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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1840/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso dp.mantova@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 Spa - 0P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAM. TERZI n. 06884202500003955/001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4446/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto Ricorso proposto per Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentane p.t.,rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Locri.
Contro
- Agenzia delle Entrate-Riscossione
Avverso -Atto di Pignoramento notificato in data 24/02/25 a Ricorrente_1 Srl in qualità di debitore – nonché a Resistente_1
SPA in qualità di terzo- l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 06884202500003955/001 pari ad Euro 990.322,71. Il citato atto risulta fondato sui seguenti atti impositivi, non meglio specificati: Cartella di pagamento n.06820240111498091000 notificata in data 18.10.2024.
Eccepisce:
1.Inesistenza o nullità del pignoramento per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 40 del cad.
-2.Nullità del pignoramento presso terzi per mancanza delle cartelle poste alla base della pretesa della riscossione.
3.Carenza di motivazione della cartella, rispetto ai principi dettati dall'art. 7, comma l, della legge n. 212 del
2000 - c.d. "statuto dei diritti del contribuente" e art. 24 Costituzione.
4.Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Conclude -Accertare e dichiarare la totale infondatezza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, dell'atto di pignoramento de quo poichè l'atto in questione è giuridicamente illegittimo e viziato, nonché carente di motivazione in ordine alle somme aggiuntive, aggi, interessi ecc..
DE ritualmente costituitasi, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 giusta procura in atti, resiste alle censure della ricorrente. Preliminarmente, segnala che l'azione avversaria si appalesa meritevole di censura in punto di inammissibilità per mancata formazione del contraddittorio. Si veda in tal senso la novità introdotta con il Decreto legislativo 30.12.2023, n. 220. In particolare dalla lettura del vigente art. 14, comma
6 bis, D.Lgs. 546/92, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 220 del 2023 e che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Decreto legislativo 30.12.2023, n. 220, si applica “ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore” dello stesso decreto, si rileva che: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Ciò rilevato, e ribadito che l'Ente Impositore non risulta convenuto in giudizio, sinste per la declaratoria di inammissibilità delle domande avverse, per violazione del contraddittorio. Nel resto, il ricorso risulta infondato. In ogni caso, è costante in giurisprudenza la tesi che la proposizione tempestiva del ricorso è rappresentativa dell'avvenuta ricezione dell'atto, con la sanatoria, per di più, anche di eventuali irregolarità, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. Si allega su supporto digitale la documentazione comprovante la notifica dell'atto opposto.
Conclude – In via preliminare per l'Inammissibilità del ricorso. Nel merito rigettare comunque lo stesso poiché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore.
La DP di Mantova costituitasi con intervento volontario in data 08/09/25, contesta le censure della ricorrente.
Precisa che la cartella di pagamento n. 06820240111498091000 è stata notificata alla società ricorrente in data 18/10/2024 da Agenzia Entrate-Riscossione, pari ad € 759.946,40 riguarda l'iscrizione a ruolo straordinaria n. 2903/2024 a titolo definitivo per mancata impugnazione (ex art. 27, co. 19 DL 185/2008 e art. 38-bis DPR 600/1973), partita di ruolo n. T9TCR5M000182024/0001 (che si allega), effettuata dall'Ufficio
Controlli della DP di Mantova (partita vistata in data 01/08/2024 e ruolo consegnato ad ADER il 10/09/2024)
a seguito del mancato versamento delle somme dovute indicate nell'atto di recupero crediti n.
T9TCR5M00018-2024 (che si allega) regolarmente notificato dalla stessa DP via PEC all'indirizzo della società Email_4 in data 24/04/2024 e notificato a mezzo raccomandata al legale rappresentante della Ricorrente_1 srl sig. Nominativo_1 in data 13/05/2024 (si allegano prove di notifica). In data 25/07/2024 la società Ricorrente_1 srl notificava tardivamente alla scrivente Direzione Provinciale ricorso (che si allega) avverso l'atto di recupero n. T9TCR5M00018-2024, ovvero ben oltre il termine perentorio di
60 giorni dalla notifica dello stesso (avvenuta il 24/04/2024 e 13/05/2024). Si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni la scrivente DP (si allega atto di costituzione dell'Ufficio). È attualmente pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova il contenzioso relativo all'impugnazione dell'atto di recupero n. T9TCR5M00018-2024 r.g. 280/2024. In data 11/12/2024 si è celebrata l'udienza sospensiva all'esito della quale la Corte mantovana, con l'ordinanza n. 164/01/2024 (che si allega), ha rigettato l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, condannando la ricorrente Ricorrente_1 srl a rimborsare alla resistente Agenzia Entrate DP di Mantova € 1.000,00 oltre accessori a titolo di spese per la fase cautelare.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio.
Questa Corte con Ordinanza del 15/9 dep. 16/9/25, rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato condannando parte ricorrente al pagamento delle spese.
All'odierna udienza collegata a distanza – UAD- la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento de ricorso
.
Per Ag. Entrate Direzione Provinciale di Mantova in collegamento da remoto - Nominativo_2 in delega, concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio , esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, le risultanze fattuali risultano diverse e difformi da quelle prospettate dalla ricorrente, di conseguenze le censure sollevate risultano inammissibili e infondate.
Risulta infondata la censura di inammissibilità del proposto ricorso per violazione dell'art 14 comma 6 bis d. lgs 546/92, sollevata da DE .- La DP di Mantova risulta costituita con atto di intervento, ha contestato le censure del ricorrente in diritto e nel merito, nessun diritto risulta leso.
La Società ricorrente proponeva opposizione – atto pignoramento n. 06884202500003955/001 previa di sospensione- , notificato in data 24/02/2025, limitatamente alla pretesa creditoria contenuta nella cartella esattoriale n. 06820240111498091000 , sostenendo la mancata notifica della cartella e di ogni altro atto prodromico, eccependo la nullità dell'atto di pignoramento opposto per omessa allegazione allo stesso della cartella sottesa;
il difetto di motivazione della cartella.
Gli uffici resistenti hanno dato prova, versata in atti di avere notificato, atto di recupero crediti n.
T9TCR5M00018-2024 ritualmente notificato dalla DP di Mantova via PEC all'indirizzo della società brick-
Email_5 in data 24/04/2024 e notificato a mezzo raccomandata al legale rappresentante della Ricorrente_1 srl sig. Nominativo_1 in data 13/05/2024.
DE ha dato prova di avere notificato a mezzo pec in data 18/10/2024 la cartella di pagamento n.06820240111498091000 per un importo complessivo di € 751.664,26 oltre spese di notifica.
Si osserva, che la citata cartella risulta ritualmente notificata, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge.
Ciò posto, qualsiasi eccezione e/o vizio sollevato dalla ricorrente avverso la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato è da considerarsi tardiva e inammissibile stante la conoscenza della stessa cartella (nonché degli atti precedentemente notificati). Cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge. Tale principio di diritto è stato confermato dall'ordinanza n. 3005/2020 emessa dalla Suprema Corte.
Nel caso in esame il pignoramento verso terzi non è ricompreso nell' art. 19 dlgs 546/1992.
In presenza di atto di pignoramento dei crediti verso terzi, “atti prodromici ritualmente notificati” nel caso di specie, la competenza non è del Giudice Tributario, bensì del Giudice Ordinario. In materia, il Giudice di legittimità (con riguardo al discrimine tra la giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria) ha statuito quanto segue: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria , il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
- alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cass. ss.uu. n. 7822/20) ed ancora
(cass. ss. uu. 21642/2021).- Alla luce di quanto sopra, in presenza di atti presupposti al pignoramento notificati "cartella", e divenuti definitivi il ricorso risulta inammissibile e infondato .
Ne consegue il rigetto del ricorso. Ogni altro motivo dedotto risulta assorbito o superato.
Segue la condanna a carico di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore di ciascun ente resistente costituito, in € 4.000,00, oltre oneri di legge se dovuti. Per Ader da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore difensore avv. Difensore_2.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore di ciascun ente resistente costituito, in € 4.000,00.
Milano li 1.12.2025
- Il Relatore - - Il Presidente -
MI SA MO IE
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1840/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso dp.mantova@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 Spa - 0P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAM. TERZI n. 06884202500003955/001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4446/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto Ricorso proposto per Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentane p.t.,rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Locri.
Contro
- Agenzia delle Entrate-Riscossione
Avverso -Atto di Pignoramento notificato in data 24/02/25 a Ricorrente_1 Srl in qualità di debitore – nonché a Resistente_1
SPA in qualità di terzo- l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 06884202500003955/001 pari ad Euro 990.322,71. Il citato atto risulta fondato sui seguenti atti impositivi, non meglio specificati: Cartella di pagamento n.06820240111498091000 notificata in data 18.10.2024.
Eccepisce:
1.Inesistenza o nullità del pignoramento per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 40 del cad.
-2.Nullità del pignoramento presso terzi per mancanza delle cartelle poste alla base della pretesa della riscossione.
3.Carenza di motivazione della cartella, rispetto ai principi dettati dall'art. 7, comma l, della legge n. 212 del
2000 - c.d. "statuto dei diritti del contribuente" e art. 24 Costituzione.
4.Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Conclude -Accertare e dichiarare la totale infondatezza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, dell'atto di pignoramento de quo poichè l'atto in questione è giuridicamente illegittimo e viziato, nonché carente di motivazione in ordine alle somme aggiuntive, aggi, interessi ecc..
DE ritualmente costituitasi, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 giusta procura in atti, resiste alle censure della ricorrente. Preliminarmente, segnala che l'azione avversaria si appalesa meritevole di censura in punto di inammissibilità per mancata formazione del contraddittorio. Si veda in tal senso la novità introdotta con il Decreto legislativo 30.12.2023, n. 220. In particolare dalla lettura del vigente art. 14, comma
6 bis, D.Lgs. 546/92, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 220 del 2023 e che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Decreto legislativo 30.12.2023, n. 220, si applica “ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore” dello stesso decreto, si rileva che: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Ciò rilevato, e ribadito che l'Ente Impositore non risulta convenuto in giudizio, sinste per la declaratoria di inammissibilità delle domande avverse, per violazione del contraddittorio. Nel resto, il ricorso risulta infondato. In ogni caso, è costante in giurisprudenza la tesi che la proposizione tempestiva del ricorso è rappresentativa dell'avvenuta ricezione dell'atto, con la sanatoria, per di più, anche di eventuali irregolarità, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. Si allega su supporto digitale la documentazione comprovante la notifica dell'atto opposto.
Conclude – In via preliminare per l'Inammissibilità del ricorso. Nel merito rigettare comunque lo stesso poiché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore.
La DP di Mantova costituitasi con intervento volontario in data 08/09/25, contesta le censure della ricorrente.
Precisa che la cartella di pagamento n. 06820240111498091000 è stata notificata alla società ricorrente in data 18/10/2024 da Agenzia Entrate-Riscossione, pari ad € 759.946,40 riguarda l'iscrizione a ruolo straordinaria n. 2903/2024 a titolo definitivo per mancata impugnazione (ex art. 27, co. 19 DL 185/2008 e art. 38-bis DPR 600/1973), partita di ruolo n. T9TCR5M000182024/0001 (che si allega), effettuata dall'Ufficio
Controlli della DP di Mantova (partita vistata in data 01/08/2024 e ruolo consegnato ad ADER il 10/09/2024)
a seguito del mancato versamento delle somme dovute indicate nell'atto di recupero crediti n.
T9TCR5M00018-2024 (che si allega) regolarmente notificato dalla stessa DP via PEC all'indirizzo della società Email_4 in data 24/04/2024 e notificato a mezzo raccomandata al legale rappresentante della Ricorrente_1 srl sig. Nominativo_1 in data 13/05/2024 (si allegano prove di notifica). In data 25/07/2024 la società Ricorrente_1 srl notificava tardivamente alla scrivente Direzione Provinciale ricorso (che si allega) avverso l'atto di recupero n. T9TCR5M00018-2024, ovvero ben oltre il termine perentorio di
60 giorni dalla notifica dello stesso (avvenuta il 24/04/2024 e 13/05/2024). Si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni la scrivente DP (si allega atto di costituzione dell'Ufficio). È attualmente pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova il contenzioso relativo all'impugnazione dell'atto di recupero n. T9TCR5M00018-2024 r.g. 280/2024. In data 11/12/2024 si è celebrata l'udienza sospensiva all'esito della quale la Corte mantovana, con l'ordinanza n. 164/01/2024 (che si allega), ha rigettato l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, condannando la ricorrente Ricorrente_1 srl a rimborsare alla resistente Agenzia Entrate DP di Mantova € 1.000,00 oltre accessori a titolo di spese per la fase cautelare.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio.
Questa Corte con Ordinanza del 15/9 dep. 16/9/25, rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato condannando parte ricorrente al pagamento delle spese.
All'odierna udienza collegata a distanza – UAD- la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento de ricorso
.
Per Ag. Entrate Direzione Provinciale di Mantova in collegamento da remoto - Nominativo_2 in delega, concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio , esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, le risultanze fattuali risultano diverse e difformi da quelle prospettate dalla ricorrente, di conseguenze le censure sollevate risultano inammissibili e infondate.
Risulta infondata la censura di inammissibilità del proposto ricorso per violazione dell'art 14 comma 6 bis d. lgs 546/92, sollevata da DE .- La DP di Mantova risulta costituita con atto di intervento, ha contestato le censure del ricorrente in diritto e nel merito, nessun diritto risulta leso.
La Società ricorrente proponeva opposizione – atto pignoramento n. 06884202500003955/001 previa di sospensione- , notificato in data 24/02/2025, limitatamente alla pretesa creditoria contenuta nella cartella esattoriale n. 06820240111498091000 , sostenendo la mancata notifica della cartella e di ogni altro atto prodromico, eccependo la nullità dell'atto di pignoramento opposto per omessa allegazione allo stesso della cartella sottesa;
il difetto di motivazione della cartella.
Gli uffici resistenti hanno dato prova, versata in atti di avere notificato, atto di recupero crediti n.
T9TCR5M00018-2024 ritualmente notificato dalla DP di Mantova via PEC all'indirizzo della società brick-
Email_5 in data 24/04/2024 e notificato a mezzo raccomandata al legale rappresentante della Ricorrente_1 srl sig. Nominativo_1 in data 13/05/2024.
DE ha dato prova di avere notificato a mezzo pec in data 18/10/2024 la cartella di pagamento n.06820240111498091000 per un importo complessivo di € 751.664,26 oltre spese di notifica.
Si osserva, che la citata cartella risulta ritualmente notificata, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge.
Ciò posto, qualsiasi eccezione e/o vizio sollevato dalla ricorrente avverso la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato è da considerarsi tardiva e inammissibile stante la conoscenza della stessa cartella (nonché degli atti precedentemente notificati). Cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge. Tale principio di diritto è stato confermato dall'ordinanza n. 3005/2020 emessa dalla Suprema Corte.
Nel caso in esame il pignoramento verso terzi non è ricompreso nell' art. 19 dlgs 546/1992.
In presenza di atto di pignoramento dei crediti verso terzi, “atti prodromici ritualmente notificati” nel caso di specie, la competenza non è del Giudice Tributario, bensì del Giudice Ordinario. In materia, il Giudice di legittimità (con riguardo al discrimine tra la giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria) ha statuito quanto segue: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria , il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
- alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cass. ss.uu. n. 7822/20) ed ancora
(cass. ss. uu. 21642/2021).- Alla luce di quanto sopra, in presenza di atti presupposti al pignoramento notificati "cartella", e divenuti definitivi il ricorso risulta inammissibile e infondato .
Ne consegue il rigetto del ricorso. Ogni altro motivo dedotto risulta assorbito o superato.
Segue la condanna a carico di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore di ciascun ente resistente costituito, in € 4.000,00, oltre oneri di legge se dovuti. Per Ader da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore difensore avv. Difensore_2.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore di ciascun ente resistente costituito, in € 4.000,00.
Milano li 1.12.2025
- Il Relatore - - Il Presidente -
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