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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10835 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14329/24 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...] il [...], C.I. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Province 21, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Federico Fortunato e dall'Avv. Elisabetta Sorze, dai quali è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente –
Fatto e diritto
propone impugnazione avverso il provvedimento di Parte_1 diniego della domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare del figlio minore del ricorrente, nato [...].emesso Persona_1 Persona_2 dall'Ambasciata d'Italia a OL in data 19.02.23 nei pagina 1 di 5 Si legge nel provvedimento di diniego che l'istante “non ha presentato i documenti della madre”.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il ricorrente allega che, con pec del 28.09.23, provvedeva a trasmettere copia del passaporto della madre e chiede, pertanto, “disporre che l'Ambasciata italiana a
OL (Sri Lanka) rilasci il visto di ingresso a favore di Parte_1 cittadino dello Sri Lanka nato il [...] o in ogni caso emetta un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di rilascio dei visti di ingresso avanzata”
Questi deposita la seguente documentazione: passaporto e permesso di soggiorno
[...]
passaporto Persona_3 Parte_1 Parte_1
diniego di visto, nulla osta, passaporto della madre, pec del 28.09.23.
Si costituisce in giudizio il che, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, conferma la legittimità del provvedimento impugnato. Più precisamente, l'Amministrazione allega che “al momento della presentazione della domanda il richiedente non allegava alcuna documentazione comprovante l'identità della madre e, di converso, il rapporto di filiazione”.
Con note in sostituzione dell'udienza del 15.04.25, parte ricorrente allega di aver consegnato all'agenzia preposta alla presa in carico delle domande di visto il certificato di nascita tradotto e legalizzato e deposita il certificato di nascita tradotto in italiano.
Con decreto del 22.04.25, il Tribunale dà atto del deposito da parte del ricorrente di un certificato di nascita tradotto ma non legalizzato ed ordina di produrre in giudizio la copia legalizzata del certificato di nascita del figlio da ricongiungere.
Con note del 15.07.25, il ricorrente allega che non è in possesso dell'atto di nascita bensì soltanto della copia della traduzione, insistendo che il certificato in atti è legalizzato.
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio del visto di ingresso in favore del figlio minore del ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato.
L'art. 29 del d.lgs. n.286/98 evidenzia che “…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[…] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla pagina 2 di 5 insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo
4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”. Invero, il rilascio del visto è subordinato all'accertamento dell'autenticità della documentazione attestate il rapporto di parentela.
La resistente nel costituirsi ha dato atto che “ al momento della presentazione della domanda il richiedente non allegava alcuna documentazione comprovante l'identità della madre e, di converso, il rapporto di filiazione” ( cfr comparsa di costituzione).
Essenziale ai fini del decidere, dunque, è accertare la discendenza tra il ricorrente ed il minore da ricongiungere.
Il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia documentato la paternità con il minore da ricongiungere, tenuto conto che con ordinanza del 22 aprile 2025 ha chiesto il deposito del certificato di nascita legalizzato e con le note di udienza del 9.7.2025 questi si è limitato ha ridepositare il medesimo certificato di nascita già in atti, peraltro munito di traduzione asseverata davanti al Tribunale di Roma , deducendo “ si evidenzia che già con precedente memoria era stato depositato (allegato unico alla memoria del 11.04.2025) la traduzione legalizzata dall'Ambasciata del certificato di nascita del figlio.
Tale traduzione riporta la legalizzazione dell'Ambasciata del 28.03.2023”.
Giova premettere che affinché un atto estero possa sostituirsi ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata italiana non è sufficiente che porti il relativo nomen iuris ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa nel nostro ordinamento, ovvero corrisponda nelle sue caratteristiche intrinseche ad un atto italiano (c.d. principio di equivalenza) e che sia regolare sul piano formale, ovvero che il soggetto straniero che lo ha sottoscritto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e che l'atto sia posto in essere da tale soggetto.
La surrogazione dell'atto estero a quello italiano richiede in particolare dal punto di vista formale un elemento di raccordo che accerti per l'appunto che il documento straniero provenga effettivamente dal pubblico ufficiale che ne appare l'autore. L'ordinamento italiano realizza tale raccordo, e fatta salva la ricorrenza di trattati che prevedano l'esenzione da formalità ovvero adempimenti semplificati, attraverso l'istituto della legalizzazione ovvero mediante una certificazione della veridicità della firma pagina 3 di 5 del sottoscrittore, della qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e dell'autenticità del sigillo o timbro apposto sull'atto.
Quest'ultimo istituto è in particolare codificato nei commi 2 e 3 dell'art. 33 del d.p.r. 28 dicembre 2000
n. 445, ai sensi dei quali '…le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello
Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane [ed] agli atti e documenti
[in questione], redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale'.
Le modalità per procedere alla legalizzazione degli atti stranieri sono poi allo stato indicate dall'art. 63 del d.lgs 3 febbraio 2011 n. 71, secondo cui '…a fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare
è istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti;
se la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione;
in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento'.
La norma sostituisce l'art. 49 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, che attribuiva all'autorità consolare il potere di '…legalizza[re] gli atti rilasciati o autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorità locali', nell'ottica di un superamento della c.d. doppia legalizzazione, che, secondo la previgente normativa, costituiva la normalità e che si articolava in una prima fase in cui l'autorità nazionale straniera, secondo la propria normativa, legalizzava la firma dell'ufficiale rogante o autenticante ed in una seconda in cui l'autorità consolare o diplomatica italiana procedeva alla legalizzazione della firma dell'autorità nazionale.
Il superamento viene realizzato ad oggi prevedendo che l'autorità consolare o diplomatica italiana proceda ad autenticare direttamente, senza il doppio passaggio, la firma del pubblico ufficiale locale e, solo ove ciò non sia possibile - perché la pubblica amministrazione non dispone dello specimen di firma dello specifico funzionario - faccia '…uso di altri opportuni mezzi di accertamento', nei quali rientra altresì il ricorso al procedimento di cui alla previgente normativa.
La legalizzazione, dunque, è la certificazione della qualifica del firmatario dell'atto e della sua identità come titolare dell'ufficio che ha emesso l'atto.
In definitiva la legalizzazione non comporta un qualsivoglia controllo sul contenuto nell'atto, consiste nell'autenticazione della firma e dei poteri del soggetto che tale firma appone da parte della rappresentanza diplomatica italiana all'estero e dunque attesta che un dato documento proviene da un determinato organo straniero, rimanendo incontestato l'identità del soggetto di cui sia stata legalizzata la firma e la sussistenza in capo ad esso dei relativi poteri di rappresentanza dell'ente. pagina 4 di 5 Nel caso di specie il certificato di nascita in atti ( deposito 11.4.2025 ) presenta il timbro dell'Ambasciata d'Italia a OL per traduzione conforme all'originale, accertamento ben diverso dalla legalizzazione ovvero la certificazione da parte dell'autorità consolare italiana a OL dell'identità soggettiva e della qualità di pubblico ufficiale di colui che ha posto in essere l'atto , ovvero sottoscrittore del certificato nella qualità di Ufficiale di Stato Civile Parte_2
Distrettuale Aggiunto / vice Direttore dell'Anagrafe.
Pertanto, alla luce della carenza della documentazione richiesta, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile- complessità bassa. Valore minimo in ragione della serialità del contenzioso , fase studio e introduttiva: euro 1453.00).
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite che liquida in euro 1453,00 , oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Roma, 16 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14329/24 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...] il [...], C.I. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Province 21, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Federico Fortunato e dall'Avv. Elisabetta Sorze, dai quali è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente –
Fatto e diritto
propone impugnazione avverso il provvedimento di Parte_1 diniego della domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare del figlio minore del ricorrente, nato [...].emesso Persona_1 Persona_2 dall'Ambasciata d'Italia a OL in data 19.02.23 nei pagina 1 di 5 Si legge nel provvedimento di diniego che l'istante “non ha presentato i documenti della madre”.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il ricorrente allega che, con pec del 28.09.23, provvedeva a trasmettere copia del passaporto della madre e chiede, pertanto, “disporre che l'Ambasciata italiana a
OL (Sri Lanka) rilasci il visto di ingresso a favore di Parte_1 cittadino dello Sri Lanka nato il [...] o in ogni caso emetta un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di rilascio dei visti di ingresso avanzata”
Questi deposita la seguente documentazione: passaporto e permesso di soggiorno
[...]
passaporto Persona_3 Parte_1 Parte_1
diniego di visto, nulla osta, passaporto della madre, pec del 28.09.23.
Si costituisce in giudizio il che, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, conferma la legittimità del provvedimento impugnato. Più precisamente, l'Amministrazione allega che “al momento della presentazione della domanda il richiedente non allegava alcuna documentazione comprovante l'identità della madre e, di converso, il rapporto di filiazione”.
Con note in sostituzione dell'udienza del 15.04.25, parte ricorrente allega di aver consegnato all'agenzia preposta alla presa in carico delle domande di visto il certificato di nascita tradotto e legalizzato e deposita il certificato di nascita tradotto in italiano.
Con decreto del 22.04.25, il Tribunale dà atto del deposito da parte del ricorrente di un certificato di nascita tradotto ma non legalizzato ed ordina di produrre in giudizio la copia legalizzata del certificato di nascita del figlio da ricongiungere.
Con note del 15.07.25, il ricorrente allega che non è in possesso dell'atto di nascita bensì soltanto della copia della traduzione, insistendo che il certificato in atti è legalizzato.
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio del visto di ingresso in favore del figlio minore del ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato.
L'art. 29 del d.lgs. n.286/98 evidenzia che “…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[…] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla pagina 2 di 5 insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo
4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”. Invero, il rilascio del visto è subordinato all'accertamento dell'autenticità della documentazione attestate il rapporto di parentela.
La resistente nel costituirsi ha dato atto che “ al momento della presentazione della domanda il richiedente non allegava alcuna documentazione comprovante l'identità della madre e, di converso, il rapporto di filiazione” ( cfr comparsa di costituzione).
Essenziale ai fini del decidere, dunque, è accertare la discendenza tra il ricorrente ed il minore da ricongiungere.
Il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia documentato la paternità con il minore da ricongiungere, tenuto conto che con ordinanza del 22 aprile 2025 ha chiesto il deposito del certificato di nascita legalizzato e con le note di udienza del 9.7.2025 questi si è limitato ha ridepositare il medesimo certificato di nascita già in atti, peraltro munito di traduzione asseverata davanti al Tribunale di Roma , deducendo “ si evidenzia che già con precedente memoria era stato depositato (allegato unico alla memoria del 11.04.2025) la traduzione legalizzata dall'Ambasciata del certificato di nascita del figlio.
Tale traduzione riporta la legalizzazione dell'Ambasciata del 28.03.2023”.
Giova premettere che affinché un atto estero possa sostituirsi ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata italiana non è sufficiente che porti il relativo nomen iuris ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa nel nostro ordinamento, ovvero corrisponda nelle sue caratteristiche intrinseche ad un atto italiano (c.d. principio di equivalenza) e che sia regolare sul piano formale, ovvero che il soggetto straniero che lo ha sottoscritto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e che l'atto sia posto in essere da tale soggetto.
La surrogazione dell'atto estero a quello italiano richiede in particolare dal punto di vista formale un elemento di raccordo che accerti per l'appunto che il documento straniero provenga effettivamente dal pubblico ufficiale che ne appare l'autore. L'ordinamento italiano realizza tale raccordo, e fatta salva la ricorrenza di trattati che prevedano l'esenzione da formalità ovvero adempimenti semplificati, attraverso l'istituto della legalizzazione ovvero mediante una certificazione della veridicità della firma pagina 3 di 5 del sottoscrittore, della qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e dell'autenticità del sigillo o timbro apposto sull'atto.
Quest'ultimo istituto è in particolare codificato nei commi 2 e 3 dell'art. 33 del d.p.r. 28 dicembre 2000
n. 445, ai sensi dei quali '…le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello
Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane [ed] agli atti e documenti
[in questione], redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale'.
Le modalità per procedere alla legalizzazione degli atti stranieri sono poi allo stato indicate dall'art. 63 del d.lgs 3 febbraio 2011 n. 71, secondo cui '…a fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare
è istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti;
se la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione;
in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento'.
La norma sostituisce l'art. 49 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, che attribuiva all'autorità consolare il potere di '…legalizza[re] gli atti rilasciati o autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorità locali', nell'ottica di un superamento della c.d. doppia legalizzazione, che, secondo la previgente normativa, costituiva la normalità e che si articolava in una prima fase in cui l'autorità nazionale straniera, secondo la propria normativa, legalizzava la firma dell'ufficiale rogante o autenticante ed in una seconda in cui l'autorità consolare o diplomatica italiana procedeva alla legalizzazione della firma dell'autorità nazionale.
Il superamento viene realizzato ad oggi prevedendo che l'autorità consolare o diplomatica italiana proceda ad autenticare direttamente, senza il doppio passaggio, la firma del pubblico ufficiale locale e, solo ove ciò non sia possibile - perché la pubblica amministrazione non dispone dello specimen di firma dello specifico funzionario - faccia '…uso di altri opportuni mezzi di accertamento', nei quali rientra altresì il ricorso al procedimento di cui alla previgente normativa.
La legalizzazione, dunque, è la certificazione della qualifica del firmatario dell'atto e della sua identità come titolare dell'ufficio che ha emesso l'atto.
In definitiva la legalizzazione non comporta un qualsivoglia controllo sul contenuto nell'atto, consiste nell'autenticazione della firma e dei poteri del soggetto che tale firma appone da parte della rappresentanza diplomatica italiana all'estero e dunque attesta che un dato documento proviene da un determinato organo straniero, rimanendo incontestato l'identità del soggetto di cui sia stata legalizzata la firma e la sussistenza in capo ad esso dei relativi poteri di rappresentanza dell'ente. pagina 4 di 5 Nel caso di specie il certificato di nascita in atti ( deposito 11.4.2025 ) presenta il timbro dell'Ambasciata d'Italia a OL per traduzione conforme all'originale, accertamento ben diverso dalla legalizzazione ovvero la certificazione da parte dell'autorità consolare italiana a OL dell'identità soggettiva e della qualità di pubblico ufficiale di colui che ha posto in essere l'atto , ovvero sottoscrittore del certificato nella qualità di Ufficiale di Stato Civile Parte_2
Distrettuale Aggiunto / vice Direttore dell'Anagrafe.
Pertanto, alla luce della carenza della documentazione richiesta, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile- complessità bassa. Valore minimo in ragione della serialità del contenzioso , fase studio e introduttiva: euro 1453.00).
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite che liquida in euro 1453,00 , oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Roma, 16 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio
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