CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Rosa B. Cristofano -Presidente rel.
2) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
3) - Dott.Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 30.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 573/2020 r.g. civile vertente
TRA con sede in Airola (BN), alla Via Milano, 8 in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. (p. iva ), che agisce anche in proprio, P.IVA_1 rappresentati e difesi, come da mandato in calce a ricorso proposto in primo grado nonché in calce del presente atto ex art. 83 c.p.c., dagli avv. ti Giacomo Buonanno (c.f. ) e Pasquale Moscato (c.f. ) ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Moiano (BN) alla Via Roma n. 12. I suindicati difensori dichiarano di voler ricevere notificazioni ed ogni altra comunicazione al numero fax 0823.715298 ovvero all'indirizzo pec:
Email_1
Appellante
CONTRO
in persona del Presidente della G.R. e legale rapp. te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Graziella Mandato, Rosa Iossa e Pasquale D'Onofrio in virtù di procura generale ad lites per Notaio del 14 Persona_1 marzo 2018, registrata a Ischia il 6.4.2018, rep. N.33646, racc. n. 15752 e di provvedimenti autorizzativi, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S.Lucia n. 81, Palazzo Regione, che dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione al numero di Fax 081 7963766 e/o all'indirizzo di P.E.C. : E
. egione.campania.it, rosa. egione.campania , Email_2 Email_3 Email_4 egione.campania.it Email_6
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 2060/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di EN nel giudizio R.g. n. 2221/2018 (cui è riunito R.g. n. 4930/2018), pubblicata il 26.11.2019 resa inter partes con cui è stata rigettata l'opposizione ex l. 689/81 proposta avverso i decreti dirigenziali emessi in materia ambientale dalla n. 19 dell'11.04.2018, notificato il 18.04.2018 Controparte_1
(impugnato con ricorso R.g. n. 2221/2018); n. 85 del 17.10.2018, notificato il 19.10.2018 e n. 86 del 17.10.2018, notificato il 19.10.2018, impugnati entrambi con ricorso R.g. n. 4930/2018 riunito in corso di causa al proc. R.g. n. 2221/2018)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto la soc. in persona del suo l.r.p.t. Parte_1
LA che agiva anche in proprio, proponeva opposizione avverso le Pt_2 ordinanze-ingiunzione richiamate in epigrafe notificate rispettivamente il 18.04.2018 la n. 19 dell' 11.04.2018 per un importo di €. 3.960,00, il 19.10.2018 la n. 85 per un importo di € 10.230,00 e la n. 86 per un importo di € 11.000,00, tutte a titolo di sanzione amministrativa “per la violazione dell'art. 133, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”.
In particolare, con le stesse veniva contestata la non conformità alla tab. 3 all. 5 parte III del D. Lgs.152/2006 e s.m.i per lo scarico in rete fognaria dei campioni delle acque reflue di scarico prelevati tra Novembre 2017 e Luglio 2018 presso l'insediamento operativo della dall' (ordinanze n. Parte_1 Controparte_2
19 e 85) e di EN (ordinanza n. 86) in occasione dell'attività di controllo eseguita dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Napoli.
Con il ricorso iscritto al R.G. n. 2221/2018 l'odierna appellante, nella duplice qualità, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 19 dell' 11.04.2018 eccependo che le attività ispettive e di prelievo campione erano avvenute nel momento in cui l'impianto di depurazione era in manutenzione per la
“rottura del cuscinetto del flottatore” e che il guasto era stato regolarmente annotato Contr nell'apposito Registro e che, per tale motivo, ai sensi dell'art. 101 comma 1 ricorreva un'ipotesi di deroga ai limiti tabellari fissati e che – in ogni caso – il malfunzionamento non era a sé imputabile. Con il ricorso iscritto al R.G. n. 4930/2018 l'odierna appellante, sempre nella duplice qualità, si opponeva anche alle ordinanze ingiunzioni nn. 85 ed 86 emesse per la medesima violazione, accertata rispettivamente in data 30.5.2018 e 11.7.2018, eccependo una illegittima duplicazione del procedimento di accertamento dell'infrazione, l'erronea applicazione dei coefficienti di moltiplicazione e, infine, l'erronea contestazione del superamento dei limiti.
La resistente Amministrazione, ritualmente costituitasi in entrambi i giudizi, con plurime argomentazioni chiedeva il rigetto delle avverse opposizioni in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposta la riunione del procedimento recante RG. 4930/2018 al procedimento RG. 2221/2018 il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava le opposizioni con condanna della ricorrente, nella duplice qualità, alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte soccombente in epigrafe indicata con atto depositato in data 14.02.2020, deducendo la:
I - Illegittimità del Decreto dirigenziale n° 19, dell'11.04.2018 (sub 1): illegittimità del campionamento delle acque reflue industriali effettuato in fase di manutenzione - violazione e falsa applicazione degli art. 124 e 101 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.) e della Direttiva Tecnica Regionale approvata con D.G.R. 259/2012.
II - Illegittimità dei decreti dirigenziali nn° 85 e 86 del 17.10.2018 (sub 2 e 3) - Illegittima duplicazione del procedimento di accertamento dell'infrazione - Erronea applicazione dei coefficienti moltiplicazione delle sanzioni – Avvenuta dimostrazione del rientro nei parametri contestati - Erronea contestazione del superamento dei limiti.
Ha chiesto pertanto di accogliere il gravame, con conseguente riforma della decisione impugnata e annullamento dei decreti dirigenziali innanzi indicati, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la condanna dell'Ente appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituita parte appellata che, sulla base di plurime argomentazioni, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese del grado.
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione. Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art.127 ter c.p.c la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo l'appellante, nella detta qualità, lamenta l'illegittimità del Decreto dirigenziale n° 19, dell'11.04.2018 (sub 1): illegittimità del campionamento delle acque reflue industriali effettuato in fase di manutenzione - violazione e falsa applicazione degli art. 124 e 101 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.) e della Direttiva Tecnica Regionale approvata con D.G.R. 259/2012.
In particolare in relazione all'ordinanza ingiunzione n. 19 del 11.04.2018, opposta con il ricorso rg 2221/2018, eccepisce che il campionamento era avvenuto in un particolare momento, ossia mentre si era verificato un guasto del depuratore e contesta che, in siffatta evenienza, per proseguire l'attività di depurazione non occorra una specifica autorizzazione previa comunicazione all'Autorità competente, come affermato dal primo giudice, facendo rilevare che dalla lettura del combinato disposto degli artt. 124 e 101 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della Direttiva Tecnica Regionale approvata con D.G.R. 259/2012 è dato evincere l'esistenza di un'unica autorizzazione – c.d. A.U.A. Autorizzazione provinciale allo scarico – richiesta all'avvio del depuratore che fissa i valori limite di emissione temporanei per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione. Non rinvenendo nell'autorizzazione concessagli alcuna prescrizione di tale tenore, ed avendo correttamente annotato nell'apposito registro delle acque primarie e dell'impianto di manutenzione il guasto occorso al depuratore, di cui gli stessi Tecnici dell' CP_2 danno atto a verbale del 16.11.2017, impugna la sentenza sul punto per illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
Il motivo è infondato.
Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante che evidenzia, a propria discolpa, l'assenza nel provvedimento autorizzatorio della fissazione dei valori limite di emissione temporanei laddove abbiano a verificarsi danni agli impianti di depurazione e, di conseguenza, asserisce di avere correttamente adempiuto alla sola obbligazione prescritta di annotazione del guasto sull'apposito Registro, non risultandone altre.
Invero, la Direttiva Tecnica Regionale della approvata con la Controparte_1
Delibera n. 259 del 29.05.2012 recante “Indirizzi sul periodo di avvio, di arresto e per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione” all' art. 4 recita: “1. Per il periodo transitorio previsto nell'articolo 3, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico fissa, comunque, su proposta dell'Agenzia regionale protezione ambientale della ( ), i valori limite di emissione CP_1 CP_2 temporanei tenendo conto degli obiettivi di qualità e degli usi in atto del corpo idrico superficiale ricettore”. Il successivo art 5 della citata Direttiva Tecnica Regionale dispone che “Tutte le interruzioni temporanee sono accompagnate dall'attivazione delle procedure, degli accorgimenti tecnici e degli strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto, a mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, ad evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali e ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conforme ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente. È vietato il trattamento dei rifiuti, anche se il depuratore è ricompreso tra quelli indicati nell'articolo 110, comma 3, del d.lgs. 152 del 2006, fino al ripristino dell'efficienza depurativa”.
L'art. 3, facendo riferimento alle ipotesi previste nell'art. 1 e, per quanto qui interessa, a quella sub 3) guasti imprevisti ed imprevedibili dovuti a eventi eccezionali calamitosi, che comportano interventi di manutenzione straordinaria, fissa la cadenza temporale dei limiti delle deroghe e delle prescrizioni.
Da una piana lettura delle regole testè citate emerge che l'appellante non ha attuato le procedure atte a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto …… ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conforme ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente (art. 5 Direttiva tecnica Regionale), limitandosi ad annotare nell'apposito Registro l'evento che ha occasionato il malfunzionamento dell'impianto. E vantare l'esecuzione di tale unico adempimento quale tesi a difesa, a ben vedere, sostanzia una declaratio contra se, non potendo pertanto revocarsi in dubbio che l'azienda non abbia seguito la procedura prevista in caso di guasto e che non abbia previamente comunicato l'evento all'Autorità preposta onde consentire la fissazione dei valori limite di emissione temporanei.
In conclusione in relazione all'Ordinanza n. 19 dell'11.04.2018 (sopralluogo del 16.11.2017), alcuna comunicazione in merito alla sostituzione del “flottatore e del dispositivo per la misurazione in continuo del PH”, è stata effettuata da parte della al Comune di Airola ovvero all' , in violazione della Direttiva Parte_1 CP_2
Tecnica Regionale e ciò indipendentemente dal fatto che nel Registro delle ispezioni e manutenzioni fosse stata registrata “la rottura del cuscinetto del flottatore”.
In ogni caso, ai sensi dell'art 5 della citata Direttiva Tecnica Regionale tutte le interruzioni temporanee devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, degli accorgimenti tecnici e degli strumenti supplementari atti a limitare nel tempo i tempi di manutenzione e, soprattutto, ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente, come invece accertato in data 16.11.2017, dall' , con il CP_2
Rapporto di Prova.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'illegittimità dei decreti dirigenziali nn° 85 e 86 del 17.10.2018 (sub 2 e 3) - Illegittima duplicazione del procedimento di accertamento dell'infrazione - Erronea applicazione dei coefficienti moltiplicazione delle sanzioni – Avvenuta dimostrazione del rientro nei parametri contestati - Erronea contestazione del superamento dei limiti.
In particolare ha dedotto l'illegittimità dei decreti in questione per indebita duplicazione del procedimento di accertamento dell'infrazione asserendo che il rapporto di prova effettuato dall' l'11.07.2018, è stato effettuato Parte_3 prima della notifica delle risultanze del prelievo delle acque reflue di scarico effettuato il 30.05.2018, come si evince dalle data di notifica del 06.08.2018 di entrambe le risultanze. Rileva che non avendo saputo del superamento dei parametri rilevato con il prelievo del 30.05.2018 – oggetto del Rapporto di prova notificato il 06.08.2018 – non aveva potuto adottare i necessari adeguamenti ragione per cui i prelievi del giorno 11.07.2018 non costituivano nuova infrazione bensì la stessa che risultava dal rapporto di prova precedente.
Il motivo è infondato sulla scorta della considerazione che, a prescindere dal momento in cui gli esiti dei prelievi delle acque reflue sono entrati nella sfera di conoscenza dell'appellante, il 30.05.2018 e l'11.07.2018, le acque di scarico del depuratore superavano i parametri di legge e le due ordinanze opposte, la n. 85 e la n. 86 originano da prelievi effettuati da due autorità diverse (ARPAC – Dipartimento di EN e N.O.E di Napoli) e costituiscono due distinti procedimenti come correttamente statuito dal Tribunale. Ne consegue che indipendentemente dalla conoscenza degli esiti degli accertamenti sulle acque, era obbligo della controllare la qualità delle acque di scarico del Controparte_4
Depuratore di sua proprietà affinchè le medesime fossero sempre e comunque conformi alla normativa vigente.
Vanno altresì respinte le censure relative all'erronea applicazione dei coefficienti moltiplicazione delle sanzioni – Avvenuta dimostrazione del rientro nei parametri contestati - Erronea contestazione del superamento dei limiti in quanto infondate alla luce della “non temporaneità” del guasto del depuratore dichiarata dal primo giudice e condivisa dal Collegio;
ed invero i limiti tabellari risultano superati in tutte e tre le occasioni di prelievo delle acque effettuati in un arco temporale di ben nove mesi – novembre 2017/luglio 2018 - il che ragionevolmente ha portato a dichiarare la abitualità della condotta violativa dell'appellante e a ravvisarvi le rischiose conseguenze per l'ambiente correttamente punite con l'applicazione dei giusti coefficienti moltiplicazione delle sanzioni nelle due distinte ordinanze ingiunzioni emesse in relazione a ciascuna delle infrazioni accertate che per tali ragioni sono state giustamente confermate.
Sul punto il Tribunale con iter logico ineccepibile ha affermato “, nel caso in esame (pur volendo prescindere dal fatto che non vi sono elementi dai quali poter desumere la data certa del guasto dal registro delle ispezioni e delle manutenzioni depositato dall'opponente), la necessità o meno di un'autorizzazione anche in caso di un “guasto temporaneo” appare totalmente irrilevante giacchè l'avvenuto accertamento del superamento dei limiti tabellari in data 16.11.2017, 30.5.2018 ed 11.7.2018 evidenzia chiaramente che non sussiste alcuna “temporaneità”, ma che la sversa continuamente nella fognatura scarichi che superano i limiti di Parte_1 emissione specificamente indicati nelle ordinanze – ingiunzioni impugnate (come giustamente evidenziato dalla nel proc. n. 49330/18, meramente Controparte_1 pretestuosa appare la contestazione della erronea indicazione del parametro di riferimento nella determinazione della sanzione, giacchè trattasi di violazione ricompresa nella medesima tabella alla quale – quindi – segue la medesima sanzione) così arrecando danni ambientali di entità tali per i quali – giustamente – nelle ordinanze ingiunzioni nn. 85 e 86 venivano applicate le aliquote per gli aumenti ivi specificamente indicati trattandosi rispettivamente di una seconda e poi di una terza infrazione, accertate in date diverse, e non di mera duplicazione della medesima violazione, come argomentato dall'opponente.”
Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
La sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende la infondatezza delle censure formulate da parte appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da successivo dispositivo, tenuto conto del valore della causa non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c., nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-Rigetta l'appello;
-condanna parte appellante, nella duplice qualità, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.700,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 30 ottobre 2025
Il Presidente est/rel
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Rosa B. Cristofano -Presidente rel.
2) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
3) - Dott.Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 30.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 573/2020 r.g. civile vertente
TRA con sede in Airola (BN), alla Via Milano, 8 in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. (p. iva ), che agisce anche in proprio, P.IVA_1 rappresentati e difesi, come da mandato in calce a ricorso proposto in primo grado nonché in calce del presente atto ex art. 83 c.p.c., dagli avv. ti Giacomo Buonanno (c.f. ) e Pasquale Moscato (c.f. ) ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Moiano (BN) alla Via Roma n. 12. I suindicati difensori dichiarano di voler ricevere notificazioni ed ogni altra comunicazione al numero fax 0823.715298 ovvero all'indirizzo pec:
Email_1
Appellante
CONTRO
in persona del Presidente della G.R. e legale rapp. te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Graziella Mandato, Rosa Iossa e Pasquale D'Onofrio in virtù di procura generale ad lites per Notaio del 14 Persona_1 marzo 2018, registrata a Ischia il 6.4.2018, rep. N.33646, racc. n. 15752 e di provvedimenti autorizzativi, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S.Lucia n. 81, Palazzo Regione, che dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione al numero di Fax 081 7963766 e/o all'indirizzo di P.E.C. : E
. egione.campania.it, rosa. egione.campania , Email_2 Email_3 Email_4 egione.campania.it Email_6
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 2060/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di EN nel giudizio R.g. n. 2221/2018 (cui è riunito R.g. n. 4930/2018), pubblicata il 26.11.2019 resa inter partes con cui è stata rigettata l'opposizione ex l. 689/81 proposta avverso i decreti dirigenziali emessi in materia ambientale dalla n. 19 dell'11.04.2018, notificato il 18.04.2018 Controparte_1
(impugnato con ricorso R.g. n. 2221/2018); n. 85 del 17.10.2018, notificato il 19.10.2018 e n. 86 del 17.10.2018, notificato il 19.10.2018, impugnati entrambi con ricorso R.g. n. 4930/2018 riunito in corso di causa al proc. R.g. n. 2221/2018)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto la soc. in persona del suo l.r.p.t. Parte_1
LA che agiva anche in proprio, proponeva opposizione avverso le Pt_2 ordinanze-ingiunzione richiamate in epigrafe notificate rispettivamente il 18.04.2018 la n. 19 dell' 11.04.2018 per un importo di €. 3.960,00, il 19.10.2018 la n. 85 per un importo di € 10.230,00 e la n. 86 per un importo di € 11.000,00, tutte a titolo di sanzione amministrativa “per la violazione dell'art. 133, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”.
In particolare, con le stesse veniva contestata la non conformità alla tab. 3 all. 5 parte III del D. Lgs.152/2006 e s.m.i per lo scarico in rete fognaria dei campioni delle acque reflue di scarico prelevati tra Novembre 2017 e Luglio 2018 presso l'insediamento operativo della dall' (ordinanze n. Parte_1 Controparte_2
19 e 85) e di EN (ordinanza n. 86) in occasione dell'attività di controllo eseguita dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Napoli.
Con il ricorso iscritto al R.G. n. 2221/2018 l'odierna appellante, nella duplice qualità, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 19 dell' 11.04.2018 eccependo che le attività ispettive e di prelievo campione erano avvenute nel momento in cui l'impianto di depurazione era in manutenzione per la
“rottura del cuscinetto del flottatore” e che il guasto era stato regolarmente annotato Contr nell'apposito Registro e che, per tale motivo, ai sensi dell'art. 101 comma 1 ricorreva un'ipotesi di deroga ai limiti tabellari fissati e che – in ogni caso – il malfunzionamento non era a sé imputabile. Con il ricorso iscritto al R.G. n. 4930/2018 l'odierna appellante, sempre nella duplice qualità, si opponeva anche alle ordinanze ingiunzioni nn. 85 ed 86 emesse per la medesima violazione, accertata rispettivamente in data 30.5.2018 e 11.7.2018, eccependo una illegittima duplicazione del procedimento di accertamento dell'infrazione, l'erronea applicazione dei coefficienti di moltiplicazione e, infine, l'erronea contestazione del superamento dei limiti.
La resistente Amministrazione, ritualmente costituitasi in entrambi i giudizi, con plurime argomentazioni chiedeva il rigetto delle avverse opposizioni in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposta la riunione del procedimento recante RG. 4930/2018 al procedimento RG. 2221/2018 il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava le opposizioni con condanna della ricorrente, nella duplice qualità, alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte soccombente in epigrafe indicata con atto depositato in data 14.02.2020, deducendo la:
I - Illegittimità del Decreto dirigenziale n° 19, dell'11.04.2018 (sub 1): illegittimità del campionamento delle acque reflue industriali effettuato in fase di manutenzione - violazione e falsa applicazione degli art. 124 e 101 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.) e della Direttiva Tecnica Regionale approvata con D.G.R. 259/2012.
II - Illegittimità dei decreti dirigenziali nn° 85 e 86 del 17.10.2018 (sub 2 e 3) - Illegittima duplicazione del procedimento di accertamento dell'infrazione - Erronea applicazione dei coefficienti moltiplicazione delle sanzioni – Avvenuta dimostrazione del rientro nei parametri contestati - Erronea contestazione del superamento dei limiti.
Ha chiesto pertanto di accogliere il gravame, con conseguente riforma della decisione impugnata e annullamento dei decreti dirigenziali innanzi indicati, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la condanna dell'Ente appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituita parte appellata che, sulla base di plurime argomentazioni, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese del grado.
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione. Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art.127 ter c.p.c la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo l'appellante, nella detta qualità, lamenta l'illegittimità del Decreto dirigenziale n° 19, dell'11.04.2018 (sub 1): illegittimità del campionamento delle acque reflue industriali effettuato in fase di manutenzione - violazione e falsa applicazione degli art. 124 e 101 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.) e della Direttiva Tecnica Regionale approvata con D.G.R. 259/2012.
In particolare in relazione all'ordinanza ingiunzione n. 19 del 11.04.2018, opposta con il ricorso rg 2221/2018, eccepisce che il campionamento era avvenuto in un particolare momento, ossia mentre si era verificato un guasto del depuratore e contesta che, in siffatta evenienza, per proseguire l'attività di depurazione non occorra una specifica autorizzazione previa comunicazione all'Autorità competente, come affermato dal primo giudice, facendo rilevare che dalla lettura del combinato disposto degli artt. 124 e 101 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della Direttiva Tecnica Regionale approvata con D.G.R. 259/2012 è dato evincere l'esistenza di un'unica autorizzazione – c.d. A.U.A. Autorizzazione provinciale allo scarico – richiesta all'avvio del depuratore che fissa i valori limite di emissione temporanei per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione. Non rinvenendo nell'autorizzazione concessagli alcuna prescrizione di tale tenore, ed avendo correttamente annotato nell'apposito registro delle acque primarie e dell'impianto di manutenzione il guasto occorso al depuratore, di cui gli stessi Tecnici dell' CP_2 danno atto a verbale del 16.11.2017, impugna la sentenza sul punto per illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
Il motivo è infondato.
Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante che evidenzia, a propria discolpa, l'assenza nel provvedimento autorizzatorio della fissazione dei valori limite di emissione temporanei laddove abbiano a verificarsi danni agli impianti di depurazione e, di conseguenza, asserisce di avere correttamente adempiuto alla sola obbligazione prescritta di annotazione del guasto sull'apposito Registro, non risultandone altre.
Invero, la Direttiva Tecnica Regionale della approvata con la Controparte_1
Delibera n. 259 del 29.05.2012 recante “Indirizzi sul periodo di avvio, di arresto e per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione” all' art. 4 recita: “1. Per il periodo transitorio previsto nell'articolo 3, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico fissa, comunque, su proposta dell'Agenzia regionale protezione ambientale della ( ), i valori limite di emissione CP_1 CP_2 temporanei tenendo conto degli obiettivi di qualità e degli usi in atto del corpo idrico superficiale ricettore”. Il successivo art 5 della citata Direttiva Tecnica Regionale dispone che “Tutte le interruzioni temporanee sono accompagnate dall'attivazione delle procedure, degli accorgimenti tecnici e degli strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto, a mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, ad evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali e ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conforme ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente. È vietato il trattamento dei rifiuti, anche se il depuratore è ricompreso tra quelli indicati nell'articolo 110, comma 3, del d.lgs. 152 del 2006, fino al ripristino dell'efficienza depurativa”.
L'art. 3, facendo riferimento alle ipotesi previste nell'art. 1 e, per quanto qui interessa, a quella sub 3) guasti imprevisti ed imprevedibili dovuti a eventi eccezionali calamitosi, che comportano interventi di manutenzione straordinaria, fissa la cadenza temporale dei limiti delle deroghe e delle prescrizioni.
Da una piana lettura delle regole testè citate emerge che l'appellante non ha attuato le procedure atte a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto …… ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conforme ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente (art. 5 Direttiva tecnica Regionale), limitandosi ad annotare nell'apposito Registro l'evento che ha occasionato il malfunzionamento dell'impianto. E vantare l'esecuzione di tale unico adempimento quale tesi a difesa, a ben vedere, sostanzia una declaratio contra se, non potendo pertanto revocarsi in dubbio che l'azienda non abbia seguito la procedura prevista in caso di guasto e che non abbia previamente comunicato l'evento all'Autorità preposta onde consentire la fissazione dei valori limite di emissione temporanei.
In conclusione in relazione all'Ordinanza n. 19 dell'11.04.2018 (sopralluogo del 16.11.2017), alcuna comunicazione in merito alla sostituzione del “flottatore e del dispositivo per la misurazione in continuo del PH”, è stata effettuata da parte della al Comune di Airola ovvero all' , in violazione della Direttiva Parte_1 CP_2
Tecnica Regionale e ciò indipendentemente dal fatto che nel Registro delle ispezioni e manutenzioni fosse stata registrata “la rottura del cuscinetto del flottatore”.
In ogni caso, ai sensi dell'art 5 della citata Direttiva Tecnica Regionale tutte le interruzioni temporanee devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, degli accorgimenti tecnici e degli strumenti supplementari atti a limitare nel tempo i tempi di manutenzione e, soprattutto, ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente, come invece accertato in data 16.11.2017, dall' , con il CP_2
Rapporto di Prova.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'illegittimità dei decreti dirigenziali nn° 85 e 86 del 17.10.2018 (sub 2 e 3) - Illegittima duplicazione del procedimento di accertamento dell'infrazione - Erronea applicazione dei coefficienti moltiplicazione delle sanzioni – Avvenuta dimostrazione del rientro nei parametri contestati - Erronea contestazione del superamento dei limiti.
In particolare ha dedotto l'illegittimità dei decreti in questione per indebita duplicazione del procedimento di accertamento dell'infrazione asserendo che il rapporto di prova effettuato dall' l'11.07.2018, è stato effettuato Parte_3 prima della notifica delle risultanze del prelievo delle acque reflue di scarico effettuato il 30.05.2018, come si evince dalle data di notifica del 06.08.2018 di entrambe le risultanze. Rileva che non avendo saputo del superamento dei parametri rilevato con il prelievo del 30.05.2018 – oggetto del Rapporto di prova notificato il 06.08.2018 – non aveva potuto adottare i necessari adeguamenti ragione per cui i prelievi del giorno 11.07.2018 non costituivano nuova infrazione bensì la stessa che risultava dal rapporto di prova precedente.
Il motivo è infondato sulla scorta della considerazione che, a prescindere dal momento in cui gli esiti dei prelievi delle acque reflue sono entrati nella sfera di conoscenza dell'appellante, il 30.05.2018 e l'11.07.2018, le acque di scarico del depuratore superavano i parametri di legge e le due ordinanze opposte, la n. 85 e la n. 86 originano da prelievi effettuati da due autorità diverse (ARPAC – Dipartimento di EN e N.O.E di Napoli) e costituiscono due distinti procedimenti come correttamente statuito dal Tribunale. Ne consegue che indipendentemente dalla conoscenza degli esiti degli accertamenti sulle acque, era obbligo della controllare la qualità delle acque di scarico del Controparte_4
Depuratore di sua proprietà affinchè le medesime fossero sempre e comunque conformi alla normativa vigente.
Vanno altresì respinte le censure relative all'erronea applicazione dei coefficienti moltiplicazione delle sanzioni – Avvenuta dimostrazione del rientro nei parametri contestati - Erronea contestazione del superamento dei limiti in quanto infondate alla luce della “non temporaneità” del guasto del depuratore dichiarata dal primo giudice e condivisa dal Collegio;
ed invero i limiti tabellari risultano superati in tutte e tre le occasioni di prelievo delle acque effettuati in un arco temporale di ben nove mesi – novembre 2017/luglio 2018 - il che ragionevolmente ha portato a dichiarare la abitualità della condotta violativa dell'appellante e a ravvisarvi le rischiose conseguenze per l'ambiente correttamente punite con l'applicazione dei giusti coefficienti moltiplicazione delle sanzioni nelle due distinte ordinanze ingiunzioni emesse in relazione a ciascuna delle infrazioni accertate che per tali ragioni sono state giustamente confermate.
Sul punto il Tribunale con iter logico ineccepibile ha affermato “, nel caso in esame (pur volendo prescindere dal fatto che non vi sono elementi dai quali poter desumere la data certa del guasto dal registro delle ispezioni e delle manutenzioni depositato dall'opponente), la necessità o meno di un'autorizzazione anche in caso di un “guasto temporaneo” appare totalmente irrilevante giacchè l'avvenuto accertamento del superamento dei limiti tabellari in data 16.11.2017, 30.5.2018 ed 11.7.2018 evidenzia chiaramente che non sussiste alcuna “temporaneità”, ma che la sversa continuamente nella fognatura scarichi che superano i limiti di Parte_1 emissione specificamente indicati nelle ordinanze – ingiunzioni impugnate (come giustamente evidenziato dalla nel proc. n. 49330/18, meramente Controparte_1 pretestuosa appare la contestazione della erronea indicazione del parametro di riferimento nella determinazione della sanzione, giacchè trattasi di violazione ricompresa nella medesima tabella alla quale – quindi – segue la medesima sanzione) così arrecando danni ambientali di entità tali per i quali – giustamente – nelle ordinanze ingiunzioni nn. 85 e 86 venivano applicate le aliquote per gli aumenti ivi specificamente indicati trattandosi rispettivamente di una seconda e poi di una terza infrazione, accertate in date diverse, e non di mera duplicazione della medesima violazione, come argomentato dall'opponente.”
Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
La sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende la infondatezza delle censure formulate da parte appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da successivo dispositivo, tenuto conto del valore della causa non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c., nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-Rigetta l'appello;
-condanna parte appellante, nella duplice qualità, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.700,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 30 ottobre 2025
Il Presidente est/rel
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche