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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 359/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n.843/2023 pubblicata in data 13 dicembre
2023 promossa con ricorso depositato in data 13 giugno 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Testoni n.6 presso gli uffici dell'avvocatura di Stato che la rappresenta e difende ex lege
APPELLANTE
Contro
[...]
Controparte_1
[...]
[...] elettivamente domiciliate a via Passo Buole n. 1/a presso e nello studio Pt_1 dell'avv. Pietro Pettenati che le rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 30.10.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, esaminati gli atti
1 e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro condannava di a corrispondere a titolo di Pt_1 Parte_1 Pt_1 differenze retributive ad € 97.716,86 oltre accessori, a Persona_1 [...]
€ 47.596,03 oltre accessori, a € 62.268,72 oltre Parte_2 Controparte_1 accessori, a € 45.075,15 oltre accessori. CP_1
In tale ricorso le odierne parti appellate deducevano di aver lavorato in periodi che specificavano dettagliatamente, ma tutti successivi all'anno scolastico
2013/2014, in forza di contratti, anche di prestazione d'opera, alle dipendenze della di Parte_1 Pt_1
Chiedevano, previa eventuale disapplicazione dell'art. 6, comma 7, lett. e) del
D.I. n.138/2010 nella parte in cui attribuiva al Consiglio di Amministrazione di Part la facoltà di determinare le retribuzioni del personale della Scuola, nonché dell'art.24, comma 8 del D.M. n. 138/2010, nonché di ogni altro atto successivo e/o conseguente quali ad esempio la delibera del CDA dell'8/4/2013, di accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla di Parte_1
a partire dal 1 settembre 2010 in quanto non aveva applicato l'art. 1, Pt_1 comma 11 della L. n. 115/2009.
Domandavano, quindi, che fosse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire Part per l'attività prestata presso la dal 1 settembre 2010 in avanti una retribuzione pari a quella corrisposta nelle Scuole Europee di tipo I e il loro diritto, previa disapplicazione degli artt. 6 comma 7 e art. 24 comma 8 del DI
138/2010.
Chiedevano, altresì, in relazione ai contratti di prestazione d'opera, di percepire per l'attività prestata presso la SEP una retribuzione pari a quella prevista per i docenti del ciclo secondario e di quello primario dalla tabella A del DI. 138/2010 commisurata all'orario di insegnamento contrattualmente pattuito, anziché quella dei docenti dell'infanzia.
Domandavano, poi, che fosse accertata e dichiarata illegittima la riduzione del Part 25% della retribuzione del personale della che aveva preso servizio successivamente al 1/9/2013 e che, quindi, gli stessi avevano diritto anche per gli anni scolastici 2013/2014 e seguenti alla retribuzione europea equiparata a quella prevista dalla tabella A del D.I.138/2010 per i docenti del ciclo secondario
2 e del ciclo primario senza alcuna decurtazione con conseguente condanna della
Scuola per l'Europa di a corrispondere, a titolo di differenze retributive, Pt_1 somme che indicavano dettagliatamente.
Si costituiva la di Parma evidenziando che tutte le parti Parte_1 ricorrenti godevano della retribuzione “cd europea” e che, in realtà, le contestazioni riguardavano unicamente la riduzione del 25% della retribuzione europea operata dalla Scuola con delibera del Consiglio di Amministrazione del
8/4/2013 e dell'attribuzione ai prestatori d'opera della retribuzione prevista per i docenti dell'infanzia.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Parma sezione lavoro accoglieva il ricorso così motivando: “6.
Occorre premettere che di è stata istituita con D.I. Parte_1 Pt_1
41/2004, in ottemperanza dell'Accordo di Sede tra la Repubblica Italiana e l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, nel quale lo Stato italiano si è impegnato ad assicurare un'istruzione idonea ai figli del personale di tale
Autorità.
7. In base all'art. 1 co. 11 l. 115/2009, al personale docente di Scuola per l'Europa di «è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Pt_1
Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I».
8. L'oggetto della controversia consiste nella legittimità della delibera del CdA di SEP dell'8.4.2013, adottata in applicazione dell'art. 6, co. 7, lett. e) D.I.
138/2010, in base al quale il consiglio di amministrazione della Scuola
«determina in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite previsto dalla
Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante».
9. Questa delibera, in particolare, ha stabilito la riduzione del 25% – rispetto ai parametri indicati nella tabella di cui all'All. A del D.I. 138/2010 – delle retribuzioni corrisposte al personale che avrebbe preso servizio a partire dall'1.9.2013.
10. Come affermato dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo
Tribunale e della Corte d'Appello di Bologna, a cui si intende in questa sede
3 dare continuità, in applicazione del principio di gerarchia delle fonti (lex superior derogat legi inferiori), deve essere disapplicato tanto il D.I. 138/2010, nella parte in cui consente che il trattamento retributivo del personale docente non sia determinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 co. 11 l. 115/2009, quanto gli atti amministrativi conseguenti, ivi compresa la delibera con cui il
CdA della Scuola ha previsto la decurtazione del 25% delle retribuzioni del personale assunto successivamente all'1.9.2013.
11. Ciò in quanto il citato art. 1 co. 11 l. 115/2009 stabilisce chiaramente che la retribuzione del personale docente di SEP è equiparata a quella vigente nelle
Scuole europee di tipo I.
12. Le retribuzioni previste nella tabella A allegata al D.I. 138/2010 sono stabilite in una misura inferiore a quella corrisposta in altre Scuole europee di tipo I.
13. Ne consegue che un'ulteriore decurtazione del 25% si pone in aperto contrasto con il dettato normativo primario, che non può essere derogato dalla norma secondaria contenuta nel D.I. 138/2010, con la conseguenza che la Part delega al CdA di ivi contenuta in merito alla determinazione in concreto delle retribuzioni del personale docente deve essere ritenuta illegittima.
14. Anche la Corte di cassazione, con alcune recenti e univoche sentenze, ha confermato l'orientamento, qui ribadito, secondo il quale la riduzione del 25% Part praticata dal CdA di è illegittima, in quanto in violazione del principio di equiparazione stabilito dalla norma primaria (v. Cass. 17 maggio 2023, n.
13486; Cass. 12 settembre 2023, n. 26351; Cass. 19 settembre 2023, n. 26804;
Cass. 19 settembre 2023, n. 26810; Cass. 19 settembre 2023, n. 26812).
15. La convenuta ha allegato che la decurtazione della retribuzione sarebbe legittima alla luce dell'avvenuta diminuzione delle retribuzioni corrisposte nelle
Scuole europee di tipo I;
tuttavia, pur avendo la convenuta documentato che nel
2011 il Consiglio Superiore delle Scuole Europee ha determinato una riduzione delle retribuzioni per le Scuole europee di tipo I, non è stato allegato né dimostrato che questa diminuzione abbia portato gli stipendi dei docenti di questo tipo di scuole a importi inferiori a quelli indicati nella tabella A allegata al D.I. 138/2010.
16. Poiché la norma primaria richiede l'equiparazione del trattamento retributivo dei docenti di SEP a quello dei docenti delle Scuole europee di tipo
4 Part I, una rideterminazione giudiziale della riduzione operata da in misura proporzionale alla media delle riduzioni previste per i diversi scaglioni di anzianità delle Scuole europee si porrebbe in contrasto con il testo di legge.
17. Se infatti la retribuzione dei docenti di SEP era già fissata a un livello inferiore a quello del personale delle Scuole europee di tipo I, essa potrebbe essere rideterminata in peius solo quando gli stipendi delle Scuole europee scendessero al di sotto dei livelli previsti dalla tabella A;
circostanza che, come detto, non è stata adeguatamente documentata dalla Scuola convenuta.
18. In ogni caso, la riduzione operata nell'aprile 2011 dal Consiglio Superiore delle Scuole europee deve essere considerata solo con riferimento al c.d. “step
1” della progressione di carriera prevista nello Statuto delle Scuole europee
(cfr. Annex VI Statut du personnel detache des écoles européennes, p. 100); ciò Part in quanto la retribuzione di non prevede gli scatti di anzianità, come previsto dall'art. 24 co. 4 138/2010 («Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianità maturata»).
19. Rispetto allo step 1, la riduzione applicata nel 2011 è stata solo del 6% circa ed è stata ampiamente riassorbita con gli aumenti deliberati dal Consiglio
Superiore delle Scuole europee negli anni successivi, come risulta dalla tabella di cui all'Allegato 1 del verbale del CdA di SEP del 18.5.2022: nella tabella si può rilevare che, per quanto riguarda lo step 1, vi è stato un aumento dell'8,29% degli stipendi dal 2011 al 2021.
20. I ricorrenti hanno ulteriormente eccepito l'illegittimità dell'art. 24 co. 8 D.I.
138/2010, in base al quale i docenti assunti in forza di contratto di prestazione d'opera ricevono, indipendentemente dal ciclo di studi a cui sono adibiti, la retribuzione prevista nella più volte richiamata tabella A per i docenti della scuola dell'infanzia,
21. Anche questa censura deve trovare accoglimento, dato che questa norma secondaria si pone ancora una volta in contrasto con fonti di rango superiore: specificamente, le norme tanto nazionali (art. 7 d.lgs. 81/2015) che unionali
(direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale) che sanciscono il divieto di trattamento differenziato tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale;
ciò in quanto i prestatori d'opera sono assimilabili ai lavoratori a tempo parziale, avendo un orario di cattedra ridotto.
22. I ricorrenti hanno quindi diritto alla stessa retribuzione oraria cui avrebbe
5 Part diritto un docente full-time di , fermo restando che la retribuzione totale deve essere parametrata al minor numero di ore lavorate;
i conteggi elaborati dai ricorrenti devono però essere considerati, sotto tale profilo, corretti, non Part essendo stata avanzata specifica contestazione sul punto da parte di .
23. La convenuta ha poi richiamato l'art. 1 co. 766 l. 234/2021, che ha introdotto un nuovo co.
7-bis all'art. 1 l. 115/2009 che così dispone: «In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle
Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola».
24. Lo scrivente ritiene che questa novella legislativa non possa che avere natura innovativa, non potendo essere considerata alla stregua di mera legge di interpretazione autentica, dato che non ricorrono nel caso di specie le stringenti condizioni richieste dalla Corte costituzionale per la legittimità delle leggi interpretative, ossia la formulazione ambigua della legge interpretata e la pluralità di orientamenti radicatisi tra gli operatori del diritto (cfr. Corte cost.
10 dicembre 1981, n. 187).
25. A questa novella legislativa deve quindi essere riconosciuto l'ordinario effetto non retroattivo previsto all'art. 11 preleggi, sicché essa può trovare applicazione esclusivamente per i periodi lavorativi successivi alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2022).
26. In ogni caso, anche per i periodi successivi non è possibile ritenere legittima la decurtazione del 25% in applicazione di questa disposizione, dato che, come già visto, la diminuzione delle retribuzioni previsto dal Consiglio Superiore delle Scuole europee per l'a.s. 2011/2012 è stato successivamente riassorbito dagli aumenti deliberati per gli anni successivi. Part
27. Ne consegue che deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la retribuzione che sarebbe stata dovuta se non fosse stata applicata Part l'illegittima decurtazione prevista dalla delibera del CdA di dell'8.4.2013.
28. Non può peraltro trovare accoglimento la difesa della convenuta, secondo cui i ricorrenti avrebbero comunque ricevuto un trattamento retributivo nettamente migliore rispetto a docenti in servizio presso scuole italiane.
29. La non discriminazione deve infatti essere garantita nei confronti degli altri docenti della Scuola Europea di Parma, dato che il loro trattamento retributivo
è disciplinato da una legge speciale derogativa della normativa generale in tema
6 di pubblico impiego scolastico.
30. Deve essere respinta anche l'ulteriore difesa avanzata dalla Scuola convenuta, secondo cui la retribuzione “decurtata” dovrebbe ritenersi legittima in quanto liberamente accettata dai ricorrenti al momento della sottoscrizione dei contratti di docenza. Ciò in quanto il livello di retribuzione stabilito da norme imperative di rango primario, quale appunto l'art. 1 co. 11 l. 115/2009, non può essere validamente derogato da atti di autonomia privata. Part
31.
Per questi motivi
, deve essere condannata a pagare ai ricorrenti
[...]
e gli importi esposti nei conteggi allegati al ricorso, in quanto CP_1 CP_1 non specificamente contestati, oltre accessori da calcolarsi ai sensi dell'art. 22 co. 3 l. 724/1994 dalle singole scadenze al saldo effettivo.
32. Alla ricorrente è dovuto l'importo esposto nella memoria Parte_4 difensiva, stante l'adesione a tale conteggio da parte del procuratore di parte ricorrente dichiarata all'udienza del 14.12.2022.
33. Sugli importi dovuti alla ricorrente si ritiene di aderire al CP_1 conteggio esposto in ricorso, non avendo la convenuta esposto nel dettaglio le ragioni della differenza registrata, salvo per l'importo di € 135,90 per il congedo parentale OV del 2021/2022 che però non è stato documentato.”
2 Proponeva appello la di Parte_1 Pt_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 11, l. n. 115/2009 in relazione al comma 7, della legge
115/2009, la legittimita' dell'art. 6, comma 7, lett e) di 138/2009 e la violazione dell'art. 36 Cost sostenendo che il giudice di primo grado avesse fornito una lettura “atomizzata” e non corretta delle fonti.
Con il secondo motivo di appello deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 11 della l. 115/2009, l'illogicita' della sentenza, la violazione della convenzione recante statuto delle scuole europee con allegati fatti a
Lussemburgo il 21 giugno 1994 ratificata in Italia con legge 151/1996, come integrata dal successivo documento europeo Annexe IV “ Statut des charges de cours des ecoles europeennes recrutes apres le 31 aout 2011” con allegata tabella recante rivisitazione in diminuzione del 25% delle retribuzioni erogate al personale distaccato dagli stati membri presso le scuole europee di tipo I in relazione all'art. 10 cost. violazione dell'art. 36 cost.
Sotto altro profilo deduceva anche la violazione dell'art. 2697 c.c. in punto al
7 raggiungimento della prova in ordine alla spettanza di una differenza retributiva rispetto alla retribuzione europea a seguito della riduzione operata dalla normativa europea e di seguito, dalla Sep con delibera del cda del 8/4/2013, erronea ed omessa ricognizione ex artt. 115 e 116 c.p.c. delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio di primo grado ed extrapetizione ex art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo l'appellante, in via subordinata, chiedeva la rideterminazione della riduzione secondo la media degli scaglioni sulla base della deliberazione del Consiglio superiore delle scuole europee del 12-14 aprile 2011, come recepita dallo statut du personnel detaché des écoles européennes con relativo annexe VI. Deduceva l'omessa valutazione ex artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del primo giudice delle tabelle retributive europee dalle quali risultava, secondo tale media degli scaglioni, una riduzione retributiva di almeno il 15%.
Con il quarto motivo di appello deduceva violazione per omessa applicazione della novella normativa sopravvenuta in corso di causa apportata dall'art. 1 comma 766 della legge n.234/2021 confermativa dell'interpretazione dell'art. 11 comma 1 della legge n. 115/2009.
Con il quinto motivo di appello sosteneva la violazione degli artt. 1418 e 149
c.c. nonché la violazione degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c. anche in relazione all'art. 112 cpc e omessa motivazione sul punto.
Con il sesto motivo di appello contestava la presunta illegittima attribuzione ai prestatori d'opera della retribuzione prevista per i docenti dell'infanzia e contestava l'illegittima disapplicazione dell'art. 24 comma 8 del DI 138/2010 e la violazione dell'art. 2697 c.c.
Con il settimo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza appellata anche in ordine alla quantificazione delle somme spettanti a titolo di differenze Part retributive e alla disposta condanna della alle spese del giudizio.
Concludeva chiedendo che in riforma della sentenza appellata la Corte d'appello rigettasse le domande proposte dalle parti appellate.
Con memoria depositata in data 22 gennaio 2025 si costituivano le parti appellate chiedendo il rigetto dell'appello per motivi che esplicavano dettagliatamente.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 30 ottobre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Il primo e il secondo motivo di appello, stante la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente.
8 Occorre, innanzitutto, richiamare la normativa che regola la presente fattispecie.
L'art. 1 della legge n. 115/2009 intitolato “Riassetto giuridico-funzionale della di pro tempore vigente prevedeva che: “1. La Scuola Parte_1 Pt_1
di istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, Parte_1 Pt_1 dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n.
17, di seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre 2010, e' istituzione ad ordinamento speciale con personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola e' associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo.
2. La Scuola e' posta sotto la vigilanza del
[...]
. Controparte_2
3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo
Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996,
n. 151, un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il
Sistema delle Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma
7, consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle societa' convenzionate con l'Autorita' medesima, nonche' ai figli dei cittadini italiani.
4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana della scuola materna, elementare e secondaria con programmi e con struttura conformi al sistema delle Scuole europee, in modo da consentire il rilascio, alla conclusione della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo».
5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.
6. Gli organi della Scuola sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo con i consigli di ispezione delle Scuole europee;
c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I;
d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9;
9 e) il collegio dei revisori dei conti.
7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal , di Controparte_3 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la e l'innovazione e con il Ministro degli affari esteri, Controparte_2 sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e il trattamento giuridico- economico del personale della Scuola stessa e sono indicati le funzioni e la composizione degli organi di cui al comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e i criteri di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di cui al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.
8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'articolo
3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola puo' procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.
9. Alla direzione della Scuola e' preposto un dirigente, nominato dal
[...]
, in possesso di specifiche Controparte_3 competenze, di comprovate capacita' di direzione, di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprieta' di espressione, scritta e orale, in almeno due lingue comunitarie. La durata dell'incarico non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il limite di cinque anni. Il dirigente della Scuola
e' il rappresentante legale dell'istituzione scolastica.
10. Il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di cui al comma 8 e' collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito, con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Il posto lasciato vacante nella sede di titolarita' puo' essere coperto esclusivamente con altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto con contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo deve avere superato il periodo di prova. I docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorita' di scelta tra le sedi disponibili.
10 Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni scolastici, il predetto personale, all'atto della cessazione dall'incarico, e' assegnato alla sede nella quale era titolare all'atto del collocamento fuori ruolo.
Il servizio svolto nella Scuola e' equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane.
11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, e' corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I;
la corresponsione della suddetta retribuzione non da' titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera e' altresi' riconosciuta un'indennita' di prima sistemazione.”
L'articolo 1, comma 766, lettera a), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha, poi, inserito il comma 7 bis che prevede: “In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola”
L'art. 6 comma 7 del DI n. 138/2010 prevede che: “Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione e indirizzo. In particolare:…
e) determina in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante…”
L'art. 24 comma 4 del DI n. 138/2010 stabilisce che: “ 4. Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianita' maturata.”
L'art. 24 comma 8 del DI n. 138/2010 prevede, poi, che: “ 8. Per il personale aggiuntivo di cui all'articolo 19, lettera c), nonche' per il personale al quale e' richiesta una prestazione con impegno orario inferiore all'orario di cattedra completo, o che sostituisce personale assente per periodi superiori a 6 giorni, il trattamento economico e' stabilito dal contratto di prestazione d'opera. La retribuzione spettante, commisurata alla prestazione dovuta, e' determinata, su proposta del dirigente della Scuola, dal consiglio di amministrazione in
11 misura proporzionale al trattamento economico previsto per il personale docente in servizio nella Scuola e, specificatamente, nella Scuola materna.”
Richiamata la suddetta normativa e passando ad esaminare i primi due motivi di appello si reputa che siano infondati.
Si osserva, infatti, che il D.I. n. 138/2010 stante il principio di gerarchia delle fonti non può derogare in peius a quanto sancito dall'art. 1, comma 11 della legge n. 115/2009 che prevede una retribuzione “equiparata” da intendersi quale parametrata a quella percepita dagli insegnanti delle Scuole Europee di tipo I e, del resto, l'art. 6 comma 7 D.I n. 138/2010 stabilisce espressamente che il consiglio di amministrazione determina in concreto le retribuzioni precisando, però, che ciò deve avvenire equiparando le stesse alle retribuzioni erogate dalle scuole europee di tipo I e stabilendo come limite massimo delle medesime quello previsto dalla Tabella A in cui sono state individuate le retribuzioni riferite alle singole qualifiche.
Il Consiglio d'amministrazione della di quindi, Parte_1 Pt_1 aveva, senz'altro, competenza a determinare in concreto le retribuzioni, ma doveva farlo tenendo conto dei due suddetti vincoli e, cioè, sia dell'equiparazione alle retribuzioni erogate dalle scuole europee sia del limite massimo della Tabella A.
A fronte di una dichiarata corresponsione delle retribuzioni per il periodo precedente alla delibera dell'8/4/2013 del Consiglio di Amministrazione nella misura indicata dalla predetta tabella, era onere dell'appellante dimostrare che si erano verificate modifiche di condizioni nella retribuzione delle Scuole Europee di tipo I tali da giustificare una diminuzione nella misura del 25% della retribuzione, per ottenere l'equiparazione prevista dalla legge, costituendo questa l'unica circostanza giustificante una possibile diminuzione, in accordo con il cogente disposto di legge, per consentire una minor retribuzione al Part personale della
Tale dimostrazione non è stata fornita non essendo all'uopo sufficienti le produzioni in atti di parte appellante che non sono concludenti in concreto. Part Stanti le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo infatti, avrebbe dovuto allegare e dimostrare non soltanto che in tutte le Scuole Europee dall'1/9/11 la retribuzione è effettivamente diminuita del 25%, ma anche in concreto che la riduzione della retribuzione deliberata dalla Scuola per l'Europa
12 di è stata disposta proprio per mantenere in maniera effettiva Pt_1
l'equiparazione imposta dal legislatore e, cioè, che in difetto della riduzione disposta la retribuzione erogata non era equiparabile a quella delle scuole europee di tipo I.
La documentazione fornita, però, come sopra detto, non è idonea a tale dimostrazione e, del resto, anche l'appellante indica e fa riferimento ai documenti in maniera generica.
Si evidenzia, poi, che nel presente giudizio di appello a fronte delle generiche deduzioni dell'appellante è stato chiesto esplicitamente alla stessa di quantificare
“la retribuzione, pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I, ritenuta spettante ai medesimi, in relazione a ciascuna delle diverse figure professionali ricoperte dagli appellati per ciascuno degli anni scolastici in cui hanno lavorato alle dipendenze della stessa”.
Ebbene parte appellante non ha fornito tale dato asserendo di non possedere le competenze contabili necessarie.
E' evidente che se parte appellante non è neppure in grado di indicare quale sarebbe la retribuzione spettante alle parti appellate in base ai criteri dalla stessa invocati per affermare la correttezza del suo operato, indicazione che non necessita certo di competenze contabili necessarie, se del caso, unicamente per determinare le differenze retributive, le deduzioni della stessa in merito alla legittimità della decurtazione del 25% delle retribuzioni indicate nella tabella A allegata al D.I. 138/2010 sono apodittiche.
Né sarebbe possibile disporre ctu per sopperire a tale mancanza di allegazione.
Va, poi, escluso che la sentenza sia viziata da extrapetizione in quanto il giudice ha semplicemente utilizzato la motivazione censurata per confutare in concreto la tesi dell'appellante evidenziando che, dal momento che le retribuzioni di cui alla Tabella A allegata al DI 138/2010 erano stabilite già in misura inferiore a quelle corrisposte nelle altre scuole europee, la diminuzione deliberata dalla Part non era funzionale all'equiparazione della retribuzione a quella delle scuole europee di tipo I stabilita dalla legge, ma in contrasto con tale previsione normativa.
Il ragionamento del giudice di prime cure è, poi, esente da censure in quanto effettivamente la diminuzione della retribuzione dei dipendenti delle scuole europee di tipo I poteva essere rilevante al fine di giustificare la diminuzione
13 della retribuzione erogata ai dipendenti della solo in quanto Parte_5 incidesse sull'equiparazione delle due retribuzioni.
Tuttavia considerato che le retribuzioni di cui alla Tabella A allegata al DI
138/2010, secondo quanto dedotto dalle parti appellate erano stabilite già in misura inferiore a quelle corrisposte nelle altre scuole europee di tipo I, circostanza non smentita neppure nel presente giudizio dall'appellante che non
è stata in grado di effettuare alcuna quantificazione della retribuzione asseritamente dovuta, non ogni tipo di diminuzione della retribuzione in queste scuole europee di tipo I giustificava una diminuzione delle retribuzioni dei Part dipendenti
Si osserva, poi, che la censura di parte appellante secondo cui non sarebbe dimostrato che la retribuzione prevista nella Tabella A allegata al DI 138/2010
è inferiore rispetto a quella erogata ai dipendenti delle scuole europee di tipo I è infondata.
Gli appellati, infatti, hanno dedotto tale circostanza sin dal ricorso introduttivo di primo grado e in detto giudizio la stessa non è stata adeguatamente contestata e nel presente giudizio parte appellante, come già sopra detto, non ha indicato la retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I ritenuta spettante agli appellati.
Parte appellante si è, infatti, limitata in primo grado a sostenere in maniera generica che l'equiparazione non deve essere “ secca”, ma tendenziale stante la diversa struttura della retribuzione e degli oneri previdenziali, ma non ha negato tale circostanza e non ha, poi, dimostrato in concreto, a fronte delle puntuali deduzioni di parte appellata, che la retribuzione dopo la riduzione del 25% fosse effettivamente comparabile a quella percepita dai docenti delle scuole europee di tipo I anche solo in maniera tendenziale.
E', infatti, evidente che trattandosi di valutazioni da effettuare in concreto sarebbe stato necessario produrre conteggi appropriati, come esplicitamente richiesto da questa Corte, per dimostrare tale tendenziale equiparazione, pur a fronte della dedotta e di fatto in primo grado non contestata inferiorità della retribuzione prevista nella Tabella A allegata al DI 138/2010 rispetto a quella erogata ai dipendenti delle scuole europee di tipo I e dell' ulteriore riduzione del Part 25% effettuata da
Si rileva, poi, che dalla documentazione prodotta da parte appellante non risulta
14 nemmeno che la riduzione nelle scuole europee di tipo I sia stata del 25% e, del resto, nella lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze si fa riferimento ad una generica diminuzione dei valori tabellari del salario base e all'individuazione di nuove modalità di sviluppo della carriera.
Né, comunque, è evincibile con chiarezza dalla documentazione prodotta dall'appellante che vi sia stata una riduzione in tale percentuale.
Anzi parte appellante ha prodotto uno schema in cui sono indicate le asserite differenze retributive delle Scuole europee di tipo I tra assunti prima del
1/09/2011 e dopo il 1/09/2011 in percentuale indicando per la scale 3 una variazione media del 16.18%, per la scale 6 del 15,13% e per la scale 7 del
15,57%.
Peraltro come indicato dalle parti appellate la riduzione contestata deve essere a rigore rapportata solo al c.d. “step 1” della progressione di carriera prevista nello
Statuto delle Scuole europee (cfr. Annex VI Statut du personnel detache des Part écoles européennes) dato che la retribuzione di non prevede gli scatti di anzianità ed, infatti, l'art. 24 co. 4 D.I. 138/2010 stabilisce che: “Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianità maturata”.
Né ha alcun valore il richiamo alla tabella delle retribuzioni della Scuola Europea di Varese perché non tiene conto del fatto che l'art. 47.3 del regolamento per il personale distaccato delle scuole europee prevede che “alla retribuzione del personale si applica un coefficiente PONDERATO superiore, inferiore o uguale al 100%, come stabilito e adeguato per i funzionari delle Comunità Europee”.
Orbene dal suddetto regolamento prodotto dall'appellante risulta che la ponderazione a partire dal luglio 2010 era del 106.6 per l'Italia, ad eccezione di
Varese, e per Varese del 92.3 e, pertanto, si tratta di retribuzioni non comparabili.
Dalla documentazione in atti prodotta dalle parti, considerato anche che parte appellante, come sopra detto, non è stata neppure in grado di indicare la retribuzione, pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo
I, ritenuta spettante alle parti appellate, non si può, pertanto, certo evincere che Part la riduzione del 25% attuata dalla sia conforme al principio di equiparazione con le scuole europee di Tipo I. Part Da quanto sopra esposto deriva che non risulta provato dalla che la contestata riduzione del 25% sia stata adottata proprio per adeguare il
15 trattamento retributivo a quello delle Scuole Europee, come, invece, sarebbe stato suo onere (cfr. Cass lav n. 9979/2024, n. 26812/2023, n.13486/2023).
In particolare si legge nella motivazione della sentenza della Suprema Corte
(Cass. lav n. 13486/2023) “Sul piano della ricostruzione normativa, occorre qui richiamare quanto già evidenziato in relazione al primo motivo, in ordine all'equiparazione del trattamento retributivo del personale della Scuola a quello vigente nelle Scuole Europee di tipo I, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge. n. 115 del 2009.
La concreta determinazione della retribuzione rimane affidata dal comma 7 della medesima legge ad un decreto adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Controparte_4
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
[...]
e l' e con il Ministro degli Controparte_2 CP_5 affari esteri.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n.
138 («Regolamento amministrativo della ), il cui Parte_1 Pt_1 art. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della
Scuola «mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle
Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante». Pertanto, - in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti – la normativa secondaria conferma l'equiparazione del trattamento economico del personale della Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d'amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, dell'equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle Scuole Europee.
2.3. – Tale ricostruzione consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sul presupposto costituito dall'equiparazione al predetto parametro di riferimento;
sicché correttamente la Corte territoriale ha posto a carico
16 della Scuola l'onere di provare che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello delle Scuole Europee, prova che, secondo quanto affermato dal giudice di merito, non è stata offerta.”
Si evidenzia, infine, che in casi analoghi questa Corte d'appello ( cfr sentenza
16 ottobre 2023 n. 416/2023, 23 aprile 2024 n. 253/2024, 11 giugno 2024
n.355/2024) ha già rigettato tali motivi di appello
I suddetti motivi di appello risultano , quindi, infondati e vanno rigettati.
Per i medesimi motivi di cui sopra, mutatis mutandis, è infondato anche il terzo motivo di appello.
Considerato che parte appellante non è stata in grado neppure di indicare la retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I ritenuta spettante agli appellati è evidente che le deduzioni in merito alla legittimità della minor riduzione del 15% è infondata.
E' evidente che se l'appellante non è neppure in grado di indicare il dato di partenza e, cioè, la retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole
Europee di tipo I ritenuta spettante alle parti appellate ogni deduzione in merito a riduzioni da applicare alle retribuzioni massime indicate nella Tabella A allegata al DI 138/2010 è apodittica.
In relazione al quarto motivo di appello si richiama l'orientamento già espresso da questa Corte d'appello (cfr sentenza n. 416/2023, n. 253/2024, n.355/2024)
a cui si intende dare continuità.
In particolare nella sentenza n. 355/2024 questa Corte ha asserito che: “... richiamata sul piano generale la motivazione in ordine all'irretroattività della norma introdotta dalla Legge di bilancio n. 234/2021 espressa nella sentenza impugnata, nonché i requisiti d'inequivocità e di non interferenza sui giudizi in corso (ex art. 6, par. 1, CEDU) che circoscrivono l'ammissibilità di disposizioni d'interpretazione autentica, si osserva che il valore più latamente
“confermativo” da annettersi al neo-introdotto comma 7-bis non ha ragion d'essere perché, come ancora affermato da questa Corte nella sentenza n.
378/2023, in adesione alle argomentazioni dell'allora appellato, “non v'era e non v'è alcuna norma precedente che, anche solo astrattamente, avrebbe potuto dirsi oggetto d'interpretazione autentica” ovvero “confermativa”, che “anzi, sotto tale profilo, la novella legislativa invocata dalla Scuola non fa altro che
17 confermare come, prima d'ora, alcuna riduzione del trattamento retributivo fissato per legge potesse esser legittimamente disposto;
tant'è che è stato necessario un intervento espresso del legislatore, ovviamente a valere per il futuro … Due ultime considerazioni possono esser svolte, infine, con riguardo all'interpretazione logico-sistematica della norma ed alla pronuncia della Corte di Cassazione citata ex adverso. Il legislatore inserisce un nuovo comma, il comma 7-bis, nella legge che regola e disciplina la personalità giuridica della
Scuola per l'Europa di Parma, disponendo che l'estensione automatica alla SEP delle eventuali diminuzioni retributive stabilite nelle Scuole Europee di tipo I, sia prevista “in applicazione del comma 11”. Non si tratta, dunque, di una Part norma che interpreta, ora per allora, l'equiparazione retributiva (tra e le
Scuole Europee di tipo I) di cui al comma 11, bensì di una previsione che dispone
.. una specifica modalità di “applicazione del comma 11” a partire da una certa data in avanti: quella di entrata in vigore della novella, l'1.1.2022. Deve, dunque, negarsi in radice qualsiasi eventuale, anche solo potenziale, effetto della disposizione in parola sulla presente controversia…”
Inoltre, comunque, la Suprema Corte nella sentenza n. 22587/2023 ha asserito in proposito che: “Privo di pregio è, poi, il riferimento nel ricorso alla sopravvenienza della legge di bilancio n. 234 del 2021 che, all'art. 1, comma
766, lett. a), ha introdotto l'art. 1, comma 7 bis, della legge n. 115 del 2009, che stabilisce come la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo 1 abbia effetto automaticamente per il personale della scuola. Infatti, siffatta norma va interpretata, alla luce pure del chiaro tenore letterale, coerentemente con i principi posti dall'art. 1 della legge n. 115 del 2009, nel senso che l'automaticità dell'adeguamento (nel caso, della diminuzione) deve avvenire avendo come parametro di riferimento la retribuzione spettante al personale delle Scuole europee di tipo 1.”
Risulta, quindi, infondato anche detto motivo di appello.
In relazione al quinto motivo di appello si osserva quanto segue.
Come già affermato da questa Corte d'appello in altro contenzioso (cfr. sentenza n. 416/2023) non è rilevante ai fini della presente decisione che le parti appellate abbiano sottoscritto contratti in cui era indicata una retribuzione inferiore rispetto a quella richiesta nella presente causa.
Si osserva, infatti, che il contratto di lavoro individuale non può derogare in peius
18 al trattamento economico normativamente previsto dall'art. 1 co 11 legge n.
115/2009.
Inoltre nella sentenza non si parla, a rigore, di nullità parziale del contratto, ma di illegittima decurtazione della retribuzione per contrasto con la norma che stabilisce l'equiparazione della retribuzione dei dipendenti delle scuole europee di tipo I a quella delle scuole europee.
In relazione al sesto motivo si ritiene di condividere le motivazioni del giudice di primo grado già recepite da questa Corte d'appello.
Come già affermato in analoga vertenza “il riferimento normativo utilizzato dal primo giudice e qui ritenuto applicabile assorbe l'eventuale illegittimità dell'art. 24 comma 8 ultima parte DM n. 183/2010” (cfr. sentenzadella Corte d'appello di Bologna n. 416/2023).
Il settimo motivo di appello relativo alla erroneità della sentenza in ordine alla quantificazione delle differenze retributive e alla condanna alle spese stante quanto sopra detto in merito all'infondatezza dei motivi di appello e la generica formulazione va rigettato.
Stante l'infondatezza dei motivi di appello per quanto sopra esposto, l'appello va, quindi, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.359/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna la di in persona del legale Parte_1 Pt_1 rappresentante pro tempore a rifondere a Controparte_1 CP_1
, le spese del presente
[...] CP_1 Controparte_1 grado di giudizio che liquida nella somma di euro 7000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
19 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 30 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 359/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n.843/2023 pubblicata in data 13 dicembre
2023 promossa con ricorso depositato in data 13 giugno 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Testoni n.6 presso gli uffici dell'avvocatura di Stato che la rappresenta e difende ex lege
APPELLANTE
Contro
[...]
Controparte_1
[...]
[...] elettivamente domiciliate a via Passo Buole n. 1/a presso e nello studio Pt_1 dell'avv. Pietro Pettenati che le rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 30.10.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, esaminati gli atti
1 e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro condannava di a corrispondere a titolo di Pt_1 Parte_1 Pt_1 differenze retributive ad € 97.716,86 oltre accessori, a Persona_1 [...]
€ 47.596,03 oltre accessori, a € 62.268,72 oltre Parte_2 Controparte_1 accessori, a € 45.075,15 oltre accessori. CP_1
In tale ricorso le odierne parti appellate deducevano di aver lavorato in periodi che specificavano dettagliatamente, ma tutti successivi all'anno scolastico
2013/2014, in forza di contratti, anche di prestazione d'opera, alle dipendenze della di Parte_1 Pt_1
Chiedevano, previa eventuale disapplicazione dell'art. 6, comma 7, lett. e) del
D.I. n.138/2010 nella parte in cui attribuiva al Consiglio di Amministrazione di Part la facoltà di determinare le retribuzioni del personale della Scuola, nonché dell'art.24, comma 8 del D.M. n. 138/2010, nonché di ogni altro atto successivo e/o conseguente quali ad esempio la delibera del CDA dell'8/4/2013, di accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla di Parte_1
a partire dal 1 settembre 2010 in quanto non aveva applicato l'art. 1, Pt_1 comma 11 della L. n. 115/2009.
Domandavano, quindi, che fosse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire Part per l'attività prestata presso la dal 1 settembre 2010 in avanti una retribuzione pari a quella corrisposta nelle Scuole Europee di tipo I e il loro diritto, previa disapplicazione degli artt. 6 comma 7 e art. 24 comma 8 del DI
138/2010.
Chiedevano, altresì, in relazione ai contratti di prestazione d'opera, di percepire per l'attività prestata presso la SEP una retribuzione pari a quella prevista per i docenti del ciclo secondario e di quello primario dalla tabella A del DI. 138/2010 commisurata all'orario di insegnamento contrattualmente pattuito, anziché quella dei docenti dell'infanzia.
Domandavano, poi, che fosse accertata e dichiarata illegittima la riduzione del Part 25% della retribuzione del personale della che aveva preso servizio successivamente al 1/9/2013 e che, quindi, gli stessi avevano diritto anche per gli anni scolastici 2013/2014 e seguenti alla retribuzione europea equiparata a quella prevista dalla tabella A del D.I.138/2010 per i docenti del ciclo secondario
2 e del ciclo primario senza alcuna decurtazione con conseguente condanna della
Scuola per l'Europa di a corrispondere, a titolo di differenze retributive, Pt_1 somme che indicavano dettagliatamente.
Si costituiva la di Parma evidenziando che tutte le parti Parte_1 ricorrenti godevano della retribuzione “cd europea” e che, in realtà, le contestazioni riguardavano unicamente la riduzione del 25% della retribuzione europea operata dalla Scuola con delibera del Consiglio di Amministrazione del
8/4/2013 e dell'attribuzione ai prestatori d'opera della retribuzione prevista per i docenti dell'infanzia.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Parma sezione lavoro accoglieva il ricorso così motivando: “6.
Occorre premettere che di è stata istituita con D.I. Parte_1 Pt_1
41/2004, in ottemperanza dell'Accordo di Sede tra la Repubblica Italiana e l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, nel quale lo Stato italiano si è impegnato ad assicurare un'istruzione idonea ai figli del personale di tale
Autorità.
7. In base all'art. 1 co. 11 l. 115/2009, al personale docente di Scuola per l'Europa di «è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Pt_1
Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I».
8. L'oggetto della controversia consiste nella legittimità della delibera del CdA di SEP dell'8.4.2013, adottata in applicazione dell'art. 6, co. 7, lett. e) D.I.
138/2010, in base al quale il consiglio di amministrazione della Scuola
«determina in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite previsto dalla
Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante».
9. Questa delibera, in particolare, ha stabilito la riduzione del 25% – rispetto ai parametri indicati nella tabella di cui all'All. A del D.I. 138/2010 – delle retribuzioni corrisposte al personale che avrebbe preso servizio a partire dall'1.9.2013.
10. Come affermato dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo
Tribunale e della Corte d'Appello di Bologna, a cui si intende in questa sede
3 dare continuità, in applicazione del principio di gerarchia delle fonti (lex superior derogat legi inferiori), deve essere disapplicato tanto il D.I. 138/2010, nella parte in cui consente che il trattamento retributivo del personale docente non sia determinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 co. 11 l. 115/2009, quanto gli atti amministrativi conseguenti, ivi compresa la delibera con cui il
CdA della Scuola ha previsto la decurtazione del 25% delle retribuzioni del personale assunto successivamente all'1.9.2013.
11. Ciò in quanto il citato art. 1 co. 11 l. 115/2009 stabilisce chiaramente che la retribuzione del personale docente di SEP è equiparata a quella vigente nelle
Scuole europee di tipo I.
12. Le retribuzioni previste nella tabella A allegata al D.I. 138/2010 sono stabilite in una misura inferiore a quella corrisposta in altre Scuole europee di tipo I.
13. Ne consegue che un'ulteriore decurtazione del 25% si pone in aperto contrasto con il dettato normativo primario, che non può essere derogato dalla norma secondaria contenuta nel D.I. 138/2010, con la conseguenza che la Part delega al CdA di ivi contenuta in merito alla determinazione in concreto delle retribuzioni del personale docente deve essere ritenuta illegittima.
14. Anche la Corte di cassazione, con alcune recenti e univoche sentenze, ha confermato l'orientamento, qui ribadito, secondo il quale la riduzione del 25% Part praticata dal CdA di è illegittima, in quanto in violazione del principio di equiparazione stabilito dalla norma primaria (v. Cass. 17 maggio 2023, n.
13486; Cass. 12 settembre 2023, n. 26351; Cass. 19 settembre 2023, n. 26804;
Cass. 19 settembre 2023, n. 26810; Cass. 19 settembre 2023, n. 26812).
15. La convenuta ha allegato che la decurtazione della retribuzione sarebbe legittima alla luce dell'avvenuta diminuzione delle retribuzioni corrisposte nelle
Scuole europee di tipo I;
tuttavia, pur avendo la convenuta documentato che nel
2011 il Consiglio Superiore delle Scuole Europee ha determinato una riduzione delle retribuzioni per le Scuole europee di tipo I, non è stato allegato né dimostrato che questa diminuzione abbia portato gli stipendi dei docenti di questo tipo di scuole a importi inferiori a quelli indicati nella tabella A allegata al D.I. 138/2010.
16. Poiché la norma primaria richiede l'equiparazione del trattamento retributivo dei docenti di SEP a quello dei docenti delle Scuole europee di tipo
4 Part I, una rideterminazione giudiziale della riduzione operata da in misura proporzionale alla media delle riduzioni previste per i diversi scaglioni di anzianità delle Scuole europee si porrebbe in contrasto con il testo di legge.
17. Se infatti la retribuzione dei docenti di SEP era già fissata a un livello inferiore a quello del personale delle Scuole europee di tipo I, essa potrebbe essere rideterminata in peius solo quando gli stipendi delle Scuole europee scendessero al di sotto dei livelli previsti dalla tabella A;
circostanza che, come detto, non è stata adeguatamente documentata dalla Scuola convenuta.
18. In ogni caso, la riduzione operata nell'aprile 2011 dal Consiglio Superiore delle Scuole europee deve essere considerata solo con riferimento al c.d. “step
1” della progressione di carriera prevista nello Statuto delle Scuole europee
(cfr. Annex VI Statut du personnel detache des écoles européennes, p. 100); ciò Part in quanto la retribuzione di non prevede gli scatti di anzianità, come previsto dall'art. 24 co. 4 138/2010 («Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianità maturata»).
19. Rispetto allo step 1, la riduzione applicata nel 2011 è stata solo del 6% circa ed è stata ampiamente riassorbita con gli aumenti deliberati dal Consiglio
Superiore delle Scuole europee negli anni successivi, come risulta dalla tabella di cui all'Allegato 1 del verbale del CdA di SEP del 18.5.2022: nella tabella si può rilevare che, per quanto riguarda lo step 1, vi è stato un aumento dell'8,29% degli stipendi dal 2011 al 2021.
20. I ricorrenti hanno ulteriormente eccepito l'illegittimità dell'art. 24 co. 8 D.I.
138/2010, in base al quale i docenti assunti in forza di contratto di prestazione d'opera ricevono, indipendentemente dal ciclo di studi a cui sono adibiti, la retribuzione prevista nella più volte richiamata tabella A per i docenti della scuola dell'infanzia,
21. Anche questa censura deve trovare accoglimento, dato che questa norma secondaria si pone ancora una volta in contrasto con fonti di rango superiore: specificamente, le norme tanto nazionali (art. 7 d.lgs. 81/2015) che unionali
(direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale) che sanciscono il divieto di trattamento differenziato tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale;
ciò in quanto i prestatori d'opera sono assimilabili ai lavoratori a tempo parziale, avendo un orario di cattedra ridotto.
22. I ricorrenti hanno quindi diritto alla stessa retribuzione oraria cui avrebbe
5 Part diritto un docente full-time di , fermo restando che la retribuzione totale deve essere parametrata al minor numero di ore lavorate;
i conteggi elaborati dai ricorrenti devono però essere considerati, sotto tale profilo, corretti, non Part essendo stata avanzata specifica contestazione sul punto da parte di .
23. La convenuta ha poi richiamato l'art. 1 co. 766 l. 234/2021, che ha introdotto un nuovo co.
7-bis all'art. 1 l. 115/2009 che così dispone: «In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle
Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola».
24. Lo scrivente ritiene che questa novella legislativa non possa che avere natura innovativa, non potendo essere considerata alla stregua di mera legge di interpretazione autentica, dato che non ricorrono nel caso di specie le stringenti condizioni richieste dalla Corte costituzionale per la legittimità delle leggi interpretative, ossia la formulazione ambigua della legge interpretata e la pluralità di orientamenti radicatisi tra gli operatori del diritto (cfr. Corte cost.
10 dicembre 1981, n. 187).
25. A questa novella legislativa deve quindi essere riconosciuto l'ordinario effetto non retroattivo previsto all'art. 11 preleggi, sicché essa può trovare applicazione esclusivamente per i periodi lavorativi successivi alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2022).
26. In ogni caso, anche per i periodi successivi non è possibile ritenere legittima la decurtazione del 25% in applicazione di questa disposizione, dato che, come già visto, la diminuzione delle retribuzioni previsto dal Consiglio Superiore delle Scuole europee per l'a.s. 2011/2012 è stato successivamente riassorbito dagli aumenti deliberati per gli anni successivi. Part
27. Ne consegue che deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la retribuzione che sarebbe stata dovuta se non fosse stata applicata Part l'illegittima decurtazione prevista dalla delibera del CdA di dell'8.4.2013.
28. Non può peraltro trovare accoglimento la difesa della convenuta, secondo cui i ricorrenti avrebbero comunque ricevuto un trattamento retributivo nettamente migliore rispetto a docenti in servizio presso scuole italiane.
29. La non discriminazione deve infatti essere garantita nei confronti degli altri docenti della Scuola Europea di Parma, dato che il loro trattamento retributivo
è disciplinato da una legge speciale derogativa della normativa generale in tema
6 di pubblico impiego scolastico.
30. Deve essere respinta anche l'ulteriore difesa avanzata dalla Scuola convenuta, secondo cui la retribuzione “decurtata” dovrebbe ritenersi legittima in quanto liberamente accettata dai ricorrenti al momento della sottoscrizione dei contratti di docenza. Ciò in quanto il livello di retribuzione stabilito da norme imperative di rango primario, quale appunto l'art. 1 co. 11 l. 115/2009, non può essere validamente derogato da atti di autonomia privata. Part
31.
Per questi motivi
, deve essere condannata a pagare ai ricorrenti
[...]
e gli importi esposti nei conteggi allegati al ricorso, in quanto CP_1 CP_1 non specificamente contestati, oltre accessori da calcolarsi ai sensi dell'art. 22 co. 3 l. 724/1994 dalle singole scadenze al saldo effettivo.
32. Alla ricorrente è dovuto l'importo esposto nella memoria Parte_4 difensiva, stante l'adesione a tale conteggio da parte del procuratore di parte ricorrente dichiarata all'udienza del 14.12.2022.
33. Sugli importi dovuti alla ricorrente si ritiene di aderire al CP_1 conteggio esposto in ricorso, non avendo la convenuta esposto nel dettaglio le ragioni della differenza registrata, salvo per l'importo di € 135,90 per il congedo parentale OV del 2021/2022 che però non è stato documentato.”
2 Proponeva appello la di Parte_1 Pt_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 11, l. n. 115/2009 in relazione al comma 7, della legge
115/2009, la legittimita' dell'art. 6, comma 7, lett e) di 138/2009 e la violazione dell'art. 36 Cost sostenendo che il giudice di primo grado avesse fornito una lettura “atomizzata” e non corretta delle fonti.
Con il secondo motivo di appello deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 11 della l. 115/2009, l'illogicita' della sentenza, la violazione della convenzione recante statuto delle scuole europee con allegati fatti a
Lussemburgo il 21 giugno 1994 ratificata in Italia con legge 151/1996, come integrata dal successivo documento europeo Annexe IV “ Statut des charges de cours des ecoles europeennes recrutes apres le 31 aout 2011” con allegata tabella recante rivisitazione in diminuzione del 25% delle retribuzioni erogate al personale distaccato dagli stati membri presso le scuole europee di tipo I in relazione all'art. 10 cost. violazione dell'art. 36 cost.
Sotto altro profilo deduceva anche la violazione dell'art. 2697 c.c. in punto al
7 raggiungimento della prova in ordine alla spettanza di una differenza retributiva rispetto alla retribuzione europea a seguito della riduzione operata dalla normativa europea e di seguito, dalla Sep con delibera del cda del 8/4/2013, erronea ed omessa ricognizione ex artt. 115 e 116 c.p.c. delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio di primo grado ed extrapetizione ex art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo l'appellante, in via subordinata, chiedeva la rideterminazione della riduzione secondo la media degli scaglioni sulla base della deliberazione del Consiglio superiore delle scuole europee del 12-14 aprile 2011, come recepita dallo statut du personnel detaché des écoles européennes con relativo annexe VI. Deduceva l'omessa valutazione ex artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del primo giudice delle tabelle retributive europee dalle quali risultava, secondo tale media degli scaglioni, una riduzione retributiva di almeno il 15%.
Con il quarto motivo di appello deduceva violazione per omessa applicazione della novella normativa sopravvenuta in corso di causa apportata dall'art. 1 comma 766 della legge n.234/2021 confermativa dell'interpretazione dell'art. 11 comma 1 della legge n. 115/2009.
Con il quinto motivo di appello sosteneva la violazione degli artt. 1418 e 149
c.c. nonché la violazione degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c. anche in relazione all'art. 112 cpc e omessa motivazione sul punto.
Con il sesto motivo di appello contestava la presunta illegittima attribuzione ai prestatori d'opera della retribuzione prevista per i docenti dell'infanzia e contestava l'illegittima disapplicazione dell'art. 24 comma 8 del DI 138/2010 e la violazione dell'art. 2697 c.c.
Con il settimo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza appellata anche in ordine alla quantificazione delle somme spettanti a titolo di differenze Part retributive e alla disposta condanna della alle spese del giudizio.
Concludeva chiedendo che in riforma della sentenza appellata la Corte d'appello rigettasse le domande proposte dalle parti appellate.
Con memoria depositata in data 22 gennaio 2025 si costituivano le parti appellate chiedendo il rigetto dell'appello per motivi che esplicavano dettagliatamente.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 30 ottobre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Il primo e il secondo motivo di appello, stante la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente.
8 Occorre, innanzitutto, richiamare la normativa che regola la presente fattispecie.
L'art. 1 della legge n. 115/2009 intitolato “Riassetto giuridico-funzionale della di pro tempore vigente prevedeva che: “1. La Scuola Parte_1 Pt_1
di istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, Parte_1 Pt_1 dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n.
17, di seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre 2010, e' istituzione ad ordinamento speciale con personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola e' associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo.
2. La Scuola e' posta sotto la vigilanza del
[...]
. Controparte_2
3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo
Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996,
n. 151, un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il
Sistema delle Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma
7, consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle societa' convenzionate con l'Autorita' medesima, nonche' ai figli dei cittadini italiani.
4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana della scuola materna, elementare e secondaria con programmi e con struttura conformi al sistema delle Scuole europee, in modo da consentire il rilascio, alla conclusione della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo».
5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.
6. Gli organi della Scuola sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo con i consigli di ispezione delle Scuole europee;
c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I;
d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9;
9 e) il collegio dei revisori dei conti.
7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal , di Controparte_3 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la e l'innovazione e con il Ministro degli affari esteri, Controparte_2 sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e il trattamento giuridico- economico del personale della Scuola stessa e sono indicati le funzioni e la composizione degli organi di cui al comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e i criteri di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di cui al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.
8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'articolo
3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola puo' procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.
9. Alla direzione della Scuola e' preposto un dirigente, nominato dal
[...]
, in possesso di specifiche Controparte_3 competenze, di comprovate capacita' di direzione, di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprieta' di espressione, scritta e orale, in almeno due lingue comunitarie. La durata dell'incarico non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il limite di cinque anni. Il dirigente della Scuola
e' il rappresentante legale dell'istituzione scolastica.
10. Il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di cui al comma 8 e' collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito, con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Il posto lasciato vacante nella sede di titolarita' puo' essere coperto esclusivamente con altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto con contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo deve avere superato il periodo di prova. I docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorita' di scelta tra le sedi disponibili.
10 Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni scolastici, il predetto personale, all'atto della cessazione dall'incarico, e' assegnato alla sede nella quale era titolare all'atto del collocamento fuori ruolo.
Il servizio svolto nella Scuola e' equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane.
11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, e' corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I;
la corresponsione della suddetta retribuzione non da' titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera e' altresi' riconosciuta un'indennita' di prima sistemazione.”
L'articolo 1, comma 766, lettera a), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha, poi, inserito il comma 7 bis che prevede: “In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola”
L'art. 6 comma 7 del DI n. 138/2010 prevede che: “Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione e indirizzo. In particolare:…
e) determina in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante…”
L'art. 24 comma 4 del DI n. 138/2010 stabilisce che: “ 4. Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianita' maturata.”
L'art. 24 comma 8 del DI n. 138/2010 prevede, poi, che: “ 8. Per il personale aggiuntivo di cui all'articolo 19, lettera c), nonche' per il personale al quale e' richiesta una prestazione con impegno orario inferiore all'orario di cattedra completo, o che sostituisce personale assente per periodi superiori a 6 giorni, il trattamento economico e' stabilito dal contratto di prestazione d'opera. La retribuzione spettante, commisurata alla prestazione dovuta, e' determinata, su proposta del dirigente della Scuola, dal consiglio di amministrazione in
11 misura proporzionale al trattamento economico previsto per il personale docente in servizio nella Scuola e, specificatamente, nella Scuola materna.”
Richiamata la suddetta normativa e passando ad esaminare i primi due motivi di appello si reputa che siano infondati.
Si osserva, infatti, che il D.I. n. 138/2010 stante il principio di gerarchia delle fonti non può derogare in peius a quanto sancito dall'art. 1, comma 11 della legge n. 115/2009 che prevede una retribuzione “equiparata” da intendersi quale parametrata a quella percepita dagli insegnanti delle Scuole Europee di tipo I e, del resto, l'art. 6 comma 7 D.I n. 138/2010 stabilisce espressamente che il consiglio di amministrazione determina in concreto le retribuzioni precisando, però, che ciò deve avvenire equiparando le stesse alle retribuzioni erogate dalle scuole europee di tipo I e stabilendo come limite massimo delle medesime quello previsto dalla Tabella A in cui sono state individuate le retribuzioni riferite alle singole qualifiche.
Il Consiglio d'amministrazione della di quindi, Parte_1 Pt_1 aveva, senz'altro, competenza a determinare in concreto le retribuzioni, ma doveva farlo tenendo conto dei due suddetti vincoli e, cioè, sia dell'equiparazione alle retribuzioni erogate dalle scuole europee sia del limite massimo della Tabella A.
A fronte di una dichiarata corresponsione delle retribuzioni per il periodo precedente alla delibera dell'8/4/2013 del Consiglio di Amministrazione nella misura indicata dalla predetta tabella, era onere dell'appellante dimostrare che si erano verificate modifiche di condizioni nella retribuzione delle Scuole Europee di tipo I tali da giustificare una diminuzione nella misura del 25% della retribuzione, per ottenere l'equiparazione prevista dalla legge, costituendo questa l'unica circostanza giustificante una possibile diminuzione, in accordo con il cogente disposto di legge, per consentire una minor retribuzione al Part personale della
Tale dimostrazione non è stata fornita non essendo all'uopo sufficienti le produzioni in atti di parte appellante che non sono concludenti in concreto. Part Stanti le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo infatti, avrebbe dovuto allegare e dimostrare non soltanto che in tutte le Scuole Europee dall'1/9/11 la retribuzione è effettivamente diminuita del 25%, ma anche in concreto che la riduzione della retribuzione deliberata dalla Scuola per l'Europa
12 di è stata disposta proprio per mantenere in maniera effettiva Pt_1
l'equiparazione imposta dal legislatore e, cioè, che in difetto della riduzione disposta la retribuzione erogata non era equiparabile a quella delle scuole europee di tipo I.
La documentazione fornita, però, come sopra detto, non è idonea a tale dimostrazione e, del resto, anche l'appellante indica e fa riferimento ai documenti in maniera generica.
Si evidenzia, poi, che nel presente giudizio di appello a fronte delle generiche deduzioni dell'appellante è stato chiesto esplicitamente alla stessa di quantificare
“la retribuzione, pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I, ritenuta spettante ai medesimi, in relazione a ciascuna delle diverse figure professionali ricoperte dagli appellati per ciascuno degli anni scolastici in cui hanno lavorato alle dipendenze della stessa”.
Ebbene parte appellante non ha fornito tale dato asserendo di non possedere le competenze contabili necessarie.
E' evidente che se parte appellante non è neppure in grado di indicare quale sarebbe la retribuzione spettante alle parti appellate in base ai criteri dalla stessa invocati per affermare la correttezza del suo operato, indicazione che non necessita certo di competenze contabili necessarie, se del caso, unicamente per determinare le differenze retributive, le deduzioni della stessa in merito alla legittimità della decurtazione del 25% delle retribuzioni indicate nella tabella A allegata al D.I. 138/2010 sono apodittiche.
Né sarebbe possibile disporre ctu per sopperire a tale mancanza di allegazione.
Va, poi, escluso che la sentenza sia viziata da extrapetizione in quanto il giudice ha semplicemente utilizzato la motivazione censurata per confutare in concreto la tesi dell'appellante evidenziando che, dal momento che le retribuzioni di cui alla Tabella A allegata al DI 138/2010 erano stabilite già in misura inferiore a quelle corrisposte nelle altre scuole europee, la diminuzione deliberata dalla Part non era funzionale all'equiparazione della retribuzione a quella delle scuole europee di tipo I stabilita dalla legge, ma in contrasto con tale previsione normativa.
Il ragionamento del giudice di prime cure è, poi, esente da censure in quanto effettivamente la diminuzione della retribuzione dei dipendenti delle scuole europee di tipo I poteva essere rilevante al fine di giustificare la diminuzione
13 della retribuzione erogata ai dipendenti della solo in quanto Parte_5 incidesse sull'equiparazione delle due retribuzioni.
Tuttavia considerato che le retribuzioni di cui alla Tabella A allegata al DI
138/2010, secondo quanto dedotto dalle parti appellate erano stabilite già in misura inferiore a quelle corrisposte nelle altre scuole europee di tipo I, circostanza non smentita neppure nel presente giudizio dall'appellante che non
è stata in grado di effettuare alcuna quantificazione della retribuzione asseritamente dovuta, non ogni tipo di diminuzione della retribuzione in queste scuole europee di tipo I giustificava una diminuzione delle retribuzioni dei Part dipendenti
Si osserva, poi, che la censura di parte appellante secondo cui non sarebbe dimostrato che la retribuzione prevista nella Tabella A allegata al DI 138/2010
è inferiore rispetto a quella erogata ai dipendenti delle scuole europee di tipo I è infondata.
Gli appellati, infatti, hanno dedotto tale circostanza sin dal ricorso introduttivo di primo grado e in detto giudizio la stessa non è stata adeguatamente contestata e nel presente giudizio parte appellante, come già sopra detto, non ha indicato la retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I ritenuta spettante agli appellati.
Parte appellante si è, infatti, limitata in primo grado a sostenere in maniera generica che l'equiparazione non deve essere “ secca”, ma tendenziale stante la diversa struttura della retribuzione e degli oneri previdenziali, ma non ha negato tale circostanza e non ha, poi, dimostrato in concreto, a fronte delle puntuali deduzioni di parte appellata, che la retribuzione dopo la riduzione del 25% fosse effettivamente comparabile a quella percepita dai docenti delle scuole europee di tipo I anche solo in maniera tendenziale.
E', infatti, evidente che trattandosi di valutazioni da effettuare in concreto sarebbe stato necessario produrre conteggi appropriati, come esplicitamente richiesto da questa Corte, per dimostrare tale tendenziale equiparazione, pur a fronte della dedotta e di fatto in primo grado non contestata inferiorità della retribuzione prevista nella Tabella A allegata al DI 138/2010 rispetto a quella erogata ai dipendenti delle scuole europee di tipo I e dell' ulteriore riduzione del Part 25% effettuata da
Si rileva, poi, che dalla documentazione prodotta da parte appellante non risulta
14 nemmeno che la riduzione nelle scuole europee di tipo I sia stata del 25% e, del resto, nella lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze si fa riferimento ad una generica diminuzione dei valori tabellari del salario base e all'individuazione di nuove modalità di sviluppo della carriera.
Né, comunque, è evincibile con chiarezza dalla documentazione prodotta dall'appellante che vi sia stata una riduzione in tale percentuale.
Anzi parte appellante ha prodotto uno schema in cui sono indicate le asserite differenze retributive delle Scuole europee di tipo I tra assunti prima del
1/09/2011 e dopo il 1/09/2011 in percentuale indicando per la scale 3 una variazione media del 16.18%, per la scale 6 del 15,13% e per la scale 7 del
15,57%.
Peraltro come indicato dalle parti appellate la riduzione contestata deve essere a rigore rapportata solo al c.d. “step 1” della progressione di carriera prevista nello
Statuto delle Scuole europee (cfr. Annex VI Statut du personnel detache des Part écoles européennes) dato che la retribuzione di non prevede gli scatti di anzianità ed, infatti, l'art. 24 co. 4 D.I. 138/2010 stabilisce che: “Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianità maturata”.
Né ha alcun valore il richiamo alla tabella delle retribuzioni della Scuola Europea di Varese perché non tiene conto del fatto che l'art. 47.3 del regolamento per il personale distaccato delle scuole europee prevede che “alla retribuzione del personale si applica un coefficiente PONDERATO superiore, inferiore o uguale al 100%, come stabilito e adeguato per i funzionari delle Comunità Europee”.
Orbene dal suddetto regolamento prodotto dall'appellante risulta che la ponderazione a partire dal luglio 2010 era del 106.6 per l'Italia, ad eccezione di
Varese, e per Varese del 92.3 e, pertanto, si tratta di retribuzioni non comparabili.
Dalla documentazione in atti prodotta dalle parti, considerato anche che parte appellante, come sopra detto, non è stata neppure in grado di indicare la retribuzione, pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo
I, ritenuta spettante alle parti appellate, non si può, pertanto, certo evincere che Part la riduzione del 25% attuata dalla sia conforme al principio di equiparazione con le scuole europee di Tipo I. Part Da quanto sopra esposto deriva che non risulta provato dalla che la contestata riduzione del 25% sia stata adottata proprio per adeguare il
15 trattamento retributivo a quello delle Scuole Europee, come, invece, sarebbe stato suo onere (cfr. Cass lav n. 9979/2024, n. 26812/2023, n.13486/2023).
In particolare si legge nella motivazione della sentenza della Suprema Corte
(Cass. lav n. 13486/2023) “Sul piano della ricostruzione normativa, occorre qui richiamare quanto già evidenziato in relazione al primo motivo, in ordine all'equiparazione del trattamento retributivo del personale della Scuola a quello vigente nelle Scuole Europee di tipo I, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge. n. 115 del 2009.
La concreta determinazione della retribuzione rimane affidata dal comma 7 della medesima legge ad un decreto adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Controparte_4
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
[...]
e l' e con il Ministro degli Controparte_2 CP_5 affari esteri.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n.
138 («Regolamento amministrativo della ), il cui Parte_1 Pt_1 art. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della
Scuola «mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle
Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante». Pertanto, - in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti – la normativa secondaria conferma l'equiparazione del trattamento economico del personale della Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d'amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, dell'equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle Scuole Europee.
2.3. – Tale ricostruzione consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sul presupposto costituito dall'equiparazione al predetto parametro di riferimento;
sicché correttamente la Corte territoriale ha posto a carico
16 della Scuola l'onere di provare che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello delle Scuole Europee, prova che, secondo quanto affermato dal giudice di merito, non è stata offerta.”
Si evidenzia, infine, che in casi analoghi questa Corte d'appello ( cfr sentenza
16 ottobre 2023 n. 416/2023, 23 aprile 2024 n. 253/2024, 11 giugno 2024
n.355/2024) ha già rigettato tali motivi di appello
I suddetti motivi di appello risultano , quindi, infondati e vanno rigettati.
Per i medesimi motivi di cui sopra, mutatis mutandis, è infondato anche il terzo motivo di appello.
Considerato che parte appellante non è stata in grado neppure di indicare la retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I ritenuta spettante agli appellati è evidente che le deduzioni in merito alla legittimità della minor riduzione del 15% è infondata.
E' evidente che se l'appellante non è neppure in grado di indicare il dato di partenza e, cioè, la retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole
Europee di tipo I ritenuta spettante alle parti appellate ogni deduzione in merito a riduzioni da applicare alle retribuzioni massime indicate nella Tabella A allegata al DI 138/2010 è apodittica.
In relazione al quarto motivo di appello si richiama l'orientamento già espresso da questa Corte d'appello (cfr sentenza n. 416/2023, n. 253/2024, n.355/2024)
a cui si intende dare continuità.
In particolare nella sentenza n. 355/2024 questa Corte ha asserito che: “... richiamata sul piano generale la motivazione in ordine all'irretroattività della norma introdotta dalla Legge di bilancio n. 234/2021 espressa nella sentenza impugnata, nonché i requisiti d'inequivocità e di non interferenza sui giudizi in corso (ex art. 6, par. 1, CEDU) che circoscrivono l'ammissibilità di disposizioni d'interpretazione autentica, si osserva che il valore più latamente
“confermativo” da annettersi al neo-introdotto comma 7-bis non ha ragion d'essere perché, come ancora affermato da questa Corte nella sentenza n.
378/2023, in adesione alle argomentazioni dell'allora appellato, “non v'era e non v'è alcuna norma precedente che, anche solo astrattamente, avrebbe potuto dirsi oggetto d'interpretazione autentica” ovvero “confermativa”, che “anzi, sotto tale profilo, la novella legislativa invocata dalla Scuola non fa altro che
17 confermare come, prima d'ora, alcuna riduzione del trattamento retributivo fissato per legge potesse esser legittimamente disposto;
tant'è che è stato necessario un intervento espresso del legislatore, ovviamente a valere per il futuro … Due ultime considerazioni possono esser svolte, infine, con riguardo all'interpretazione logico-sistematica della norma ed alla pronuncia della Corte di Cassazione citata ex adverso. Il legislatore inserisce un nuovo comma, il comma 7-bis, nella legge che regola e disciplina la personalità giuridica della
Scuola per l'Europa di Parma, disponendo che l'estensione automatica alla SEP delle eventuali diminuzioni retributive stabilite nelle Scuole Europee di tipo I, sia prevista “in applicazione del comma 11”. Non si tratta, dunque, di una Part norma che interpreta, ora per allora, l'equiparazione retributiva (tra e le
Scuole Europee di tipo I) di cui al comma 11, bensì di una previsione che dispone
.. una specifica modalità di “applicazione del comma 11” a partire da una certa data in avanti: quella di entrata in vigore della novella, l'1.1.2022. Deve, dunque, negarsi in radice qualsiasi eventuale, anche solo potenziale, effetto della disposizione in parola sulla presente controversia…”
Inoltre, comunque, la Suprema Corte nella sentenza n. 22587/2023 ha asserito in proposito che: “Privo di pregio è, poi, il riferimento nel ricorso alla sopravvenienza della legge di bilancio n. 234 del 2021 che, all'art. 1, comma
766, lett. a), ha introdotto l'art. 1, comma 7 bis, della legge n. 115 del 2009, che stabilisce come la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo 1 abbia effetto automaticamente per il personale della scuola. Infatti, siffatta norma va interpretata, alla luce pure del chiaro tenore letterale, coerentemente con i principi posti dall'art. 1 della legge n. 115 del 2009, nel senso che l'automaticità dell'adeguamento (nel caso, della diminuzione) deve avvenire avendo come parametro di riferimento la retribuzione spettante al personale delle Scuole europee di tipo 1.”
Risulta, quindi, infondato anche detto motivo di appello.
In relazione al quinto motivo di appello si osserva quanto segue.
Come già affermato da questa Corte d'appello in altro contenzioso (cfr. sentenza n. 416/2023) non è rilevante ai fini della presente decisione che le parti appellate abbiano sottoscritto contratti in cui era indicata una retribuzione inferiore rispetto a quella richiesta nella presente causa.
Si osserva, infatti, che il contratto di lavoro individuale non può derogare in peius
18 al trattamento economico normativamente previsto dall'art. 1 co 11 legge n.
115/2009.
Inoltre nella sentenza non si parla, a rigore, di nullità parziale del contratto, ma di illegittima decurtazione della retribuzione per contrasto con la norma che stabilisce l'equiparazione della retribuzione dei dipendenti delle scuole europee di tipo I a quella delle scuole europee.
In relazione al sesto motivo si ritiene di condividere le motivazioni del giudice di primo grado già recepite da questa Corte d'appello.
Come già affermato in analoga vertenza “il riferimento normativo utilizzato dal primo giudice e qui ritenuto applicabile assorbe l'eventuale illegittimità dell'art. 24 comma 8 ultima parte DM n. 183/2010” (cfr. sentenzadella Corte d'appello di Bologna n. 416/2023).
Il settimo motivo di appello relativo alla erroneità della sentenza in ordine alla quantificazione delle differenze retributive e alla condanna alle spese stante quanto sopra detto in merito all'infondatezza dei motivi di appello e la generica formulazione va rigettato.
Stante l'infondatezza dei motivi di appello per quanto sopra esposto, l'appello va, quindi, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.359/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna la di in persona del legale Parte_1 Pt_1 rappresentante pro tempore a rifondere a Controparte_1 CP_1
, le spese del presente
[...] CP_1 Controparte_1 grado di giudizio che liquida nella somma di euro 7000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
19 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 30 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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