tenute dal convenuto prevedere che le stesse non siano soggette a preventivo accordo tra i genitori sulla loro opportunità. 6) Prevedere che i figli e si intenderanno a carico della madre al fine della fruizione Per_1 Per_1 dell'assegno unico provinciale, assegno unico nazionale e di qualsiasi altro contributo pubblico e/o provvidenza erogato nell'interesse della famiglia. 7)
Confermare la sospensione della responsabilità genitoriale di sui figli CP_1 minori e come disposta dal Tribunale per i Minorenni con decreti dd. Per_1 Per_1
01.04.2025 e 15.04.2025. In tal caso, voglia nominare un curatore speciale per i minori, individuabile preferibilmente nella persona dell'avv. Monica Cappello, già curatrice speciale degli stessi nel procedimento minorile. In ogni caso con condanna alle competenze professionali del giudizio, oltre ad Iva e cnpa.”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, non opponendosi alla domanda di separazione personale ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito e delle restanti pretese, contestando la ricostruzione dei fatti avversaria.
In particolare, il convenuto ha contestato che il rapporto coniugale si sia incrinato a causa delle proprie condotte, negando che durante il matrimonio egli abbia posto in essere maltrattamenti e varie forme di violenza nei confronti della moglie e dei figli.
Il sig. ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito - CP_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, in relazione al matrimonio contratto il giorno 26 dicembre 2008, Vushtrri,
[...]
Kosovo; reintegrare il sig. nella responsabilità genitoriale sui figli CP_1 minori e disposta dal Tribunale per i Minorenni con decreti dd. Per_1 Per_1
01.04.2025 e 15.04.2025; nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse confermare la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al convenuto, nominare un curatore speciale da individuarsi preferibilmente in persona diversa dalla Curatrice nominata nel procedimento svolto dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Trento;
- respingere la richiesta di addebito, perché inammissibile, difettandone i presupposti di legge, e comunque infondata;
- respingere la richiesta di affidamento esclusivo, disponendo che i minori e siano affidati in Per_1 Per_1
3 modo condiviso ad entrambi i genitori;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, autorizzare il signor CP_1
a vedere con regolarità di figli, se del caso anche in ambiente protetto;
- in
[...] ogni caso, respingere la domanda svolta dalla ricorrente, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'espatrio dei figli minori;
- determinare il contributo posto a carico del signor quale contributo per il mantenimento dei figli in € CP_1
150,00= per ciascun figlio, ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
- dichiarare tenuti i genitori a contribuire alle spese straordinarie sostenute per i figli, da concordarsi preventivamente, nella misura del 50% ciascuno, con obbligo al rimborso previa esibizione della documentazione comprovante l'esborso sostenuto;
- assegno unico provinciale, assegno unico nazionale e di qualsiasi altro contributo pubblico e/o provvidenza a favore della signora . Parte_1
All'udienza del 13 novembre 2025 la parte ricorrente ha insistito nella richiesta di pronuncia della sentenza parziale sullo status e la parte convenuta nulla ha opposto.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con il venir meno della coabitazione e con cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
La causa va rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande versate in atti, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del CP_1 reciproco rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese di lite al definitivo;
4 Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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