TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/08/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1369/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1369/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), dom. e res. Parte_1 C.F._1 in Vittoria (RG), via Montebello n.262 elett. dom.to in Vittoria (RG) presso lo studio dell'Avv.
Marina Giudice, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata a Modica, in Via Sacro
Cuore n.114/A, nello studio dell'avv. Salvatore Terranova che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti per come in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, all'esito dell'udienza, a trattazione scritta, del 28.05.2025, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
che il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto, con la sig.ra in data 26.12.2016, in Kairouan (Tunisia), con atto iscritto CP_1 nel registro dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n.28 parte II serie C dell'anno 2017, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione personale dei coniugi, ovvero senza il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento in favore della moglie;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta sentenza di separazione personale n.172/2024 del 26.01.2024 resa inter partes dal Tribunale di Ragusa, passata in giudicato, e di non essersi da allora riconciliati;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparazione dei coniugi ex art. 473-bis.21. del 31.10.2024, per l'assenza della resistente, benché regolarmente citata, la è stata rinviata all'udienza di decisione del 28.05.2025;
che costituendosi, successivamente, in giudizio, con comparsa di costituzione e CP_1 risposta, ha aderito alla domanda avanzata dal marito, di scioglimento del matrimonio, in quanto irreversibilmente venuta meno l'affectio coniugalis, non essendosi mai più riconciliati, senza null'altra condizione;
che all' udienza di discussione del 28.05.2025, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 172/2024 del 26.01.2024 resa inter partes dal Tribunale di Ragusa, passata in giudicato, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, un anno), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che su nessun'altra domanda ST CO è stato chiamato a pronunciarsi avendo entrambe le parti richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio senza null'altra condizione;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti. che sono stati inviati gli atti al Pubblico Ministero in data 29.05.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in data Parte_1 CP_1
26.12.2016, in Kairouan (Tunisia), con atto iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
Vittoria al n.28 parte II serie C dell'anno 2017;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria, di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 23.07.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1369/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), dom. e res. Parte_1 C.F._1 in Vittoria (RG), via Montebello n.262 elett. dom.to in Vittoria (RG) presso lo studio dell'Avv.
Marina Giudice, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata a Modica, in Via Sacro
Cuore n.114/A, nello studio dell'avv. Salvatore Terranova che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti per come in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, all'esito dell'udienza, a trattazione scritta, del 28.05.2025, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
che il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto, con la sig.ra in data 26.12.2016, in Kairouan (Tunisia), con atto iscritto CP_1 nel registro dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n.28 parte II serie C dell'anno 2017, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione personale dei coniugi, ovvero senza il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento in favore della moglie;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta sentenza di separazione personale n.172/2024 del 26.01.2024 resa inter partes dal Tribunale di Ragusa, passata in giudicato, e di non essersi da allora riconciliati;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparazione dei coniugi ex art. 473-bis.21. del 31.10.2024, per l'assenza della resistente, benché regolarmente citata, la è stata rinviata all'udienza di decisione del 28.05.2025;
che costituendosi, successivamente, in giudizio, con comparsa di costituzione e CP_1 risposta, ha aderito alla domanda avanzata dal marito, di scioglimento del matrimonio, in quanto irreversibilmente venuta meno l'affectio coniugalis, non essendosi mai più riconciliati, senza null'altra condizione;
che all' udienza di discussione del 28.05.2025, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 172/2024 del 26.01.2024 resa inter partes dal Tribunale di Ragusa, passata in giudicato, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, un anno), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che su nessun'altra domanda ST CO è stato chiamato a pronunciarsi avendo entrambe le parti richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio senza null'altra condizione;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti. che sono stati inviati gli atti al Pubblico Ministero in data 29.05.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in data Parte_1 CP_1
26.12.2016, in Kairouan (Tunisia), con atto iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
Vittoria al n.28 parte II serie C dell'anno 2017;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria, di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 23.07.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti