Sentenza 5 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2003, n. 16647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16647 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' £6.647 /03 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 5478/01 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron.34023 Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere Rep. Dott. Francesco MAIORANO Rel. Consigliere Ud. 08/05/03 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RA AG, SS MA ET, SS RM, tutti eredi di SS IO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MAURIZIO VILONA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EL TO, EL MA ET, EL NO, EL LO, EL ST, MA MA (questi ultimi quattro eredi di EL TO), elettivamente domiciliati in 2003 2856 ROMA VLE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio -1- dell'avvocato ANNA CLAUDIA SALLUZZO, rappresentati e difesi dall'avvocato VENERO PAPPALARDO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 138/00 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 13/10/00 R.G.N. 2494/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Siracusa RE TO, RI TA e ON proponevano appello avverso la sentenza del pretore di EN con la quale era stata accolta parzialmente la domanda proposta dal IN IO e riconosciuto il rapporto lavorativo dello stesso, quale impiegato agricolo 2° gruppo, e. condannati gli istanti al pagamento di differenze retributive e TFR. L'IN contrastava il gravame e proponeva appello incidentale. Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 24/5/96, riduceva il periodo lavorativo alle sole "giornate lavorative riconosciute nell'atto di appello dai datori di lavoro" e con sentenza definitiva del 9 1 13/10/00 condannava gli appellanti principali a corrispondere all'IN£ 11.344.430 per differenze retributive e £ 3.326.560 per TFR, oltre interessi e rivalutazione. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli eredi dell'IN, fondato su un solo motivo. Resistono con controricorso RE TO e RI TA e gli eredi di RE ON. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa sapplicazione degli art. 2099 c.c. e 36 della Costituzione, nonché omessa e contraddittoria motivazione, deducono i ricorrenti che il Tribunale è incorso in un macroscopico errore di valutazione delle risultanze processuali, in quanto non è vero che “l'ammontare del percepito corrisponde alla mera riproposizione su base complessiva, per tutti i mesi lavorati di ciascuno degli anni tra il 1978 e 1987", come dice il Tribunale, degli importi indicati dall'IN. Tali conclusioni sono errate: basterà in proposito verificare matematicamente i calcoli eseguiti per accorgersi che le somme che vengono indicate come percepite dall'allegato A del supplemento di perizia depositata il 26/2/00 non corrispondono ai mesi lavorati dal ricorrente. Ripropone quindi il ricorrente i calcoli esatti e conclude per l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con i provvedimenti conseguenti. Il ricorso è infondato. Come unico motivo di censura, infatti, i ricorrenti deducono che il giudice di appello sia incorso in un macroscopico errore contabile, in quanto non sarebbe esatto che “l'ammontare del percepito corrisponde alla mera riproposizione su base complessiva per tutti i mesi lavorati di ciascuno degli anni tra il 1978 e 1987". Per dimostrare il suo assunto i ricorrenti fanno riferimento all'allegato A del supplemento di perizia depositato il 26/2/00 e quindi sviluppano i conteggi per dimostrare che era esatto il calcolo effettuato dal primo consulente ed errato, invece, quelle del supplemento di consulenza tecnica recepito dal Tribunale. Si tratta di una censura di mero fatto, che non può essere proposta innanzi a questa Corte, che non è abilitata a "verificare matematicamente i calcoli eseguiti" per riscontrare l'errore in cui sarebbe incorso il giudice d'appello; il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito ed inammissibili sono simili censure, che vanno 2 di invece proposte in sede controdeduzioni tecniche alla consulenza d'ufficio, oppure, in caso di errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ai sensi dell'art. 395 n. 4 CPC, in sede di revisione zerocazione. Va quindi rigettato il ricorso. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro oltre al Euro 1.500,00 per onorario. Roma 8 maggio 2003 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Francesco Maiorano тро Mattery CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Yoggi NOV. 2003 CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGIN SPECA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 3