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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7283 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36158/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE ANNA, con studio in CORSO Parte_1 P.IVA_1
MAGENTA 2 20123 MILANO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2
STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, la società ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza n. 2855/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano e pubblicata il 9 settembre 2024, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza n.00109996 del 27 aprile 2023 emessa dal Prefetto di Milano, che ha ingiunto il pagamento della somma di € 1471,78, confermato il verbale di n. 07994514/2023, elevato per la violazione dell'art. 94 comma 3 cds, per avere omesso di richiedere il trasferimento di proprietà del veicolo tg
FK717ZV19.
L'appellante ha in primo luogo dedotto la illegittimità della sentenza per carenza di motivazione, essendosi il Giudice di Pace limitato a rinviare per relationem alle tesi difensive articolare da controparte, senza fare comprendere il ragionamento logico giuridico sotteso alla decisione.
pagina 1 di 3 In secondo luogo, ha censurato la sentenza di primo grado per violazione di legge, sostenendo Parte_1
l'erronea applicazione dell'art. 383 Cds nella parte in cui ha affermato che il verbale impugnato conteneva tutti gli elementi essenziali prescritti da tale norma.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la data, l'ora ed il luogo indicati nel verbale si riferivano a quello in cui si trovava l'organo accertatore al momento della verifica e non alla data dell'infrazione.
Pertanto, la società ha evidenziato che, come dedotto nel ricorso di primo grado, le lacune del verbale Pt_1 vulneravano il diritto della difesa della ricorrente, non consentendo di evincere a partire da quale data sarebbe stato omesso il trasferimento di proprietà del veicolo indicato e se lo stesso fosse stato messo in circolazione, rilevando che l'autoveicolo era stato acquistato per essere venuto e che nel periodo della infrazione era depositato in luogo chiuso in attesa di vendita.
Si è costituito il Prefetto di Miano chiedendo il rigetto dell'appello ed insistendo nella conferma della sentenza impugnata.
L'appellato ha allegato la correttezza della decisione del giudice di primo grado, sia sotto il profilo della completezza della motivazione, sia in relazione alla sussistenza degli elementi essenziali del verbale, evidenziando la applicabilità dell'art. 385 cds, secondo cui qualora la contestazione non abbia potuto avere luogo all'atto della violazione, l'accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata.
In particolare, poiché l'accertamento era stato effettuato mediante un controllo da remoto dai portali, erano sono stati inseriti negli atti i dati del luogo di accertamento, non potendo l'organo accertatore conoscere il luogo ove l'auto era custodita.
L'appellato ha poi evidenziato che l'illecito era integrato dalla sola condotta omissiva della registrazione del trasferimento al PRA, non richiedendo anche la condotta di circolazione del veicolo, considerata la ratio della disposizione, volta a garantire la piena conoscibilità da parte delle autorità pubbliche e dai privati del soggetto titolare di un veicolo.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
In via preliminare, si rileva che non sussiste il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, avendo il giudice di primo grado valutato le censure svolte dalla ricorrente ed indicato le ragioni Parte_1 per cui ha ritenuto sussistente la prova della violazione e la sussistenza degli elementi necessari ai fini della validità del verbale di accertamento.
Nel merito, ritiene questo giudice infondato anche il secondo motivo di appello.
Come emerge dall'esame del verbale di contestazione, la violazione dell'art. 94 comma 3 cds non è stata contestata immediatamente al trasgressore in quanto, secondo quanto specificato nel verbale, è stata accertata a seguito di un accertamento eseguito sui terminali dell'ACI e della Motorizzazione.
Il verbale reca quindi correttamente le indicazioni di data e luogo relative all'accertamento da parte della Polizia
Locale della violazione, così come previsto dall'art. 385 cds, secondo cui qualora la contestazione non abbia pagina 2 di 3 potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.
Va poi rilevato che nel ricorso in primo grado la società ricorrente ha censurato l'ordinanza ingiunzione esclusivamente sotto il profilo dell'assenza della indicazione dell'ora e luogo della presunta infrazione lamentando che ciò le abbia precluso l'esercizio del diritto di difesa, senza svolgere contestazioni sulla configurabilità della violazione.
In particolare, nel ricorso introduttivo nulla è stato dedotto in ordine al fatto che il veicolo non avrebbe circolato in quanto destinato alla vendita, né in merito alla sussistenza dei presupposti per procedere alla contestazione differita della violazione.
A fronte di ciò i rilievi svolti nell'atto di appello sulla mancata circolazione del mezzo sono tardivi e come tali da ritenersi inammissibili.
Per questi motivi
, l'appello va respinto, non essendo configurabile la dedotta nullità dell'originario verbale di contestazione.
La soccombenza dell'appellante comporta la condanna dello stesso alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore dell'ordinanza ingiunzione impugnata e con riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, non essendosi proceduto ad istruzione e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello svolto da e per l'effetto conferma la sentenza n. 2855/2024 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano, pubblicata in data 8 settembre 2024;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell di Milano delle Controparte_2 spese di lite che liquida in €1276,00 per compensi, oltre spese generali e oneri accessori come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13 co.1/quater DPR 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36158/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE ANNA, con studio in CORSO Parte_1 P.IVA_1
MAGENTA 2 20123 MILANO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2
STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, la società ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza n. 2855/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano e pubblicata il 9 settembre 2024, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza n.00109996 del 27 aprile 2023 emessa dal Prefetto di Milano, che ha ingiunto il pagamento della somma di € 1471,78, confermato il verbale di n. 07994514/2023, elevato per la violazione dell'art. 94 comma 3 cds, per avere omesso di richiedere il trasferimento di proprietà del veicolo tg
FK717ZV19.
L'appellante ha in primo luogo dedotto la illegittimità della sentenza per carenza di motivazione, essendosi il Giudice di Pace limitato a rinviare per relationem alle tesi difensive articolare da controparte, senza fare comprendere il ragionamento logico giuridico sotteso alla decisione.
pagina 1 di 3 In secondo luogo, ha censurato la sentenza di primo grado per violazione di legge, sostenendo Parte_1
l'erronea applicazione dell'art. 383 Cds nella parte in cui ha affermato che il verbale impugnato conteneva tutti gli elementi essenziali prescritti da tale norma.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la data, l'ora ed il luogo indicati nel verbale si riferivano a quello in cui si trovava l'organo accertatore al momento della verifica e non alla data dell'infrazione.
Pertanto, la società ha evidenziato che, come dedotto nel ricorso di primo grado, le lacune del verbale Pt_1 vulneravano il diritto della difesa della ricorrente, non consentendo di evincere a partire da quale data sarebbe stato omesso il trasferimento di proprietà del veicolo indicato e se lo stesso fosse stato messo in circolazione, rilevando che l'autoveicolo era stato acquistato per essere venuto e che nel periodo della infrazione era depositato in luogo chiuso in attesa di vendita.
Si è costituito il Prefetto di Miano chiedendo il rigetto dell'appello ed insistendo nella conferma della sentenza impugnata.
L'appellato ha allegato la correttezza della decisione del giudice di primo grado, sia sotto il profilo della completezza della motivazione, sia in relazione alla sussistenza degli elementi essenziali del verbale, evidenziando la applicabilità dell'art. 385 cds, secondo cui qualora la contestazione non abbia potuto avere luogo all'atto della violazione, l'accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata.
In particolare, poiché l'accertamento era stato effettuato mediante un controllo da remoto dai portali, erano sono stati inseriti negli atti i dati del luogo di accertamento, non potendo l'organo accertatore conoscere il luogo ove l'auto era custodita.
L'appellato ha poi evidenziato che l'illecito era integrato dalla sola condotta omissiva della registrazione del trasferimento al PRA, non richiedendo anche la condotta di circolazione del veicolo, considerata la ratio della disposizione, volta a garantire la piena conoscibilità da parte delle autorità pubbliche e dai privati del soggetto titolare di un veicolo.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
In via preliminare, si rileva che non sussiste il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, avendo il giudice di primo grado valutato le censure svolte dalla ricorrente ed indicato le ragioni Parte_1 per cui ha ritenuto sussistente la prova della violazione e la sussistenza degli elementi necessari ai fini della validità del verbale di accertamento.
Nel merito, ritiene questo giudice infondato anche il secondo motivo di appello.
Come emerge dall'esame del verbale di contestazione, la violazione dell'art. 94 comma 3 cds non è stata contestata immediatamente al trasgressore in quanto, secondo quanto specificato nel verbale, è stata accertata a seguito di un accertamento eseguito sui terminali dell'ACI e della Motorizzazione.
Il verbale reca quindi correttamente le indicazioni di data e luogo relative all'accertamento da parte della Polizia
Locale della violazione, così come previsto dall'art. 385 cds, secondo cui qualora la contestazione non abbia pagina 2 di 3 potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.
Va poi rilevato che nel ricorso in primo grado la società ricorrente ha censurato l'ordinanza ingiunzione esclusivamente sotto il profilo dell'assenza della indicazione dell'ora e luogo della presunta infrazione lamentando che ciò le abbia precluso l'esercizio del diritto di difesa, senza svolgere contestazioni sulla configurabilità della violazione.
In particolare, nel ricorso introduttivo nulla è stato dedotto in ordine al fatto che il veicolo non avrebbe circolato in quanto destinato alla vendita, né in merito alla sussistenza dei presupposti per procedere alla contestazione differita della violazione.
A fronte di ciò i rilievi svolti nell'atto di appello sulla mancata circolazione del mezzo sono tardivi e come tali da ritenersi inammissibili.
Per questi motivi
, l'appello va respinto, non essendo configurabile la dedotta nullità dell'originario verbale di contestazione.
La soccombenza dell'appellante comporta la condanna dello stesso alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore dell'ordinanza ingiunzione impugnata e con riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, non essendosi proceduto ad istruzione e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello svolto da e per l'effetto conferma la sentenza n. 2855/2024 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano, pubblicata in data 8 settembre 2024;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell di Milano delle Controparte_2 spese di lite che liquida in €1276,00 per compensi, oltre spese generali e oneri accessori come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13 co.1/quater DPR 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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