Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 27
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza o nullità del pignoramento per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 40 del cad

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti al pignoramento (cartella esattoriale) siano stati ritualmente notificati e siano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge. Pertanto, qualsiasi eccezione o vizio sollevato dalla ricorrente avverso la cartella è da considerarsi tardivo e inammissibile. La competenza in materia di atto di pignoramento dei crediti verso terzi, in presenza di atti presupposti ritualmente notificati e divenuti definitivi, non è del Giudice Tributario, bensì del Giudice Ordinario.

  • Rigettato
    Nullità del pignoramento presso terzi per mancanza delle cartelle poste alla base della pretesa della riscossione

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti al pignoramento (cartella esattoriale) siano stati ritualmente notificati e siano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge. Pertanto, qualsiasi eccezione o vizio sollevato dalla ricorrente avverso la cartella è da considerarsi tardivo e inammissibile. La competenza in materia di atto di pignoramento dei crediti verso terzi, in presenza di atti presupposti ritualmente notificati e divenuti definitivi, non è del Giudice Tributario, bensì del Giudice Ordinario.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti al pignoramento (cartella esattoriale) siano stati ritualmente notificati e siano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge. Pertanto, qualsiasi eccezione o vizio sollevato dalla ricorrente avverso la cartella è da considerarsi tardivo e inammissibile. La competenza in materia di atto di pignoramento dei crediti verso terzi, in presenza di atti presupposti ritualmente notificati e divenuti definitivi, non è del Giudice Tributario, bensì del Giudice Ordinario.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti al pignoramento (cartella esattoriale) siano stati ritualmente notificati e siano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge. Pertanto, qualsiasi eccezione o vizio sollevato dalla ricorrente avverso la cartella è da considerarsi tardivo e inammissibile. La competenza in materia di atto di pignoramento dei crediti verso terzi, in presenza di atti presupposti ritualmente notificati e divenuti definitivi, non è del Giudice Tributario, bensì del Giudice Ordinario.

  • Rigettato
    Inammissibilità per mancata formazione del contraddittorio

    La DP di Mantova si è costituita con atto di intervento volontario, ha contestato le censure del ricorrente in diritto e nel merito, e nessun diritto risulta leso. La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti al pignoramento (cartella esattoriale) siano stati ritualmente notificati e siano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge. Pertanto, qualsiasi eccezione o vizio sollevato dalla ricorrente avverso la cartella è da considerarsi tardivo e inammissibile. La competenza in materia di atto di pignoramento dei crediti verso terzi, in presenza di atti presupposti ritualmente notificati e divenuti definitivi, non è del Giudice Tributario, bensì del Giudice Ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 27
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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