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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7670 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 23.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa lavoro di I grado iscritta al N 22692/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FUSCHINO Controparte_1 C.F._1
PASQUALE, con elezione di domicilio in Napoli alla via alla via San Tommaso d'Aquino n. 36 come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LIZZI CP_2
MARIASOFIA, come da procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ATPO
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.10.2024 l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver infruttuosamente espletato l'iter in via amministrativa volto al riconoscimento del requisito sanitario legittimante il godimento dell'assegno di invalidità civile, attivato con domanda all' del 22.12.2021, deduceva di aver CP_2
proposto istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e che il CTU designato nella fase sommaria, ingiustamente non aveva valutato sussistenti i presupposti per l'ammissione al beneficio in oggetto. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo delle operazioni peritali, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi, vinte le spese legali con CP_3
attribuzione.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni CP_2
avverso la ctu e chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di esperire alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione dell'udienza mediante il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , depositate da entrambe le parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa mediante la presente sentenza previa preliminare riunione al procedimento di quello contrassegnato da RG. n.
4415/2023.
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del
CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile
(tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude,
a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia , ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021).
Già sotto tale profilo si osserva che il ricorso de quo si palesa carente essendosi l'istante limitato a rivolgere una generica critica al giudizio effettuato dal CTU che non consente di prendere in considerazione l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali.
Invero è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria Persona_1 acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha individuato le seguenti patologie da cui è affetto l'istante: < 1) Esiti di encefalopatia multinfartuale;
2) Broncopatia cronica;
3) Ipertensione arteriosa;
4)Spondilodiscoatrosi; 4) Sindrome depressiva>
Nelle considerazioni medico- legali l'Ausiliare ha osservato: < La remota e minima encefalopatia multinfartuale cagiona la insorgenza di emicrania senza aura La broncopatia cronica cagiona una insufficienza respiratoria di lieve entità come rilevato all'esame obiettivo .. La ipertensione arteriosa
è in buona fase di compenso emodinamico , come da parametri rilevati nel corso della VML. La spondilodiscoartrosi cagiona lievi limitazioni funzionali a carico del rachide. La sindrome depressiva è di lieve entità>
Il CTU ha poi proceduto all'attribuzione dei codici e percentuali che sono i seguenti: alla encefalopatia con il codice 1101 applicato per analogia ha attribuito il 20%, alla broncopatia con il codice 6013 applicato per analogia ha riconosciuto una percentuale invalidante del 30%,; alle restanti infermità, con i rispettivi Codici 6441, 7010 e 2204 ha attribuito le percentuali del 15, del
25 e del 10%, ed in applicazione della formula a scalare, ha formulato le seguenti conclusioni medico – legali: < il ricorrente è da considerarsi invalido con riduzione della capacità lavorativa dal
34% al 73% ( art. 2 e 3 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) 66% ( sessantasei per cento).>
Il dott. ha poi dato atto, nella relazione di consulenza, che il difensore del ricorrente Per_1
successivamente alla trasmissione delle bozze ha fatto pervenire una comunicazione nella quale non ha rivolto delle critiche alla ctu ma ha semplicemente chiesto una rivalutazione medico legale del caso.
L'Ausiliare ha quindi rilevato di aver visionato tutta la documentazione versata in atti , di aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente, ed ha confermato la diagnosi delle infermità riscontrate e le conclusioni medico legali sopra riportate.
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato e all'esito dell'esame obiettivo del paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie, non suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente vagliata dall'Ausiliare.
Deve pertanto richiamarsi in questa sede l'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (Cassazione civile sez. VI - 13/12/2022, n. 36259).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per
ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi
Napoli, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 23.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa lavoro di I grado iscritta al N 22692/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FUSCHINO Controparte_1 C.F._1
PASQUALE, con elezione di domicilio in Napoli alla via alla via San Tommaso d'Aquino n. 36 come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LIZZI CP_2
MARIASOFIA, come da procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ATPO
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.10.2024 l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver infruttuosamente espletato l'iter in via amministrativa volto al riconoscimento del requisito sanitario legittimante il godimento dell'assegno di invalidità civile, attivato con domanda all' del 22.12.2021, deduceva di aver CP_2
proposto istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e che il CTU designato nella fase sommaria, ingiustamente non aveva valutato sussistenti i presupposti per l'ammissione al beneficio in oggetto. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo delle operazioni peritali, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi, vinte le spese legali con CP_3
attribuzione.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni CP_2
avverso la ctu e chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di esperire alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione dell'udienza mediante il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , depositate da entrambe le parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa mediante la presente sentenza previa preliminare riunione al procedimento di quello contrassegnato da RG. n.
4415/2023.
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del
CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile
(tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude,
a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia , ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021).
Già sotto tale profilo si osserva che il ricorso de quo si palesa carente essendosi l'istante limitato a rivolgere una generica critica al giudizio effettuato dal CTU che non consente di prendere in considerazione l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali.
Invero è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria Persona_1 acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha individuato le seguenti patologie da cui è affetto l'istante: < 1) Esiti di encefalopatia multinfartuale;
2) Broncopatia cronica;
3) Ipertensione arteriosa;
4)Spondilodiscoatrosi; 4) Sindrome depressiva>
Nelle considerazioni medico- legali l'Ausiliare ha osservato: < La remota e minima encefalopatia multinfartuale cagiona la insorgenza di emicrania senza aura La broncopatia cronica cagiona una insufficienza respiratoria di lieve entità come rilevato all'esame obiettivo .. La ipertensione arteriosa
è in buona fase di compenso emodinamico , come da parametri rilevati nel corso della VML. La spondilodiscoartrosi cagiona lievi limitazioni funzionali a carico del rachide. La sindrome depressiva è di lieve entità>
Il CTU ha poi proceduto all'attribuzione dei codici e percentuali che sono i seguenti: alla encefalopatia con il codice 1101 applicato per analogia ha attribuito il 20%, alla broncopatia con il codice 6013 applicato per analogia ha riconosciuto una percentuale invalidante del 30%,; alle restanti infermità, con i rispettivi Codici 6441, 7010 e 2204 ha attribuito le percentuali del 15, del
25 e del 10%, ed in applicazione della formula a scalare, ha formulato le seguenti conclusioni medico – legali: < il ricorrente è da considerarsi invalido con riduzione della capacità lavorativa dal
34% al 73% ( art. 2 e 3 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) 66% ( sessantasei per cento).>
Il dott. ha poi dato atto, nella relazione di consulenza, che il difensore del ricorrente Per_1
successivamente alla trasmissione delle bozze ha fatto pervenire una comunicazione nella quale non ha rivolto delle critiche alla ctu ma ha semplicemente chiesto una rivalutazione medico legale del caso.
L'Ausiliare ha quindi rilevato di aver visionato tutta la documentazione versata in atti , di aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente, ed ha confermato la diagnosi delle infermità riscontrate e le conclusioni medico legali sopra riportate.
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato e all'esito dell'esame obiettivo del paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie, non suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente vagliata dall'Ausiliare.
Deve pertanto richiamarsi in questa sede l'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (Cassazione civile sez. VI - 13/12/2022, n. 36259).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per
ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi
Napoli, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori