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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Paolo Vadala' Presidente dr. Luigi Reale Relatore de. Andrea Enrico Polimeni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.101 2024 , promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, P.I. , con sede in Cirate (VA), p.zza Pio XI n. 5.
[...] P.IVA_1
* * * * letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
rilevato che l'imprenditore debitore, ritualmente adito, non si è costituito;
ritenuta la propria competenza territoriale, in quanto la debitrice ho mosso la sede da
Caldarola, v. Molino scn, in Cairate in data 17.6.24, entro l'anno dalla proposizione della istanza di apertura della Liquidazione Giudiziale (13.12.24); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1
CCI (superata quantomeno la soglia dei debiti complessivi, come meglio si dirà oltre); rilevato che il creditore istante ha dedotto di vantare nei confronti della resistente un credito pari ad euro 261.000 circa;
ritenuto che
, avuto riguardo alla documentazione allegata, all'esito dell'accertamento incidentale svolto da questo Tribunale (in tal senso la pronuncia Sez. U. 23/1/2013, n. 1521, e in senso conforme le pronunce della sez. I, 22/5/2014, n. 11421, 15/1/2015, n. 576) la posizione creditoria vantata dall'istante debba ritenersi sussistente;
ritenuto che
la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, avuto riguardo all'inadempimento delle obbligazioni nei confronti del creditore istante, alla entità della esposizione debitoria nei confronti dell'IL (pari complessivamente circa ad euro 11.000), IN (pari complessivamente circa ad euro 83.000) della Agenzia delle Entrate (pari complessivamente a circa euro 520.000), come risultante dalla certificazione ex artt. 363 e 364 CCI agli atti;
rilevato che, avuto riguardo alla esposizione debitoria risultante dalla certificazione ex artt. 363
e 364 CCI agli atti, l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, P.I. con sede in PIAZZA PIO Controparte_1 P.IVA_1
XI 5 CAIRATE (VA); nomina il dott. Luigi Reale Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore la dr.ssa con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1 comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa
l'udienza del 22.7.25 ore 10,00 per l'esame innanzi al G.D. delle domande di ammissione allo stato passivo;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima della indicata udienza ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI ESCLUSIVAMENTE, a pena di inammissibilità, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che nelle predette domande dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Macerata, 25/03/2025.
Il Giudice del. rel. Il Presidente dr. Luigi Reale dr. Paolo Vadala'