CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2023, n. 14427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14427 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 14427 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CRICENTI GIUSEPPE Data pubblicazione: 24/05/2023 comparsa redatta e non recapitata ai giudici;
quanto alle spese di viaggio, hanno escluso che fossero diretta conseguenza del ritardo postale, posto che il ricorrente sarebbe comunque andato alla udienza . 6.- Queste rationes decidendi sono contestate con 21 motivi. Come si è detto le rationes sono due: non c’è stato reato in quanto si è trattato di un fatto colposo, che, pur costituendo illecito civile, non ha provocato tuttavia alcun danno risarcibile, nel senso che alcun pregiudizio è stato provato. I giudici di merito dunque hanno accertato che il pacco è stato recapitato tardivamente, mentre hanno negato che tale ritardo sia frutto di uno o più reati, e, soprattutto, che ne sia derivato pregiudizio, ossia danno risarcibile, che invece essi ritengono non dimostrato. Inoltre, i giudici di merito assumono che la condotta di Poste costituisce inadempimento contrattuale nei confronti del difensore, poiché lui ha consegnato il pacco per la spedizione e dunque ha concluso il contratto, e, conseguentemente, illecito extracontrattuale rispetto al cliente, qui ricorrente, che non era parte del contratto di spedizione. Le censure possono essere allora valutate come rivolte rispetto alle seguenti rationes decidendi: (a) quella che inquadra la responsabilità delle Poste come contrattuale solo verso la controparte, ossia l’avvocato che ha spedito il plico, ed extracontrattuale verso l’altra; (b) quella che nega che la condotta di Poste possa avere costituito reato;
(c) quella infine che, pur preso atto dell’inadempimento e del colpevole ritardo nella consegna -che verso il ricorrente è considerata costituire illecito extracontrattuale e non già contrattuale- tuttavia ritiene niente affatto provato il danno. Si può fare qui scrutino della prima e della terza questione e ritenere assorbita la seconda, per le ragioni che seguono. 7.- La questione della qualificazione della responsabilità è posta con il motivo diciannovesimo. Secondo il ricorrente, nel ritenere la responsabilità di Poste Italiane come contrattuale nei soli confronti del difensore, che ha spedito il plico, ed extracontrattuale nei suoi confronti, la Corte di merito avrebbe violato gli articoli 1704 e 1705 c.c. Infatti, poiché il difensore era suo procuratore nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, ergo lo era altresì nel contratto di spedizione: il difensore ha spedito il plico nell’interesse del cliente e dunque ha agito come un mandatario di quest’ultimo. Il motivo è infondato. Intanto la qualità di mandatario, rispetto al contratto di spedizione, non può desumersi dalla qualità di procuratore alle liti: l’una non implica affatto l’altra. Occorre che si dia prova del mandato a spedire, ossia di un potere che il cliente ha conferito all’avvocato affinché concludesse per suo conto e nome il contratto di spedizione: non solo nulla dice il ricorrente al riguardo, limitandosi a chiedere che il mandato a stipulare il contratto si deduca da quello ad litem, ma soprattutto nulla dice circa la spendita del nome, posto che se anche un mandato vi fosse, dovrebbe essere con rappresentanza, altrimenti, per come è noto, è il mandatario che assume la qualità di parte, ed i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante (art. 1705 c.c.). 8.- Ciò posto, vanno considerati come assorbenti i motivi che censurano la ratio decidendi quanto alla mancata prova del danno. Il rigetto di quei motivi rende superfluo l’esame degli altri: se infatti si ritiene fondata la tesi che il danno non è stato provato, non v’è necessità di scrutinare le cesnure sull’inadempimento e dunque sulla condotta da cui ha originato il danno. E ciò per la ragione che, anche ammesso che la condotta di Poste sia stata illecita, ed anche ammesso che essa abbia costituito reato, il risarcimento presuppone pur sempre la prova della conseguenza dannosa. I motivi che, con vari argomenti, mirano a censurare la sentenza impugnata, quanto alla mancata prova del danno, sono quelli dal dodicesimo al ventunesimo, con esclusione del diciannovesimo, di cui si è detto al punto precedente. 9.-E’ principio di diritto, ripetutamente affermato, che il danno si indentifica con le conseguenze pregiudizievoli, e che non è risarcibile se queste conseguenze non sono provate, non essendo sufficiente che si dimostri la mera lesione dell’interesse leso, ossia il danno in re ipsa: quest’ultimo infatti coincide con la mera lesione del diritto o dell’interesse, a prescindere dalle conseguenze dannose. Non è risarcibile (Cass. 8861/ 2021; Cass. 25420/ 2017), salvo che non sia espressamente previsto dalla legge. Ovviamente il danno in re ipsa, ossia il pregiudizio consistente nella mera lesione dell’interesse protetto, non va confuso con il danno presunto: quest’ultimo è pur sempre una conseguenza dannosa di quella lesione, che viene tuttavia provata non con mezzi di prova diretti, ma per presunzioni. In sostanza, il risarcimento presuppone che si dimostri che dalla lesione di un interesse protetto è derivata una conseguenza dannosa, anche se la prova può essere fornita per presunzioni. §.- Fatte queste premesse, innanzitutto diventano infondati i motivi dodicesimo (violazione degli articoli 132 e 156 c.p.c.) e tredicesimo (violazione degli articoli 11 c.p.c. e 2056, 1226 c.c.) in quanto postulano, il primo dei due, un difetto di motivazione circa la necessità che sia provato un pregiudizio, il secondo dei due, che ben poteva la corte di merito effettuare una liquidazione equitativa. Il primo in quanto, come si è detto, la necessità che sia provato il pregiudizio discende dai principi generali, sopra richiamati, e dal rifiuto del danno in re ipsa. Il secondo in quanto la liquidazione equitativa presuppone che il danno sia provato nel fatto di essersi verificato, salve le difficoltà di quantificazione: e qui si è detto che il danno non è stato ritenuto come provato nel fatto di essersi verificato. §.- E’ poi inammissibile, nell’ottica che si è premessa, il motivo diciottesimo (Violazione degli articoli 112 e 163 c.p.c.). Esso attiene alla violazione del diritto di difesa. Il ricorrente aveva addotto che, non essendo pervenuta ai giudici la sua memoria, era stato leso il diritto di difendersi adeguatamente. La corte di merito aveva replicato che questa allegazione era tardiva, in quanto fatta dopo le memorie istruttorie. Il ricorrente invece eccepisce di averla fatta tempestivamente. La censura non ha rilievo: anche ammesso che vi sia stata una violazione del diritto di difesa, e nel fatto di avere recapitato tardivamente la memoria può anche essere ravvisata, ciò non toglie che occorre dimostrare un pregiudizio, che non può consistere, come si è detto, nella mera lesione del diritto, ma deve invece consistere in conseguenze dannose di quella lesione. Quali siano non è detto: non ne è allegato alcuno, nel senso che il ricorrente alcunché dice quale conseguenza dannosa (che non coincide si ripete con la mera lesione del diritto di difesa) sia derivata dalla privazione di una facoltà difensiva. Avrebbe vinto con quella memoria? Ci sarebbe stato un esito diverso ? e via dicendo. Non basta che sia stato leso il diritto a depositarla per tempo, perché altrimenti il danno sarebbe in re ipsa. §.- Sempre sulla base della premessa fatta, è infondato il motivo quindicesimo che lamenta mancata considerazione, sotto forma di violazione dell’articolo 112 c.p.c., del danno esistenziale. Secondo il ricorrente i giudici di merito non avrebbero assunto alcuna decisione su tale voce di danno non patrimoniale: motivo infondato in quanto è stato rigettato il risarcimento del danno non patrimoniale inteso complessivamente, per difetto di prova, come si è detto, e dunque non si prospetta alcuna omessa pronuncia. Quella decisione di rigetto ha riguardo dunque ad ogni voce di danno lamentata, e dunque non è fondata la censura di omessa pronuncia. Le medesime considerazioni valgono per il danno patrimoniale, che è invocato dal ricorrente sotto due aspetti: la parcella corrisposta al difensore e, a suo dire, andata perduta perché la memoria non è stata recapitata in tempo;
le spese di viaggio fatte per andare ad assistere alla udienza. §.- I motivi quindicesimo (seconda parte, la prima è sul danno esistenziale), sedicesimo (che genericamente denuncia nullità della sentenza in relazione all’articolo 360 n.4 c.p.c.) e diciassettesimo (che prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c.) vertono sul danno patrimoniale: la corte di merito ha osservato come, all’interno della parcella rilasciata dal difensore, non era dato evincere quale fosse il compenso per la redazione della memoria poi inutilizzata. Il ricorrente censura questa decisione sostenendo invece di avere indicato nel dettaglio le voci della parcella, ma in realtà, come si deduce da quanto riportato a pagina 106 del ricorso, il ricorrente ha chiesto il risarcimento della somma di 3140,00 euro dovuta per l’intera attività difensiva (studio controversia, mandato e memoria conclusiva), e dunque correttamente i giudici di merito, anche in tal caso, hanno ritenuto il difetto, questa volta anche di allegazione, del danno lamentato. §.- La seconda voce di danno è oggetto dei motivi ventesimo (che prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c.) e ventunesimo (che denuncia insufficiente motivazione) : il ricorrente ha richiesto il rimborso delle spese di viaggio per andare a Roma ed assistere alla udienza. La corte di merito ha ritenuto che il tardivo recapito del plico non ha inciso su tale spesa, fatta per assistere alla udienza, ed era onere del ricorrente dimostrare che è stato quel tardivo recapito a farlo andare a Roma, poiché altrimenti la spesa sarebbe stata evitata: il ricorrente replica sostenendo che grazie al viaggio fatto a Roma ha scoperto che il plico non era stato consegnato, che , come ognuno vede, è circostanza estranea al nesso di causalità preteso dai giudici di merito per riconoscere il risarcimento, consistendo invece il danno nella circostanza che il viaggio a Roma è stato reso necessario proprio dal tardivo recapito. In conclusione, pur avendo la corte di merito riconosciuto l’inadempimento da parte di Poste, ha rigettato la domanda per difetto di prova del danno. Sulla base delle premesse fatte prima, in base alle quali il risarcimento presuppone la prova della conseguenza dannosa, ossia di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello consistente nella lesione dell’interesse protetto, la decisione di primo grado si dimostra corretta, e le censure rivolte a quella decisione dal ricorrente non sono fondate, non essendo stata fornita alcuna prova di pregiudizi concreti conseguenti alla lesione dell’interesse leso. 10.- Va da sé che i motivi dal primo all’undicesimo, rivolti a dimostrare che la decisione è errata nel punto in cui ha escluso che la condotta di Poste Italiane possa integrare reati, sono assorbiti: se anche fosse, ossia se anche quella condotta (che, come si è visto, è un inadempimento contrattuale) costituisse reato, ciò non cambierebbe la regola della necessaria prova del danno: anche il danno da reato non è danno in re ipsa, ossia non coincide con la lesione dell’interesse leso, occorrendo la prova, anche sia pure presuntiva, di conseguenze dannose (Cass. 11269/ 2018), prova che non è stata fornita. Il ricorso va pertanto rigettato in tali termini.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5200,00 euro, oltre 200 euro di rimborsi, ed oltre spese generali di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13 . Roma 19.4.2023 L’estensore Il Presidente
quanto alle spese di viaggio, hanno escluso che fossero diretta conseguenza del ritardo postale, posto che il ricorrente sarebbe comunque andato alla udienza . 6.- Queste rationes decidendi sono contestate con 21 motivi. Come si è detto le rationes sono due: non c’è stato reato in quanto si è trattato di un fatto colposo, che, pur costituendo illecito civile, non ha provocato tuttavia alcun danno risarcibile, nel senso che alcun pregiudizio è stato provato. I giudici di merito dunque hanno accertato che il pacco è stato recapitato tardivamente, mentre hanno negato che tale ritardo sia frutto di uno o più reati, e, soprattutto, che ne sia derivato pregiudizio, ossia danno risarcibile, che invece essi ritengono non dimostrato. Inoltre, i giudici di merito assumono che la condotta di Poste costituisce inadempimento contrattuale nei confronti del difensore, poiché lui ha consegnato il pacco per la spedizione e dunque ha concluso il contratto, e, conseguentemente, illecito extracontrattuale rispetto al cliente, qui ricorrente, che non era parte del contratto di spedizione. Le censure possono essere allora valutate come rivolte rispetto alle seguenti rationes decidendi: (a) quella che inquadra la responsabilità delle Poste come contrattuale solo verso la controparte, ossia l’avvocato che ha spedito il plico, ed extracontrattuale verso l’altra; (b) quella che nega che la condotta di Poste possa avere costituito reato;
(c) quella infine che, pur preso atto dell’inadempimento e del colpevole ritardo nella consegna -che verso il ricorrente è considerata costituire illecito extracontrattuale e non già contrattuale- tuttavia ritiene niente affatto provato il danno. Si può fare qui scrutino della prima e della terza questione e ritenere assorbita la seconda, per le ragioni che seguono. 7.- La questione della qualificazione della responsabilità è posta con il motivo diciannovesimo. Secondo il ricorrente, nel ritenere la responsabilità di Poste Italiane come contrattuale nei soli confronti del difensore, che ha spedito il plico, ed extracontrattuale nei suoi confronti, la Corte di merito avrebbe violato gli articoli 1704 e 1705 c.c. Infatti, poiché il difensore era suo procuratore nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, ergo lo era altresì nel contratto di spedizione: il difensore ha spedito il plico nell’interesse del cliente e dunque ha agito come un mandatario di quest’ultimo. Il motivo è infondato. Intanto la qualità di mandatario, rispetto al contratto di spedizione, non può desumersi dalla qualità di procuratore alle liti: l’una non implica affatto l’altra. Occorre che si dia prova del mandato a spedire, ossia di un potere che il cliente ha conferito all’avvocato affinché concludesse per suo conto e nome il contratto di spedizione: non solo nulla dice il ricorrente al riguardo, limitandosi a chiedere che il mandato a stipulare il contratto si deduca da quello ad litem, ma soprattutto nulla dice circa la spendita del nome, posto che se anche un mandato vi fosse, dovrebbe essere con rappresentanza, altrimenti, per come è noto, è il mandatario che assume la qualità di parte, ed i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante (art. 1705 c.c.). 8.- Ciò posto, vanno considerati come assorbenti i motivi che censurano la ratio decidendi quanto alla mancata prova del danno. Il rigetto di quei motivi rende superfluo l’esame degli altri: se infatti si ritiene fondata la tesi che il danno non è stato provato, non v’è necessità di scrutinare le cesnure sull’inadempimento e dunque sulla condotta da cui ha originato il danno. E ciò per la ragione che, anche ammesso che la condotta di Poste sia stata illecita, ed anche ammesso che essa abbia costituito reato, il risarcimento presuppone pur sempre la prova della conseguenza dannosa. I motivi che, con vari argomenti, mirano a censurare la sentenza impugnata, quanto alla mancata prova del danno, sono quelli dal dodicesimo al ventunesimo, con esclusione del diciannovesimo, di cui si è detto al punto precedente. 9.-E’ principio di diritto, ripetutamente affermato, che il danno si indentifica con le conseguenze pregiudizievoli, e che non è risarcibile se queste conseguenze non sono provate, non essendo sufficiente che si dimostri la mera lesione dell’interesse leso, ossia il danno in re ipsa: quest’ultimo infatti coincide con la mera lesione del diritto o dell’interesse, a prescindere dalle conseguenze dannose. Non è risarcibile (Cass. 8861/ 2021; Cass. 25420/ 2017), salvo che non sia espressamente previsto dalla legge. Ovviamente il danno in re ipsa, ossia il pregiudizio consistente nella mera lesione dell’interesse protetto, non va confuso con il danno presunto: quest’ultimo è pur sempre una conseguenza dannosa di quella lesione, che viene tuttavia provata non con mezzi di prova diretti, ma per presunzioni. In sostanza, il risarcimento presuppone che si dimostri che dalla lesione di un interesse protetto è derivata una conseguenza dannosa, anche se la prova può essere fornita per presunzioni. §.- Fatte queste premesse, innanzitutto diventano infondati i motivi dodicesimo (violazione degli articoli 132 e 156 c.p.c.) e tredicesimo (violazione degli articoli 11 c.p.c. e 2056, 1226 c.c.) in quanto postulano, il primo dei due, un difetto di motivazione circa la necessità che sia provato un pregiudizio, il secondo dei due, che ben poteva la corte di merito effettuare una liquidazione equitativa. Il primo in quanto, come si è detto, la necessità che sia provato il pregiudizio discende dai principi generali, sopra richiamati, e dal rifiuto del danno in re ipsa. Il secondo in quanto la liquidazione equitativa presuppone che il danno sia provato nel fatto di essersi verificato, salve le difficoltà di quantificazione: e qui si è detto che il danno non è stato ritenuto come provato nel fatto di essersi verificato. §.- E’ poi inammissibile, nell’ottica che si è premessa, il motivo diciottesimo (Violazione degli articoli 112 e 163 c.p.c.). Esso attiene alla violazione del diritto di difesa. Il ricorrente aveva addotto che, non essendo pervenuta ai giudici la sua memoria, era stato leso il diritto di difendersi adeguatamente. La corte di merito aveva replicato che questa allegazione era tardiva, in quanto fatta dopo le memorie istruttorie. Il ricorrente invece eccepisce di averla fatta tempestivamente. La censura non ha rilievo: anche ammesso che vi sia stata una violazione del diritto di difesa, e nel fatto di avere recapitato tardivamente la memoria può anche essere ravvisata, ciò non toglie che occorre dimostrare un pregiudizio, che non può consistere, come si è detto, nella mera lesione del diritto, ma deve invece consistere in conseguenze dannose di quella lesione. Quali siano non è detto: non ne è allegato alcuno, nel senso che il ricorrente alcunché dice quale conseguenza dannosa (che non coincide si ripete con la mera lesione del diritto di difesa) sia derivata dalla privazione di una facoltà difensiva. Avrebbe vinto con quella memoria? Ci sarebbe stato un esito diverso ? e via dicendo. Non basta che sia stato leso il diritto a depositarla per tempo, perché altrimenti il danno sarebbe in re ipsa. §.- Sempre sulla base della premessa fatta, è infondato il motivo quindicesimo che lamenta mancata considerazione, sotto forma di violazione dell’articolo 112 c.p.c., del danno esistenziale. Secondo il ricorrente i giudici di merito non avrebbero assunto alcuna decisione su tale voce di danno non patrimoniale: motivo infondato in quanto è stato rigettato il risarcimento del danno non patrimoniale inteso complessivamente, per difetto di prova, come si è detto, e dunque non si prospetta alcuna omessa pronuncia. Quella decisione di rigetto ha riguardo dunque ad ogni voce di danno lamentata, e dunque non è fondata la censura di omessa pronuncia. Le medesime considerazioni valgono per il danno patrimoniale, che è invocato dal ricorrente sotto due aspetti: la parcella corrisposta al difensore e, a suo dire, andata perduta perché la memoria non è stata recapitata in tempo;
le spese di viaggio fatte per andare ad assistere alla udienza. §.- I motivi quindicesimo (seconda parte, la prima è sul danno esistenziale), sedicesimo (che genericamente denuncia nullità della sentenza in relazione all’articolo 360 n.4 c.p.c.) e diciassettesimo (che prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c.) vertono sul danno patrimoniale: la corte di merito ha osservato come, all’interno della parcella rilasciata dal difensore, non era dato evincere quale fosse il compenso per la redazione della memoria poi inutilizzata. Il ricorrente censura questa decisione sostenendo invece di avere indicato nel dettaglio le voci della parcella, ma in realtà, come si deduce da quanto riportato a pagina 106 del ricorso, il ricorrente ha chiesto il risarcimento della somma di 3140,00 euro dovuta per l’intera attività difensiva (studio controversia, mandato e memoria conclusiva), e dunque correttamente i giudici di merito, anche in tal caso, hanno ritenuto il difetto, questa volta anche di allegazione, del danno lamentato. §.- La seconda voce di danno è oggetto dei motivi ventesimo (che prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c.) e ventunesimo (che denuncia insufficiente motivazione) : il ricorrente ha richiesto il rimborso delle spese di viaggio per andare a Roma ed assistere alla udienza. La corte di merito ha ritenuto che il tardivo recapito del plico non ha inciso su tale spesa, fatta per assistere alla udienza, ed era onere del ricorrente dimostrare che è stato quel tardivo recapito a farlo andare a Roma, poiché altrimenti la spesa sarebbe stata evitata: il ricorrente replica sostenendo che grazie al viaggio fatto a Roma ha scoperto che il plico non era stato consegnato, che , come ognuno vede, è circostanza estranea al nesso di causalità preteso dai giudici di merito per riconoscere il risarcimento, consistendo invece il danno nella circostanza che il viaggio a Roma è stato reso necessario proprio dal tardivo recapito. In conclusione, pur avendo la corte di merito riconosciuto l’inadempimento da parte di Poste, ha rigettato la domanda per difetto di prova del danno. Sulla base delle premesse fatte prima, in base alle quali il risarcimento presuppone la prova della conseguenza dannosa, ossia di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello consistente nella lesione dell’interesse protetto, la decisione di primo grado si dimostra corretta, e le censure rivolte a quella decisione dal ricorrente non sono fondate, non essendo stata fornita alcuna prova di pregiudizi concreti conseguenti alla lesione dell’interesse leso. 10.- Va da sé che i motivi dal primo all’undicesimo, rivolti a dimostrare che la decisione è errata nel punto in cui ha escluso che la condotta di Poste Italiane possa integrare reati, sono assorbiti: se anche fosse, ossia se anche quella condotta (che, come si è visto, è un inadempimento contrattuale) costituisse reato, ciò non cambierebbe la regola della necessaria prova del danno: anche il danno da reato non è danno in re ipsa, ossia non coincide con la lesione dell’interesse leso, occorrendo la prova, anche sia pure presuntiva, di conseguenze dannose (Cass. 11269/ 2018), prova che non è stata fornita. Il ricorso va pertanto rigettato in tali termini.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5200,00 euro, oltre 200 euro di rimborsi, ed oltre spese generali di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13 . Roma 19.4.2023 L’estensore Il Presidente