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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/12/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2335/2023 del Registro Generale e promossa da e , con l'avv. PIRROTTINA Parte_1 Parte_2
CARMINE Ricorrenti nei confronti di con l'avv. CAMPISI MARIKA Controparte_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti ricorrenti hanno chiesto: di accertare e dichiarare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dal 9/3/2021 al 30/9/2022 e CP_2 con l'orario di lavoro indicato in ricorso;
per l'effetto, la condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma complessiva di euro 17.037,94 per differenze retributive (anche a titolo di TFR). La parte resistente si è costituita in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. Le parti ricorrenti non hanno infatti assolto all'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere in giudizio, non dimostrando (in omaggio al principio, valido in ambito civilistico, del “più probabile che non”) di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società resistente, dal 9/3/2021 al 30/9/2022, per un numero complessivo di ore (51 settimanali) superiore a quello contrattualmente stabilito e per il quale sono state retribuite (21 settimanali). Invero, i ricorrenti hanno dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di aver lavorato, nel summenzionato intervallo temporale, dal lunedì al sabato, dalle ore 2.00 alle ore 10.30 (invece che dalle 3.30 alle 7.00, orario lavorativo contrattualmente stabilito).
1 Tuttavia, a fronte di tale allegazione, il teste (portiere dell'ospedale Testimone_1
“Pugliese”) ha riferito nell'udienza del 9/5/2025 che le parti ricorrenti arrivavano all'ospedale “Pugliese” “a volte all'una di notte, altre volte alle due di notte”, circostanza evidentemente inverosimile che inficia la credibilità del teste in parola, atteso che neanche nel ricorso è stato dedotto che i ricorrenti iniziassero a lavorare già all'una di notte (ma soltanto alle due di notte) e che, in ogni caso, nel ricorso è stato specificato che le parti ricorrenti iniziavano il loro turno di lavoro presso l'ospedale
“Ciaccio”, spostandosi poi presso l'ospedale “Pugliese” (essendo dunque impossibile che alle due di notte o, peggio ancora, all'una di notte, si trovassero già all'ospedale
“Pugliese”). Il teste tra l'altro, prima ha dichiarato che lavorava solo di notte, Tes_1 poi che faceva anche il turno di pomeriggio e, alla fine dell'escussione, che faceva altresì il turno di mattina, ulteriore elemento che denota la mancanza di linearità (e, di conseguenza, di genuinità) della sua deposizione testimoniale. Il teste, inoltre, da un lato afferma che terminava il suo turno notturno alle ore 7.00 (tanto che alle 7.10-7.15 già prendeva l'autobus), ma dall'altro narra che quando lui se ne andava “ e Pt_1 restavano e continuavano a lavorare”, circostanza della quale non poteva però Pt_2 avere contezza in quanto a quell'ora il teste non era più presente all'ospedale
“Pugliese”. Quanto al teste (portiere dell'ospedale “Pugliese”), sentito Testimone_2 nell'udienza del 6/2/2025, quest'ultimo ha riferito genericamente che li vedeva
“attorno alle 2.30-3.00” e che “finivano di lavorare verso le ore 10.30-11.00”, narrazione tuttavia troppo generica per poter reputare assolto l'onere probatorio gravante nel caso di specie sui ricorrenti e considerato che, in ogni caso, il teste in discorso non ha confermato che il turno lavorativo delle parti ricorrenti iniziasse alle ore 2.00 (come dedotto in ricorso), mentre il teste (indifferente Testimone_3 rispetto alla società resistente e, anzi, cugino di , ascoltato nell'udienza del Pt_2
6/2/2025, ha dichiarato che “già alle 7.30 i sig.ri e erano già al bar Pt_1 Pt_2
a prendere il caffè” “e quindi significava che avevano già finito di lavorare”. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il tenore della pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Crotone, 11/12/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2335/2023 del Registro Generale e promossa da e , con l'avv. PIRROTTINA Parte_1 Parte_2
CARMINE Ricorrenti nei confronti di con l'avv. CAMPISI MARIKA Controparte_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti ricorrenti hanno chiesto: di accertare e dichiarare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dal 9/3/2021 al 30/9/2022 e CP_2 con l'orario di lavoro indicato in ricorso;
per l'effetto, la condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma complessiva di euro 17.037,94 per differenze retributive (anche a titolo di TFR). La parte resistente si è costituita in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. Le parti ricorrenti non hanno infatti assolto all'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere in giudizio, non dimostrando (in omaggio al principio, valido in ambito civilistico, del “più probabile che non”) di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società resistente, dal 9/3/2021 al 30/9/2022, per un numero complessivo di ore (51 settimanali) superiore a quello contrattualmente stabilito e per il quale sono state retribuite (21 settimanali). Invero, i ricorrenti hanno dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di aver lavorato, nel summenzionato intervallo temporale, dal lunedì al sabato, dalle ore 2.00 alle ore 10.30 (invece che dalle 3.30 alle 7.00, orario lavorativo contrattualmente stabilito).
1 Tuttavia, a fronte di tale allegazione, il teste (portiere dell'ospedale Testimone_1
“Pugliese”) ha riferito nell'udienza del 9/5/2025 che le parti ricorrenti arrivavano all'ospedale “Pugliese” “a volte all'una di notte, altre volte alle due di notte”, circostanza evidentemente inverosimile che inficia la credibilità del teste in parola, atteso che neanche nel ricorso è stato dedotto che i ricorrenti iniziassero a lavorare già all'una di notte (ma soltanto alle due di notte) e che, in ogni caso, nel ricorso è stato specificato che le parti ricorrenti iniziavano il loro turno di lavoro presso l'ospedale
“Ciaccio”, spostandosi poi presso l'ospedale “Pugliese” (essendo dunque impossibile che alle due di notte o, peggio ancora, all'una di notte, si trovassero già all'ospedale
“Pugliese”). Il teste tra l'altro, prima ha dichiarato che lavorava solo di notte, Tes_1 poi che faceva anche il turno di pomeriggio e, alla fine dell'escussione, che faceva altresì il turno di mattina, ulteriore elemento che denota la mancanza di linearità (e, di conseguenza, di genuinità) della sua deposizione testimoniale. Il teste, inoltre, da un lato afferma che terminava il suo turno notturno alle ore 7.00 (tanto che alle 7.10-7.15 già prendeva l'autobus), ma dall'altro narra che quando lui se ne andava “ e Pt_1 restavano e continuavano a lavorare”, circostanza della quale non poteva però Pt_2 avere contezza in quanto a quell'ora il teste non era più presente all'ospedale
“Pugliese”. Quanto al teste (portiere dell'ospedale “Pugliese”), sentito Testimone_2 nell'udienza del 6/2/2025, quest'ultimo ha riferito genericamente che li vedeva
“attorno alle 2.30-3.00” e che “finivano di lavorare verso le ore 10.30-11.00”, narrazione tuttavia troppo generica per poter reputare assolto l'onere probatorio gravante nel caso di specie sui ricorrenti e considerato che, in ogni caso, il teste in discorso non ha confermato che il turno lavorativo delle parti ricorrenti iniziasse alle ore 2.00 (come dedotto in ricorso), mentre il teste (indifferente Testimone_3 rispetto alla società resistente e, anzi, cugino di , ascoltato nell'udienza del Pt_2
6/2/2025, ha dichiarato che “già alle 7.30 i sig.ri e erano già al bar Pt_1 Pt_2
a prendere il caffè” “e quindi significava che avevano già finito di lavorare”. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il tenore della pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Crotone, 11/12/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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