TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1556/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1556/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PREGNO MARCO che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nata a [...] in data [...]. CP_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 21.01.2025 per parte resistente - contumace Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
NICHELINO il 11.06.2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 21.01.2025 parte ricorrente chiedeva unicamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 03.02.2025, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al
21.05.2025.
All'udienza del 21.05.2025, il Giudice dichiarava la contumacia di e rimetteva la CP_1 causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo tra le parti.
Atteso che la parte ricorrente con il ricorso introduttivo hanno, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.
b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra ed , i cui estremi Parte_1 CP_1 di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1556/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PREGNO MARCO che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nata a [...] in data [...]. CP_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 21.01.2025 per parte resistente - contumace Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
NICHELINO il 11.06.2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 21.01.2025 parte ricorrente chiedeva unicamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 03.02.2025, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al
21.05.2025.
All'udienza del 21.05.2025, il Giudice dichiarava la contumacia di e rimetteva la CP_1 causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo tra le parti.
Atteso che la parte ricorrente con il ricorso introduttivo hanno, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.
b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra ed , i cui estremi Parte_1 CP_1 di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.